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Bur n. 25 del 18 marzo 2016


LEGGE REGIONALE  n. 11 del 15 marzo 2016

Appostamenti fissi ad uso venatorio. Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga


la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1.    Alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" dopo l’articolo 20 ter è inserito il seguente:

“Art. 20 quater
Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio.

1.    Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività per la durata dell'autorizzazione stessa.
2.    Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime:
a)    appostamenti fissi di caccia allestiti a terra:
-      base metri quadrati 12;
-      altezza metri 3 dal piano di calpestio;
b)    appostamenti fissi per la caccia ai colombacci:
-      base metri quadrati 12;
-      altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.”.

 

Art. 2
Norma finanziaria.

1.    La presente legge non comporta alcuna spesa o alcun onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.

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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 marzo 2016

Luca Zaia


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INDICE

 

Art. 1 - Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"
Art. 2 - Norma finanziaria

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_11_2016__318877.pdf

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