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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 32 del 05 aprile 2013


LEGGE REGIONALE  n. 4 del 05 aprile 2013

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2013, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 16.629.290.971,18 in termini di competenza e in euro 22.843.007.879,98 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2).

2. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2013.

3. È autorizzato l’impegno delle spese per l’esercizio finanziario 2013 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale di contabilità.

4. È autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio finanziario 2013 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 2

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2013, con i prospetti allegati di cui all’articolo 13 della legge regionale di contabilità.

Articolo 3

1. L’autorizzazione di spesa per l’esercizio finanziario 2013 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell’allegato stato di previsione.

Articolo 4

1. L’importo presunto delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui al relativo Allegato, ammonta a euro 1.534.904.352,19.

Articolo 5

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio, è autorizzata per l’anno 2013 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore a euro 1.534.904.352,19 (upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell’articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro nell’allegata Tabella "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati".

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore all’8 per cento.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.

4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

5. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 95.305.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2014 e 2015 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 (upb U0199).

Articolo 6

1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal "Patto di stabilità interno", la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2013, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza finanziaria che di competenza euro compatibili, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

2. Con riferimento ai limiti posti dal "Patto di stabilità interno" alla gestione della competenza eurocompatibile, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l’esercizio 2013, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

Articolo 7

1. Al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario del bilancio regionale, l’assunzione di impegni di spesa a valere sugli importi di cui all’allegato alla presente legge "Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione", è subordinata alla verifica della sussistenza del credito corrispondente ai residui attivi iscritti nel bilancio regionale.

2. Dalla verifica di cui al comma 1 sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti comunitari inclusa la quota di cofinanziamento nazionale.

Articolo 8

1. La disponibilità di cassa necessaria a far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 9 del DL 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative alle istanze ricevute nell’anno 2012, viene assicurata con le risorse previste nell’upb U0189 "Fondo di riserva di cassa" del bilancio di previsione 2013. Tale disponibilità deve essere almeno pari all’ammontare dei crediti certificati.

Articolo 9

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli 100036/E e 100092/U).

Articolo 10

1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 45 "Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012", le parole: «14 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 45, le parole: «18 marzo 2011, n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2012, n. 14».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 45, le parole: «precedenti al 2011» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti al 2012».

4. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 45, le parole: «14 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile».

Articolo 11

1. A norma dell’articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2013-2015 nel testo allegato alla presente legge.

Articolo 12

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 aprile 2013

Luca Zaia


INDICE

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12

(seguono allegati)

Allegati_Bilancio 2013_247968.pdf

Dati informativi concernenti la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 -  Procedimento di formazione
2 -  Relazione al Consiglio regionale
3 -  Note agli articoli
4 -  Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2012, n. 30/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 dicembre 2012, dove ha acquisito il n. 328 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 febbraio 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 e 22 marzo 2013, n. 4.

2. Relazione al Consiglio regionale

(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 3 del 5 aprile 2013, pubblicata nello stesso Bollettino, ndr)


3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 42 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 42 - Impegni di spesa.
1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell’ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell’esercizio; gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell’esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza.
2. Con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziate nei capitoli relativi:
a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;
c) alle spese e agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese di natura assimilabile;
d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari.
3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall’approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale.
4. L’accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.
5. Quando l’obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata:
a) all’immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di bilancio, qualora l’impegno sia stato assunto sulla competenza dell’esercizio in corso;
b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l’obbligazione derivi da esercizi precedenti.
6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall’Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza con l’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte.”.

Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 13 - Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli con riguardo all’entrata e per funzioni obiettivo con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai residui presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, al quadro generale riassuntivo sono allegati:
a) un prospetto che mette a raffronto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, indicando la rispettiva destinazione derivante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, con i correlati stanziamenti di competenza di spesa;
b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato;
c) un elenco delle garanzie, principali o sussidiarie, prestate dalla Regione.”.

Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 14 - Equilibrio del bilancio di previsione annuale.
1. Nel bilancio di previsione annuale:
a) il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari;
b) il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di cassa.”. 
 
Nota all’articolo 6
- Il testo dell’art. 22, comma 2, della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 22 - Variazioni al bilancio.
1. 2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell’esercizio:
a) per l’istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea o da altri soggetti, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;
b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all’interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
c) per l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
d) conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato;
e) per l’approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.”.

Nota all’articolo 8
- Il testo dell’art. 9, comma 3 bis, del DL n. 185/2008 è il seguente:
“Art. 9. Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
3-bis.  Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente debitore. La nomina è effettuata dall’Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell’articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.”.

Nota all’articolo 10
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 45/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Articolo 4
1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 , è rideterminato in euro 2.446.922.426,00. Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 30.000.000,00 nell’allegato “Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato” alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14.
b) per euro 2.416.922.426,00 nella tabella F “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2012 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”, allegata alla presente legge.
2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2011, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2012 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 788.945.470,06 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 .
3. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 47.229.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199).
4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 , è rideterminato in complessivi euro 2.446.922.426,00, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento.

Nota all’articolo 11
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 3 - Bilancio pluriennale.
1. La Regione approva ogni anno il bilancio pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale.
2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari.
3. Il bilancio pluriennale rappresenta, in termini di competenza, il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato in base alla legislazione statale e regionale vigente, nonché ai nuovi provvedimenti legislativi.
4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria, anche mediante l’iscrizione di appositi fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce.
5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.
6. L’approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso comprese.
7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale.
8. Il bilancio pluriennale può essere rappresentato in un unico documento con il bilancio di previsione annuale.”.


4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio

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