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Bur n. 14 del 03 febbraio 2017


LEGGE REGIONALE  n. 2 del 27 gennaio 2017

Modifiche della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Modifica all’articolo 4, recante norme sull’iniziativa legislativa, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.

1.   All’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

“6 bis. Le iniziative legislative e le richieste afferenti variazioni di circoscrizioni comunali di cui al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 3 , devono essere presentate alla regione entro e non oltre il termine del 30 giugno dell’anno precedente a quello di rinnovo per scadenza del mandato amministrativo dei comuni interessati.”.


Art. 2
Modifica all’articolo 5, recante giudizio di meritevolezza, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche.

1.   Al comma 3 bis dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, le parole: “di 90 giorni” sono sostituite con le parole: “di 30 giorni”.


Art. 3
Modifica all’articolo 6, recante procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.

1.   All’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dopo il comma 5 bis è inserito il seguente comma:

“5 ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3, o della variazione della denominazione di comuni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di scadenza naturale dell’amministrazione.”.


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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 gennaio 2017

Luca Zaia



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INDICE

Art. 1 - Modifica all’articolo 4, recante norme sull’iniziativa legislativa, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”

Art. 2 - Modifica all’articolo 5, recante giudizio di meritevolezza, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche

Art. 3 - Modifica all’articolo 6, recante procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_2_2017_339192.pdf

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