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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 79 del 14 agosto 2014


LEGGE REGIONALE  n. 25 del 08 agosto 2014

Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto.

 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale


promulga

 

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Princìpi generali

 

Art. 1
Finalità

 

1.    Con la presente legge la Regione del Veneto dà attuazione all’articolo 15 dello Statuto e in particolare:

a)  promuove il rafforzamento della coesione dei territori montani che presentano gravi e permanenti svantaggi;

b)  riconosce alla Provincia di Belluno e agli altri enti locali bellunesi le funzioni e le risorse necessarie all’esercizio dell’autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria.

 

Art. 2
Definizioni

 

1.   Ai fini della presente legge per comuni montani s’intendono i comuni già classificati come interamente montani ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, sulla base dei criteri fissati dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 “Provvedimenti in favore dei territori montani”, di cui all’allegato A, parte integrante della presente legge.

2.   Ai fini della presente legge le funzioni di governo di area vasta che richiedono un esercizio unitario, con particolare riguardo a quanto previsto negli articoli 13, comma 2, e 14, si intendono riferite ai comuni compresi nella Provincia di Belluno alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO II
Norme di semplificazione e coesione a favore delle zone montane

 

CAPO I
Impresa

 

Art. 3
Sportello unico per le attività produttive di competenza solo comunale
 

1.   Nei comuni montani di cui all’allegato A, la procedura di sportello unico per le attività produttive, finalizzata alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all’ampliamento e al trasferimento di attività produttive esistenti, ivi comprese le attività ricettive, è attribuita alla esclusiva competenza comunale qualora gli interventi non contrastino con la pianificazione territoriale di livello superiore.

2.   In ogni caso con la procedura comunale di sportello unico per le attività produttive possono realizzarsi, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ampliamenti interrati delle strutture ricettive.

3.   Per i comuni montani facenti parte di forme associative la procedura verrà espletata a livello di queste ultime.

 

Art. 4
Albi pubblici locali delle imprese montane

 

1.   Nel rispetto dei principi fissati dalla normativa europea in materia di appalti pubblici, le unioni montane e la Provincia di Belluno creano mediante procedure di evidenza pubblica appositi albi locali, soggetti a revisione periodica, per agevolare l’individuazione degli aspiranti contraenti negli appalti pubblici assoggettabili a procedura negoziata e da affidare nei comuni montani di cui all’allegato A.

2.   Negli albi possono iscriversi le imprese aventi sede legale, operativa o stabile organizzazione nel comune montano e nei comuni con esso confinanti e possono essere previste forme agevolate di accredito, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della liberà d’impresa. Statuto delle imprese”, per le “microimprese”, le “piccole imprese” e le “medie imprese”, individuate secondo le definizioni recate nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

 

Art. 5
Norme in materia di esercizi commerciali polifunzionali

 

1.  Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, ai fini della presente legge si definiscono esercizi polifunzionali gli esercizi, con superficie inferiore a 250 mq. che comprendono l’attività di commercio al dettaglio su area privata e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, unitamente ad altre attività economiche, amministrative o di servizi.

2.  Nei comuni montani di cui all’allegato A con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle frazioni con meno di 1.000 abitanti comprese negli altri comuni di cui all’allegato A è consentita l’apertura di esercizi polifunzionali, previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.

3.  Fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché delle norme in materia ambientale e paesaggistica, nei comuni indicati l’attivazione degli esercizi polifunzionali si considera compatibile con qualsiasi destinazione d’uso in essere.

 

Art. 6
Classificazione dell’albergo diffuso e delle strutture di ospitalità diffusa

 

1.  Al fine di salvaguardare e qualificare la ricettività offerta nei comuni montani di cui all’allegato A dagli alberghi diffusi e dalle strutture ricettive di ospitalità, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a differenziare la declinazione di servizi e dotazioni in rapporto alla specificità della ricettività offerta e dei rispettivi territori.

 

CAPO II
Territorio

 

Art. 7
Opere pubbliche o di pubblica utilità in fondi incolti o abbandonati

 

1.  Al fine di attuare il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei comuni montani, è consentita la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione ovvero all’ampliamento di un’azienda agricola o forestale che, per effetto del progetto, raggiunga estensione pari o superiore alle metrature ottimali individuate dalla Giunta regionale con apposita delibera.

2.  Il progetto è sottoposto all’unione montana e, in caso di interesse di più unioni confinanti, a ciascuna di esse per le approvazioni relative da assumere in sede di congiunta conferenza di servizi.

3.  Nel caso di progetti concorrenti saranno preferiti i progetti promossi o attuati da consorzi, associazioni o cooperative.

4.  L’approvazione del progetto di recupero dei fondi incolti e/o abbandonati vincola l’area alla realizzazione del progetto e costituisce dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell’espropriazione dell’uso del suolo per la durata massima di 20 anni. In tal caso, l’unione montana territorialmente competente svolge le funzioni di autorità espropriante.

5.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

 

Art. 8
Sostegno delle attività forestali

 

1.  I consorzi e le altre forme di gestione associata delle superfici forestali svolgono sul territorio dei Comuni montani compiti di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza delle superfici forestali nonché di polizia forestale ed idraulica nei modi e nei termini stabiliti mediante apposita convenzione con il competente Servizio forestale regionale.

2.  Nel caso in cui, all’interno di un ambito gestito o da gestire in forma associata, insistano fondi la cui esclusione comprometta un’ottimale gestione forestale e di cui sia impossibile individuare i titolari ovvero essi risultino irreperibili, la forma associativa ha facoltà di chiederne all’unione Montana la gestione provvisoria.

3.  Nell’ipotesi prevista dal comma 2, l’unione montana, valutata la congruità dell’ambito forestale interessato, procede all’affissione all’albo pretorio del comune territorialmente competente della richiesta di gestione provvisoria, trasmettendola contestualmente alla regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

4.  Trascorso il termine di trenta giorni dall’affissione e dalla pubblicazione di cui al comma 3, in mancanza di opposizione all’unione montana da parte del proprietario interessato, essa autorizza la forma associativa a gestire il terreno per un periodo non superiore a venti anni, restando comunque ferma la facoltà del proprietario di proporre opposizione in qualsiasi momento.

5.  Decorso il periodo di gestione provvisoria, su richiesta del legale rappresentante della forma associativa e in assenza di opposizioni, la procedura prevista dal comma 3 viene rinnovata, autorizzando la proroga della gestione provvisoria.

6.  I titolari delle gestione provvisoria sono tenuti ad accantonare in un fondo speciale di garanzia, sino alla conclusione della gestione, il decimo degli utili ricavati. Essi andranno eventualmente conferiti, unitamente alla disponibilità del terreno, al proprietario la cui opposizione sia stata accolta e ciò in una misura da determinarsi ai sensi dell’articolo 50 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”. L’incameramento della citata indennità esclude ogni ulteriore richiesta da parte del proprietario, fermo restando che il gestore nulla potrà pretendere per i miglioramenti fondiari apportati.

 

Art. 9
Qualificazione energetica degli edifici

 

1.  I termini previsti dalle leggi regionali vigenti per i procedimenti amministrativi riguardanti edifici da costruire o ristrutturare e che determinano l’inserimento di tali edifici in classe A o B di prestazione energetica, sono ridotti della metà per gli interventi nei territori dei comuni montani di cui all’allegato A.

2.  In alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, tutti gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività.

3.  Nell’ambito di detti interventi non integrano volumi urbanistici, tali da comportare utilizzo di indice edificatorio, i locali destinati alla installazione degli impianti necessari purché questi ultimi occupino almeno la metà della superficie del locale interessato.

 

CAPO III
Servizi

 

Art. 10
 
Parametrazione di costi e fabbisogni standard al criterio della specificità montana
 

1.  Per i comuni montani di cui all’allegato A), la regolazione dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione viene parametrata, oltre che sulla quota pro-capite, ponderata per classi d’età, anche sulle caratteristiche geomorfologiche del territorio e sulle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità della popolazione, dall’indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico, nel rispetto della programmazione socio-sanitaria.

2.  Tale parametrazione va in particolare applicata nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ai livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS), ai fondi del trasporto pubblico locale nonché a quelli di riequilibrio territoriale e/o coesione, di cui siano titolari, destinatarie o beneficiarie le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nei comuni montani di cui all’allegato A).

3.  I presupposti applicativi della parametrazione di cui al presente articolo sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio delle autonomie montane e  le competenti commissioni consiliari.

 

Art. 11
 Premialità montana

 

1.  Nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché nell’attribuzione di vantaggi economici comunque denominati possono essere previsti indici premiali per le persone fisiche e per gli enti pubblici e privati residenti o aventi sede legale, operativa o stabile organizzazione nei comuni montani.

2.  La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio delle autonomie montane e le competenti commissioni consiliari, stabilisce criteri e modalità per la individuazione ed applicazione degli indici premiali di cui al comma 1.

 

Art. 12
 Conferimento di funzioni ai comuni montani delle Province di Treviso, Verona e Vicenza

 

1.  Per i comuni interamente montani delle Province di Treviso, Verona e Vicenza di cui all’allegato A, la Giunta regionale, con le stesse modalità di cui all’articolo 14, individua le ulteriori funzioni amministrative che, non rivestendo carattere unitario, sono esercitate, su loro richiesta, dalle forme associative di tali comuni al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e la coesione territoriale.

2.  Nelle suddette zone montane, gli statuti delle rispettive province prevedono la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni come stabilito dal comma 57 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

 

TITOLO III
Autogoverno della Provincia di Belluno
e degli enti locali bellunesi
 

Art. 13
 Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno

 

1.  Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione del Veneto conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di: politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio e tutela del paesaggio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, foreste, caccia e pesca, sostegno e promozione delle attività economiche, dell’agricoltura e del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale.

2.  L’autogoverno della comunità provinciale bellunese si attua distinguendo fra le funzioni di area vasta e le funzioni di prossimità e valorizzando, in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia, oltre all’autonomia dei comuni e delle loro forme associative, il ruolo della Magnifica Comunità di Cadore e delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 recante disciplina delle Regole.

3.  La Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi esercitano la potestà regolamentare in ordine allo svolgimento delle funzioni conferite, nel rispetto della normativa vigente.

4.  Nell’ambito delle funzioni oggetto di conferimento, la Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi dettano la disciplina relativa alle sanzioni amministrative.

 

Art. 14
 Modalità attuative del conferimento

 

1.  Nelle materie di cui all’articolo 13, comma 1, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva l’atto ricognitivo delle funzioni di carattere unitario che permangono in capo alla Regione, in quanto attinenti agli obiettivi della programmazione regionale, al rispetto della normativa statale e dei vincoli derivanti dall’ordinamento della Unione europea e dagli obblighi internazionali.

2.  La Giunta regionale invia il provvedimento di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare per l’acquisizione del relativo parere.

3.  In caso di inerzia o inadempimento nell’esercizio delle funzioni conferite, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di  poteri sostitutivi della Regione.

 

Art. 15
 Strumenti specifici di esercizio dell’autogoverno del Bellunese

 

1.  Per favorire l’esercizio del proprio autogoverno, la Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi possono promuovere con la Regione del Veneto appositi accordi di programma o intese interistituzionali di settore.

2.  Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono finalizzati a decentrare in Provincia di Belluno attività e servizi d’interesse regionale ovvero a realizzare interventi e opere di interesse pubblico, anche con l’eventuale partecipazione, oltre che della Regione del Veneto e della Provincia di Belluno, delle Province autonome di Trento e Bolzano, della Regione Friuli Venezia Giulia o delle confinanti regioni europee della Carinzia e del Tirolo.

3.  Le intese interistituzionali di cui al comma 1 individuano e coordinano, anche attraverso il confronto con le parti sociali, le azioni di supporto allo sviluppo socio-economico della Provincia di Belluno.

4.  Alla scopo di valorizzare la cooperazione con le realtà territoriali contermini la Provincia di Belluno, realizza specifiche azioni e iniziative nel contesto dell’arco alpino, soprattutto nell’ottica del processo di integrazione europea.

5.  Gli enti locali bellunesi possono partecipare alla formazione degli atti normativi e programmatori regionali afferenti le materie di cui all’articolo 13, comma 1, mediante un tavolo unitario di rappresentanza denominato “Conferenza degli enti locali bellunesi”, costituito su impulso della Provincia.

6.  La Conferenza degli enti locali bellunesi esprime parere sui progetti di legge e sui documenti di programmazione afferenti le materie di cui all’articolo 13, comma 1 e in quest’attività potrà raccordarsi con il Consiglio delle autonomie montane di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.

 

TITOLO IV
Norme transitorie e finali

 

Art. 16
 Risorse finanziarie, umane e strumentali

 

1.  Con i provvedimenti di cui agli articoli 12 e 14 sono individuate le funzioni oggetto di conferimento nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali per l’esercizio delle stesse.

2.  L’individuazione di cui al comma 1 è effettuata anche ai sensi dell’articolo 11, comma 8, dello Statuto.

 

Art. 17
 Decorrenza

 

1.  Il termine di decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite è fissato nei provvedimenti della Giunta regionale di cui agli articoli 12 e 14.

2.  Le funzioni conferite dalla Regione del Veneto alla Provincia di Belluno e ai comuni montani continuano ad essere da essa esercitate fino alla data dell’ effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante.

 

Art. 18
 Disposizioni transitorie e finali

 

1.  I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di cui all’articolo 17, comma 1, sono conclusi dall’autorità amministrativa che ha dato avvio ai procedimenti stessi.

2.  Il trasferimento delle funzioni di cui agli articoli 12 e 14 è ultimato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 19
 Abrogazioni

 

1.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a)  la legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51, “Norme sulla classificazione dei territori montani”;

b)  l’articolo 21 della legge regionale 14 giugno  2013 n. 11 “ Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;

c)  i commi 2 e 3 dell’articolo 41 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014;

d)   ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

 

TITOLO V
Sistema di garanzia

 

Art. 20
 Clausola valutativa

 

1.  A decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette un’apposita relazione alla commissione consiliare competente per materia, contenente le informazioni relative allo stato di attuazione della legge, anche con riferimento agli eventuali elementi di criticità emersi,  al fine della predisposizione  degli opportuni interventi correttivi sulla normativa vigente.

 

__________________

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2014

Luca Zaia


________________________

 

INDICE

 

TITOLO I - Princìpi generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

TITOLO II - Norme di semplificazione e coesione a favore delle zone montane

CAPO I - Impresa

Art. 3 - Sportello unico per le attività produttive di competenza solo comunale

Art. 4 - Albi pubblici locali delle imprese montane

Art. 5 - Norme in materia di esercizi commerciali polifunzionali

Art. 6 - Classificazione dell’albergo diffuso e delle strutture di ospitalità diffusa

CAPO II - Territorio

Art. 7 - Opere pubbliche o di pubblica utilità in fondi incolti o abbandonati

Art. 8 - Sostegno delle attività forestali

Art. 9 - Qualificazione energetica degli edifici

CAPO III - Servizi

Art. 10 - Parametrazione di costi e fabbisogni standard al criterio della specificità montana

Art. 11 - Premialità montana

Art. 12 - Conferimento di funzioni ai comuni montani delle Province di Treviso, Verona e Vicenza

TITOLO III - Autogoverno della Provincia di Belluno e degli enti locali bellunesi

Art. 13 - Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno

Art. 14 - Modalità attuative del conferimento

Art. 15 - Strumenti specifici di esercizio dell’autogoverno del Bellunese

TITOLO IV - Norme transitorie e finali

Art. 16 - Risorse finanziarie, umane e strumentali

Art. 17 - Decorrenza

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 19 - Abrogazioni

TITOLO V - Sistema di garanzia

Art. 20 - Clausola valutativa

(seguono allegati)

ALLEGATO Legge 25_2014_279735.pdf
DATI INFORMATIVI Legge 25_2014_279735.pdf

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