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Bur n. 71 del 22 luglio 2014


LEGGE REGIONALE  n. 20 del 17 luglio 2014

Istituzione delle Riserve naturali regionali del Monte Baldo denominate "Lastoni-Selva Pezzi" e "Gardesana Orientale".

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale


promulga
 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Istituzione delle Riserve naturali regionali
“Lastoni-Selva Pezzi” e “Gardesana Orientale”

1.    Al fine di tutelare e conservare la diversità biologica degli ecosistemi, della flora e della fauna presenti nel Comune di Malcesine, in provincia di Verona, sono istituite, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e dell’articolo 35, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, le Riserve naturali regionali “Lastoni-Selva Pezzi” e “Gardesana Orientale”, di seguito denominate Riserve, già individuate con decreto ministeriale 26 luglio 1971 “Costituzione delle “Riserve naturali integrali” “Lastoni-Selva Pezzi” e “Gardesana Orientale”, in provincia di Verona”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 ottobre 1971, n. 261.
2.    Le Riserve sono situate nell’ambito delle foreste demaniali del Monte Baldo, costituenti patrimonio forestale regionale. I confini e la ripartizione in zone delle Riserve sono individuati nell’allegata planimetria in scala 1:25.000.

Art. 2
Finalità

1.    Le finalità delle Riserve sono:
a)    garantire la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente in un’area di particolare interesse naturalistico ed ecologico ricadente all’interno dell’area SIC e ZPS IT 3210039 “Monte Baldo Ovest”;
b)    promuovere lo studio scientifico e lo sviluppo dei servizi ecosistemici, in osservanza degli obiettivi e delle finalità della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Art. 3
Tabelle segnaletiche

1.    Lungo il perimetro delle due Riserve sono collocate, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso, apposite tabelle recanti la scritta “Regione del Veneto - Riserva naturale regionale”, integrata della qualificazione “integrale” o “speciale” in ragione delle diverse tipologie di riserva.
2.    Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 4
Classificazione delle aree e normativa di tutela

1.    Le aree incluse nelle Riserve sono classificate in:
a)    zona di riserva naturale regionale generale con regime di riserva integrale, di cui all’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40;
b)    zona di riserva naturale regionale speciale, di cui agli articoli 12 e 15 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.
2.    Sul territorio identificato come zona di riserva naturale regionale generale con regime di riserva integrale di cui al comma 1, lettera a), è consentito l’accesso per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi attività antropica. Sono, altresì, consentiti interventi di natura selvicolturale, ambientale e naturalistica volti alla conservazione della biodiversità in osservanza degli obiettivi e finalità della direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
3.    Sul territorio identificato come zona di riserva naturale regionale speciale di cui al comma 1, lettera b), oltre agli interventi di cui al comma 2, è consentito l’esercizio degli sport a carattere non competitivo tipici delle aree montane, purché esercitati in forme non lesive all’ambiente.
4.    Nelle aree di cui al comma 1, lettere a) e b), sono inoltre consentiti, secondo le specifiche modalità previste nel Regolamento di cui all’articolo 6, gli interventi di recupero dei manufatti storici esistenti.
5.    Per il territorio ricompreso nelle Riserve decadono le specifiche norme di tutela contenute nel Titolo VII del vigente Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), scheda n. 13 “Monte Baldo”.

Art. 5
Gestione

1.    La gestione delle Riserve è affidata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, all’Azienda Regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto Agricoltura”, di seguito denominata Ente gestore, che, avvalendosi del proprio personale, esercita tutte le funzioni di direzione ed amministrazione necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 2.

Art. 6
Regolamento

1.    La Giunta regionale, su proposta dell’Ente gestore e sentiti il Comune di Malcesine e la commissione consiliare regionale competente per materia, che si esprimono entro novanta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, approva il Regolamento delle Riserve.
2.    Il Regolamento disciplina le attività e gli interventi consentiti sul territorio delle Riserve in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 e nel rispetto dei princìpi stabiliti dall’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni.
3.    Il Regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 7
Vigilanza e sanzioni

1.    L’Ente gestore vigila con il proprio personale all’uopo incaricato ovvero, tramite convenzioni e intese, con il personale di altri enti od organismi preposti alla vigilanza, sull’applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente.
2.    Per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
3.    Per le attività compiute in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 si applica, oltre alle sanzioni previste dalle leggi in vigore, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 40.000,00, in proporzione al valore delle attività intraprese e al danno arrecato all’ambiente.
4.    Per ogni altra violazione relativa all’applicazione della presente legge, per la quale la vigente normativa non preveda una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00 in rapporto alla gravità della violazione.
5.    In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione delle opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno. Sono confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi o asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i macchinari e gli attrezzi utilizzati per la violazione.

Art. 8
Norma finanziaria

1.    Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0101 “Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico” del bilancio di previsione 2014, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente quella dell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 3.

Art. 9
Entrata in vigore

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 luglio 2014

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Istituzione delle Riserve naturali regionali Lastoni-Selva Pezzi e Gardesana Orientale
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Tabelle segnaletiche
Art. 4 - Classificazione delle aree e normativa di tutela
Art. 5 - Gestione
Art. 6 - Regolamento
Art. 7 - Vigilanza e sanzioni
Art. 8 - Norma finanziaria
Art. 9 - Entrata in vigore

ALLEGATO Legge 20_2014_278155.pdf
DATI INFORMATIVI Legge 20_2014_278155.pdf

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