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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 Rapporti istituzionali per il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.
2. Al termine del negoziato, e comunque entro centoventi giorni dall’approvazione della presente legge, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio circa il suo esito.
3. Qualora il negoziato non giunga a buon fine entro il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale procede ai sensi dell’articolo 2.
Art. 2 Indizione di un referendum consultivo
1. Qualora il negoziato non giunga a buon fine entro il termine di cui al comma 2 dell’articolo 1, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine ai seguenti quesiti:
1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;
2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”;
3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”;
4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”;
5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”.
2. Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto.
Art. 3 Disciplina delle procedure referendarie
1. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui all’articolo 1 si applicano le norme previste agli articoli 15 comma 2 bis, comma 2 ter e comma 2 quater, all’articolo 17, all’articolo 18, all’articolo 19 e all’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.
2. Il referendum di cui all’articolo 1 è indetto, previa intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle prime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale o delle elezioni regionali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dell’Interno per determinare e ripartire le spese derivanti dalla attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese poste a carico della Regione del Veneto.
Art. 4 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 3.950.000,00, di cui 1.975.000,00 per l’esercizio 2015 e 1.975.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0004 “Consultazioni elettorali” del bilancio pluriennale 2014-2016, la cui dotazione viene incrementata di pari importo nei due esercizi; contestualmente vengono operate le seguenti riduzioni:
a) le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” sono ridotte di euro 1.171.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (di cui euro 776.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012030/U ed euro 395.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012040/U);
b) le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” sono ridotte di euro 90.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 023000/U);
c) le risorse allocate nell’upb U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica” sono ridotte di euro 24.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 100592/U);
d) le risorse allocate nell’upb U0100 “Sostegno alle aree naturali protette regionali” sono ridotte di euro 135.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 051050/U);
e) le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” sono ridotte di euro 180.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 050268/U);
f) le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” sono ridotte di euro 3.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 070160/U);
g) le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” sono ridotte di euro 372.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 071204/U).
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 19 giugno 2014
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Rapporti istituzionali per il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto
Art. 2 - Indizione di un referendum consultivo
Art. 3 - Disciplina delle procedure referendarie
Art. 4 - Norma finanziaria
(seguono allegati)
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