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Bur n. 18 del 14 febbraio 2014


LEGGE REGIONALE  n. 2 del 07 febbraio 2014

Disposizioni in materia di promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale e modifica della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Inserimento di articoli nella legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”

1.    Dopo l’articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 sono inseriti i seguenti articoli:


“Art. 17 bis - Disposizioni in materia di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con oneri a carico del servizio sanitario regionale.

1.    Al fine di uniformare l’offerta di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, superando l’attuale disomogenea presenza sul territorio regionale di erogatori privati ambulatoriali, salvaguardando, nel contempo, le specificità territoriali in conformità a quanto previsto dall’articolo 15 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016” e successive modificazioni, sono definiti i seguenti criteri ai quali si attiene il direttore generale dell’azienda ULSS per individuare, nell’ambito del processo di programmazione regionale e sulla base del fabbisogno complessivo, gli erogatori privati accreditati, che forniscono prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con oneri a carico del servizio sanitario regionale, con i quali, successivamente, stipulare gli accordi contrattuali:

a)    accessibilità alla struttura da parte dell’assistito, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e successive modificazioni;
b)    complementarietà;
c)    economicità/efficienza;
d)    liste d’attesa;
e)    appropriatezza dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e successive modificazioni;
f)     standard di qualità;
g)    standard di prestazioni.

 

2.    I criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale in modo tale che ne sia garantita la misurabilità e sono aggiornati annualmente.

3.    Il direttore generale dell’azienda ULSS individua la durata dei vari accordi contrattuali che, comunque, non deve essere superiore a tre anni.

4.    Gli accordi contrattuali stipulati dal direttore generale dell’azienda ULSS, in base a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, e redatti in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, prevedono, in particolare:

a)    i volumi di attività;
b)    la tipologia;
c)    le tariffe.
5.    Gli accordi contrattuali vengono stipulati esclusivamente con erogatori privati accreditati.

6.    Per l’accreditamento di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale viene individuata la seguente procedura:

a)    entro il 30 aprile i soggetti interessati presentano domanda di accreditamento;
b)    entro il 31 maggio i direttori generali delle aziende ULSS esprimono al direttore generale alla sanità e al sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e successive modificazioni il loro parere; qualora i direttori generali delle aziende ULSS non rispettino tale termine, se ne prescinde;
c)    entro il 31 luglio le competenti strutture della Giunta regionale effettuano, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, l’istruttoria. Il conseguente provvedimento di accreditamento istituzionale è adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro il 30 settembre; decorso inutilmente tale termine se ne prescinde;
d)    entro il 30 novembre la Giunta regionale adotta i relativi provvedimenti di accreditamento istituzionale, ai sensi dell’articolo 16;
e)    entro il 31 dicembre i direttori generali delle aziende ULSS, stipulano, sulla base dei criteri individuati al comma 1, gli accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati.

 

Art. 17 ter - Disposizioni in materia di laboratori di analisi.

1.    In attuazione di quanto previsto dall’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio” n. 61/CSR del 23 marzo 2011, di cui la Regione ha preso atto con deliberazione n. 2530 dell’11 dicembre 2012 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 107 del 24 dicembre 2012, la Regione adotta il modello “a rete” per organizzare la diagnostica di laboratorio sul proprio territorio, modello che è il più idoneo sia per garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate, sia per conseguire le maggiori economie di scala.

2.    La soglia minima di prestazioni effettuate in proprio annualmente dalla rete, viene individuata, con cadenza triennale, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3.    Per garantire le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 17 bis, con particolare riferimento alla diagnostica di laboratorio, i direttori generali delle aziende ULSS stipulano gli accordi contrattuali attenendosi ai criteri di cui al suddetto comma 1, ai quali si aggiunge quello specifico dell’organizzazione “a rete”.

4.    La Giunta regionale definisce, previo parere della competente commissione consiliare, il modello organizzativo della rete, prevedendo anche la semplificazione della vigente procedura per l’apertura di punti prelievo per la raccolta di campioni organici, inseriti in una rete.

 

Art. 17 quater - Clausola valutativa.

1.    In relazione a quanto disposto dagli articoli 17 bis e 17 ter la Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale, sulle richieste di accreditamento e in particolare sulle richieste di nuovo accreditamento, sul fabbisogno espresso dai direttori generali e sugli accordi contrattuali stipulati dai medesimi nonché sul funzionamento e consistenza delle reti dei laboratori e sul numero di esami erogati.

 

Art. 17 quinquies - Disposizioni per i servizi socio-sanitari semiresidenziali e residenziali.

1.    Gli accordi contrattuali dei servizi socio-sanitari semiresidenziali e residenziali, redatti in conformità allo schema tipo approvato ai sensi dell’articolo 17, comma 5, sono stipulati dal direttore generale dell’azienda ULSS con i soggetti accreditati che applicano la tariffa/retta regionale di riferimento.

2.    Nelle more dell’individuazione della tariffa/retta regionale di riferimento il direttore generale attiva gli accordi contrattuali di cui al comma 1 con i soggetti accreditati presenti nel territorio della propria ULSS e inseriti nella programmazione dal piano di zona di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.”.”.

2.    La Giunta regionale definisce il modello organizzativo della rete di cui all’articolo 17 ter, comma 4, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, così come introdotto dal comma 1, previo parere della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 2
Disposizioni in materia di alta specialità ambulatoriale

1.    La Giunta regionale può assegnare, in sede di riparto delle risorse finanziarie alle aziende sanitarie ai fini dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, risorse extra budget, in misura non superiore al 15 per cento delle risorse assegnate come budget, a soggetti privati accreditati che siano in grado di erogare sul territorio regionale prestazioni di particolare elevata complessità.

2.    La Giunta regionale determina entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sul quale esprime parere la competente commissione consiliare, gli standard che determinano le prestazioni di cui al comma 1.

 

Art. 3
Disposizioni transitorie

1.    Per gli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale che abbiano già presentato istanza di accreditamento alla data di entrata in vigore della presente legge, la procedura di accreditamento deve concludersi entro il 31 marzo 2014; decorso inutilmente tale termine i suddetti soggetti possono presentare istanza di accreditamento secondo le procedure di cui all’articolo 17 bis, comma 6, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, così come introdotto dall’articolo 1.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 febbraio 2014

Luca Zaia


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INDICE

 

Art. 1 - Inserimento di articoli nella legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”

Art. 2 - Disposizioni in materia di alta specialità ambulatoriale

Art. 3 - Disposizioni transitorie

Art. 4 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

LR 2_dati informativi_268168.pdf

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