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Bur n. 11 del 09 febbraio 2016


LEGGE REGIONALE  n. 3 del 09 febbraio 2016

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale
approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

1.      La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 10 febbraio 2017.

2.      Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 2
Norma di abrogazione.

1.      La legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” è abrogata.

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria.

1.      All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4
Entrata in vigore.

1.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 febbraio 2016

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1

Art. 2 - Norma di abrogazione

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_3_2016_317173.pdf

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