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Bur n. 42 del 17 maggio 2013


LEGGE REGIONALE  n. 9 del 14 maggio 2013

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. Con la presente legge la Regione del Veneto intende garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei veneti e favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale (SSR).

Art. 2
Criteri di finanziamento

1. Con cadenza triennale, la Regione individua il fabbisogno di medici specialisti da formare, tenuto conto della propria programmazione sanitaria e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale.

2. Per le finalità di cui all’articolo 1 ed in ragione del fabbisogno rilevato di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare contratti aggiuntivi di formazione specialistica, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE".

Art. 3
Requisiti ed obblighi

1. Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge.

Art. 4
Relazione sullo stato di attuazione

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 8.050.000,00 per l’esercizio 2013, in euro 8.988.000,00 per l’esercizio 2014 e in euro 10.500.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

¿

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 maggio 2013

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Criteri di finanziamento

Art. 3 - Requisiti ed obblighi

Art. 4 - Relazione sullo stato di attuazione

Art. 5 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 maggio 2013, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 2 agosto 2011, dove ha acquisito il n. 193 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Padrin, Bond, Coppola, Cortelazzo, Caner, Ruffato, Lazzarini, Bendinelli, Cappon, Laroni, Toniolo, Mainardi, Sandri, Tosato, Baggio, Corazzari, Cenci, Furlanetto, Bassi, Zorzato, Bozza, Possamai e Conte;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 10 gennaio 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Leonardo Padrin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 maggio 2013,  n. 9.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Leonardo Padrin:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, disciplina, tra l’altro, la formazione specialistica dei medici.
Il decreto innanzi citato, modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria anno 2006), articolo 1, comma 300, prevede in particolare che, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 siano stipulati degli specifici contratti annuali di formazione specialistica tra l’Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, lorda.
Con apposito DPCM del 7 marzo 2007 è stata determinata in euro 22.700,00 la parte fissa annua lorda, in euro 2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in euro 3.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi.
Tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano viene sancito, con valenza triennale, un accordo riguardante il fabbisogno del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione; nell’accordo sono altresì definiti i criteri metodologici da adottarsi nella determinazione del riparto dei posti alle scuole di specializzazione.
Annualmente, con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, sono assegnati i contratti di formazione specialistica ed è stabilito oltre al numero globale dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione degli atenei, l’assegnazione dei posti alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, i cui contratti sono finanziati con risorse ministeriali. É altresì prevista la possibilità di attivare ulteriori contratti finanziati dalle Regioni, che si aggiungono ai contratti statali, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogno regionale e numero di posti statali. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni sono poi assegnati agli atenei con successivo provvedimento ministeriale.
La Regione del Veneto, in ragione di quanto sopra, nel rispetto degli indirizzi della propria programmazione sanitaria, accerta il fabbisogno aggiuntivo di contratti di formazione specialistica riferiti alle scuole di specializzazione degli atenei di Padova e Verona e con proprio atto deliberativo ne dispone l’assegnazione e il relativo finanziamento.
Conseguentemente, gli atenei integrano il bando di concorso per l’ammissione al primo anno delle scuole di specializzazione di area sanitaria, con i posti aggiuntivi finanziati dalla Regione del Veneto.
Infatti, il numero dei contratti finanziati dal Ministero dell’università (5.000) non consente di soddisfare le necessità espresse dalle Regioni, che si aggirano intorno agli 8.800 contratti, ed è per questo che la nostra Regione si impegna da anni a finanziarne di aggiuntivi.
Si tratta di un importate investimento nelle future risorse umane che, fin dal momento dell’ingresso nella scuola di specializzazione, sono inserite attraverso un sistema di rotazione presso tutte le strutture e i servizi delle aziende che fanno parte della nostra rete formativa, affinché svolgano le attività previste dagli ordinamenti didattici delle singole scuole, con particolare riguardo agli due ultimi anni di specializzazione.
Negli ultimi anni, l’impegno economico sostenuto dalla Regione per il finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali, si aggira intorno ai 9.000.000,00 euro annui, che sono necessari per garantire i nuovi contratti ai medici in formazione specialistica e a finanziare tutta la durata del corso legale di studio (5 o 6 anni).
Questo impegno economico, peraltro, risulta fondamentale ai fini di garantire nel medio e nel lungo periodo la presenza sul mercato del lavoro delle figure professionali necessarie al funzionamento del sistema sanitario, anche con una prospettiva di evoluzione dei servizi erogati.
Con questa legge regionale si propone che tale  importante investimento venga riservato, per quanto riguarda i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione del Veneto,  a coloro che si sono laureati in una Università del Veneto.
La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l’esame del progetto di legge regionale nella seduta n. 86 del 10 gennaio 2013 esprimendo all’unanimità (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Partito Democratico, Unione di Centro) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Struttura di riferimento

Direzione attuazione programmazione sanitaria

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