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Bur n. 16 del 10 febbraio 2017


LEGGE REGIONALE  n. 4 del 10 febbraio 2017

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e disposizioni transitorie riguardanti sanzioni amministrative e ricorsi amministrativi in materia di caccia e pesca.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a


la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

1.    La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 10 febbraio 2018.

2.    Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 2
Disposizioni transitorie relative alle funzioni riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e di ricorsi amministrativi.

1.    Fino alla compiuta definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo derivante dalla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, previsto dall’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 della medesima legge regionale, le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, tutela delle risorse idrobiologiche, della fauna ittica e disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto, continuano ad essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, che ne introitano i proventi.

2.    Nelle more della definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo in materia di caccia e pesca, così come previsto e disciplinato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, ed al fine di consentire la esperibilità e la definizione dei ricorsi amministrativi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Province nell’esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, è ripristinata la vigenza dell’articolo 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e dell’articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

Art. 3
Norma di abrogazione.

1.    La legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” è abrogata.

Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.

1.    All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

_____________________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 febbraio 2017

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin


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INDICE

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1

Art. 2 - Disposizioni transitorie relative alle funzioni riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e di ricorsi amministrativi

Art. 3 - Norma di abrogazione

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 - Dichiarazione d’urgenza

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_4_2017_339806.pdf

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