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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 Principi generali
1. La Regione del Veneto con la presente legge disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE) in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” perseguendo le medesime finalità, quali:
a) la semplificazione e lo snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;
b) la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa attraverso:
1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Legge finanziaria 2007” e dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge e all’Accordo, allegato e di seguito denominato Accordo, si applicano fermo restando quanto stabilito dagli statuti delle Regione Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, enti cogerenti, e dalle relative norme di attuazione.
Art. 2 Organizzazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
1. L’organizzazione e la gestione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito denominato Istituto, sono disciplinate, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 “Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h) delle legge 23 ottobre 1992, n. 421”, degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo n. 106 del 2012, secondo le norme dell’Accordo, allegato alla presente legge di cui costituisce parte integrante.
2. L’Accordo può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra: la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Gli enti cogerenti provvedono all’adozione dei provvedimenti spettanti ai sensi dell’Accordo, adeguandosi ai principi contenuti nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012.
Art. 3 Finanziamento
1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993 il finanziamento dell’Istituto è assicurato:
a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale e la ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;
b) dal Ministero della salute, per quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”;
c) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
d) dalle aziende sanitarie, con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il finanziamento dell’Istituto è, inoltre, assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali per l’erogazione, da parte dell’Istituto, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 270 del 1993;
b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione autorizzate;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento.
3. Le quote percentuali a carico degli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive, erogate dall’Istituto per progetti comuni, sono stabilite in base ai seguenti criteri:
a) 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;
b) 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente come da ultimo censimento;
c) 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;
d) 15 per cento, in relazione alla estensione della superficie territoriale.
Art. 4 Decorrenza dell’Accordo
1. Le disposizioni dell’Accordo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali o provinciali di approvazione dello stesso.
Art. 5 Abrogazioni
1. Dalla data di efficacia dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, è abrogata la legge regionale 29 novembre 2001, n. 34 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento)” e si applicano, comunque, i principi del decreto legislativo n. 106 del 2012 e del decreto legislativo n. 270 del 1993 nelle parti con esso compatibili.
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 18 marzo 2015
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Principi generali
Art. 2 - Organizzazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Art. 3 - Finanziamento
Art. 4 - Decorrenza dell’Accordo
Art. 5 - Abrogazioni
(seguono allegati)
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