Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Promozione dei diritti etici e della vita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e nei consultori
1. La Regione del Veneto promuove e garantisce nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e nei consultori la diffusione e la divulgazione dell’informazione sui diritti dei cittadini con riferimento alle questioni etiche e della vita, riconoscendo a tutte le associazioni, di cui al comma 2, pari opportunità di comunicazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della privacy, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia socio-sanitaria, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua con regolamento le modalità di diffusione e di divulgazione da parte delle associazioni di volontariato, iscritte nell’albo regionale o riconosciute a livello nazionale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 luglio 2012
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Promozione dei diritti etici e della vita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e nei consultori