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Bur n. 146 del 20 dicembre 2019


LEGGE REGIONALE  n. 48 del 19 dicembre 2019

Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a


la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale
in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

1.   La lettera b) dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è abrogata.

Art. 2
Attuazione dell’articolo 6, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56
“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni
e la prevenzione dell’assenteismo” in materia di assunzioni.
Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 12 novembre 2019, n. 44
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 12 novembre 2019, n. 44, le parole “, inclusi quelli del servizio sanitario regionale,” sono soppresse.

2.   Al comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 12 novembre 2019, n 44, tra le parole: “risposte multiple” e le parole: “e l’esonero dalle eventuali preselezioni”, sono inserite le seguenti: “, forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla”.

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

____________________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 dicembre 2019

Luca Zaia



 

INDICE

Art. 1   -  Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
Art. 2   -  Attuazione dell’articolo 6, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” in materia di assunzioni. Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 12 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.
Art. 3   -  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4   -  Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_48_2019_410411.pdf

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