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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 55 del 13 luglio 2012


LEGGE REGIONALE  n. 25 del 06 luglio 2012

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e della rubrica

1. Al comma 1, dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: "caccia agli ungulati" sono inserite le parole: "e per la caccia ai colombacci".

2. Al comma 3, dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: "Gli appostamenti" sono aggiunte le parole: "per la caccia agli ungulati".

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"3 bis. Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.".

4. La rubrica dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni è conseguentemente così modificata: "Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci".

Art. 2

Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

1. Alla lettera h), del comma 2, dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: "e l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati" sono inserite le parole: "e per la caccia ai colombacci; tutte le tipologie di appostamento di cui all’articolo 20 della presente legge e all’articolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente.".

Art. 3

Norma di prima applicazione

1. In prima applicazione della presente legge, la individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia ai colombacci di cui all’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 1 della presente legge, non deve comunque ostacolare la attuazione della pianificazione faunistico-venatoria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli appostamenti per la caccia ai colombacci in essere alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle caratteristiche costruttive definite all’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 1 della presente legge, entro centoottanta giorni dall’approvazione dei relativi provvedimenti
attuativi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 luglio 2012

Luca Zaia


 INDICE

Art. 1 - Modifiche dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e della rubrica

Art. 2 - Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 3 - Norma di prima applicazione


Dati informativi concernenti la legge regionale 6 luglio 2012, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 marzo 2012, dove ha acquisito il n. 253 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Donazzan, Bond, Cortelazzo, Bendinelli, Ciambetti, Stival, Teso e Possamai;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta commissione consiliare;

- La Quarta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 19 giugno 2012;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commisione consiliare, consigliere Davide Bendinelli e su relazione di minoranza della Quarta Commissione consiliare, consigliere Graziano Azzolin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 giugno 2012, n. 21.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 recante modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, ha introdotto nell’ordinamento faunistico-venatorio regionale la compiuta disciplina del prelievo venatorio da appostamento fisso per la caccia agli ungulati, peraltro già prevista dall’articolo 5 comma 5 della legge nazionale in materia di prelievo venatorio (legge n. 157 del 1992).

Premesso che tale tipologia di prelievo venatorio, per espressa previsione della già richiamata legislazione statale, non è considerato appostamento fisso ai sensi dell’articolo 12 e pertanto non richiede la opzione in forma esclusiva di cui all’articolo 12 comma 5 della medesima legge n. 157 del 1992, particolare attenzione è stata posta sia alla disciplina della localizzazione di tali appostamenti (rimessa alla valutazione delle province, sulla base dì criteri minimi uniformi definiti dalla Giunta regionale, e d’intesa con Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini), sia all’esercizio, in regime dì sicurezza, di tale tipologia di attività venatoria, sia, infine, ad esigenze di individuazione, uniforme sul territorio, della disciplina edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 applicabile a tali strutture, comunemente definite altane, individuando tale soluzione nella previsione di una mera comunicazione al comune senza esigenza di acquisizione di titolo abilitativo edilizio.

Peraltro deve riscontrarsi che a tale puntuale e dettagliata azione normativa, è mancato l’aspetto relativo alla disciplina degli appostamenti per la caccia ai colombacci: istituto che, come noto, condivide con l’istituto degli appostamenti fissi per la caccia agli ungulati, la natura di tipologia di attività faunistico-venatoria che non richiede la opzione in forma esclusiva di cui all’articolo 12 comma 5 della medesima legge n. 157 del 1992 e che presenta, nell’ambito dell’ordinamento faunistico venatorio proprio della regione Veneto, una sua tradizionale e specifica rilevanza faunistico-venatoria.

L’articolo 1 viene così a completare, con il riferimento all’istituto dell’appostamento fisso per la caccia ai colombacci, il recepimento nella legislazione regionale del Veneto degli istituti di cui all’articolo 5, comma 5 della legge n. 157 del 1992.

Mutuando quanto già proposto dalla legge regionale n. 12 del 2012:

- l’articolo 2 si propone di inserire, a regime, nell’ ambito della pianificazione faunistico venatoria, la previsione della individuazione delle aree destinate agli appostamenti per la caccia ai colombacci, oggetto della disciplina così come delineata dall’articolo 1; con l’occasione si ritiene, inoltre dì proporre una definizione, a regime, della disciplina edilizia per tutte le tipologie di appostamenti previsti dalla legislazione faunistico-venatoria;

- l’articolo 3 introduce una duplice norma dì prima applicazione stabilendo che la individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia ai colombacci deve coordinarsi con la pianificazione faunistico venatoria in essere, ed in termini di non ostacolo alla sua attuazione e proponendo una norma volta a favorire la emersione, in funzione di una loro conformazione, delle situazioni in essere alla data dì entrata in vigore della presente legge.

La Quarta Commissione consiliare, dopo aver acquisito i pareri favorevoli della Prima Commissione consiliare e della Conferenza Regione-autononomie locali, ha licenziato il presente testo nella seduta del 19 giugno 2012 e ha designato il presidente Davide Bendinelli quale relatore per l’aula e il consigliere Graziano Azzalin quale correlatore.".

Relazione di minoranza della Quarta Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa consigliere Graziano Azzalin:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge in esame intende completare una scelta legislativa compiuta di recente, con cui sono stati definiti e normati i capanni da appostamento per la caccia agli ungulati.

Infatti, la proposta realizza un intervento perfettamente simmetrico rispetto a quello che ha generato la legge regionale n. 12 del 2012, prevedendo anche per l’istituto della caccia di appostamento ai colombacci l’esclusione della necessità di titolo abilitativo edilizio (ritenendo sufficiente la mera comunicazione) e l’esclusione della necessità dell’autorizzazione paesaggistica.

Questa è la parte del progetto di legge su cui non si evidenziano particolari obiezioni.

Invece, ciò che suscita notevoli perplessità è il comma 2 dell’articolo 2 con cui si opera un’estensione generalizzata della non necessità di titolo abilitativo edilizio e di non assoggettabilità ad autorizzazione paesaggistica a ogni tipologia di appostamento per l’esercizio venatorio.

Considerato che si sta parlando di almeno 3.500 appostamenti fissi e di un numero imprecisato di appostamenti temporanei e che talune tipologie di capanni potrebbero presentare caratteristiche intrinseche di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio tali da richiedere, proprio per le loro caratteristiche intrinseche, titolo abilitativo edilizio ed essere soggette ad autorizzazione paesaggistica, si chiede
la soppressione di questa parte del testo.

A tale proposito, è appena il caso di ricordare quanto riferito in Quarta Commissione consiliare dall’assessore competente in materia di caccia, secondo cui già per la legge regionale n. 12 del 2012 è stata evitata l’impugnativa da parte del Governo a fronte della garanzia che, in sede di definizione dei criteri minimi uniformi, l’Amministrazione regionale avrebbe assunto un approccio collaborativo in relazione al fatto che la tutela del paesaggio è riservata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma secondo, lettera s) della
Costituzione).".

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 20 bis della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 20 bis - Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci

1. Ai sensi dell’articolo 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12, comma 5 della medesima legge.

2. Le province, sulla base di criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza definiti dalla Giunta regionale, identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1, definiscono il loro numero massimo e le tipologie costruttive e ne disciplinano modalità autorizzative, di accesso e utilizzo, anche per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attività di controllo di cui all’articolo 17.

3. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l’altezza massima all’eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.

3 bis. Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.".

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Piani faunistico-venatori provinciali.

1. Le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell’articolo 10 della legge n. 157/1992 e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della presente legge, predispongono, articolandoli per aree omogenee, piani faunistico-venatori, corredati da idonea cartografia, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali.

2. I piani hanno durata quinquennale e prevedono:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e) le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli "habitat" naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992 e l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci; tutte le tipologie di appostamento di cui all’articolo 20 della presente legge e all’articolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;

i) l’identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna;

l) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell’articolo 23 della legge n. 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

m) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell’INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8 della legge n. 157/1992.

3. Le Province, in sede di pianificazione sono delegate:

a) a ripartire, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, il territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;

b) a predisporre lo statuto tipo che regola l’attività dei Comprensori;

c) a determinare l’indice di densità venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 14 della legge n. 157/1992.".

4. Struttura di riferimento

Unità di progetto caccia e pesca

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