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Bur n. 14 del 03 febbraio 2017


LEGGE REGIONALE  n. 3 del 27 gennaio 2017

Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Abrogazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità””.

1.   L’articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13, è abrogato.


Art. 2
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”.

1.   Dopo il comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è inserito il seguente:

“2 ter. La Regione del Veneto può stabilire per i concessionari del marchio il rilascio di una fidejussione a tutela dell’uso del marchio, il cui importo e modalità di escussione, saranno stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.”.


Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


Art. 4
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

___________________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 gennaio 2017

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Abrogazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità””

Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_3_2017_339194.pdf

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