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Bur n. 79 del 14 agosto 2014


LEGGE REGIONALE  n. 23 del 08 agosto 2014

Norme in materia di beni di proprietà delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS).

 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale


promulga

 

la seguente legge regionale:

Art 1
Autorizzazione alla costituzione dell’usufrutto su beni di proprietà di aziende ULSS a favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o di comuni

 

1.    La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare l’azienda ULSS alla costituzione a titolo gratuito dell’usufrutto su beni mobili e immobili ad esse appartenenti che non siano funzionali all’esercizio delle attività istituzionali e che, in conseguenza della mutata programmazione regionale socio-sanitaria, risultino totalmente o parzialmente inutilizzati, purché sussistano i seguenti presupposti:

a)    che la costituzione dell’usufrutto avvenga esclusivamente in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o dei comuni territorialmente competenti all’erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali alla persona inseriti nella programmazione regionale socio-sanitaria;

b)    che nell’atto di costituzione dell’usufrutto venga previsto, per tutta la durata dell’usufrutto, un vincolo di destinazione d’uso dei beni, finalizzato all’esercizio di attività aventi carattere socio-assistenziale.

2.    La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai beni immobili oggetto di autorizzazione regionale alla alienazione rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge.

3.    L’usufrutto costituito ai sensi del comma 1, oltre che per le ipotesi di estinzione e modificazione previste dal codice civile, cessa per il venir meno anche di una sola delle condizioni previste alle lettere a) e b) del medesimo comma 1.

 

Art. 2
Contenuto dell’usufrutto

 

1.    Nell’atto costitutivo dell’usufrutto va previsto almeno che:

a)    la durata massima dell’usufrutto sia di trent’anni, eventualmente rinnovabili con la procedura di cui all’articolo 1;

b)    l’usufruttuario non possa cedere il proprio diritto;

c)    l’usufruttuario non possa locare il bene che forma oggetto del suo diritto, se non per l’esercizio di attività di carattere socio-assistenziale cui è vincolato il bene stesso o di attività strettamente connesse o funzionali alle stesse;

d)    l’usufruttuario, in aggiunta agli obblighi previsti dal codice civile, sia tenuto anche alle spese di manutenzione straordinaria.

 

Art. 3
Disposizioni finali

 

1.    Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dall’atto costitutivo dell’usufrutto si applicano le disposizioni dettate dal codice civile.

 

Art. 4
Entrata in vigore

 

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

__________________

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2014

Luca Zaia


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INDICE

 

Art 1 - Autorizzazione alla costituzione dell’usufrutto su beni di proprietà di aziende ULSS a favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o di comuni

Art. 2 - Contenuto dell’usufrutto

Art. 3 - Disposizioni finali

Art. 4 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI INFORMATIVI Legge 23_2014_279732.pdf

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