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Bur n. 97 del 27 novembre 2012


LEGGE REGIONALE  n. 43 del 23 novembre 2012

Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23

1. Il comma 1, dell’articolo 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e successive modificazioni, è così sostituito:

"1. In conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall’articolo 13, comma 6, e dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"e successive modificazioni, l’importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"e successive modificazioni e dell’articolo 14, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle aziende (ULSS) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 81/2008. Analogamente, l’importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 301-bis, del decreto legislativo 81/2008 integra il medesimo capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.".

Art. 2

Modifica dell’articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23

1. Il comma 1 bis, dell’articolo 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è sostituito dal seguente:

"1 bis. L’importo introitato ai sensi del comma 1 viene attribuito annualmente a ciascuna azienda (ULSS), in proporzione alle somme derivate dall’applicazione, da parte dei rispettivi servizi prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 758/1994 e degli articoli 14, comma 5, lettera b) e 301-bis, del decreto legislativo 81/2008. Tale importo è finalizzato, per la quota di un terzo, alla realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, per la quota di un terzo a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e, per la quota di un terzo, alla realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in conformità alle linee di indirizzo del Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 81/2008, istituito con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 4182 "Istituzione del Comitato regionale di Coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 7 e al DPCM 21 dicembre 2007" (BUR n. 9 del 27 gennaio 2009).".

Art. 3

Disposizioni in materia di società

1. Le acquisizioni, le vendite, le permute di quote di società, la costituzione di società da parte delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dell’Istituto oncologico veneto (IOV) di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, vengono effettuate previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.

2. La nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle società costituite da aziende ULSS, aziende ospedaliere, aziende ospeedaliero-universitarie integrate è di competenza della Giunta regionale.

Art. 4

Abrogazione della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia regionale socio sanitaria"

1. La legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia regionale socio sanitaria" e successive modificazioni, è abrogata.

2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il personale dipendente in servizio presso l’Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 viene assorbito negli organici delle aziende sanitarie, dell’Istituto oncologico veneto (IOV) di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 o di altri enti pubblici, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.

Art. 5

Modifica dell’articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l’istituzione
ed il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto (ARPAV)"

1. Nell’articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 dopo le parole "e per le aziende ospedaliere," viene inserita la parola "anche" e viene soppressa la parola "specifico".

Art. 6

Modifica dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di
programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016"

1. Nell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 dopo le parole "trenta giorni successivi", sono aggiunte le parole "garantendo, comunque, il rispetto del termine complessivo di centottanta giorni di cui al comma 3".

Art. 7

Modifica del paragrafo 3.5.8 "Area della Sanità penitenziaria" dell’allegato A alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23
"Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016"

1. Nell’allegato A alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, al paragrafo 3.5.8 "Area della Sanità penitenziaria", a pagina 112, nel penultimo capoverso, dopo la parola "carcere." è inserita la seguente frase: "A tal fine le attività assistenziali a favore dei detenuti tossico/alcoldipendenti rientrano tra le competenze delle unità operative (UO) di sanità penitenziaria delle aziende ULSS".

Art. 8

Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all’individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi dei costi e dei benefici.

2. Le IPAB adottano un regolamento di contabilità e provvedono all’organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai principi di cui al codice civile, nel rispetto dei criteri contabili indicati nello schema di bilancio elaborato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La gestione economico patrimoniale delle IPAB si basa sul principio del pareggio di bilancio.

3. Nel regolamento di cui al comma 2 le IPAB prevedono l’articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità consente verifiche periodiche dei risultati raggiunti, compiute anche dai revisori.

4. Il bilancio di esercizio, che comprende anche l’inventario del patrimonio aggiornato, viene approvato dal consiglio di amministrazione entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio annuale fissata al 31 dicembre dell’anno precedente, e viene trasmesso, entro trenta giorni dall’approvazione, alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e contestualmente pubblicato per almeno quindici giorni nell’albo dell’IPAB. Il documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale, redatto rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, contiene, altresì, la relazione riguardante il patrimonio e il relativo piano di valorizzazione.

5. Al bilancio di esercizio e al documento di programmazione economico-finanziaria è allegata la relazione dell’organo di governo dell’IPAB e la relazione del collegio dei revisori.

6. Le IPAB sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per la riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l’incremento del patrimonio dell’ente, in applicazione dei principi di qualità e rispetto degli standard dei servizi erogati.

7. La presenza di una perdita di esercizio nonché la mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio di cui al comma 4 sono presupposti per l’avvio delle procedure di cui all’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e successive modificazioni, fatta salva l’adeguata giustificazione allegata al bilancio.

8. Sono beni del patrimonio indisponibile delle IPAB tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie, purché l’utilizzo del singolo immobile riguardi la maggior parte dello stabile. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile, a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità. Tutti gli investimenti sul patrimonio indisponibile sono compiuti nel rispetto della programmazione regionale e locale in materia di servizi sociali, in relazione all’erogazione dei rispettivi servizi.

9. Le IPAB, su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l’autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-gestionale dell’ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari. Alle IPAB è fatto divieto di alienare il patrimonio disponibile per eventuali esigenze di equilibrio di bilancio, fatte salve l’ipotesi di adeguata giustificazione allegata al bilancio di cui al comma 7 e l’ipotesi di gestione commissariale prevista dall’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23. L’istanza di alienazione è corredata con un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e allo stato patrimoniale, con i relativi tempi di attuazione.

Art. 9

Liquidazione ed estinzione

1. La Giunta regionale, su richiesta dell’IPAB o d’ufficio, dispone la messa in liquidazione dell’ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell’attività e procedere alle relative operazioni ed attività; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni.

2. Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale." e successive modificazioni.

3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l’estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui.

Art. 10

Modifica dell’articolo 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria"

1. L’articolo 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 viene così sostituito:

"1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all’articolo 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze o quando è richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi.

2. L’autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera f).".

Art. 11

Modifica all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione
del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto"

1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 dopo le parole "e sugli enti pubblici" sono aggiunte le parole "e privati autorizzati, che afferiscono al settore sociale, sanitario e socio-sanitario" e sono soppresse le parole "afferenti il settore sociale".

Art. 12

Razionalizzazione della spesa in materia di interventi socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale

1. Le iniziative di razionalizzazione della spesa previste dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trovano applicazione, con le modalità indicate nell’articolo 15, comma 14, del medesimo decreto legge nei confronti degli erogatori pubblici e di quelli privati, ivi compresi quelli gestiti da società cooperative, che realizzano interventi socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 novembre 2012

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23

Art. 2 - Modifica dell’articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23

Art. 3 - Disposizioni in materia di società

Art. 4 - Abrogazione della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia regionale socio sanitaria"

Art. 5 - Modifica dell’articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto (ARPAV)"

Art. 6 - Modifica dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016"

Art. 7 - Modifica del paragrafo 3.5.8 "Area della Sanità penitenziaria" dell’allegato A alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016"

Art. 8 - Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB

Art. 9 - Liquidazione ed estinzione

Art. 10 - Modifica dell’articolo 43 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria"

Art. 11 - Modifica all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto"

Art. 12 - Razionalizzazione della spesa in materia di interventi socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale

Art. 13 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 23 novembre 2012, n. 43

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Luca Coletto, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 dicembre 2011, n. 24/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 dicembre 2012, dove ha acquisito il n. 224 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta commissione consiliare;

- La Quinta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 ottobre 2012;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta commissione consiliare, consigliere Leonardo Padrin, e su relazione di minoranza della Quinta commissione consiliare, consigliere Diego Bottacin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 novembre 2012, n. 39.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta. Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Leonardo Padrin:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge è così articolata:

ARTICOLI 1 E 2: con la nuova formulazione del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 si intendono recepire le disposizioni dettate a livello nazionale dall’articolo 13, comma 6 e dall’articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in riferimento a alla destinazione del fondo regionale costituito dalle somme introitate a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e degli articoli 14, comma 5, lettera b) e 301-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il finanziamento dell’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle Aziende ULSS.

Analogamente, l’importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 301-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene destinato all’integrazione del medesimo capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

La modifica proposta per il comma 1 bis, costituisce evoluzione della normativa regionale che dal 2002 determina l’utilizzo del fondo regionale in argomento e persegue la finalità di semplificazione amministrativa e valorizzazione dell’attività svolta dalle Aziende ULSS del Veneto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il criterio della proporzionalità di assegnazione del fondo regionale consente, poi, alle Aziende ULSS di reinvestire nell’ambito della tutela prevenzionistica del lavoro - con interventi attuati dai Servizi SPISAL dei Dipartimenti di prevenzione e mirati al raggiungimento dei Livelli essenziali assistenziali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e per progetti di sostegno alle imprese ed ai lavoratori - le risorse provenienti dal medesimo settore, alimentando un ciclo virtuoso diretto al progressivo miglioramento di sistema.

Si vuole, inoltre, assegnare una quota pari ad un terzo di quanto introitato alla realizzazione di progetti formativi in materia tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La richiamata semplificazione mantiene, comunque, la clausola di salvaguardia costituita dalla previsione della rispondenza delle azioni di prevenzione e vigilanza alla programmazione di attività elaborata dal Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed alla DGR 30 dicembre 2008, n. 4182, in conformità alle linee di indirizzo nazionali ed europee di settore.

ARTICOLO 3: viene modificata la legge istitutiva dell’ARSS prevedendo che l’Agenzia operi esclusivamente con personale messo a disposizione dalla Regione del Veneto, dalle Aziende Sanitarie, dallo IOV o da altri enti pubblici, oltre che con personale con rapporto di lavoro di diritto privato. Si prevede, inoltre, che tutti i rapporti di lavoro cessino entro 90 giorni dalla data di scadenza del Direttore dell’ARSS. Infine si prevede (entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge),l’assorbimento negli organici di Aziende Sanitarie, IOV o di altri enti pubblici del personale dipendente in servizio presso l’ARSS.

ARTICOLO 4: vengono introdotti due piccoli interventi di carattere tecnico all’articolo 2, comma 2bis, della legge istitutiva dell’ARPAV, con riferimento al piano socio sanitario recentemente approvato dal Consiglio regionale (legge regionale n. 23/2012).

ARTICOLO 5: viene chiarito il termine complessivo previsto dall’articolo 2, comma 5, della legge regionale n 23/2012.

ARTICOLO 6: il nuovo sistema di contabilità comporta una riforma oramai ritenuta da tutti indispensabile, per dare impulso all’attività di gestione degli enti introducendone una sua modernizzazione e razionalizzazione, anche attraverso l’indicazione di criteri cui l’azione degli enti dovrà adeguarsi.

Si abbandona dunque la vecchia contabilità finanziaria per accogliere invece quella, di stampo civilistico, economico-patrimoniale. L’evoluzione è di notevole portata ma i vantaggi sono indubbi: i bilanci possono includere la compilazione secondo le regole della contabilità analitica con l’enfatizzazione dei centri di costo, si permette un sistema codificato di "controlli interni" che non potrà che migliorare anche la gestione dell’ente stesso.

Inoltre, si persegue l’obiettivo di valorizzare l’ingente patrimonio pubblico in proprietà delle IPAB, nel rispetto del vincolo di destinazione per i servizi sociali, ma secondo precisi criteri di resa economica e di redditività in un’ottica di garanzia e conservazione, al fine di evitare la dispersione delle risorse finalizzate a servizio pubblico.

L’obiettivo economico è quello della razionalizzazione della gestione economica delle IPAB nonché di fare in modo che il patrimonio, ingente, venga seguito e valorizzato al meglio.

ARTICOLO 7: con questo articolo vengono precisate le fattispecie di tumulazione privilegiata specificando l’ipotesi oggi maggiormente attenta a questa opzione di sepoltura, eliminando inoltre un limite temporale anacronistico.

ARTICOLO 8: viene modificata la legge di riorganizzazione della struttura ispettiva sulla sanità, estendendone la competenza anche a soggetti privati autorizzati che afferiscono al settore sociale, sanitario e socio-sanitario.

ARTICOLO 9: questo articolo mira a ricomprendere le strutture che realizzano interventi socio-sanitari a carattere residenziale e semi-residenziale (ad esempio: strutture che erogano servizi a prima infanzia, età evolutiva,a disabili, a soggetti affetti da dipendenza da sostanze d’abuso, a persone sottoposte a percorsi terapeutici psichiatrici), anche attraverso cooperative, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 15, comma 4, del DL n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

ARTICOLO 10: prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 79 dell’11 ottobre 2012 esprimendo a maggioranza parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.";

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Diego Bottacin:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge 224 è nato su iniziativa della Giunta regionale per recepire le disposizioni dettate a livello nazionale dall’articolo 13, comma 6 e dall’articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, relative al finanziamento dell’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle Aziende Ulss. Il provvedimento in esame prevede, tra l’altro, che l’importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 301-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, venga destinato all’integrazione del medesimo capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi dì lavoro e introduce il criterio della proporzionalità di assegnazione del fondo regionale per consentire alle Aziende ULSS di reinvestire nell’ambito della tutela del lavoro le risorse provenienti dal medesimo settore. Lo scopo è di alimentare un ciclo virtuoso diretto al progressivo miglioramento dì sistema e alla migliore efficienza dei Servizi SPISAL dei Dipartimenti di prevenzione e mirati al raggiungimento dei Livelli essenziali assistenziali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e per progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori. Se si fosse limitato ad affrontare il problema esposto, tale provvedimento avrebbe con ogni probabilità acquisito l’unanime voto favorevole dell’aula e sarebbe già legge.

La Commissione competente ha voluto invece introdurre altre modifiche alla normativa vigente in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria trasformando il progetto di legge in un provvedimento "omnibus" atto ad intervenire in più ambiti, compresa la modifica, piuttosto radicale, di leggi di recente emanazione quale quella sulla revisione dell’Agenzia regionale socio sanitaria e, addirittura, del Nuovo piano socio sanitario.

In modo particolare l’articolo 3 modifica in modo radicale l’organizzazione dell’Agenzia regionale socio sanitaria, depotenziandone ulteriormente l’autonomia.

Va ricordato che l’Arss ha subito una profonda trasformazione non più tardi di qualche mese fa (22 giugno 2012) dopo due anni di discussione. L’agenzia è stata di fatto ridotta ad ufficio di nomina della Giunta e sottoposto gerarchicamente alla Segreteria regionale per la sanità. A tale poderoso affievolimento di autonomia segue, con il presente progetto di legge 224, il completo svuotamento di senso dell’Agenzia stessa.

L’organico dell’Agenzia sarà costituito, infatti, da personale chiamato in comando dalle ULSS. Questa scelta inficia direttamente l’autonomia dell’Agenzia e ne preclude la possibilità di svolgere quell’azione duratura e indipendente di supporto alla valutazione del sistema socio-sanitario veneto.

A fronte della situazione appena esposta, ritengo doveroso proporre all’attenzione del consiglio le seguenti considerazioni:

1) qual è il risparmio di un’operazione come questa? Nessuno: il trasferimento dei costi del personale dall’ARSS alle Ulss non riduce i costi complessivi del personale in carico al Fondo Sanitario Regionale, eventualmente li spalma, ma è una partita di giro priva di reali benefici sotto il profilo economico. Dunque, benefici: NESSUNO;

2) operare con una struttura più leggera non abbatte i costi di gestione generali dell’Agenzia: servirà comunque del personale che si occupi di acquisti e contabilità, di segreteria e di personale. Senza contare che la gestione dei cartellini del personale in comando è più complessa rispetto a quella del personale assunto. Se ci sono dei benefici, in questo caso sono: MOLTO LIMITATI;

3) l’attivazione di un meccanismo di Spoil System complessivo, non solo verso i dirigenti ma verso tutto il personale (ricordo che il comando per legge dura un anno, eventualmente rinnovabile) porrà tutti coloro che lavoreranno presso l’Agenzia in una situazione di potenziale "ricatto", annullando trasparenza e professionalità tecniche in favore di un asservimento alle direttive politiche di chi, temporaneamente dirige l’Agenzia. Il valore aggiunto rappresentato finora dall’avere un gruppo di dipendenti giovani e motivati verrà meno. Quindi, se da un lato non ci sarà alcun BENEFICIO per la produttività e l’efficienza dell’agenzia, i DANNI POTENZIALI possono invece risultare ingenti sia per i singoli professionisti, sia per l’intero sistema sanitario;

4) il turn over e la precarietà del personale andranno a discapito del sistema intero, causando una perdita di terzietà nel lavoro dell’Ente (uno dei motivi principali per cui non è stato chiuso). Pensiamo soprattutto ad attività che richiedono una preparazione e una continuità importante nel loro svolgimento, quali ad esempio la valutazione degli investimenti (CRITE) o la certificazione dei bilanci delle ULSS. DANNI POTENZIALI: Molti;

5) risulta infine incomprensibile, a noi, ma certamente anche all’opinione pubblica, la scelta di riformare un ente strumentale della Regione dopo due anni di dibattito e azzerare il medesimo ente a soli 4 mesi di distanza dalla legge di riforma. Così come rimane a dir poco opaco il motivo per cui un ente con meno di 30 dipendenti occupi con tanta frequenza e in modo altrettanto confuso le attività del Consiglio Regionale.

Le limitazioni e le imposizioni previste dal progetto di legge 224 all’Agenzia sono tali da svuotarla di ogni reale funzione e di relegarla a mera struttura di servizio della segreteria. Per questo abbiamo presentato un emendamento che prevede la cancellazione dell’articolo 3. In subordine, si abbia il coraggio di cancellare definitivamente l’Agenzia alleggerendo il fardello di burocrazia regionale. Presenteremo in merito un emendamento che prevede la soppressione della legge istitutiva dell’ARSS e il passaggio dei dipendenti alle Ulss e allo Iov.

La Commissione V ha integrato altresì il Pdl 224 con le norme in materia di contabilità nelle IPAB, dichiarando così il plateale fallimento del progetto di riordino di questi istituti. Questa scelta rappresenta il definitivo fallimento di ogni possibilità di far vedere la luce ad un provvedimento organico di riforma delle IPAB. Un provvedimento che invece riteniamo indispensabile e urgente per riorganizzare con più efficienza il sistema del welfare veneto.

Riteniamo opportuno, invece, l’inserimento fatto con l’articolo 9 del contributo del 5 per cento anche alle strutture che realizzano interventi socio sanitari a carattere residenziale e semi-residenziale (ad esempio: strutture che erogano servizi alla prima infanzia, per l’età evolutiva, ai disabili, ai soggetti affetti da dipendenza da sostanze d’abuso, alle persone sottoposte a percorsi terapeutici psichiatrici), anche attraverso cooperative. Questa risulta essere l’unica integrazione rispetto al Pdl originario della Giunta che valutiamo positivamente.

Se appaiono del tutto incongrue e inopportune le integrazioni, gravissimi sono i provvedimenti che mancano in questo collegato OMNIBUS in materia di sanità e sociale.

L’occasione del collegato sarebbe stata infatti ben più proficuamente utilizzata per innovare e adeguare la procedura per la nomina dei Direttori generali delle Ulss. E’ sempre più urgente, infatti, introdurre norme capaci di ricondurre la procedura di selezione e nomina del management delle aziende sanitarie a criteri di merito e competenza e porre fine alla selezione secondo criteri di affiliazione politica. La pratica della lottizzazione delle nomine in sanità, infatti, è tra le cause principali di deterioramento del sistema sanitario. Il decreto ministeriale n 158 del 13 settembre 2012 del ministro della sanità Renato Balduzzi contiene indicazioni precise a riguardo. L’articolo 4 del decreto afferma esplicitamente che "Dovranno essere garantite misure di pubblicità dei bandi, delle nomine e dei curricula, nonché trasparenza nella valutazione degli aspiranti. La regione nomina i direttori regionali attingendo obbligatoriamente dall’elenco degli idonei. La selezione dei candidati è effettuata da esperti indipendenti dalla Regione. E gli elenchi sono periodicamente aggiornati".

Si tratta di principi tesi a garantire il merito, la qualità dei manager pubblici, nonché la trasparenza. Prendo atto con favore della decisione del Presidente della Giunta di voler adottare le procedure indicate dal ministro della sanità. Con la delibera 1781 del 28 agosto 2012 la Giunta regionale ha di fatto già avviato un processo che vorrei fosse irreversibile. Uso il condizionale perché purtroppo, nonostante l’orientamento della Giunta, la Commissione consiliare V ha inspiegabilmente espresso voto sfavorevole alla nostra proposta di normare le misure di selezione e valutazione della dirigenza basate sulla selezione operata da esperti indipendenti dalla Regione. Riteniamo pertanto necessario che, in sede di approvazione del collegato, questa diventi la principale innovazione prevista.

Soprattutto in questi mesi in cui la classe politica regionale italiana è giustamente sottoposta a crescenti pressioni da parte dell’opinione pubblica a causa di comportamenti opachi dove non apertamente illeciti, i cittadini del Veneto si attendono da noi atti di responsabilità. Restiamo convinti che solo il coraggio di separare le funzioni di indirizzo dalla gestione diretta possa ridare credibilità non solo ai singoli attori, ma alla politica nel suo insieme.

Per questi motivi auspichiamo che vengano approvati gli emendamenti da noi proposti per garantire che i dirigenti generali siano informati dalle proprie conoscenze e competenze e non dalle clientele di origine partitica."

3. Note agli articoli

Note agli articoli 1 e 2

- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 23/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS.

1. In conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall’articolo 13, comma 6, e dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"e successive modificazioni, l’importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"e successive modificazioni e dell’articolo 14, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle aziende (ULSS) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 81/2008. Analogamente, l’importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 301-bis, del decreto legislativo 81/2008 integra il medesimo capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

1 bis. L’importo introitato ai sensi del comma 1 viene attribuito annualmente a ciascuna azienda (ULSS), in proporzione alle somme derivate dall’applicazione, da parte dei rispettivi servizi prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 758/1994 e degli articoli 14, comma 5, lettera b) e 301-bis, del decreto legislativo 81/2008. Tale importo è finalizzato, per la quota di un terzo, alla realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, per la quota di un terzo a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e, per la quota di un terzo, alla realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in conformità alle linee di indirizzo del Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 81/2008, istituito con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 4182 "Istituzione del Comitato regionale di Coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 7 e al DPCM 21 dicembre 2007" (BUR n. 9 del 27 gennaio 2009).

2. A partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP), servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e servizi veterinari (SVET), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2 bis. A partire dall’anno 2009, la quota di cui al comma 4, dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 introitata nell’anno precedente al bilancio regionale, derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è destinata allo sviluppo e al miglioramento dell’attività svolta dai servizi dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV) deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di cui ai commi 2 e 2 bis alla Regione che provvede ad assegnarli, rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP, SIAN e SVET e all’ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti.

4. Dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 39 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002";

b) l’articolo 22 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005".".

Nota all’articolo 3

- La legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 reca disposizioni in materia di "Istituzione dell’Istituto oncologico veneto".

Nota all’articolo 5

- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Funzioni della Regione.

1. La Regione provvede, in particolare, a:

a) definire, nell’ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale;

b) approvare il regolamento ed il piano pluriennale di attività dell’ARPAV di cui agli articoli 15 e 16;

c) assicurare il coordinamento e l’integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva;

d) esercitare il controllo di cui all’articolo 19.

2. Spettano al Consiglio regionale le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1; spettano alla Giunta regionale le rimanenti funzioni.

2 bis. Ferme restando le competenze in materia ambientale regolate dalla vigente legislazione nazionale e regionale, le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento nei confronti dell’ARPAV sono esercitate dalla Giunta regionale, per quanto riguarda gli aspetti economici, finanziari e amministrativi, in conformità alle vigenti disposizioni previste per le aziende (ULSS) e per le aziende ospedaliere, anche con riferimento all’attuazione del piano socio-sanitario regionale.".

Nota all’articolo 6

- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 23/2012, come modificato dalla presente legge è il seguente:

"Art. 2 - Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2012-2016.

1. In attuazione dell’articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", degli articoli 2 e 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale e con il Programma regionale di sviluppo (PRS) approvato con legge regionale 9 marzo 2007, n. 5 "Programma regionale di sviluppo (PRS)", è approvato il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge.

2. Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio 2012-2016.

3. Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 è attuato dai provvedimenti di attuazione nei settori dell’assistenza territoriale, dell’assistenza ospedaliera, del settore socio-sanitario e delle reti assistenziali, adottati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla competente commissione consiliare, che esprime il proprio parere entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso.

4. Sui provvedimenti adottati ai sensi del comma 3, la Giunta regionale acquisisce il parere della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all’articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, da esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali si intende espresso favorevolmente.

5. La Giunta regionale, acquisiti i pareri di cui ai commi 3 e 4, approva i provvedimenti di attuazione di cui al comma 3 nei trenta giorni successivi garantendo, comunque, il rispetto del termine complessivo di centottanta giorni di cui al comma 3.

6. La Regione assicura le necessarie risorse per garantire sul territorio regionale i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e all’articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".".

Nota all’articolo 7

- Il testo dell’allegato A, paragrafo 3.5.8 della legge regionale n. 23/2012, è il seguente:

"3.5.8 Area della Sanità penitenziaria

Il DPCM del 01.04.2008, avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", ha disciplinato le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie relative alla Sanità penitenziaria.

Il passaggio delle competenze sanitarie dal Ministero di Giustizia alle Regioni ha posto tre importanti questioni:

- l’omogeneizzazione dell’assistenza sanitaria a favore della popolazione detenuta con il SSSR;

- la gestione dell’inserimento in comunità, su provvedimento dell’Autorità giudiziaria, di minori e giovani adulti tossicodipendenti e/o affetti da disturbi psichici;

- gli interventi da attivare rispetto a coloro che vengono dimessi dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

Relativamente alla prima questione vengono ribaditi alcuni indirizzi fondamentali, già contenuti nelle linee guida nazionali allegate al DPCM:

- il riconoscimento della piena parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, degli individui liberi e degli individui detenuti ed internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, tenendo in debito conto la specificità che deriva dallo status di detenuto e la necessità di adeguare a tale specificità l’assistenza sanitaria erogata in carcere;

- la necessità di una piena collaborazione interistituzionale tra SSN, Amministrazione penitenziaria e Giustizia Minorile, al fine di garantire in maniera sinergica la tutela della salute ed il recupero sociale dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, nonché l’esigenza di sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, degli istituti penali per minori, dei centri di prima accoglienza, delle comunità e dei centri clinici.

Relativamente alla gestione dell’inserimento in comunità su provvedimento dell’Autorità giudiziaria di minori e giovani adulti tossicodipendenti e/o affetti da disturbi psichici, vengono confermate le procedure operative sperimentate in attuazione del Protocollo d’Intesa siglato fra la Regione Veneto e il Centro Giustizia Minorile. Tali procedure confermano la competenza dell’invio del minore in struttura da parte del Centro Giustizia Minorile, la titolarità della presa in carico da parte dei servizi territoriali del minore, del suo progetto terapeutico riabilitativo, della valutazione diagnostica e, salvo i casi urgenti, l’individuazione della comunità terapeutica idonea, in collaborazione con i servizi dell’Amministrazione della Giustizia, nel rispetto dell’autorità professionale di competenza.

Va, inoltre, promossa una gestione unitaria di tutte le attività socio-sanitarie a favore dei detenuti, integrando l’assistenza alla tossico/alcoldipendenza con le altre forme di assistenza sanitaria in carcere. A tal fine le attività assistenziali a favore dei detenuti tossico/alcoldipendenti rientrano tra le competenze delle unità operative (UO) di sanità penitenziaria delle aziende ULSS.

Con riferimento all’assistenza ospedaliera per acuti, andrà adeguata l’offerta per rispondere ai bisogni di ricovero della popolazione detenuta.

Per quanto riguarda l’accoglienza, nella propria Regione di provenienza, degli internati dimessi dagli ospedali psichiatrici giudiziari si possono sperimentare, compatibilmente con le risorse disponibili, percorsi di inserimento in strutture intermedie, che permettano una collocazione temporanea a persone con misure detentive o in libertà vigilata oppure percorsi di affidamento ai servizi psichiatrici e sociali territoriali.

È, altresì, strategico promuovere percorsi riabilitativi integrati, finalizzati a superare il disorientamento susseguente alla scarcerazione e, quindi, il rischio della reiterazione dei reati. Anche in questo ambito è necessario sviluppare una presa in carico globale della persona da parte dei servizi sociali e da parte della comunità, al fine di realizzare un percorso di inclusione sociale, durante lo sconto pena o almeno al termine della stessa.

Infine sarà necessario adeguare i sistemi e i flussi informativi sanitari al fine di dare separata evidenza agli interventi in materia di sanità penitenziaria.".

Nota all’articolo 8

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 23/2007 è il seguente:

"Art. 3 – Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l’esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale", e in applicazione dell’articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.

2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell’ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l’impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell’istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell’incarico.

4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell’organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell’organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.

5. omissis.".

Nota all’articolo 9

- Il testo degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

"33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall’art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l’amministrazione applica l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.".

"34. Gestione del personale in disponibilità.

(Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro (119).

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l’elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l’elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l’elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all’organizzazione del sistema regionale per l’impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all’indennità di cui all’articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell’amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell’indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell’articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall’amministrazione di appartenenza all’ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell’articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell’àmbito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell’esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.".

Nota all’articolo 11

- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 21/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Finalità e obiettivi.

1. La Regione del Veneto esercita la continua attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e ospedaliere, sull’Istituto oncologico veneto (IOV), sull’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e sugli enti pubblici e privati autorizzati, che afferiscono al settore sociale, sanitario e socio-sanitario, per mezzo di una apposita struttura ispettiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, presso il Consiglio regionale, la struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza, di seguito denominata struttura ispettiva.

3. La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, di seguito denominata commissione consiliare.".

Nota all’articolo 12

- Il testo dell’art. 15, comma 14, del decreto legge n. 95/2012 è il seguente:

"Art. 15 Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell’applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.".

4. Struttura di riferimento

Direzione prevenzione

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