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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 65 del 02 agosto 2013


LEGGE REGIONALE  n. 21 del 01 agosto 2013

Misure per la copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1.    Al fine di favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Veneto è autorizzata ad accedere all’anticipazione di liquidità prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2.    Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere il contratto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c) del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, accedendo all’intero importo definito dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2013 fissato, per la Regione Veneto in euro 777.231.000,00.
3.    Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione, la Giunta regionale provvede secondo le modalità previste all’articolo 3, commi 5 e 6 del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013.

Art. 2
Rimborso dell’anticipazione

1.    Il rimborso dell’anticipazione di cui all’articolo 1 è garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, a partire dal 2014 e per un periodo di trenta anni, delle somme occorrenti.
2.    Il rimborso avviene con rate annuali di importo previsto pari a euro 45.000.000,00, comprensive di quota capitale e quota interessi, da versare sugli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
3.    Il tasso di interesse a carico della Regione, come previsto dell’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a cinque anni.
4.    Le rate di cui al comma 2 rientrano fra le spese riclassificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”.

Art. 3
Norma finanziaria

1.    Le entrate di cui all’articolo 1 comma 2, quantificate in euro 777.231.000,00 per l’esercizio 2013, sono introitate nell’upb di nuova istituzione E0143 “Acquisizione risorse finanziarie per anticipazioni alle aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere”, all’interno della categoria C0019 di nuova istituzione “Anticipazioni e altre operazioni di credito a breve termine” del Titolo V “Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie” del bilancio di previsione 2013 e sono interamente destinate alla ricapitalizzazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale, in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (U0251 “Spesa di investimento in ambito sanitario” del bilancio di previsione 2013).
2.    Alla copertura degli oneri per il rimborso degli interessi e delle anticipazioni, derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 45.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, si fa fronte mediante la seguente variazione agli esercizi 2014 e 2015 del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015:

 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

 

Anno 2014

Anno 2015

 

 

Stanziamento di competenza

Stanziamento di competenza

U.P.B.

U0156
Concorso finanziario alle attività istituzionali delle ulss e dei comuni nell’ambito dei servizi sociali

-18.000.000,00

-18.000.000,00

capitolo

100018/U “Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno e promozione dei servizi sociali: contributi alle aziende ulss per la gestione dei servizi sociali (art. 133, c.3, lett. c), L.R. 13/04/2001, n. 11)”

-18.000.000,00

-18.000.000,00

U.P.B.

U0148
Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia

-27.000.000,00

-27.000.000,00

capitolo

100012/U “Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c.3, lett. i), L.R. 13/04/2001, n. 11 - artt. 13 e 50, L.R. 16/02/2010, n. 11)”

-27.000.000,00

-27.000.000,00

U.P.B.

U0147
Rimborso prestiti in materia di sanità

+45.000.000,00

+45.000.000,00

capitolo

101889/U “Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul “fondo anticipazione di liquidità di cui all’art. 3 del D.L. n. 35 del 2013””

+31.360.000,00

+30.800.000,00

capitolo

101890/U “Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul “fondo anticipazione di liquidità di cui all’art. 3 del D.L. n. 35 del 2013””

+13.640.000,00

+14.200.000,00

3.    La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio che si rendano necessarie per adeguare l’importo delle rate di cui all’articolo 2 sulla base dell’effettivo tasso di interesse posto a carico della Regione all’atto della sottoscrizione del contratto di anticipazione, rispetto a quello preventivato con la presente legge.

Art. 4
Dichiarazione d’urgenza

1.    La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 agosto 2013

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Rimborso dell’anticipazione
Art. 3 - Norma finanziaria
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 1 agosto 2013, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
 
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento


1.    Procedimento di formazione

-    La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Luca Coletto, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 luglio 2013, n. 14/ddl;
-    Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 luglio 2013, dove ha acquisito il n. 366 del registro dei progetti di legge;
-    Il progetto di legge è stato assegnato alla  Quinta Commissione consiliare;
-    La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 luglio 2013;
-    Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, consigliere Leonardo Padrin, e su relazione di minoranza della Quinta commissione consiliare, consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2013, n. 21.


2.    Relazione al Consiglio regionale

-  Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Leonardo Padrin, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
Disegno di legge regionale recante:
“Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con L 6 giugno 2013, n. 64: Copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, ai sensi dell’articolo 3 comma 5”
Il contesto di riferimento
Per far fronte alle criticità finanziarie che accomunano la maggior parte dei sistemi sanitari regionali, il precedente Governo ha emanato il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”, successivamente convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64.
All’articolo 3, (Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN), il provvedimento legislativo dispone che “lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni [...] al fine di favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
a)    agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b)    alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci “crediti verso regione per spesa corrente” e “crediti verso regione per ripiano perdite” nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.”.
La legge prevede, altresì, che le Regioni:
-    trasmettano apposita istanza di accesso all’anticipazione (articolo 3, comma 4);
-    predispongano adeguate misure legislative di copertura (articolo 3, comma 5, punto a);
-    presentino un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili 2012 (articolo 3, comma 5, punto b);
-    sottoscrivano un apposito contratto con il MEF (articolo 3, comma 5, punto c);
-    provvedano all’immediata estinzione dello scaduto sulla base dell’anticipazione (articolo 3, comma 6).
Con DGR 21 maggio 2013 n. 785 recante “Decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013. Ricorso all’anticipazione ministeriale per il pagamento dei debiti scaduti del SSSR del Veneto”, la Giunta regionale ha deliberato:
-    di avvalersi dell’anticipazione ministeriale riferita ai pagamenti dei debiti degli enti del SSR, incaricando il Presidente della Giunta regionale ed il Responsabile finanziario della Regione, individuato nella figura del Segretario regionale per il Bilancio, di presentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità ai sensi dell’articolo 3, comma 4. L’istanza è stata trasmessa al MEF in data 29 maggio 2013 (prot. n. 227884), con riferimento ad una prima tranche pari a 777 milioni di euro (si veda infra);
-    di incaricare l’U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR della formalizzazione di un piano di pagamento del debito scaduto al 31 dicembre 2012 (articolo 3, comma 5, punto b) del DL 35/2013. In data 14 giugno 2013 con nota prot. n. 255075 avente ad oggetto: Predisposizione del piano di pagamento dei debiti certi ex DL 35/2013 convertito in legge 64/2013 (articolo 3, comma 5, punto B), l’U.P. ha avviato l’acquisizione delle informazioni utili alla predisposizione del Piano dei Pagamenti, che sarà completato e redistribuito alle Aziende del SSSR per competenza entro la fine del mese di giugno;
-    di predisporre con successivo provvedimento un disegno di legge consiliare per la definizione di misure idonee e congrue di copertura annuale delle rate di rimborso. L’articolo 3, comma 5, punto a) del DL 35/2013, come convertito, prevede che tali misure siano prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente.
Con riferimento a questo specifico punto, si precisa che è necessario che il rimborso delle rate non sia posto a carico delle risorse per il finanziamento dei LEA, bensì a carico dei bilanci regionali. Tale vincolo sarà espressamente verificato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, organismo preposto a dare il parere sull’adeguatezza delle azioni predisposte dalla Regione ed a fornire l’assenso a procedere alla firma del contratto fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione stessa.
Si evidenzia che la copertura finanziaria dell’operazione, beneficia delle risorse che la Regione dovrebbe comunque recuperare a seguito dell’accordo raggiunto durante la riunione congiunta del “Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali” con il “Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza” del 24 marzo 2011, per la copertura degli oneri derivanti dagli ammortamenti non sterilizzati 2001-2011.
Una prima rilevazione degli oneri per ammortamenti non sterilizzati (anni 2010 e 2011) era stata oggetto di una presa d’atto della Giunta regionale (DGRV n. 1754/2011). Successivamente, ancorché nelle more di apposite linee guide ministeriali per il calcolo di tali oneri, era stata condotta una rilevazione da parte degli uffici regionali competenti che aveva fornito una stima dei costi totali da finanziare nei 25 anni, per ca. 62 milioni per anno (nota della Segreteria Regionale alla Sanità prot. n. 471226 del 18 ottobre 2012).
A fronte dell’accordo sopra richiamato, il bilancio regionale ha già destinato alla Sanità 60,0 milioni di euro nell’esercizio 2012 e 56,2 milioni nell’esercizio 2013.
Sotto il profilo delle erogazioni finanziarie, la norma prevede:
1.    una prima tranche (pari a 777,231 mln di euro, importo già fissato con Decreto Direttoriale del MEF del 16 aprile 2013);
2.    una seconda tranche che, su istanza delle Regioni interessate, potrebbe essere erogata presumibilmente tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2014. L’importo della seconda tranche conseguirà agli esiti della ricognizione straordinaria della situazione economico-patrimoniale che il Tavolo Adempimenti, costituito ai sensi dell’articolo 12 dell’Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005, sta avviando in questi giorni.
All’atto dell’erogazione dell’anticipazione, le Regioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certi¿cazione al Tavolo di veri¿ca degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai ¿ni e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’articolo 15, comma 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Alla luce di quanto sopra esposto:
-    in considerazione degli adempimenti previsti dalla norma per l’accesso all’anticipazione ministeriale (articolo 3, comma 5 DL 35/2013);
-    vista l’istanza già autorizzata con DGR 785/2013 e presentata nei termini richiesti con nota n. 227844 del 29 maggio 2013;
-    preso atto della predisposizione del Piano dei Pagamenti approvato con decreto del Responsabile della GSA n. 2 del 10 luglio 2013;
si rende necessario definire le modalità di copertura annuale delle rate di rimborso.
Ribadendo quanto già evidenziato in precedenza, si evidenzia che l’articolo 3, comma 5, punto a) del DL 35/2013, come convertito, prevede che tali misure siano prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente.
La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 102 del 18 luglio 2013 esprimendo a maggioranza (favorevoli: Liga Veneta Lega Nord Padania, Popolo della Libertà; astenuti: Partito Democratico Veneto, Italia del Valori, Federazione della Sinistra Veneta) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”;

-  Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
in Commissione vi è stato poco tempo per esaminare in modo approfondito il progetto di legge n. 366 e quindi non possiamo dire che l’istruttoria sul provvedimento si sia sviluppata nel miglior modo possibile. Per questo è utile per tutti capire bene di che cosa stiamo parlando, perché questo disegno di legge non è solo una richiesta di risorse per pagare i debitori.
Con la delibera n. 785 del 21 maggio 2013 la Giunta regionale ha già chiesto l’anticipazione di 1 miliardo e 470 mila euro (770 milioni quest’anno e 700 milioni l’anno prossimo) e con un altro provvedimento ha definito un piano di pagamento dei debiti certi, incaricando il Segretario regionale della sanità e del sociale di predisporlo e distribuirlo alle aziende del servizio sanitario regionale entro la fine del mese di giugno. Questo piano di pagamento dei debiti non è stato trasmesso alla Commissione. L’art. 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 prevede la trasmissione di un’apposita istanza di accesso all’anticipazione, la predisposizione di adeguate misure legislative di copertura e la presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi.
È stata inoltrata la richiesta il 13 maggio ed è stato predisposto il piano di pagamento dei debiti certi suddiviso ULSS per ULSS. Oggi predisponiamo il disegno di legge per la definizione delle misure idonee e congrue di copertura annuale delle rate di rimborso cioè l’individuazione dei capitoli con i quali assicuriamo il Ministero dell’Economia e delle  Finanze (MEF) che troveremo 45 milioni all’anno per trent’anni. Per raggiungere tale obiettivo sono stati individuati due capitoli ben precisi: un capitolo di 18 milioni, che riguarda il fondo indistinto per il sociale destinato per il 90 per cento ai Comuni per l’inserimento dei disabili nei centri diurni, l’altro capitolo di 27 milioni  riguarda invece le famiglie, gli asili nido e le scuole d’infanzia. Ed è su questi capitoli che oggi chiediamo maggior chiarezza perché essi vanno ad incidere in maniera molto pesante su una serie di servizi erogati alla cittadinanza e che non possono essere messi in discussione. Chiediamo se si potevano trovare altri capitoli di spesa? Ci è stato assicurato che questi capitoli di spesa saranno rivisti e corretti in sede di bilancio di previsione annuale e pluriennale per l’esercizio 2014. Ma è la stessa rassicurazione che ci è stata data nel 2009, quando abbiamo collocato le malattie metaboliche ereditarie presso l’Azienda di Padova e, dopo quattro anni, è stata approvata una delibera “pasticciata” per la quale abbiamo addirittura ritirato una mozione dietro assicurazione da parte dell’Assessore che tale delibera l’avremmo esaminata prima in Commissione, invece non è stato così. Anche nel corso dell’approvazione del Piano Socio Sanitario ci fu assicurato che le schede ospedaliere sarebbero state approvate contestualmente alle schede territoriali. Oggi stiamo esaminando la CR/68 che ha le schede ospedaliere ma non quelle territoriali. Questi precedenti non possono certo rassicurarci.
Ma possiamo citare altri  esempi. La D.G.R. n. 975/2013, l’accordo con i medici di medicina generale sulle medicine integrate di gruppo, la delibera sulla specialistica convenzionata, sono provvedimenti che avrebbero dovuto essere trasmessi alla competente Commissione e per questo ne è stata chiesta la revoca da parte dei Capigruppo e dei consiglieri di minoranza. Non ci sono dunque le premesse per stare tranquilli in attesa del Bilancio di previsione 2014. Vogliamo che gli stanziamenti di  questi capitoli siano mantenuti. Non vogliamo che il settore sociale sia messo in discussione. Oltretutto la procedura seguita è stata quantomeno discutibile: prima l’annuncio della delibera e poi la presentazione ai giornalisti solo successivamente ai consiglieri.
È pensabile che noi chiediamo questo mutuo e ci venga dato con tasso di interesse così alto? Dobbiamo restituire 45 milioni all’anno, quando versiamo allo Stato centrale 18 miliardi senza mai dire per esempio quanto lo Stato ci ritorna? Perché dei 18 miliardi viene  restituito alla Regione del Veneto circa l’80 per cento. La Lega ha fatto una campagna elettorale nelle ultime elezioni politiche dicendo che pretendeva la restituzione del 75 per cento di quanto versato dalle Regioni del Nordest e della Padania tanto che i “veri indipendentisti”, di fronte a questa battaglia elettorale della Lega, si sono indignati: “Eh no! Abbiamo già l’80 per cento che ci viene restituito. Cosa facciamo? Un passo indietro?”. Gli indipendentisti, di fronte a questo pronunciamento, si sono guardati bene dall’aderire a quella campagna elettorale.
Non riusciamo a spendere per il patto di stabilità ma cosa c’entra il patto di stabilità nella sanità? Noi contraiamo un mutuo per far fronte a un debito certificato anche dalla Corte dei Conti. L’importo dei debiti nei confronti dei fornitori è di circa 3 miliardi di euro e, se sommiamo anche i debiti che il sistema socio sanitario ha nei confronti elle altre istituzioni, degli altri istituti, si raggiungono 4,3 miliardi. Non risolviamo tutto il debito contratto con i fornitori, ma solo 1,4 miliardi che è il disavanzo delle ULSS. Sono dati contenuti nella relazione della Corte dei Conti del dicembre 2012.  La situazione è dunque pesante per il nostro sistema socio sanitario, tanto che noi abbiamo dato un parere positivo di fronte a questa proposta di anticipazione, perché la situazione creatasi sta bloccando le aziende negli investimenti e nel pagamento dei debiti nei confronti dei fornitori. Ricordo che nel luglio 2011 abbiamo cercato di risolvere la questione degli ammortamenti non sterilizzati sempre per il valore di 1,4 miliardi con un piano di rientro che prevedeva la restituzione per 25 anni di 60-62 milioni all’anno.
Se finora abbiamo trovato 62 milioni in alcuni capitoli di spesa, perché non possiamo attingervi anche per questi 45 milioni? Perché è chiaro che queste restituzioni del rateo del mutuo non possono essere attinte dal fondo della sanità ma da risorse proprie della Regione e risorse non vincolate, quindi risorse che sono a disposizione. Qui ritorna un’altra questione che risale ad una decisione presa dal Consiglio regionale nel 2009 che ha danneggiando pesantemente la Regione Veneto, quella di eliminare l’addizionale IRPEF per i redditi sopra i 29.000 euro con una perdita di circa 140 milioni all’anno. È chiaro che, se avessimo avuto quell’introito, non ci troveremmo in questa situazione. Ma è chiaro che qui entra in gioco un altro tipo di rapporto conflittuale quello tra Popolo della Libertà e Lega. La Lega avrebbe sicuramente portato in Consiglio il provvedimento ma il Popolo della Libertà non l’ha voluto e non lo vuole e quindi il Presidente Zaia deve fare i salti mortali per trovare altrove delle risorse da destinare ai servizi essenziali per la nostra Regione. Di fronte a queste scelte non possono essere le situazioni più fragili, più delicate, come il sociale, a dover pagare dazio. Noi abbiamo presentato e presenteremo alcuni emendamenti nel tentativo di indicare altri capitoli di spesa.
Ricordo infine che la FISM ha inviato a tutti i Consiglieri una nota con la quale esprime tutta la propria rabbia e preoccupazione di fronte alle indicazioni di prelevare i 27 milioni dal capitolo che riguarda gli asili nido e le scuole d’infanzia.
Non vorremmo trovarci nella stessa situazione verificatasi con il passaggio degli extra LEA ai LEA: abbiamo perso 8 miliardi di euro per gli assegni di cura e le impegnative di cura e di domiciliarità. Non vorremmo scoprire poi che nel bilancio di previsione 2014 i 18 milioni destinati al fondo sociale indistinto  diventano 10 e i fondi per le famiglie, per gli asili nido e le scuole di infanzia da 27 milioni si riducono a 15 o 13. Lo diciamo chiaro, facciamo uno stop, facciamo un esame attento. Noi abbiamo sollevato la problematicità di questo disegno di legge in modo tale che ci sia tutto l’impegno da parte della Giunta per individuare altri possibili capitoli di spesa. Non abbiamo avuto un atteggiamento sleale e neppure demagogico, ci aspettiamo un atteggiamento responsabile da parte della Giunta in modo tale da evitare ogni preoccupazioni per un ambito come quello sociale che sta perdendo risorse anno dopo anno.
Ricordo che nel 2011 il sociale aveva 110 milioni a disposizione, quest’anno ne ha 70 di cui 45 milioni (18 più 27) sono prelevati con questo disegno di legge. Questa è la situazione del sociale ed è questa la forte preoccupazione di cui ci facciamo carico e che speriamo trovi una risposta da parte dell’assessore Ciambetti.”.


3.    Note agli articoli

Nota all’articolo 1
-    Il testo dell’art. 3  del decreto legge n. 35/2013 è il seguente:
“Art. 3  Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN
1.    Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale” di cui all’articolo 1, comma 10, al fine di favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
a)    agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b)    alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci “crediti verso regione per spesa corrente” e “crediti verso regione per ripiano perdite” nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.
2.    In via d’urgenza, per l’anno 2013, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell’anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell’importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell’NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
3.    Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l’anno 2014, fra le regioni dell’anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell’importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell’erogazione per l’anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l’anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
4.    Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all’articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all’articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l’avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l’istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
5.    All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:
a)    della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa;
b)    della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c)    della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
6.    All’atto dell’erogazione le regioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7.    A decorrere dall’anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l’erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell’anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell’anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
8.    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9.    Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull’anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l’anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.”.

Note all’articolo 2
-    Per il testo dell’art. 3  del decreto legge n. 35/2013 vedi nota all’articolo 1.
-    Il testo dell’art. 17  della legge regionale  n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 17 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine.
1.    Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio aventi carattere obbligatorio o collegati con l’accertamento e la riscossione delle entrate.
2.    I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e l’iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.
3.    L’elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio e d’ordine è compreso nel documento allegato al bilancio di previsione annuale.”.


4.    Struttura di riferimento

U.P. Programmazione risorse finanziarie SSR
 

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