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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 72 del 22 luglio 2015


LEGGE REGIONALE  n. 13 del 22 luglio 2015

Variazione al bilancio di previsione 2015 per il finanziamento degli interventi per fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 9 luglio 2015.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga


la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Interventi urgenti

1.    Al fine di reperire le risorse finanziarie utili alla tempestiva realizzazione degli interventi per fronteggiare l’emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del 9 luglio 2015, le risorse di cui al comma 2 dell’articolo 70 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” vengono ridotte per un importo pari a euro 3.000.000,00.

2.    Gli interventi a favore dei beneficiari per gli importi rispettivamente dettagliati nell’allegato A alla medesima legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 sono ridotti in misura proporzionale.

 

Art. 2
Interventi prioritari

1.    La Giunta regionale riconosce forme di priorità agli interventi di ricostruzione e di ristrutturazione degli immobili privati interessati dagli eccezionali eventi atmosferici ed ubicati nei Comuni della Riviera del Brenta come individuati all’articolo 1.

 

Art. 3
Norma finanziaria

1.    Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0188 “Fondo di riserva per le spese impreviste” (capitolo U080020) che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0009 “Contributi e partecipazioni in enti e associazioni” (capitolo U102424) del bilancio di previsione 2015.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1.    La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 luglio 2015

Luca Zaia


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INDICE

 

Art. 1 - Interventi urgenti
Art. 2 - Interventi prioritari
Art. 3 - Norma finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_13_2015_302565.pdf

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