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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 69 del 21 luglio 2017


LEGGE REGIONALE  n. 15 del 18 luglio 2017

Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Finalità.

1.   La Regione del Veneto, al fine di garantire ai propri cittadini prospettive di sicurezza economica, in particolar modo al termine dell’attività lavorativa, promuove nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e lo sviluppo di sistemi di welfare integrato.

2.   Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:

a)      istituisce, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), e dell’articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, il Fondo di previdenza complementare del Veneto;
b)     promuove attività di informazione, formazione e assistenza qualificata dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale;
c)      realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare integrato;
d)     incentiva, dopo l’istituzione e la messa a regime del Fondo di cui alla lettera a), le adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche e sanitarie complementari.

3.   La Regione riconosce e favorisce il funzionamento di uno o più fondi pensione per lavoratori dipendenti, a seguito di contrattazione tra le parti sociali a livello regionale, di uno o più fondi pensione per lavoratori autonomi e liberi professionisti, promossi dalle rispettive associazioni e sindacati di rilievo regionale, di uno o più fondi istituiti o promossi dalla Regione secondo la normativa vigente.

4.   La Regione riconosce e favorisce le azioni delle imprese dirette allo sviluppo della previdenza complementare.

 

Art. 2
Requisiti e accreditamento delle forme di welfare.

1.   La Regione, al fine di meglio tutelare le esigenze dei fruitori dei servizi welfare integrato, riconosce e favorisce il funzionamento delle forme di welfare collettive che rispettino i seguenti requisiti:

a)      adeguata struttura sul territorio, sia in termini di servizio offerto che di utenti;
b)     governance espressa dal territorio;
c)      profili di costo contenuti ed efficienza gestionale;
d)     previsione di una quota di investimenti nel territorio, relativamente ai soli fondi pensione;
e)      convenzionamento con il sistema socio-sanitario regionale, relativamente ai soli fondi sanitari.

2.   I criteri di attuazione dei requisiti e le modalità per l’accreditamento delle forme di welfare, saranno oggetto di specifica delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e la commissione consiliare competente.

 

Art. 3
Attività di informazione e di formazione.

1.   La Giunta regionale attua iniziative di informazione dirette a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali e sanitarie complementari e di welfare integrato.

2.   Al fine di favorire le iniziative di informazione di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione:

a)      del personale della Regione e degli enti locali;
b)     degli operatori delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale;
c)      dei gestori e promotori di prodotti di welfare.

 

Art. 4
Interventi a favore della previdenza complementare per i lavoratori.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a concedere a lavoratori residenti nel Veneto, iscritti a fondi pensione di natura collettiva, contributi diretti ad assicurare per limitati periodi di tempo la copertura contributiva.

2.   Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi tenendo conto delle situazioni economiche e familiari meno favorevoli per gli iscritti, e della presenza di temporanee o permanenti situazioni di svantaggio, con riferimento alla posizione occupazionale degli iscritti o di necessità assistenziali all’interno dei nuclei familiari.

 

Art. 5
Istituzione di Veneto Welfare.

1.   È istituito l’Ente regionale Veneto Welfare, di seguito denominato Ente, con sede a Venezia, quale ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale.

2.   L’organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell’Ente sono disciplinati da un regolamento proposto dal Direttore e approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3.   L’Ente disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con apposito regolamento proposto dal Direttore in conformità al regolamento di organizzazione e approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

4.   L’Ente:

a)      svolge attività di promozione, informazione e assistenza qualificata in ordine alla previdenza complementare della popolazione regionale;
b)     cura i rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti alle forme di welfare e per il coordinamento dell’attività dei fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori;
c)      offre servizi e assistenza qualificata connessi alla materia della previdenza in genere ed ai fondi sanitari integrativi;
d)     realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare;
e)      effettua studi e ricerche relativamente alle materia di competenza.

5.      La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare approva il piano annuale e triennale di attività formulato dall’Ente ed approva, altresì una relazione conclusiva sullo stato di avanzamento dei piani come programmati.

 

Art. 6
Organi di Veneto Welfare.

1.   Sono organi dell’Ente:

a)      il Direttore;
b)     il Revisore unico.

2.   Il Direttore è nominato, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel BUR, tra i soggetti di età non superiore ai sessanta anni, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

3.   L’incarico di Direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta regionale ed il trattamento economico è equiparato a quello previsto per i dirigenti regionali responsabili delle strutture regionali.

4.   L’incarico di Direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell’incarico di Direttore è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.

5.   Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Ente; è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede a:

a)      proporre il regolamento di organizzazione e la dotazione organica di cui all’articolo 5, comma 2 entro sessanta giorni dalla nomina;
b)     proporre il regolamento di cui all’articolo 5, comma 3;
c)      predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;
d)     predisporre il programma annuale e triennale di attività;
e)      presentare alla Giunta regionale la relazione annuale sulle attività dell’Ente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza;
f)      assumere, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell’Ente e l’integrazione degli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche di welfare.

6.   Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, che rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.

7.   L’incarico di Revisore non è compatibile con cariche elettive né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale, anche nei cinque anni precedenti, presso i soggetti di cui all’articolo 2.

8.   Il Revisore unico esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell’Ente, effettua inoltre verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.

9.   Al Revisore unico spetta un’indennità annua lorda omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al dieci per cento di quella spettante al Direttore; non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997”.

10. Con le stesse modalità di cui al comma 6 è nominato il revisore supplente.

 

Art. 7
Vigilanza.

1.   L’Ente è sottoposto al riscontro di congruità della Giunta regionale che si esercita sui seguenti atti:

a)      il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
b)     il rendiconto generale annuale.

2.   La Giunta regionale, contestualmente all’esame del rendiconto annuale, riscontra la congruità delle azioni dell’Ente rispetto agli indirizzi espressi.

 

Art. 8
Personale.

1.   Nel limite della dotazione organica proposta dal Direttore e approvata dalla Giunta regionale, l’Ente si avvale di personale proprio acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione o altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

2.   Per l’espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l’Ente può stipulare specifici contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero procedere a convenzioni con società, enti qualificati e con Università.

 

Art. 9
Risorse finanziarie e patrimoniali.

1.   L’Ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a)      finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
b)     finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Regione.

2.   La Regione, con delibera della Giunta, trasferisce all’Ente i beni e le attrezzature destinate all’esercizio delle funzioni individuati in apposito inventario.

3.   La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell’Ente.

 

Art. 10
Attività di informazione e assistenza qualificata.

1.   Per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 5, l’Ente stipula apposita convenzione per condividere con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e con gli enti gestori dei fondi previdenziali, le informazioni ed i dati personali riguardanti i lavoratori e le aziende operanti nel territorio regionale.

2.   Le modalità di condivisione delle informazioni sono disciplinate da apposite convenzioni.

3.   L’Ente rende disponibili alla Regione le informazioni e i dati sopra indicati anche in forma aggregata e per scopi statistici correlati all’espletamento dei relativi compiti di sostegno e promozione della previdenza complementare.

 

Art. 11
Previdenza complementare a favore dei dipendenti regionali.

1.   La Giunta regionale, al fine di incentivare l’adesione alla previdenza complementare dei dipendenti dell’amministrazione regionale, individua forme di adeguamento del trattamento di previdenza disciplinato dall’articolo 111 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” alle previsioni di cui alla presente legge, adottando le conseguenti iniziative.

 

Art. 12
Abrogazioni.

1.   La legge regionale 18 maggio 2007, n. 10 “Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto” è abrogata.

 

Art. 13
Clausola valutativa.

1.   Entro trenta mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:

a)      le attività di informazione, formazione e assistenza qualificata dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale messe in atto;
b)     i progetti realizzati volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare integrato;
c)      i dati sugli incentivi alle adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche e sanitarie complementari;
d)     le forme di welfare collettive riconosciute e accreditate dalla Regione ai sensi dell’articolo 2;
e)      le attività svolte da Veneto Welfare.

 

Art. 14
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2017 e in euro 110.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale “ - Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” - Titolo 1 “Spese correnti”, le cui dotazioni vengono incrementate di pari importo mediante riduzione delle risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 02 “Formazione professionale” - Titolo 1 “Spese correnti” afferenti alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 luglio 2017

Luca Zaia


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INDICE

 

Art. 1 – Finalità
Art. 2 - Requisiti e accreditamento delle forme di welfare
Art. 3 - Attività di informazione e di formazione
Art. 4 - Interventi a favore della previdenza complementare per i lavoratori
Art. 5 - Istituzione di Veneto Welfare
Art. 6 - Organi di Veneto Welfare
Art. 7 – Vigilanza
Art. 8 – Personale
Art. 9 - Risorse finanziarie e patrimoniali
Art. 10 - Attività di informazione e assistenza qualificata
Art. 11 - Previdenza complementare a favore dei dipendenti regionali
Art. 12 – Abrogazioni
Art. 13 - Clausola valutativa
Art. 14 - Norma finanziaria

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_15_2017_350080.pdf

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