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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 59 del 21 giugno 2016


LEGGE REGIONALE  n. 17 del 17 giugno 2016

Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Principi di semplificazione del sistema dei fondi di rotazione.

1.   La Regione sostiene la razionalizzazione ed il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi in Veneto, attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l’accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, cogliendo le opportunità derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell’Unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli specifici comparti economici.

2.   La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme, orientata all’unitarietà della gestione delle risorse nonché alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari.

3.   Ai fini di cui al comma 2 le risorse di cui ai fondi di rotazione istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

a)   legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” - fondo di rotazione per il commercio e i servizi;

b)   legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” - fondo di rotazione per l’artigianato;

c)   legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni - articoli 57 e 58 - fondo di rotazione per l’agroindustria;

d)   legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” - articolo 45 - fondo di rotazione del turismo;

e)   legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016” - articolo 20 - fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti;

confluiscono nel fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”.
 

Art. 2
Disciplina del fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI).

1.   Al fondo unico di rotazione di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 possono accedere le imprese appartenenti ai settori produttivi che già usufruiscono delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3 dell’articolo 1.

2.   La gestione del fondo unico di cui al comma 1 è affidata ad un soggetto individuato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

3.   La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore per la gestione del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’effettiva operatività del fondo medesimo.

4.   I compensi di cui al comma 3 sono a carico delle disponibilità del fondo unico di rotazione. Le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale.

5.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità operative per l’accesso delle imprese al fondo unico di rotazione di cui al comma 1, garantendo la partecipazione a ciascuna categoria di impresa.

Art. 3
Norma transitoria.

1.   Nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 2, al fine di garantire la continuità dell’operatività dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 1, continua ad operare l’attuale gestore.

2.   L’individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione cui all’articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3.   Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

a)   legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e successive modificazioni - articolo 3, comma 1, lettera a) -  fondo di rotazione per le aree di confine;

b)   legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” - articolo 6 - fondo di rotazione per il settore del commercio;

c)   legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria giovanile;

d)   legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria femminile;

e)   legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per le PMI;

f)    legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;

g)   legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese;

h)   legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative;

i)    legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni - articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie.

4.   Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento dell’occupazione” e successive modificazioni, alla legge 1° maggio 1981, n. 240 “Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili” e successive modificazioni, sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi attualmente in gestione.

5.   La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l’attuale soggetto gestore all’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, e quelli relativi alle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 97, comma 1, lettera c) e articolo 107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
 

Art. 4
Disposizione finale.

1.   Le risorse di cui al comma 3 dell’articolo 1, vengono destinate al fondo di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.

_________________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 giugno 2016

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Principi di semplificazione del sistema dei fondi di rotazione

Art. 2 - Disciplina del fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI)

Art. 3 - Norma transitoria

Art. 4 - Disposizione finale

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_17_2016_325235.pdf

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