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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 67 del 17 agosto 2012


LEGGE REGIONALE  n. 31 del 10 agosto 2012

Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere a riconoscere alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche, disciplina con la presente legge le attività di movimento di giovani cani al fine di favorire il loro benessere, le loro attitudini e la specializzazione cinegetica.

Art. 2

Disciplina della attività di movimento dei giovani cani

1. La Giunta regionale, sentito l’Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), stabilisce il limite di età entro cui i cani di ogni razza sono definiti giovani cani ai fini dell’applicazione della presente legge.

2. Le attività di movimento possono riguardare solo giovani cani iscritti alla anagrafe canina ed identificati ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo" e non può svolgersi contemporaneamente nei confronti di più di due soggetti.

3. Le attività di movimento di giovani cani, ivi compresi quelli da destinare all’esercizio di attività venatoria, sono consentite, con insegnamenti comportamentali secondo lo stile di razza, dall’alba al tramonto su tutto il territorio regionale, ad esclusione:

a) delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e dalla normativa regionale attuativa;

b) delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e dalla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)" e successive modificazioni, ivi comprese le aziende faunistico-venatorie.

4. Ai fini dell’esercizio delle attività di movimento di cui al comma 2, il conduttore di giovani cani è tenuto:

a) ad acquisire il consenso scritto del proprietario o del possessore o titolare di altro diritto reale sul fondo in cui esercita l’attività di movimento;

b) a stipulare polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati a terzi.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, detta disposizioni esecutive e di attuazione di cui al presente articolo volte a definire ulteriori modalità e limiti all’esercizio delle attività di movimento di giovani cani, secondo le specificità delle razze e le peculiarità agronomiche, faunistiche e orografiche del territorio.

Art. 3

Funzioni delle province

1. Le province, in relazione alle specificità dei rispettivi territori o per motivi connessi alla tutela della fauna selvatica, allo stato di emergenza sanitaria ed a calamità naturali, possono disporre ulteriori limitazioni ai luoghi, agli orari e al periodo di esercizio delle attività di movimento dei giovani cani.

Art. 4

Attività di vigilanza e sanzioni

1. Chiunque svolga attività di movimento di giovani cani in violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2, o in violazione delle specifiche disposizioni integrative dettate dalle province ai sensi dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 309,87.

2. Chiunque svolga attività di movimento di giovani cani in forma contemporanea su numero superiore a due, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 309,87.

3. Le province nei rispettivi ambiti territoriali, provvedono all’esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 2012

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 - Disciplina della attività di movimento dei giovani cani

Art. 3 - Funzioni delle province

Art. 4 - Attività di vigilanza e sanzioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 agosto 2012, n. 31

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 luglio 2010, dove ha acquisito il n. 71 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Cenci, Caner, Bassi, Bozza, Cappon, Ciambetti, Conte, Corazzari, Finozzi, Furlanetto, Lazzarini, Manzato, Possamai e Stival;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta commissione consiliare;
- La Sesta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 aprile 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gianpiero Possamai, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 agosto 2012, n. 27.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la presente proposta di legge si propone di colmare una lacuna nell’ordinamento regionale, nel senso che, concorrendo a riconoscere alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche, disciplina l’attività di movimento di giovani cani al fine di favorire benessere, attitudini e specializzazioni.
L’obbiettivo è quello di favorire lo sviluppo fisico del cucciolo e stabilirne il legame con il cinofilo che ne favorisce l’educazione e lo sviluppo delle doti.
Non costituisce peraltro oggetto della presente legge l’attività di allenamento e addestramento di giovani cani a fini venatori, per la quale si applica la specifica disciplina nazionale e regionale in materia venatoria.
Con questa proposta di legge si intende consentire l’attività di movimento dei giovani cani tutto l’anno, in forme che non configurano attitudine di caccia, preservando quindi le aree vincolate e di rifugio della fauna selvatica (parchi, oasi, riserve naturali, ecc). Ulteriori limitazioni, in rapporto alla specificità di situazioni e di ambiti territoriali, potranno essere poste dalle province. L’accesso ai fondi ove si praticano le attività di movimento dei giovani cani dovrà essere autorizzato dal conduttore o altro avente titolo: ciò allo scopo di evitare danneggiamenti da parte di ignoti alle colture insistenti e per non violare la proprietà privata (non ricorrendo nel caso di specie la disciplina di cui all’articolo 842 del codice civile in materia di accesso ai fondi per l’esercizio di attività di caccia) e non può svolgersi contemporaneamente nei confronti di più di due giovani cani.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, detterà disposizioni esecutive e di attuazione volte a definire ulteriori modalità e limiti all’esercizio della attività di movimento di giovani cani, in forme che non configurino attitudine di caccia. Spetterà sempre alla Giunta regionale, sentito l’Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), stabilire il limite di età entro cui i cani di ogni razza sono definiti giovani cani ai fini dell’applicazione della presente proposta di legge.
La Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del 16 aprile 2012 acquisito il parere favorevole della Prima Commissione consiliare del 16 dicembre 2010 e il parere favorevole della Conferenza Regione autonomie locali del 30 novembre 2010, ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, anche nel titolo, il presente progetto di legge che ora viene sottoposto, per l’approvazione, alla competente Aula consiliare.
Si sono espressi a favore i rappresentati dei gruppi L.V.-L.N. Padania, Popolo della Libertà.
Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi Partito Democratico Veneto, Italia dei Valori, Federazione Sinistra Veneta-PRC SE e Gruppo Misto.”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 2:
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 60/1993 è il seguente:
“Art. 4 - Tatuaggio di riconoscimento.
1. Entro novanta giorni dall’iscrizione all’anagrafe canina i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore all’animale e con spese a carico dell’utente.
2. Le operazioni di tatuaggio, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell’animale, sono eseguite a cura dei settori veterinari dell’Unità locale socio-sanitaria o da veterinari liberi professionisti autorizzati dalla Unità locale socio-sanitaria.
3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente.
4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per effetto dell’iscrizione ai libri genealogici di razza.”.

4. Struttura di riferimento

Unità di progetto caccia e pesca

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