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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 110 del 31 dicembre 2012


LEGGE REGIONALE  n. 49 del 28 dicembre 2012

Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”

1. Alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

  1. il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituito:
    “3. I comuni il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle comunità montane di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell’unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.”;
  2. dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente comma 4 bis:
    “4 bis. Possono aderire alle unioni montane anche i comuni il cui territorio sia confinante con i territori dei comuni ricadenti nelle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.”;
  3. il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituito:
    “1. L’unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.”;
  4. dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente comma:
    “1 bis. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni.”;
  5. la lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituita:
    “d) le modalità ed i tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani, parzialmente montani o confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell’unione montana ove già costituita;”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. l’articolo 15 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;
  2. la lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 2012

Luca Zaia


Art. 1 - Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”
Art. 2 - Entrata in vigore


Dati informativi concernenti la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 novembre 2012, dove ha acquisito il n. 313 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Reolon e Bond;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;
  • La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 novembre 2012;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Sergio Reolon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 dicembre 2012, n. 45.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le leggi regionali 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane” prevedono una precisa tempistica per la loro attuazione.

La normativa in esame, tuttavia, richiede scelte rilevanti da parte dei comuni, in quanto si determineranno nuovi assetti amministrativi e geografici sia per quanto riguarda lo svolgimento dell’esercizio associato delle funzioni, sia nell’individuazione degli ambiti territoriali dell’area geografica omogenea montana o parzialmente montana.

È evidente che, su questi importanti temi, è necessaria da parte delle Amministrazioni comunali una approfondita riflessione in quanto si andranno a toccare equilibri sociali e tradizioni del territorio che si sono consolidate nel tempo.

In questo senso, risulta evidente che il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 15 della legge regionale n. 40/2012, non può rappresentare una scadenza ancora attuale in quanto non lascia ai comuni il tempo necessario per operare una scelta adeguatamente ponderata.

Tanto più e a maggior ragione se si tiene conto che la legge stessa è entrata in vigore solamente il 20 ottobre 2012.

Il presente progetto di legge ha lo scopo di mettere le amministrazioni comunali nella condizione di ben operare nelle scelte che determineranno il futuro delle comunità locali senza avere il problema di vincoli temporali che porterebbero al rischio di scelte affrettate e rischiose per gli assetti futuri dei comuni con ricadute negative sui servizi ai cittadini.

La Prima commissione, nella seduta n. 94 del 27 novembre 2012, ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame, approvandolo all’unanimità con i voti dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDL, LV-LN-P, PDV, UDC, IDV e Misto.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 40/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Ambito territoriale.

1. Il territorio delle unioni montane è individuato sulla base delle zone omogenee di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni.

2. Le zone omogenee individuate dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni costituiscono dimensione territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, ove previsto dalla normativa vigente, dei comuni ricompresi nelle zone stesse.

3. I comuni il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle comunità montane di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell’unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.

4. Un comune montano o parzialmente montano può aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello cui il comune apparterrebbe ai sensi del comma 1.

4 bis. Possono aderire alle unioni montane anche i comuni il cui territorio sia confinante con i territori dei comuni ricadenti nelle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.

5. L’ambito territoriale delle unioni montane è rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

6. Nel caso in cui le modificazioni territoriali comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario.”.


- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 40/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Funzioni.

1. L’unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.

1 bis. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le unioni montane sono iscritte nel registro regionale delle forme di gestione associata previsto dall’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .

3. Le unioni montane possono stipulare fra loro o con singoli comuni apposite convenzioni.

4. Le unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.”.


- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 40/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Norme transitorie e finali.

1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni, delibera in ordine a:

a) le modalità e i tempi di convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane al momento dell’entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere all’elezione dei componenti del consiglio dell’unione montana;

b) le modalità e i tempi di insediamento dei consigli dell’unione montana;

c) le modalità e i tempi di elezione del presidente dell’unione montana da parte del consiglio e del conseguente insediamento dell’unione montana;

d) le modalità ed i tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani, parzialmente montani o confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell’unione montana ove già costituita;

e) le modalità e i tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni.

2. I comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell’entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge possono recedere dalla medesima.

3. I consigli comunali eleggono i consiglieri di cui all’articolo 4, comma 2, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. Le unioni montane si costituiscono con l’elezione del presidente.

5. Le unioni di comuni, già costituite all’interno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione di quelle i cui comuni hanno avviato il procedimento di fusione, che continuano ad esercitare le rispettive funzioni.

6. Ogni riferimento alla comunità montana previsto dalla vigente normativa deve intendersi riferito all’unione montana.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione economia e sviluppo montano

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