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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.
1. La Regione riconosce e promuove l’associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio veneto. 2. La Regione favorisce le iniziative volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.
Art. 2 Requisiti delle associazioni.
1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell’articolo 5, le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri a condizione che: a) non abbiano fine di lucro; b) operino da almeno due anni nel territorio veneto; c) rispettino i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”; d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche attraverso l’organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali; e) abbiano ottenuto l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 3.
Art. 3 Registro regionale delle associazioni.
1. Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il registro regionale delle associazioni enogastronomiche aventi i requisiti di cui all’articolo 2, operanti nel territorio regionale. 2. La Giunta regionale pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l’elenco aggiornato delle associazioni registrate.
Art. 4 Modalità di iscrizione nel registro regionale.
1. La domanda di iscrizione nel registro regionale è presentata dal legale rappresentante dell’associazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto; b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell’associazione; c) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e su quella in programma. 2. La Giunta regionale provvede all’accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all’articolo 6. 3. Le associazioni entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e su quella in programma, una autocertificazione del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti previsti per l’iscrizione nel registro regionale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative. 4. La perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione o la cessazione dell’attività comporta la cancellazione dal registro regionale. 5. Le singole associazioni possono costituire confederazioni di carattere regionale.
Art. 5 Interventi per la promozione dell’associazionismo enogastronomico.
1. La Giunta regionale favorisce le iniziative degli enti locali e delle associazioni enogastronomiche attraverso: a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali; b) servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d’intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio.
Art. 6 Disposizioni di attuazione.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità per la tenuta del registro regionale e i criteri per beneficiare degli interventi previsti dall’articolo 5.
Art. 7 Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quella della Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” afferente all’articolo 19, comma 2, lettera e) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 del bilancio di previsione 2017-2019. 2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 10 maggio 2017
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione Art. 2 - Requisiti delle associazioni Art. 3 Registro regionale delle associazioni Art. 4 Modalità di iscrizione nel registro regionale Art. 5 Interventi per la promozione dell’associazionismo enogastronomico Art. 6 Disposizioni di attuazione Art. 7 Norma finanziaria
(seguono allegati)
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