Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 110 del 31 dicembre 2012


LEGGE REGIONALE  n. 51 del 31 dicembre 2012

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2013 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell’articolo 56, comma 4, dello Statuto e dell’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1° gennaio 2013 e fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il bilancio di previsione per l’anno 2013, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 30/DDL dell’11 dicembre 2012 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015”, così come approvato dalla Giunta regionale.

2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” e U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del disegno di legge n. 30/DDL dell’11 dicembre 2012 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015”, nonché delle spese di cui all’allegato “Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione” al medesimo DDL.

3. Sono, altresì, escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella Tabella A “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa”, allegata al disegno di legge n. 29/DDL dell’11 dicembre 2012 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni e per il funzionamento dei seguenti enti e società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria:

a) Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);

b) Veneto agricoltura;

c) Veneto lavoro;

d) Veneto strade S.p.A.;

e) Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);

f) enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;

g) Istituto regionale ville venete (IRVV);

h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU-ARDSU;

i) Sistemi territoriali S.p.A.;

j) Veneto acque S.p.A.;

k) Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale;

l) Veneto nanotech S.c.p.A.;

m) Veneto innovazione S.p.A.;

n) Rocca di Monselice S.r.l.;

o) Veneto promozione S.c.p.A..

4. È, altresì, autorizzata la gestione provvisoria volta ad erogare l’anticipazione mensile alle aziende ULSS, all’azienda ospedaliera di Padova, all’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ed all’istituto oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell’anticipazione mensile definita dallo Stato.

5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.

6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.

Art. 2
Disposizioni sul Patto di stabilità interno

1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal “Patto di stabilità interno”, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso dell’esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

2. Con riferimento ai limiti posti dal “Patto di stabilità interno” alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nel corso dell’esercizio provvisorio, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

Art. 3
Dichiarazione d’urgenza

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 dicembre 2012

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Esercizio provvisorio
Art. 2 - Disposizioni sul Patto di stabilità interno
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 51

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 11 dicembre 2012, n. 31/ddl;
  • Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 dicembre 2012, dove ha acquisito il n. 326 del registro dei progetti di legge;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alle Prima commissione consiliare;
  • Il Consiglio regionale, su relazione della Prima commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 dicembre 2012, n. 48.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il disegno di legge finanziaria 2013 e il disegno di legge di bilancio per l’esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015 sono stati sono stati licenziati dalla Giunta regionale in data 11 dicembre 2012.

Ai sensi dell’articolo 56, comma 4 dello Statuto del Veneto, si prevede che nel caso di mancata approvazione del bilancio di Previsione entro l’anno, il Consiglio regionale avvia obbligatoriamente con apposita legge l’esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi.

Tenuto conto dei tempi necessari per il compimento dell’iter procedimentale di approvazione, e considerato quindi che l’approvazione avverrà successivamente al 31 dicembre 2012, si provvede alla presentazione del disegno di legge di esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 2013.

Quanto sopra anche in considerazione delle osservazioni riportate sull’argomento dalla Corte dei Conti che ha evidenziato come la legislazione del Veneto, in armonia e nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa statale per le Regioni, prevede l’istituto dell’esercizio provvisorio quale unica modalità di gestione del bilancio, nel caso in cui la legge di bilancio stessa non venga approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre. In tal senso la Corte dei Conti ha specificato che per la Regione non sussiste il presupposto del ricorso, per analogia, alle norme del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) in materia di “gestione provvisoria” del bilancio.

In particolare con riferimento all’esercizio provvisorio, contemplato dall’articolo 56 dello Statuto regionale e disciplinato dall’articolo 15 del vigente ordinamento contabile regionale è previsto che:

- sia autorizzato per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi;

- la legge di esercizio provvisorio autorizzi la gestione sulla base del progetto di bilancio presentato dalla Giunta al Consiglio;

- la legge di esercizio provvisorio possa introdurre limitazioni all’esecuzione di spese discrezionali.

Con l’esercizio provvisorio, quindi, si possono gestire le entrate e le spese presenti nel progetto di bilancio (DDL n. 30 del 11 dicembre 2012), fatte salve alcune limitazioni.

In particolare, si individuano come parti rispetto alle quali inibire la gestione durante l’esercizio provvisorio le reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, le spese iscritte nel Fondo speciale per le spese correnti e nel Fondo speciale per le spese d’investimento e le spese per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, fatte salve quelle per il funzionamento degli Enti e Società regionali elencati dalla legge in oggetto.

La Prima Commissione consiliare nella seduta n. 98 del 21 dicembre 2012 ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame approvandolo a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, il voto contrario dei rappresentanti dei gruppi consiliare PDV, Federazione della Sinistra veneta-PRC e Misto.”.

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa consigliere Piero Ruzzante :

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

sarò breve, come lo sono stato nei lavori di Commissione. Ovviamente noi vediamo positivamente il ricorso all’esercizio provvisorio, lo vediamo positivamente nel senso che, inserito all’interno dello Statuto, è diventato un atto dovuto da parte della Giunta in caso di non approvazione del Bilancio entro il 31 dicembre 2012, è l’atto dovuto per poter evitare i problemi che abbiamo vissuto anche in un passato non recente, ricordo nel 2011, per esempio non abbiamo fatto l’esercizio provvisorio e questo ha comportato diversi problemi nei pagamenti degli stipendi e nei pagamenti dei fornitori che collaboravano e lavoravano con la Regione.

Siamo di fronte ad un vero e proprio atto dovuto, lo ricordo, lo ricordava anche correttamente il Presidente della Commissione, Toniolo, che nello Statuto abbiamo regolamentato tutta la materia relativa al Bilancio della Regione, prevedendo tempi certi; vale per gli assestamenti di Bilancio, vale per il Bilancio preventivo che dev’essere presentato al Consiglio regionale entro il 31 di ottobre ed approvato con legge regionale entro il 31 dicembre. Non è avvenuto così quest’anno, al 31 ottobre credo che avevamo appena, appena iniziato i lavori sull’assestamento di Bilancio, quindi era impensabile che la Giunta potesse presentare il Bilancio preventivo entro il 31 di ottobre, però questo è un ritardo che io chiedo all’Assessore, chiedo alla Giunta di colmare a partire dal prossimo anno, cioè è vero tutto quello che viene detto, è vero che siamo di fronte ad una finanza pubblica che è spesso incerta ma questo vale per tutte le Regioni italiane. Crediamo che ci debba essere uno sforzo serio per attenerci a quello che è scritto nel nostro Statuto.

È anche vero che abbiamo una difficoltà aggiuntiva quest’anno, ormai era già evidente dagli anni passati, però quest’anno siamo arrivati all’azzeramento della capacità di indebitamento di questa Regione, quindi abbiamo toccato il limite zero. Non era così negli anni passati, rimaneva un minimo margine di possibilità di ulteriore indebitamento da parte della Regione. Quest’anno siamo all’azzeramento totale. Questo comporta una serie di ristrettezze di Bilancio e di difficoltà economiche da parte della Giunta, noi crediamo che a questo non ci si sia arrivati solo per effetto della riduzione dei trasferimenti e della riduzione delle risorse a disposizione delle Regioni, è anche il frutto di scelte programmatorie degli anni passati, probabilmente si è investito troppo negli anni a cavallo tra il 2000 e il 2010 e contemporaneamente si sono fatte delle scelte economiche di Bilancio, come la cancellazione dell’addizionale IRPEF che ha comportato poi una situazione di Bilancio ai limiti della possibilità di gestione insomma. Siamo di fronte a questo, con tutta onestà lo stesso assessore Ciambetti, in sede di presentazione dell’esercizio provvisorio, ci spiegava le sue difficoltà.

Quindi noi ovviamente voteremo contro l’esercizio provvisorio, non tanto perché è un atto dovuto ma perché questo esercizio provvisorio ovviamente si aggancia alla presentazione di un Bilancio di previsione per l’anno 2013.

Mi sento solo di porre un tema che riguarda tutta l’Aula e sarà oggetto di discussione, quando avvieremo la discussione non tanto sull’esercizio provvisorio quanto sul Bilancio vero e proprio, il tema è quello degli ammortizzatori sociali. Non credo sia un problema della maggioranza, lo dico già da adesso perché su questi temi e su questi aspetti, di fronte ad una crisi che morde in maniera così forte le nostre e con il numero sempre più alto e più elevato di persone espulse dai processi produttivi, licenziate, che necessitano degli ammortizzatori sociali, che sono lo strumento fondamentale per non far sentire le famiglie e le persone sole di fronte a questa crisi, questo è il tema che dobbiamo avere la capacità di affrontare. Ad aprile, maggio, da quello che mi risulta rischiano di esaurirsi i fondi, le risorse, per gli ammortizzatori sociali, è vero che questo è effetto anche di una riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato; è anche vero che in altre Regioni, che hanno discusso questo tema, hanno previsto risorse proprie in questa direzione.

Io credo, ne discuteremo in maniera più ampia nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che la priorità di Bilancio 2013 sia questa, non possiamo permetterci di lasciare persone senza protezione sociale perché questo è il primo intervento fondamentale che una Regione deve riuscire ad assicurare. Quindi con questo obiettivo - che già mi sento di porre all’attenzione dell’Aula, lo faccio per tempo, in modo tale che tutti quanti ricalibriamo le esigenze, che all’interno di un Bilancio si valutano perché molte sono le esigenze di questa Regione - io credo che quest’anno in questo Bilancio esista un’esigenza fondamentale: non far trovare le persone sole di fronte alla crisi, non lasciarle senza sistema di protezione sociale.

Credo che questa sia la prima priorità che noi tutti, e insieme, mi auguro, sapremo affrontare in sede di discussione di Bilancio perché questo è l’elemento centrale per far sentire una Regione vicina alle esigenze delle famiglie, alle esigenze dei tanti, troppi lavoratori che sono stati espulsi dai processi produttivi.

Quindi ribadisco il voto contrario sull’esercizio provvisorio, con questo impegno per il Bilancio di previsione 2013.”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’art. 22 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 22 - Variazioni al bilancio.

1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.

2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell’esercizio:

a) per l’istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea o da altri soggetti, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;

b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all’interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) per l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;

d) conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato;

e) per l’approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell’esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.

4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio

Torna indietro