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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 116 del 05 dicembre 2014


LEGGE REGIONALE  n. 38 del 28 novembre 2014

Disposizioni per la gestione complessiva del litorale veneto, delle foci e delle cave marine.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Competenza regionale nella gestione del litorale veneto

1.    La Regione del Veneto provvede direttamente alla gestione complessiva del litorale veneto, delle foci e delle cave marine al largo esclusivamente con le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni ovvero tramite la Sezione del Bacino Idrografico del litorale Veneto.

2.    Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto stabilito al comma l.

3.    La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge effettua una ricognizione degli atti e provvedimenti amministrativi regionali che dispongono, anche indirettamente, affidamenti per la realizzazione delle opere di cui al comma l e dà comunicazione delle risultanze di tale ricognizione, entro i successivi trenta giorni, alla competente commissione consiliare.

4.    Sulla base della ricognizione di cui al comma 3, la Giunta regionale dispone nei successivi sessanta giorni, la revoca o l’annullamento d’ufficio ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni, degli affidamenti in contrasto con le norme imperative in materia ed in particolare in contrasto con l’articolo 6 bis della legge 31 maggio 1995, n. 206 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96 recante interventi urgenti per il risanamento e l’adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia”.

Art. 2
Neutralità finanziaria

1.    All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 novembre 2014

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Competenza regionale nella gestione del litorale veneto

Art. 2 - Neutralità finanziaria

(seguono allegati)

DATI INFORMATIVI_Legge 38_2014_286879.pdf

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