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Bur n. 45 del 12 maggio 2017


LEGGE REGIONALE  n. 12 del 10 maggio 2017

Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a



la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione.

 

1.    La Regione riconosce e promuove l’associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio veneto.
2.    La Regione favorisce le iniziative volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.
 

Art. 2
Requisiti delle associazioni.

 

1.    Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell’articolo 5, le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri a condizione che:
a)    non abbiano fine di lucro;
b)    operino da almeno due anni nel territorio veneto;
c)    rispettino i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”;
d)    prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche attraverso l’organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali;
e)    abbiano ottenuto l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 3.
 

Art. 3
Registro regionale delle associazioni.


1.    Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il registro regionale delle associazioni enogastronomiche aventi i requisiti di cui all’articolo 2, operanti nel territorio regionale.
2.    La Giunta regionale pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l’elenco aggiornato delle associazioni registrate.
 

Art. 4
Modalità di iscrizione nel registro regionale.


1.    La domanda di iscrizione nel registro regionale è presentata dal legale rappresentante dell’associazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a)    copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b)    elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell’associazione;
c)    relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e su quella in programma.
2.    La Giunta regionale provvede all’accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all’articolo 6.
3.    Le associazioni entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e su quella in programma, una autocertificazione del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti previsti per l’iscrizione nel registro regionale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.
4.    La perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione o la cessazione dell’attività comporta la cancellazione dal registro regionale.
5.    Le singole associazioni possono costituire confederazioni di carattere regionale.


Art. 5
Interventi per la promozione dell’associazionismo enogastronomico.


1.    La Giunta regionale favorisce le iniziative degli enti locali e delle associazioni enogastronomiche attraverso:
a)    il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali;
b)    servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d’intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio.


Art. 6
Disposizioni di attuazione.


1.    La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità per la tenuta del registro regionale e i criteri per beneficiare degli interventi previsti dall’articolo 5.


Art. 7
Norma finanziaria.


1.    Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quella della Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” afferente all’articolo 19, comma 2, lettera e) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 del bilancio di previsione 2017-2019.
2.    Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 maggio 2017

Luca Zaia


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INDICE



Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Requisiti delle associazioni
Art. 3 ­ Registro regionale delle associazioni
Art. 4 ­ Modalità di iscrizione nel registro regionale
Art. 5 ­ Interventi per la promozione dell’associazionismo enogastronomico
Art. 6 ­ Disposizioni di attuazione
Art. 7 ­ Norma finanziaria

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_12_2017_344979.pdf

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