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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 18 del 14 febbraio 2014


LEGGE REGIONALE  n. 7 del 07 febbraio 2014

Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1.    La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, promuove le condizioni necessarie a garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, nel rispetto delle persone, della natura e dell’ambiente circostante.

 

Art. 2
Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al turismo naturista

1.    Il turismo naturista è consentito liberamente, purché in aree, spazi e infrastrutture, appositamente destinati, delimitati e segnalati.

2.    Tutte le aree pubbliche o private destinate al turismo naturista, al fine di evitare ogni promiscuità di spazi con chi non lo pratica, devono essere riconoscibili all’esterno e adeguatamente segnalate con appositi cartelli o con altri efficaci mezzi di segnalazione.

3.    Nel caso in cui l’area dedicata al turismo naturista non sia situata in luoghi idoneamente appartati o non disponga di una naturale barriera visiva, deve essere collocata un’ulteriore segnalazione e delimitazione che ne attesti la presenza, a idonea distanza e comunque a non meno di 50 metri dall’inizio della stessa.

 

Art. 3
Aree pubbliche destinate al turismo naturista

1.    I comuni e gli altri enti pubblici locali secondo e nei limiti delle rispettive competenze, possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi, parchi ed altri ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti pubblici locali, alla pratica del turismo naturista.

2.    I comuni contermini individuano le aree per la pratica del turismo naturista possibilmente in aree tra loro confinanti.

3.    La gestione di aree pubbliche destinate al turismo naturista può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la corretta fruizione, in conformità alla vigente normativa in materia di concessioni.

 

Art. 4
Aree private destinate al turismo naturista

1.    Per l’esercizio del turismo naturista in aree private quali campeggi, alberghi, piscine, o altro, si osservano le disposizioni della presente legge e quelle in materia urbanistica e di turismo.

 

Art. 5
Controlli sulle aree destinate al  turismo naturista

1.    I comuni e gli altri enti pubblici secondo le rispettive competenze, esercitano l’attività di controllo sul buon funzionamento e corretta fruizione delle aree destinate al turismo naturista.

 

Art. 6
Sanzioni

1.    Il comune applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.000,00 a carico del gestore dell’area destinata al turismo naturista ed ordina la sospensione dell’attività nell’area sanzionata per un periodo da dieci a novanta giorni qualora l’area risulti priva di uno o più dei requisiti definiti dal provvedimento di Giunta regionale di cui all’articolo 7.

2.    Il comune ordina la immediata cessazione dell’attività dell’area destinata al turismo naturista nei seguenti casi:

a)    mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni;
b)    mancato adeguamento dell’area ai requisiti di cui al comma 1 nel termine stabilito dal comune;
c)    gestione dell’area svolta nel periodo di sospensione di cui al comma 1.

 

Art. 7
Criteri per il rilascio delle concessioni e per l’individuazione delle aree destinate al turismo naturista

1.    La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua:

a)    i criteri per il rilascio delle concessioni, in conformità alla disciplina delle concessioni demaniali, prevedendo in particolare che le aree destinate al turismo naturista:

1)         siano localizzate in modo da non causare, di norma, interruzioni alla continuità delle aree fruibili dal turismo non naturista, qualora, per la conformazione naturale dei luoghi, non siano separate e appartate rispetto a quelle del turismo non naturista;
2)         abbiano accesso alla risorsa naturale marina, lacustre o fluviale, di interesse turistico;
3)         siano concesse con preferenza, a parità di condizioni, alle associazioni o organizzazioni affiliate ad una delle federazioni o confederazioni naturiste nazionali o internazionali;

b)    i criteri urbanistici per la destinazione, estensione, delimitazione, segnalazione e localizzazione delle aree naturiste anche nel rispetto dell’interesse alla tutela del paesaggio, e in particolare le caratteristiche tecniche delle recinzioni di tali aree in modo da garantire i terzi non naturisti rispetto alla visibilità dall’esterno dei luoghi di pratica naturista.

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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 febbraio 2014

Luca Zaia


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INDICE

 

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al turismo naturista

Art. 3 - Aree pubbliche destinate al turismo naturista

Art. 4 - Aree private destinate al turismo naturista

Art. 5 - Controlli sulle aree destinate al  turismo naturista

Art. 6 - Sanzioni

Art. 7 - Criteri per il rilascio delle concessioni e per l’individuazione delle aree destinate al turismo naturista

(seguono allegati)

LR 7_dati informativi_268181.pdf

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