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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Abrogazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità””.
1. L’articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13, è abrogato.
Art. 2 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”.
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è inserito il seguente:
“2 ter. La Regione del Veneto può stabilire per i concessionari del marchio il rilascio di una fidejussione a tutela dell’uso del marchio, il cui importo e modalità di escussione, saranno stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.”.
Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 gennaio 2017
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Abrogazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità””
Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4 - Entrata in vigore
(seguono allegati)
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