Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 23 del 28 febbraio 2017


LEGGE REGIONALE  n. 7 del 28 febbraio 2017

Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

 

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”.

1.    Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 sono aggiunte le parole: “Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.”.

2.    Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all’articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie.”.

 

Art. 2
Inserimento dell’articolo 3 bis alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”.

1.    Dopo l’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis - Campagna informativa.

1.    La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum.

2.    Le iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente sottoposto al parere della competente commissione consiliare.”.

 

Art. 3
Abrogazioni.

1.    Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 le parole: “comma 2 bis,” sono soppresse.

 

Art. 4
Norma finanziaria.

1.    Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 12.000.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 5
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

__________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 febbraio 2017

Luca Zaia


__________________

 

INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”
Art. 2 - Inserimento dell’articolo 3 bis alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”
Art. 3 - Abrogazioni
Art. 4 - Norma finanziaria
Art. 5 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_7_2017_340695.pdf

Torna indietro