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Bur n. 18 del 17 febbraio 2017


LEGGE REGIONALE  n. 5 del 17 febbraio 2017

Istituzione del nuovo Comune denominato "Val Liona" mediante fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici della Provincia di Vicenza.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

 

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Istituzione.

1.    È istituito, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato “Val Liona” mediante fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici.

2.    La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Grancona.

3.    Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

 

Art. 2
Risultati della consultazione.

1.    Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

 

Comune
di Grancona

Comune di
San Germano dei Berici

Totale

  Elettori aventi diritto al voto

n.  1.578

n.     922

n.  2.500

  Votanti

n.     687

n.     436

n.  1.123

  Voti validamente espressi

n.     685

n.     435

n.  1.120

  Voti favorevoli

n.     618

n.     329

n.     947

  Voti contrari

n.       67

n.     106

n.     173

 

Art. 3
Disposizioni finali e transitorie.

1.    I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Val Liona” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

 

Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.

1.    All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 5
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

__________________

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 febbraio 2017

Luca Zaia


_________________

 

Art. 1 - Istituzione
Art. 2 - Risultati della consultazione
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria
Art. 5 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_5_2017_340167.pdf

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