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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 116 del 05 dicembre 2014


LEGGE REGIONALE  n. 36 del 28 novembre 2014

Norme per il riconoscimento di agevolazioni fiscali a sostegno delle attività sportive.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità ed ambito di intervento

1.    La Regione del Veneto, consapevole della funzione di prevenzione, aggregazione e socializzazione delle attività sportive e ricreative, anche al fine di riattivare il tradizionale circuito di solidarietà fra mondo della impresa e realtà nel comparto dello sport e delle attività ricreative, interviene con una politica fiscale di agevolazioni, secondo la disciplina di cui alla presente legge, a favore di soggetti che svolgono attività sportive e ricreative ai sensi della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e successive modificazioni.

Art. 2
Beneficiari

1.    Sono ammissibili alle agevolazioni fiscali le erogazioni liberali e i contratti di sponsorizzazione a favore di enti, organismi e associazioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 e successive modificazioni e di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni.

Art. 3
Destinatari delle agevolazioni fiscali

1.    Sono soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali, i soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, con sede legale, sede operativa o stabile organizzazione in Veneto, individuate ai sensi dell’articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” che effettuano erogazioni liberali a favore dei soggetti come individuati ai sensi dell’articolo 2.

Art. 4
Agevolazioni fiscali

1.    Nell’ambito delle misure di politica fiscale da assumere con specifici interventi legislativi, è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, un credito d’imposta sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, pari al cinque per cento dell’importo di ciascuna erogazione liberale e di ciascun contratto di sponsorizzazione, destinato in favore dei soggetti di cui all’articolo 3. L’agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis” e il relativo importo complessivo è concesso, per ciascun soggetto di cui all’articolo 3 che effettua erogazioni liberali o conclude contratti di sponsorizzazione a favore dei soggetti come individuati ai sensi dell’articolo 2, fino all’importo massimo di euro 50.000,00 annui.

Art. 5
Disposizioni esecutive e di attuazione

1.    Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con propria deliberazione le modalità di attuazione della presente legge riconoscendo preferenza per le associazioni sportive con almeno il 50 per cento di atleti tesserati di età inferiore a 18 anni.

Art. 6
Norma finanziaria

1.    Alle minori entrate derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificate in euro 20.000,00 per l’esercizio 2014 ed in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, a valere sulla upb E0001 “Imposta regionale sulle attività produttive” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, si fa fronte riducendo di pari importo la dotazione dell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, relativamente alla partita n. 2, per l’esercizio 2014 e alla partita n. 1 per gli esercizi 2015 e 2016.

2.    Ai maggiori oneri derivanti dalla integrazione della convenzione fra Regione e Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” relativi alle agevolazioni IRAP di cui alla presente legge, quantificabili in euro 5.000,00 per l’esercizio 2014 ed in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, si fa fronte mediante incremento della dotazione dell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” (capitolo 101221 “Oneri connessi alla gestione dell’IRAP e dell’addizionale IRPEF e all’attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 68/2011”) e contestuale riduzione per pari importo della dotazione dell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, relativamente alla partita n. 2 per l’esercizio 2014 e alla partita n. 1 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 novembre 2014

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di intervento

Art. 2 - Beneficiari

Art. 3 - Destinatari delle agevolazioni fiscali

Art. 4 - Agevolazioni fiscali

Art. 5 - Disposizioni esecutive e di attuazione

Art. 6 - Norma finanziaria

(seguono allegati)

DATI INFORMATIVI_Legge 36_2014_286877.pdf

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