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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 115 del 27 dicembre 2013


LEGGE REGIONALE  n. 34 del 24 dicembre 2013

Istituzione del nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Istituzione

1. È istituito, nella Provincia di Belluno, il Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas.

2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo comune avrà sede in quella attuale di Quero.

3. Nello Statuto sono altresì assicurate, alla comunità di origine, privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Art. 2
Risultati della consultazione

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

 

Comune di Quero

Comune di Vas

Totale

 

elettori aventi diritto al voto

n. 2.071

n. 732

n. 2.803

votanti

n. 844

n. 362

n. 1.206

voti validamente espressi

n. 831

n. 359

n. 1.190

voti favorevoli

n. 782

n. 277

n. 1.059

voti contrari

n. 49

n. 82

n. 131

 

Art. 3
Disposizioni finali e transitorie

 1. I rapporti conseguenti alla istituzione del Comune di Quero Vas sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Belluno sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Art. 4
Entrata in vigore

 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

________________________

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2013

Luca Zaia


________________________

INDICE

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Risultati della consultazione

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 4 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI INFORMATIVI Legge 34_2013_264786.pdf

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