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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 55 del 13 luglio 2012


LEGGE REGIONALE  n. 24 del 06 luglio 2012

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto, ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”, con la presente legge detta norme volte ad adeguare l’ordinamento regionale all’ordinamento dell’Unione europea.

TITOLO II

Attuazione dell’articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché degli articoli 4 e 9 della direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici

Art. 2
Piani di gestione dei siti “Natura 2000”

1. In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dall’articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dall’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” e al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione - ZSC e a Zone di protezione speciale - ZPS”.

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, detta le disposizioni per la gestione dei siti Natura 2000, con particolare riferimento:

a) alle modalità di redazione ed ai contenuti ed elaborati dei piani di gestione;

b) alle misure di salvaguardia e agli interventi sostitutivi;

c) alle procedure per la predisposizione e adozione dei piani di gestione nonché per la successiva approvazione da parte della stessa Giunta.

3. La Giunta regionale individua gli enti incaricati della gestione dei siti della rete Natura 2000 tra quelli indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni.

Art. 3
Modifica all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono aggiunte le parole: “, nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici”.

Art. 4
Rinvii normativi

1. Ogni richiamo alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 contenuto nella normativa regionale vigente è da intendersi riferito alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII della medesima direttiva 2009/147/CE.

TITOLO III

Attuazione della direttiva 2003/126/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

CAPO I

Adeguamento dell’ordinamento regionale agli articoli 14 e 16 della direttiva 2003/126/CE

Art. 5
Oggetto e finalità

1. La Regione del Veneto, con le disposizioni del presente Capo, adegua la propria legislazione agli articoli 14 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, mediante l’abrogazione o la modifica delle disposizioni normative regionali contenenti la previsione di requisiti vietati per l’accesso o l’esercizio di attività di servizi.

SEZIONE I

Disposizioni in materia di sport

Art. 6
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, è sostituito dal seguente:

“2.È considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalle guide alpine o dagli aspiranti guida per almeno una stagione nel territorio della Regione del Veneto.”.

2. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, è abrogata.

Art. 7
Modifica all’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni

1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, le parole: “i residenti in uno dei comuni della Regione Veneto che” sono sostituite dalle seguenti: “coloro che”.

Art. 8
Modifica all’articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, le parole: “sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide” sono sostituite dalle seguenti: “previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine”.

Art. 9
Modifica all’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, le parole: “, sentito il direttivo del Collegio delle guide alpine,” sono soppresse.

SEZIONE II

Disposizioni in materia di commercio

Art. 10
Modifica all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni

1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, le parole: “ditte già iscritte al registro delle” sono soppresse.

Art. 11
Modifiche agli articoli 4 e 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, è sostituito dal seguente:

“1.L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo è rilasciata dal primo comune in cui l’operatore intende esercitare l’attività.”.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, le parole: “al comune di residenza del subentrante” sono sostituite dalle seguenti: “al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l’attività”.

3. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, è abrogata.

Art. 12
Modifica all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: “al comune in cui ha sede l’impresa che esercita l’attività di somministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “al primo comune nel cui territorio si intende esercitare l’attività di somministrazione.”.

Art. 13
Modifiche all’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, sono aggiunte le parole: “nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni”.

2. Il comma 4 dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è sostituito dal seguente:

“4.Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità determinato dal comune ai sensi del comma 1.”.

SEZIONE III

Disposizioni in materia di turismo

Art. 14
Modifica all’articolo 32 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni

1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole: “acquisiti il parere dell’amministrazione comunale e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “acquisito il parere dell’amministrazione comunale”.

Art. 15
Modifica all’articolo 33 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni

1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è abrogata.

Art. 16
Modifica all’articolo 75 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni

1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 75 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è sostituita dalla seguente:

“a)dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;”.

Art. 17
Modifica all’articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, dopo le parole: “il comune di residenza” sono inserite le parole: “o di domicilio”.

Art. 18
Modifiche all’articolo 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole: “residenti in una delle province del Veneto, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 4 del decreto n. 392/1991” sono sostituite dalle seguenti: “in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.””.

2. Al comma 2 dell’articolo 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole “di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 392/1991” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206” e le parole: “di cui al decreto legislativo n. 392/1991” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”.

3. Al comma 3dell’articolo 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole “di cui al decreto legislativo n. 392/1991” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”.

Art. 19
Modifica all’articolo 83 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni

1. Il punto 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 83 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è così sostituito:

“2)relativamente all’elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza o di domicilio;”.

Art. 20
Abrogazione dell’articolo 84 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni

1. L’articolo 84 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è abrogato.

Art. 21
Modifiche all’articolo 85 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni

1. Nella rubrica dell’articolo 85 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole “Licenza e” sono soppresse.

2. Il comma 1 dell’articolo 85 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è abrogato.

Art. 22
Abrogazione dell’articolo 87 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni

1. L’articolo 87 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è abrogato.

Art. 23
Modifiche all’articolo 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, la parola: “licenza” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”.

2. Il comma 2 dell’articolo 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è abrogato.

3. Al comma 3 dell’articolo 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole “non esibisca la licenza a un controllo o” sono soppresse.

4. Al comma 5 dell’articolo 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, la parola: “licenza” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”.

Art. 24
Modifica all’articolo 89 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell’articolo 89 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole: “titolare della licenza” sono sostituite dalle seguenti: “soggetto abilitato”.

Art. 25
Modifiche all’allegato T “Commissioni di esame, elenchi e licenze per le professioni turistiche” della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni

1. La rubrica dell’allegato T della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è sostituita dalla seguente: “Commissioni di esame ed elenchi per le professioni turistiche”.

2. Alla lettera a) della parte I) “Dati degli elenchi provinciali delle professioni turistiche” dell’allegato T della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole: “, la data di rilascio della licenza, nonché le eventuali sospensioni e la revoca della licenza” sono soppresse.

3. Il numero 7) della parte II “Composizione della Commissione di esame” dell’allegato T della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è abrogato.

4. La parte IV “Licenza per l’esercizio delle professioni turistiche” dell’allegato T della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è abrogata.

Art. 26
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” e successive modificazioni

1. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, è abrogata.

2. La lettera g) del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, è abrogata.

SEZIONE IV

Disposizioni in materia faunistico-venatoria

Art. 27
Modifica all’articolo 3 del Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 “Disciplina dell’attività di tassidermia” e successive modificazioni

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1, le parole: “, di cui uno in rappresentanza della categoria dei tassidermisti” sono soppresse.

CAPO II

Disposizioni in materia di artigianato

Art. 28
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“1.L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, corredata delle autocertificazioni e delle attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” e all’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell’articolo 6 della presente legge, da presentare allo sportello unico attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di estetista, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di estetista.

1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

1 quater. L’ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell’attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.”.

Art. 29
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“1.La commissione d’esame di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è nominata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, è sostituito dal seguente:

“2.Le modalità di svolgimento dell’esame e le indennità spettanti ai membri della commissione d’esame di cui al comma 1 sono determinati con provvedimento della Giunta regionale.”.

3. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è sostituito dal seguente:

“6.La struttura regionale competente in materia di formazione, a seguito del superamento dell’esame finale, rilascia un attestato di qualificazione professionale.”.

4. I commi 3 e 5 dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, sono abrogati.

Art. 30
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28, è sostituito dal seguente:

“1.L’attività di acconciatore è svolta in forma di impresa dai soggetti in possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 della legge n. 174/2005 ed è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale di acconciatore, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore.

1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

1 quater. L’ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell’attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.”.

Art. 31
Modifica all’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.

1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28, le parole: “dichiarazione di inizio attività presentata allo sportello unico delle attività produttive o al comune” sono sostituite dalle seguenti: “SCIA presentata allo SUAP”.

Art. 32
Modifica all’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28, è sostituito dal seguente:

“1.In caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi o per causa di morte, l’esercizio dell’attività professionale di acconciatore può essere proseguito dal subentrante, previa presentazione di una apposita SCIA allo SUAP, contenente la designazione di un responsabile tecnico.”.

Art. 33
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28, le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”.

2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28, le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”.

Art. 34
Attività di tintolavanderia.

1. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia” e successive modificazioni è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.

2. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’identificazione dei diplomi inerenti l’attività di cui all’articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e successive modificazioni, sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale di cui all’articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e successive modificazioni, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese che esercitano attività di tintolavanderia designano un responsabile tecnico, in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e successive modificazioni, entro il termine perentorio di due anni dall’entrata in vigore della presente legge, comunicandola allo SUAP territorialmente competente.

5. Le imprese del settore che non provvedono a comunicare il nominativo del responsabile tecnico entro il termine di cui al comma 4 non possono continuare a svolgere l’attività di tintolavanderia.

TITOLO IV

Attuazione della direttiva 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

Art. 35
Destinazione delle risorse derivanti dalla tariffa fitosanitaria al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale.

1. Al fine di consentire l’adempimento degli obblighi imposti dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e in attuazione dell’Intesa sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 19 aprile 2010, la Regione destina annualmente al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale risorse equivalenti ai proventi della tariffa fitosanitaria introitata ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e dell’allegato XX e successive modificazioni al medesimo decreto.

2. In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 quinquies della direttiva 2000/29/CE e dal comma 7 dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la Giunta regionale determina ulteriori tariffe dovute dagli operatori destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, mediante approvazione di uno specifico tariffario.

3. Le entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 sono introitate nell’upb E0147 “Altri introiti” e sono destinate al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale (upb U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole”).

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 36 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”, la presente legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 luglio 2012

Luca Zaia


INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

TITOLO II - Attuazione dell’articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché degli articoli 4 e 9 della direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici

Art. 2 - Piani di gestione dei siti "Natura 2000"

Art. 3 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni

Art. 4 - Rinvii normativi

TITOLO III - Attuazione della direttiva 2003/126/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

CAPO I - Adeguamento dell’ordinamento regionale agli articoli 14 e 16 della direttiva 2003/126/CE

Art. 5 - Oggetto e finalità

SEZIONE I - Disposizioni in materia di sport

Art. 6 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni

Art. 7 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni

Art. 8 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni

Art. 9 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni

SEZIONE II - Disposizioni in materia di commercio

Art. 10 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni

Art. 11 - Modifiche agli articoli 4 e 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni

Art. 12 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

Art. 13 - Modifiche all’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

SEZIONE III - Disposizioni in materia di turismo

Art. 14 - Modifica all’articolo 32 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

Art. 15 - Modifica all’articolo 33 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

Art. 16 - Modifica all’articolo 75 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

Art. 17 - Modifica all’articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

Art. 18 - Modifiche all’articolo 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

Art. 19 - Modifica all’articolo 83 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

Art. 20 - Abrogazione dell’articolo 84 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

Art. 21 - Modifiche all’articolo 85 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

Art. 22 - Abrogazione dell’articolo 87 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

Art. 23 - Modifiche all’articolo 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

Art. 24 - Modifica all’articolo 89 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

Art. 25 - Modifiche all’allegato T "Commissioni di esame, elenchi e licenze per le professioni turistiche" della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

Art. 26 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica" e successive modificazioni

SEZIONE IV - Disposizioni in materia faunistico-venatoria

Art. 27 - Modifica all’articolo 3 del Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell’attività di tassidermia" e successive modificazioni

CAPO II - Disposizioni in materia di artigianato

Art. 28 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell’attività di estetista" e successive modificazioni

Art. 29 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell’attività di estetista" e successive modificazioni

Art. 30 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell’attività di acconciatore"

Art. 31 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell’attività di acconciatore"

Art. 32 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell’attività di acconciatore"

Art. 33 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell’attività di acconciatore"

Art. 34 - Attività di tintolavanderia

TITOLO IV - Attuazione della direttiva 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

Art. 35 - Destinazione delle risorse derivanti dalla tariffa fitosanitaria al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 36 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri


Dati informativi concernenti la legge regionale 6 luglio 2012, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Luca Zaia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 maggio 2012, n. 6/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 maggio 2012, dove ha acquisito il n. 267 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;

- La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 giugno 2012;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, consigliere Nereo Laroni e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, consigliere Pietrangelo Pettenò, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 giugno 2012, n. 20.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nereo Laroni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, al suo articolo 8, introduce nell’ordinamento regionale del Veneto uno strumento innovativo: la legge regionale europea. Si tratta di una legge regionale annuale speciale, perché finalizzata ad adeguare periodicamente l’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, nelle diverse materie di competenza regionale.

La legge regionale europea trova la sua omologa, a livello statale, nella legge comunitaria che lo Stato ha introdotto nel proprio ordinamento da più di venti anni. Per quanto riguarda le altre Regioni, se si considerano le scelte contenute nelle diverse leggi regionali di procedura, si tratta di uno strumento ormai abbastanza diffuso. Ad oggi, ben 17 Regioni hanno scelto di dotarsi periodicamente di una legge comunitaria regionale, in tal modo condividendo la scelta metodologica operata dallo Stato e declinando a livello regionale le modalità con cui procedere all’attuazione degli obblighi europei. Peraltro, spostandosi dal piano generale e astratto delle previsioni legislative, al piano concreto della loro attuazione, il quadro appare diverso. Le leggi comunitarie regionali (o leggi regionali europee) rimangono ancora limitate nel numero e sono utilizzate da un ristretto numero di Regioni. In alcuni casi si procede all’adeguamento con interventi di settore, oppure, condividendo le scelte statali in relazione al recepimento legislativo di singole direttive, si interviene in attuazione dei provvedimenti statali e per lo più in via amministrativa. Approvare periodicamente la legge regionale europea non è un’attività di immediata realizzazione, essa presenta complessità tanto di ordine organizzativo che tecnico. Per le strutture regionali si richiede lo svolgimento di compiti del tutto nuovi da incardinare nella attività già consolidata. Questa nuova attività dovrà assumere progressivamente carattere di continuità, mentre i vantaggi di un costante e periodico intervento attivo nell’attua­zione delle norme europee a livello regionale si attendono nel medio-lungo periodo.

La predisposizione del disegno di legge regionale europea, di competenza della Giunta regionale, rappresenta il momento conclusivo di un attento percorso di monitoraggio ed esame delle diverse fonti di obblighi provenienti dall’Unione europea e degli adempimenti che ne conse­guono a livello normativo. Innanzitutto, si può verificare la necessità di modificare o abrogare norme regionali in contrasto con le norme europee, a seguito di una procedura di infrazione, di una sentenza della Corte di Giustizia, dell’adozione di una decisione, dell’entrata in vigore di un regolamento o di una direttiva. Un discorso a parte va fatto proprio per le direttive che, per la loro natura di atti normativi che impongono un obbligo di risultato, lasciando liberi gli Stati nella scelta della forma e dei mezzi con cui raggiungerlo, danno la possibilità al legislatore - statale o regionale, a seconda della competenza interessata - di adattare al meglio le norme interne alle esigenze del territorio nell’ambito del processo di recepimento.

Da questo punto di vista, laddove una direttiva europea incida su materie di competenza legislativa regionale, il recepimento delle direttive da parte della Regione consente di intervenire con scelte più adatte al territorio, che tengano conto del suo tessuto economico e sociale, della sua conformazione e posizione geografica, delle sue caratteristiche geomorfologiche e così via.

Rispetto a tali interessi del territorio, ancora più efficace potrà essere la partecipazione attiva della Regione del Veneto in fase discendente, laddove un intervento analogamente attivo e costruttivo abbia caratterizzato la partecipazione alla formazione delle stesse norme europee cui si dà successivamente attuazione. Va ricordato, a questo proposito, come la stessa legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 stabilisca le modalità organizzative interne per la partecipazione della Regione, Giunta e Consiglio per le rispettive prerogative, alla cd. fase ascendente.

In prospettiva, dunque, si dovrebbe immaginare fin d’ora un ciclo ideale di partecipazione della Regione del Veneto alla formazione e all’attuazione delle politiche e delle norme dell’Unione europea, a partire dall’utilizzo degli strumenti a disposizione per incidere sulla loro formazione, rappresentando tempestivamente in tutte le sedi utili la posizione della Regione del Veneto in merito a specifici atti e proposte legislative dell’UE, fino alla successiva attuazione di quelle stesse norme, con gli strumenti che in concreto rappresentano la scelta più oppor­tuna per la Regione, agendo negli spazi di competenza legislativa che le spettano. Anche l’eventualità dell’apertura di procedure di infrazione che interessino norme o prassi riconducibili alla Regione del Veneto, in questo modo, dovrebbe decisamente ridursi. Tale approccio condi­vide concretamente gli obiettivi generali di efficienza ed efficacia della normativa esposti dalla Commissione europea nella Comunicazione “Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”, obiettivi riferiti all’intero ciclo politico di un atto, dalla sua ideazione, alla sua attuazione, applicazione, valutazione e revisione. Allo stesso tempo, peraltro, va detto come il successo di questo approccio sia chiaramente condizionato dalla capacità concreta di utilizzare gli strumenti della legislazione intelligente a tutti i livelli di governo, Regioni Stato e Unione europea, agendo sulla base delle rispettive competenze e condividendo fin dall’inizio del processo di elaborazione delle politiche gli obiettivi specifici e la responsabilità nel raggiungerli.

Sul modello della legge comunitaria statale e delle leggi comunitarie delle altre Regioni, anche la legge regionale europea del Veneto è volta ad assicurare l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea attraverso il recepimento delle direttive europee, l’attuazione dei regolamenti dell’Unione europea laddove necessario, delle sentenze della Corte di Giustizia dell’UE e delle decisioni della Commissione europea che comportino obbligo di adeguamento per la Regione, le modifiche o abrogazioni di norme regionali conseguenti a tali obblighi, a rimediare alle procedure di infrazione che riguardano violazioni o inadempimenti della Regione del Veneto. Infine, la legge individua gli atti dell’UE alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa dettando i re­lativi principi e criteri direttivi.

Il monitoraggio delle direttive

Ai fini della predisposizione del disegno di legge regionale europea annuale, l’applicazione della legge regionale n. 26/2011 richiede, innan­zitutto, il monitoraggio delle direttive pubblicate nel corso dell’anno successivo all’approvazione della precedente legge regionale europea e di ogni altra fonte di obbligo, come specificato dalla stessa legge regionale.

Quanto al monitoraggio delle direttive, trattandosi del primo anno di applicazione della legge, il periodo di riferimento è stato ampliato e, allo stesso tempo, individuato in funzione di un parametro di concreta utilizzabilità degli esiti. Si è proceduto pertanto per fasi successive: a) individuando le direttive pubblicate dall’UE negli anni 2009, 2010, 2011; b) escludendo tra queste direttive quelle palesemente rientranti negli ambiti di competenza statale; c) individuando per le direttive rimanenti, le informazioni relative al termine di recepimento, alle eventuali modi­fiche successive, agli atti di recepimento statale.

Il materiale così elaborato è stato preso in esame da ciascuna Segreteria regionale, con l’obiettivo di individuare le direttive - o le parti di direttive - di propria competenza, le norme regionali sulle quali queste incidono, le esigenze di modifica delle norme regionali, le eventuali nuove norme da introdurre, l’indicazione della natura di tali norme, legislativa, regolamentare o amministrativa. A fini di integrazione del monitoraggio preliminare, a ciascuna Segreteria è stato richiesto altresì di segnalare le eventuali ulteriori direttive da attuare o recepire nei settori di compe­tenza in relazione agli anni precedenti il 2009.

A questa, si aggiunge la richiesta di segnalare le eventuali procedure di infrazione o le sentenze ella Corte di Giustizia, alle quali si intende rimediare con la legge regionale europea, oltre ai regolamenti e alle decisioni da attuare.

A questo proposito, si rammenta che la legge regionale europea, data la sua periodicità annuale, non sempre risulta essere lo strumento utile ad adempiere agli obblighi che necessitano di intervento tempestivo, il cui adempimento tardivo esporrebbe all’avvio di una procedura di infrazione. Per tale motivo, gli interventi di adeguamento dell’ordinamento regionale gli obblighi europei al di fuori del percorso della legge regionale europea sono correttamente previsti dalla legge 25 novembre 2011, n. 26, proprio in riferimento a quegli obblighi il cui adempimento non risulterebbe conciliabile con i tempi di approvazione della legge stessa.

I) ELENCO DIRETTIVE EUROPEE DI COMPETENZA REGIONALE DA ATTUARE IN VIA LEGISLATIVA

1) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - GUUE L 20 del 26 gennaio 2010. La direttiva è stata recepita dallo Stato con la legge dell’11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e con la legge 4 giugno 2010, n. 96 (comunitaria 2009).

2) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - GUUE L 206 del 22 luglio 1992. La direttiva è stata recepita dallo Stato con DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

3) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno - GUUE L 376 del 27/12/2006. La direttiva è stata recepita dallo Stato con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

4) Direttiva 2000/29/CEE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità - GUUE L 169 del 10 luglio 2000, modificata dalla direttiva 2002/89/CE (concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni), che è stata recepita dallo Stato con decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE).

II) ELENCO DIRETTIVE EUROPEE DI COMPETENZA REGIONALE IN CORSO DI ATTUAZIONE IN VIA LEGISLATIVA CON UN DISEGNO DI LEGGE REGIONALE AUTONOMO

1) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (Rifusione) - GUUE L 153 del 18 giugno 2010. La direttiva abroga la direttiva 2002/91, che era stata recepita dallo Stato con decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e con DPR 2 aprile 2009, n. 59.

2) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE - GUUE L 140 del 5/6/2009. La direttiva è stata recepita dallo Stato con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

III) ELENCO DIRETTIVE EUROPEE DI COMPETENZA REGIONALE DA ATTUARE SUCCESSIVAMENTE IN VIA LEGISLATIVA

1) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera - GUUE L 88 del 4 aprile 2011. La Regione ritiene l’opportuno di attendere il recepimento statale, entro la scadenza prevista del 25 ottobre 2013.

2) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e ridu­zione integrate dell’inquinamento) - GUUE L 334 del 17 dicembre 2010. La Regione ritiene necessario attendere la definizione dei principi fondamentali della materia da parte del legislatore statale, entro la scadenza prevista del 7 gennaio 2013.

3) Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili - GUUE L 304 del 20 novembre 2010. La Regione ritiene necessario attendere la definizione dei principi fondamentali della materia da parte del legislatore statale entro la scadenza del 10 giugno 2012.Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 13 luglio 2012 17

IV) ELENCO DIRETTIVE EUROPEE CHE NON NECESSITANO DI ATTUAZIONE

A) l’ordinamento regionale risulta già conforme

1) Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio - GUUE L 180 del 15 luglio 2010. Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 (Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile) ha reso conforme l’ordinamento regionale.

B) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi

1) Direttiva di esecuzione 2011/68/UE della Commissione, del 1° luglio 2011 che modifica le direttive della Commissione 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi - GUUE L 175 del 2 luglio 2011. La direttiva è stata recepita con DM Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 luglio 2011 (Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2011/68/UE della Commissione del 1° luglio 2011).

2) Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale - GUUE L 174 del 1° luglio 2011. La direttiva modifica una precedente direttiva recepita con decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

3) Direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovi­gilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano - GUUE L 348 del 31 dicembre 2010. La direttiva modifica una precedente direttiva recepita con decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

4) Direttiva 2010/46/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono mo­dalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi - GUUE L 169 del 3 luglio 2010. La direttiva è stata recepita con DM Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 ottobre 2010 (Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2010/46/UE della Commissione del 2 luglio 2010).

5) Direttiva 2011/18/UE della Commissione, del 1° marzo 2011, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario - GUUE L 57 del 2 marzo 2011. La direttiva è stata recepita con DM Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 22 luglio 2011 (Interoperabilità del sistema ferroviario comuni­tario in recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

6) Direttiva 2010/1/UE della Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità - GUUE L 7 del 12 gennaio 2010. La direttiva è stata recepita dallo Stato con DM del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 agosto 2010 (Modifica degli allegati II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità).

7) Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE rela­tiva al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori - GUUE L 337 del 18 dicembre 2009. La legge 15 dicembre 2011, n. 217 (comunitaria 2010) prevede all’articolo 9 una delega al Governo per l’attuazione della direttiva.

8) Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica - GUUE L 337 del 18 dicembre 2009. La legge 15 dicembre 2011, n. 217 (comunitaria 2010) prevede all’articolo 9 una delega al Governo per l’attuazione della direttiva.

9) Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di sa­lute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) - GUUE L 260 del 3 ottobre 2009. La direttiva è stata recepita con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

10) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE - GUUE L 211 del 14 settembre 2009. La direttiva è stata recepita con decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE).Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 13 luglio 2012 18

11) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del­l’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE - GUUE L 211 del 14 settembre 2009. La direttiva è stata recepita con decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mer­cato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE).

12) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) - GUUE L 164 del 26 giugno 2009. La direttiva è stata recepita con decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali).

13) Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE - GUUE L 140 del 5 giugno 2009. La direttiva è stata recepita con decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE).

14) Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso con­sumo energetico nel trasporto su strada - GUUE L 120 del 15 maggio 2009. La direttiva è stata recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24 (Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada).

15) Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (Rifusione) - GUUE L 125 del 21 maggio 2009. La legge 4 giugno 2010, n. 96 (comunitaria 2009) prevede all’articolo 1 una delega al Governo per l’attuazione della direttiva.

C) Regolamenti

Non risultano Regolamenti da attuare mediante provvedimenti regionali.

D) Decisioni

Non risultano Decisioni da attuare mediante provvedimenti regionali.

E) Infrazioni

Procedure di infrazione che interessano la Regione del Veneto

Le procedure di infrazione sono lo strumento con cui la Commissione europea esercita la propria funzione di controllo rispetto agli adem­pimenti che spettano agli Stati membri sulla base dei Trattati, sia in termini di tempestività che di correttezza.

Pur potendosi concludere in sede giurisdizionale anche con la condanna al pagamento di elevate sanzioni pecuniarie, la procedura di infra­zione non ha principalmente finalità punitiva. Innanzitutto essa è finalizzata ad ottenere al più presto il ripristino della situazione di conformità degli ordinamenti, nell’interesse generale dei cittadini europei e delle imprese che devono poter godere tutti e nello stesso momento, dei vantaggi che derivano dal processo di integrazione europea e dal corretto funzionamento del mercato interno. È noto come, pur in presenza di compe­tenze legislative assegnate al livello regionale anche in via esclusiva, la responsabilità dinnanzi all’UE è sempre riconducibile agli Stati membri e pertanto, una violazione delle norme europee da parte di una Regione comporta sempre l’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato. Per questo motivo, lo Stato italiano si è tutelato dall’eventualità di omissioni o violazioni di origine regionale, con lo strumento del potere sostitutivo e, da ultimo, anche con lo strumento dell’azione di rivalsa per il caso di sanzioni pecuniarie comminate con sentenza dalla Corte di Giustizia per violazione delle norme europee da parte di una Regione (così come degli enti locali). Un Accordo siglato in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2008 sancisce dettagliatamente i reciproci obblighi di informazione ed il rispettivo contributo - dello Stato e delle Regioni e Province autonome - per la soluzione della questione controversa oggetto della procedura o di semplici richieste di chiarimenti da parte della Commissione europea. La leale collaborazione è il principio che regola i rapporti tra le Istituzioni europee e gli Stati e, a loro volta, tra lo Stato e le Regioni nel corso dell’intero svolgimento di queste procedure. Le Regioni verificano regolarmente lo stato di conformità del proprio ordinamento in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dalle Istituzioni dell’UE, ai sensi della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (articolo 8, comma 3) e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee. Nell’ambito di questa verifica, le Regioni monitorano lo stato di avanzamento delle eventuali procedure di infrazione che le riguardano.

Le procedure di infrazione che interessano la Regione del Veneto, ancora aperte nell’anno 2011, sono le seguenti:

1) Procedura di infrazione n. 2004/4926

Normativa della Regione Veneto in materia di Caccia in deroga

(Sentenza dell’11 aprile 2010, Causa C - 164/09 - Fase della procedura: messa in mora articolo 260 TFUE (ex art. 228 TCE)

2) Procedura di infrazione n. 2003/2077

Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive

(Sentenza 26 aprile 2007, Causa C - 135/05 - Fase della procedura: Parere motivato art. 228 TCE)

3) Procedura di infrazione n. 2004/2034

Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane

(Causa C- 565/10 - Fase della procedura: ricorso articolo 258 TFUE)

4) Procedura di infrazione n. 2009/2034

Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane

(Fase della procedura: Parere motivato art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

5) Procedura di infrazione n. 2008/2194

Qualità dell’aria: valori limite PM10

(Causa C- 68/11 - Fase della procedura: Ricorso art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 13 luglio 2012 19

6) Procedura di infrazione n. 2008/2030

Relativa al mancato adempimento degli obblighi posti dalla direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria. La procedura risulta essere stata archiviata in data 26 gennaio 2012.

Relazione illustrativa dell’articolato

Il disegno di legge è suddiviso in cinque Titoli, rispettivamente dedicati alle disposizioni generali (Titolo I), all’attuazione dell’articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE, e degli articoli 4 e 9 della direttiva 2009/147/CE (Titolo II)), all’attuazione della direttiva 2003/26/CE (Titolo III), all’attuazione della direttiva 2000/29/CE (Titolo IV) e alle disposizioni finali (Titolo V).

Il Titolo I consta di un solo articolo di carattere generale - articolo 1 (Finalità) - che ha valore introduttivo: è enunciato espressamente il comune principio ispiratore della disciplina normativa proposta, incidente su settori di competenza regionale anche molto diversi tra loro, ma ispirata al comune obiettivo di assicurare l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea.

Il Titolo II (articoli 2-4) detta disposizioni per l’attuazione degli obblighi derivanti da alcuni articoli delle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE (cd. direttiva habitat e cd. direttiva uccelli).

In particolare, l’articolo 2 (Piani di gestione dei siti “Natura 2000”), in attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, disciplina - in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” - la predisposizione, adozione e approvazione dei piani di gestione per garantire l’attuazione delle direttive UE in materia di protezione ambientale, mediante l’adozione delle necessarie misure di conservazione nelle zone di protezione speciale (ZPS) e nelle zone speciali di conservazione (ZSC).

La norma proposta mira a colmare un vuoto legislativo, creatosi a seguito della pronuncia con cui la Corte Costituzionale (sentenza n. 316/2009) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale che in precedenza disciplinava la materia (articolo 18 della legge regionale n. 4/2008).

Con la nuova formulazione proposta si tiene conto dei rilievi espressi dalla Corte, prevedendo espressamente che i piani di gestione debbano rispettare i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione di cui al DM 17 ottobre 2007: tale decreto è infatti vincolante per le Regioni, secondo quanto espressamente affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 104/2008).

L’articolo 3 (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50) prevede una modifica della legge regionale n. 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” con riferimento agli impianti di cattura destinati al rifornimento di richiami vivi da assegnare ai cacciatori per la caccia da appostamento, al fine di rendere esplicito l’obbligo di rispettare le disposizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE.

Detta modifica è volta ad accogliere i richiami della Commissione europea: in sede di interlocuzione con tutte le Regioni italiane (al momento non risulta attivata alcuna procedura di infrazione), la DG Ambiente della Commissione ha lamentato che le norme di diritto interno (leggi re­gionali comprese) non prevedono espressamente l’obbligo, in sede di applicazione della deroga al divieto di utilizzo delle reti per la cattura degli uccelli, di rispettare le disposizioni derogatorie di cui all’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE.

L’articolo 4 (Rinvii normativi) contiene una disposizione di “manutenzione” dell’ordinamento regionale: è previsto infatti che ogni richiamo contenuto nella normativa regionale vigente alla direttiva 79/409/CEE - precedente direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ora abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/147/CE - debba intendersi riferito a quest’ultima direttiva, in conformità a quanto previsto dall’ar­ticolo 18 della medesima direttiva 2009/147/CE.

Il Titolo III (articoli 5 - 31) detta disposizioni per l’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/126/CE (cd. direttiva servizi).

Il Titolo si divide in due Capi.

Le norme del Capo I sono volte ad adeguare l’ordinamento regionale agli articoli 14 e 16 della direttiva, prevedendo l’abrogazione o la modifica delle disposizioni normative regionali contenenti requisiti vietati che condizionano l’accesso o l’esercizio di attività di servizi, come espressamente enunciato dall’articolo 5 (Oggetto e finalità).

Dette disposizioni di modifica o abrogazione incidono su leggi relative a diverse materie di competenza regionale: per chiarezza espositiva sono state quindi raggruppate per settori omogenei di materie, suddividendo il Capo in quattro Sezioni.

La Sezione I (Disposizioni in materia di sport) contiene disposizioni di modifica o abrogazione di norme contenute nella legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”, e nella legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”.

In particolare sono previste le seguenti modificazioni.

L’articolo 6 apporta modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 1/2005, che prevede, per l’esercizio stabile della professione e quindi per l’iscrizione all’albo regionale per l’esercizio della professione di guida alpina, il requisito della residenza, domicilio o stabile recapito in un comune della Regione del Veneto. Tale requisito è vietato ai sensi dell’articolo 14, numero 1) lettera b) della direttiva 2006/123/CE e quindi se ne prevede l’eliminazione.

L’articolo 7 prevede una modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 1/2005 che, al comma 3, ai fini dell’ammissione ai corsi per il con­seguimento dell’abilitazione tecnica per l’esercizio della professione di guida alpina, prevede il requisito della residenza in un comune della Regione del Veneto. Tale requisito è vietato ai sensi dell’articolo 14, numero 1) lettera b), della direttiva 2006/123/CE, e quindi se ne prevede l’eliminazione.

L’articolo 8 prevede una modifica all’articolo 15 della legge regionale n. 1/2005, nella parte in cui prevede l’acquisizione di un parere del direttivo del Collegio delle guide alpine nel procedimento sanzionatorio per l’esercizio abusivo della professione. In realtà non si tratta di un parere consultivo rilasciato da operatori concorrenti, bensì di un’acquisizione di informazioni conosciute dal Collegio. Con la modifica si spe­cifica tale concetto.

L’articolo 9 prevede una modifica all’articolo 17 della legge regionale n. 1/2005 nella parte in cui prevede l’acquisizione di un parere, da parte del direttivo del Collegio delle guide alpine, nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione per l’apertura delle scuole di alpinismo. La partecipazione anche consultiva di possibili operatori concorrenti è vietata ai sensi dell’articolo 14, numero 6), della direttiva 2006/123/CE e pertanto si prevede l’eliminazione di detto parere.Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 13 luglio 2012 20

La Sezione II (Disposizioni in materia di commercio) contiene disposizioni di modifica o abrogazione di norme contenute nella legge re­gionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, nella legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande”.

L’articolo 10 dispone la modifica all’articolo 3 della legge regionale n. 10/2001, nella parte in cui prevede il requisito dell’iscrizione al registro delle imprese per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in occasione di manifestazioni straordinarie. Al fine di eliminare il contrasto con l’articolo 14, numero 2, della direttiva 2006/123/CE, si prevede la possibilità per i Comuni di rilasciare autorizzazioni temporanee a tutti i soggetti che esercitano attività di impresa.

L’articolo 11 prevede modifiche all’articolo 4 e all’articolo 6 della legge regionale n. 10/2001, laddove prevedono che l’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ed il subingresso nelle autorizzazioni siano rilasciati dal comune di residenza o sede legale nel caso di società. Dette disposizioni si pongono in contrasto con l’articolo 14, numero 1, lettera b), della direttiva 2006/123/CE, e se ne prevede quindi la modifica, prevedendo che la richiesta di autorizzazione o di subingresso nell’autorizzazione vada rivolta al primo comune in cui il richiedente intende esercitare l’attività.

L’articolo 12 prevede una modifica all’articolo 9 della legge regionale n. 29/2007, in quanto, nella seconda parte del comma 2 è previsto che la denuncia di inizio attività (ora da intendersi quale segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA- ai sensi dell’articolo 49, comma 4 ter, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010) sia presentata al comune in cui ha sede l’impresa che esercita l’attività di somministrazione a domicilio o nei mezzi di trasporto pubblico. Poiché detta previsione è con l’articolo 14, numero 1, lettera b), della direttiva 2006/123/CE, si prevede che la richiesta debba essere rivolta al primo comune nel cui territorio si intende esercitare l’attività di somministrazione.

L’articolo 13 prevede alcune modifiche all’articolo 48 bis della legge regionale n. 33/2002: l’articolo, inserito nel Testo unico delle leggi re­gionali in materia di turismo, disciplina il commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime e presente numerosi punti di contrasto con la direttiva 2006/123/CE. Infatti prevede:

- al comma 1, l’obbligo di ottenere il nulla osta di cui al comma 1 anche nel caso di libera prestazione di servizi: si prevede quindi di inserire un esplicito richiamo al rispetto delle disposizioni della direttiva servizi, la quale consente, all’articolo 16, comma 1, lettera b), la possibilità di subordinare l’accesso o l’esercizio di un’attività di servizi a requisiti necessari per ragioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

- al comma 2, indirettamente, l’obbligo di aver in precedenza esercitato l’attività sul loro territorio per un determinato periodo, integrando un requisito vietato ai sensi dell’articolo 14, numero 8), della direttiva 2006/123/CE: se ne propone quindi la riformulazione, in modo che l’ordine di priorità per l’accoglimento delle domande di nulla osta sia determinato dai Comuni nel rispetto delle disposizioni della direttiva servizi.

La Sezione III (Disposizioni in materia di turismo) contiene disposizioni di modifica o abrogazione di norme contenute nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e nella legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”.

L’articolo 14 prevede una modifica all’articolo 32 della legge regionale n. 33/2002: la disposizione che si intende modificare prevede la con­sultazione di operatori concorrenti, integrando un requisito vietato ai sensi dell’articolo 14, numero 6) della direttiva n. 2006/123/CE. Si prevede pertanto la soppressione della parte che prevede l’acquisizione del parere delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative per la classificazione delle strutture ricettive.

L’articolo 15 prevede una modifica all’articolo 33 della legge regionale n. 33/2002, contenente disposizioni particolari per la classificazione delle residenze d’epoca alberghiere ed extra alberghiere, nella parte in cui prevede, al comma 3, che faccia parte della commissione regionale per la classificazione delle residenze d’epoca un esperto di storia dell’arte designato dalle associazioni degli operatori delle strutture ricettive alberghiere. Poiché si tratta di operatori concorrenti, detta previsione appare in contrasto con l’articolo 14, numero 6), della direttiva 2006/123/CE: se ne propone quindi la soppressione.

L’articolo 16 prevede una modifica all’articolo 75 della legge regionale n. 33/2002, che disciplina l’iscrizione in un elenco speciale delle asso­ciazioni ed organismi senza scopo di lucro che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni ed intermediazione in detti servizi per i propri aderenti o associati. Al comma 3, lettera a), è previsto che alla domanda di iscrizione debbano essere allegati il certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, nonché il certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.

Si propone la sostituzione di tale lettera, in quanto:

- la previsione della produzione del certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale appare in contrasto con l’articolo 14, numero 1), lettere a) e b), della direttiva 2006/123/CE;

- a seguito delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel DPR n. 445/2000 - introdotte dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) - le certificazioni rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono utilizzabili solo tra privati: anche la previsione relativa alla produzione del certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti va pertanto modificata.

Si prevede quindi che, in luogo di detto ultimo certificato, sia prevista una dichiarazione del privato di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 59/2010 per l’accesso e l’esercizio di attività commerciali.

L’articolo 17 prevede una modifica all’articolo 77 della legge regionale n. 33/2002, nella parte in cui, al comma 1, dispone che la domanda di partecipazione all’esame per direttore tecnico di agenzie di viaggio debba essere presentata alla provincia a cui appartiene il comune di residenza dell’istante: indirettamente si impone così un obbligo di residenza, in contrasto con l’articolo 14, numero 1), lettera b), della direttiva 2006/123/CE. Per eliminare detto contrasto, si propone di aggiungere, in alternativa a quello della residenza, il requisito del domicilio.

L’articolo 18 prevede alcune modifiche all’articolo 78 della legge regionale n. 33/2002, relativo all’albo provinciale dei direttori tecnici.

Si prevede innanzi tutto di eliminare il requisito il requisito dell’obbligo di residenza in una delle province del Veneto, per i cittadini di uno degli Stati membri dell’UE, previsto alla lettera c) del comma 1, che appare in contrasto con l’articolo 14, numero 1), lettera b), della direttiva 2006/123/CE.

È stato inoltre sostituito il riferimento, contenuto in diversi commi dell’articolo, al decreto legislativo n. 392/1991, che recava la disciplina di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo.Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 13 luglio 2012 21

Detto decreto legislativo è stato infatti abrogato dall’articolo3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 79/2011 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”.

Ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 78, si è pertanto sostituito il rinvio al decreto legislativo. n. 392 del 1991 con il rinvio al decreto legislativo n. 206/2000 che, in attuazione della cd. Direttiva qualifiche (Direttiva 2005/36/CE) ora disciplina la materia.

L’articolo 19 prevede una modifica all’articolo 83 della legge regionale n. 33/2002, che al comma 1, lettera b), punto 2), prevede l’iscrizione all’elenco degli accompagnatori turistici da parte dei cittadini UE residenti nel Veneto, qualora ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 392/1991 e previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza.

Si propone l’integrale riformulazione della disposizione di cui alla lettera b):

- da un lato si elimina il requisito dell’obbligo di residenza, in contrasto con l’articolo 14, numero 1), lettera b), della direttiva 2006/123/CE, aggiungendo, in alternativa, l’indicazione del domicilio;

- poiché l’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 79/2011 ha abrogato il decreto legislativo n. 392 del 1991, il richiamo a detto decreto è stato sostituito con il rinvio al decreto legislativo n. 206/2007.

L’articolo 20 prevede l’abrogazione dell’articolo 84 della legge regionale n. 33/2002, relativo alle licenze rilasciate dai Comuni per le attività di guida turistica,accompagnatore turistico, animatori turistici e guide naturalistico-ambientali.

Il divieto di subordinare le attività professionali di guida turistica e accompagnatore turistico al rilascio di autorizzazioni preventive è stato previsto espressamente dall’articolo 10, comma 4, del DL n. 7/2007, convertito con modificazioni, dalla legge n. 40/2007 (comma ora abrogato dall’articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 79/2011): in continuità con la prassi già in essere - per cui, a seguito dell’entrata in vigore del cd. Decreto Bersani, le norme regionali relative a dette licenze non sono più ritenute applicabili - se ne prevede l’abrogazione.

Per coerenza viene disposto il venir meno anche del rilascio delle licenze comunali per le guide naturalistiche e per gli animatori turistici, poiché non vi sono motivi imperativi di interesse generale che giustifichino tali provvedimenti autorizzatori con norme regionali. Si prevede pertanto l’abrogazione dell’intero articolo.

Gli articoli da 21 a 25 prevedono un coordinamento tecnico, reso necessario dall’approvazione dell’articolo 20.

L’articolo 26 prevede alcune modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 9/1997: le disposizioni che si intendono modificare prevedono la designazione di alcuni membri della Commissione agrituristica provinciale da parte di operatori concorrenti, integrando un requisito vietato ai sensi dell’articolo 14, numero 6) della direttiva n. 2006/123/CE.

La Sezione IV (Disposizioni in materia faunistico venatoria) contiene un unico articolo di modifica di una norma contenuta nel Regolamento regionale sull’attività di tassidermia.

In particolare, l’articolo 27 prevede una modifica all’articolo 3 del regolamento n. 1/2000, con cui si sopprime la previsione per cui uno dei due esperti in materia venatoria nell’ambito della Commissione regionale che abilita all’esercizio dell’attività di tassidermia deve essere un rap­presentante della categoria dei tassidermisti: detta previsione contrasta infatti con l’articolo 14, numero 6) della direttiva 2006/123/CE.

Con le disposizioni del Capo II si introducono alcune disposizioni in materia di artigianato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 77, 78 e 79 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (decreto statale di attuazione della direttiva servizi), relative in particolare alle attività di estetista, acconciatore e tinto lavanderia.

In particolare, con riferimento alle attività di estetista e acconciatore, già disciplinate con legge regionale, il Capo contiene disposizioni di modifica o abrogazione di norme contenute nella legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e nella legge regio­nale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”; con riferimento invece all’attività di tintolavanderia, in attesa di un’organica disciplina del settore, viene introdotta una norma che consente l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa statale di attuazione della direttiva servizi.

L’articolo 28 prevede alcune modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 29/2001:

- al comma 1 si prevede espressamente che l’esercizio dell’attività di estetista, già sottoposto a dichiarazione di inizio attività (DIA), sia ora soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità a quanto previsto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990, così come modificato dall’articolo 49, comma 4 bis, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010;

- sono poi introdotti tre nuovi commi, sia per disciplinare la designazione del responsabile tecnico, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall’articolo 78 del decreto legislativo n. 59/2010 (comma 1 bis), sia per disciplinare la SCIA (commi 1 ter e 1 quater).

L’articolo 29 prevede alcune modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 29/2001, volte a semplificare il procedimento per la formazione delle commissioni per l’esame finale che conclude i percorsi formativi previsti dalla legge statale n. 1/1990 “Disciplina dell’attività di estetista” e dalla legge regionale n. 29/1991, in esito ai quali viene conseguita la qualificazione professionale.

L’articolo 30 prevede alcune modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 28/2009:

- al comma 1 si prevede espressamente che l’esercizio dell’attività di acconciatore, già sottoposto a dichiarazione di inizio attività (DIA), sia ora soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità a quanto previsto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990, così come modificato dall’articolo 49, comma 4 bis, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010;

- sono poi introdotti tre nuovi commi, sia per disciplinare la designazione del responsabile tecnico, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall’articolo 77 del decreto legislativo n. 59/2010 (comma 1 bis), sia per disciplinare la SCIA (commi 1 ter e 1 quater).

L’articolo 31 prevede una modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 28/2009, con cui si dispone che i regolamenti comunali debbano prevedere l’obbligo e le modalità di esposizione, oltre che della SCIA, anche del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l’attività, al fine di adeguare la normativa regionale all’articolo 77 del decreto legislativo n. 59/2010.

L’articolo 32 prevede una modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 28/2009, al fine di disciplinare il trasferimento dell’azienda per atto tra vivi o per causa di morte, alla luce della nuova disciplina sulla SCIA.

L’articolo 33 apporta alcune modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 28/2009, di carattere meramente formale: si sostituisce l’espres­sione “dichiarazione di inizio di attività” con l’espressione “segnalazione certificata di inizio attività”.

L’articolo 34 introduce un articolo che disciplina l’esercizio dell’attività di tintolavanderia, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo n. 59/2010 e dalla legge n. 84/2006 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia”.

Anche in questo caso è previsto che l’esercizio dell’attività sia soggetto a SCIA, e che per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività sia designato un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale, che deve presenziare durante lo svolgimento dell’attività.

L’articolo contiene poi una disposizione transitoria, in base alla quale le imprese che già esercitano attività di tintolavanderia, in sede di prima applicazione della legge, devono designare il responsabile tecnico entro due anni dall’entrata in vigore della legge, pena il divieto di pro­seguire l’esercizio dell’attività.

Il Titolo IV (articolo 35) detta disposizioni per l’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/29/CE, concernente le misure di pro­tezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

In particolare, l’articolo 35, con cui si dispone la destinazione delle risorse derivanti dalla tariffa fitosanitaria al potenziamento del Servizio fitosanitario regionale, costituisce attuazione dell’Intesa sul potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale sancita il 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Tale Intesa è stata sancita al fine di creare le condizioni per superare, attraverso reciproci impegni assunti da Stato e Regioni, le carenze organizzative che avevano portato la Commissione UE ad avviare la procedura di infrazione n. 2008/2030: a seguito di controlli ispettivi in di­verse Regioni, la Commissione aveva constatato una serie di inadempienze degli obblighi derivanti dalla direttiva, con particolare riferimento alla mancata tempestiva comunicazione della presenza o comparsa di alcuni organismi nocivi, nonché in generale all’insufficiente cooperazione con la Commissione.

Proprio in virtù degli impegni presi dallo Stato italiano la procedura di infrazione risulta essere stata archiviata in data 26 gennaio 2012.

Il Titolo V (articolo 36) detta le disposizioni finali.

In particolare, con l’articolo 36 si prevede che, in attuazione dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 26/2011, la legge regionale europea debba essere trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

La Prima commissione nella seduta n. 73 del 22 giugno 2012 ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, PDV, UDC, IDV e l’astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliari Federazione della Sinistra veneta-PRC, Unione Nordest.”;

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietrangelo Pettenò, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

sono un po’ imbarazzato nel fare questa mia breve relazione, uno perché vedo scorrere sessanta minuti quindi non so se unifichiamo mi consente di potere fare un intervento, come ha fatto il collega Laroni, su tutti e tre.

Come ha detto il consigliere Laroni siamo alla prima volta di questa sessione, come tutte le prime volte di solito c’è l’emozione, l’inesperienza, ma le prime volte si ricordano. Proviamo a vedere se da questa nostra prima volta di sessione comunitaria riusciamo a capire alcuni errori che abbiamo fatto strada facendo e li abbiamo fatti come Consiglio regionale e questo mi dispiace. Come Consiglio regionale abbiamo fatto alcuni errori che provo a dire: procedurali, come questo di affrontare separatamente i vari provvedimenti. Poi, c’è un’altra procedura che abbiamo sba­gliato clamorosamente e che chiedo venga registrata, perché la legge comunitaria n. 26/2011, appunto, all’articolo 6 cita che noi entro il mese di maggio di ogni anno dovremo fare questa sessione e dovremo di fatto esaminare il disegno di legge regionale n. 267 quest’anno, cioè l’adegua­mento alla cosiddetta legge europea che mutuiamo da tante altre esperienze regionali e dalla legge dello Stato; il programma legislativo annuale della Commissione europea che abbiamo avuto in cartella e di cui spero - adesso leggerò la Risoluzione - ci sarà cenno nella Risoluzione, ma che non ho visto produrre un atto di intervento in nessuna Commissione su questo.

Consigliere Laroni, dobbiamo imparare tutti, forse sbaglio io.

Certo cosa è scritto nella legge: i prodotti che devono affrontare la sessione comunitaria sono l’adeguamento europeo alle direttive, in so­stanza, la cosiddetta legge europea; la valutazione sul programma legislativo annuale della Commissione europea; la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale che la Regione trasmette al il consiglio dei Ministri, che è un altro prodotto; l’altro prodotto è il rapporto sul bilancio e stato di avanzamento dei programmi comunitari che dice “il Consiglio regionale valuta, esamina” non c’è.

Porto alla vostra attenzione che non c’è in Consiglio regionale questo rapporto e che la Giunta regionale in maniera molto diligente doveva fare tutte queste entro il 30 aprile, le ha fatte il 2 maggio, quindi con pochi giorni di ritardo, così come noi dovevamo farlo entro maggio e lo facciamo a metà di giugno. Ma il rapporto della Giunta che porta il titolo “Rendicontazione n. 91, Approvazione del rapporto sugli affari europei previsto dall’articolo 7 legge regionale 26/2011 ai fini della trasmissione al Consiglio”. Quindi la Giunta l’ha fatto, ce l’ha mandato ed è un do­cumento che dice quello che si è fatto nei programmi, lo stato di attuazione, etc..

Perché la ratio è che nella sessione comunitaria, così come avviene in Europa quando affrontano questi temi, si affronta l’ex ante, prima, cioè si fà una valutazione, si dice “cos’è avvenuto, cos’è stato prodotto, che bilancio traiamo?”, poi facciamo gli adeguamenti alla legge europea, poi provvediamo. Non l’abbiamo fatto. Mi è stato spiegato che si è esaurito il rapporto in Commissione.

Mi dispiace che qualche Collega sia caduto in questo errore, spero non succeda più perché è un errore formale grave.

Non so se lo ripariamo, se lo mandiamo ad un’altra seduta, sono per sanare gli errori che si fanno o perlomeno se si è fatto un errore almeno lo si ammetta e poi si corregga in corsa.

Entrando nel merito della questione della sessione europea dico che sono imbarazzato da un lato e dall’altro lato anche molto contento ed orgoglioso di questa nostra prima iniziativa. È la prima volta che il Consiglio regionale affronta in sessione formale la cosiddetta sessione eu­ropea; siamo rientrati fra quelle Regioni che già avevano adottato una serie di ordinamenti che noi non avevano ancora e per i quali molti di noi avevano lavorato nelle scorse Legislature e in questa IX Legislatura per compiere questa cosa.

Questo percorso non è nato ieri, io sono orgoglioso perché l’ho ripresentato all’inizio Legislatura, e ho proposto a tutti i Capigruppo di sot­toscriverlo, un disegno di legge che veniva da un lavoro fatto nella precedente, che aveva impiegato la Commissione rapporti comunitari e aveva lavorato e prodotto con l’aiuto dell’ufficio giuridico, con l’aiuto di tanti Colleghi che ci hanno lavorato un disegno di legge che non è arrivato a conclusione. L’ho ripresentato tale e quale, poi il collega Laroni essendosi istituita la Commissione speciale ha riprodotto un testo che è stato abbinato e siamo arrivati a questa legge n. 26/2011.

È un fatto di cui vado fiero ed orgoglioso perché credo che questa Regione non poteva non avere una sua normativa in grado di produrre una sessione europea, una legge europea perché chiaramente anche qui mutuiamo dalle leggi dello Stato, ma in qualche maniera gli adeguamenti - e poi vedremo alcuni di questi - si vedono meglio, si raffrontano meglio non solo studiando le direttive e i recepimenti delle direttive dello Stato nazionale, ma anche calibrandole nei territori e capendo le ricadute nel territorio o quindi capire meglio il senso di alcune di queste direttive o recepimenti.

È ovvio che il processo della legge comunitaria che noi abbiamo avviato, e siamo alla prima esperienza di cui rivendico veramente il ruolo come altri di protagonista in questa direzione proprio perché abbiamo voluto, ripeto, non da questa Legislatura ma ben dalla VII Legislatura, e vi invito a vedervi i materiali prodotti fin dalla VII Legislatura in questo Consiglio regionale, invitando tutti i Consigli regionali che vedevano delle Commissioni consiliari sui rapporti comunitari che noi ancora non abbiamo. Attenzione, Colleghi, perché dopo questa legge c’è stato il Regolamento e la giusta prosecuzione per lavorare meglio e non commettere errori che abbiamo fatto in questa materia, in queste valutazioni, ma soprattutto avere la nozione dell’intervento vero, cioè vuol dire che secondo me ci dev’essere - ma l’abbiamo scritto anche nel regolamento - una Commissione che ad hoc giudica, valuta con una propria struttura adeguata del Consiglio regionale, valuta puntualmente e quotidianamente, settimanalmente ciò che avviene su questa materia e quindi produce gli atti conseguenti. In strettissimo rapporto con la Giunta regionale che ha delle competenze esecutive molto importanti su questa materia. La legge ha tenuto conto anche del fatto che molte osservazioni, molti pareri arrivano da Bruxelles a Roma e da Roma alle Regioni con una richiesta di parere strettissimo; quindi abbiamo risolto abbastanza bene nella legge come si disciplina questo lavoro collegiale.

Abbiamo anche detto che si formava un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio, ma io non ho notizia che si sia formato, forse sono distratto, vorrei chiedere al Presidente del Consiglio, al consigliere Laroni che sa meglio di me, se abbiamo già formalizzato questa struttura del Con­siglio regionale che si occupa di queste cose specificamente. Vorrei capire, consigliere Laroni, se abbiamo già quel gruppo di lavoro stabilito dalla legge che doveva fare la struttura del Consiglio, un rapporto stretto tra Giunta e Consiglio che lavora e che alla fine vuol dire che è un gruppo operativo che deve rendere conto, secondo me, ad una Commissione ad hoc sui rapporti comunitari. Perché questa materia non può essere trattata, con tutte le sue implicanze e significanze che ha, come un qualsiasi argomento che ogni tanto arriva e che poi chiediamo il parere alle Commissioni.

Colleghi della maggioranza, non vogliamo fare nuove Commissioni? Facciamo tutto in Prima Commissione, ma una serie di competenza della Prima Commissione le mandiamo da un’altra parte o facciamo diventare la Prima Commissione qualcosa di più strutturato che lavora anche su questa cosa. Non si può continuare ad affrontare questo tema, dopo aver fatto la legge n. 26/2011, dopo avere fatto lo Statuto, dopo aver fatto il nuovo Regolamento, come fosse una delle tante materie. Quindi, non possiamo immaginare che il prossimo anno verso marzo-aprile cominciamo ad preoccuparci della legge comunitaria, per cui arriva il rapporto della Giunta, arriva la legge comunitaria della Giunta e noi daremo un parere nelle varie Commissioni. Non può funzionare così, Colleghi, secondo me un saltino in più dobbiamo farlo se cre­diamo di avere fatto una cosa che serve. Altrimenti lo trattiamo come un fatto banale, il minimo della pena, ci si trova un giorno come oggi e affrontiamo tanti temi.

Perché oggi la sessione europea doveva discutere solo di quelle cose là, poi noi giustamente per coerenza abbiamo messo la rimodula­zione del POR, che è una cosa di piccolo conto; abbiamo messo altre cose, il rifinanziamento del FESR, che è cambiato, del FSE che ricambia, spostamento di assi e misure strategiche. Non è una cosa che si doveva esaurire in otto ore con un tempo minimo di 30 minuti per i Gruppi. E’ un errore politico clamoroso che discende da uno sciagurato Regolamento, che ho detto fin dall’inizio che avrebbe non portato alla costri­zione dei tempi e all’imbavagliamento di qualche rompiscatole di turno in Consiglio regionale, ma avrebbe portato cose ben peggiori che è il detrimento e il peggioramento del livello politico di discussione in questo Consiglio. Ne sono convinto e dopo mesi di applicazione me ne sto rendendo conto.

Quindi non sono per dire “cambiamo il Regolamento”, sono per dire che lavoriamo su quello che abbiamo ma ottimizziamolo, fatto così non produce degli effetti positivi. Perché vi confesso che pure io Capogruppo nelle riunioni che facciamo non capisco di cosa parliamo, trenta minuti? La sessione comunitaria meritava trenta ore, cioè discutere oggi, domani e dopodomani perché oltre a questa cosa c’è anche la rimo­dulazione del POR, cioè c’è anche il cambiamento del POR e io devo poter dare, per dire di sì alla modulazione nuova del POR, un giudizio sul POR esistente e devo farlo in trenta minuti?! E soprattutto i Gruppi più grandi devono farlo in trenta minuti?!

Questa è la follia del Regolamento, però alcuni padri del Regolamento - non guardo solo lui, altri sono assenti - mi hanno spiegato che va bene così e che funzionerà meglio la politica in Veneto. E io sono grato a loro che me l’hanno insegnato e spero che abbiano ragione e io torto.

Cosa dire sulla legge europea? La Giunta ha fatto un lavoro immane perché ha preso in mano tre anni di direttive, è vero che alla fine sostanzialmente sono due campi di applicazione, quello ambiente faunistico, la direttiva uccelli, Rete Natura 2000, ben nota perché noi siamo specialisti nelle infrazioni contro le direttive, sulla caccia stiamo pagando miliardi di vecchie lire, milioni di euro..

E mi pare che dalla decisione che è nata in Commissione, dalle decisioni che hanno preso le Commissioni regionali, sarà perché dicono che c’è come sempre l’interpretazione ma io non voglio correre rischi e sono tra quelle forze politiche - credo tra le poche, forse un Gruppo di estrema Destra - che ha votato contro la Bolkestein, facendo una battaglia europea contro quella direttiva, che era conosciuta come quella dell’idraulico polacco, vi ricordate? E’ finita che la direttiva, seppur ritagliata in alcuni aspetti, c’è ed è là direttiva della libera concorrenza, del libero mercato, dell’Europa che dà le regole che sono uguali per tutti e non esiste, nonostante mi sarebbe piaciuto, che a Belluno lavorano sullo sci solo i bellunesi. Io sono per fare una legge così, cioè che dice “a Belluno solo quelli che hanno esperienza di tre generazioni sulle montagne, che hanno avuto i genitori, i nonni maestri di sci, quelli fanno le scuole di sci”, sono per questo perché sono per la legge etnico antropologiche territoriali, sono comunitarista spinto, ma non si può.

Quindi, io faccio un bel manifesto contro la Bolkestein, già fatto da tempo con pochi altri, però dico che l’Europa che governate voi.

Il Governo Monti è in Europa da tanto tempo, il Governo Monti sta governando tutto lo schieramento dell’Europa, hanno fatto queste re­strizioni.

Quindi, politicamente mi spoglio della giacca di Consigliere regionale e dico che la Bolkestein fa schifo, perché sarei per fare i maestri di sci di terza generazione a Belluno, idem per il commercio, idem per la direttiva habitat. Diciamo che nel Veneto ci sono le tradizioni popolari vicentine che portano a mangiare gli uccellini allo spiedo? E chi se ne frega della rete habitat, chi se ne frega della Rete Natura 2000 e che si ne frega della direttiva uccelli! A Vicenza mangiano e uccidono gli uccelli quando vogliono, punto, questa è la legge del Veneto da sempre. Può piacermi o meno, ma questa è la legge.Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 13 luglio 2012 24

Ma ci sono delle leggi nazionali, delle leggi comunitarie, dobbiamo osservarle o non osservarle? Ditemi voi, qui si pone un problema. Non le osserviamo, sono d’accordo con voi purché decidiamo che la non osservanza comporta dei costi collettivi che non dobbiamo distribuire per tutti, non ci sto più; se la distribuiscono solo quelli che decidono di infrangere quelle leggi. Quindi, se il Veneto decide di infrangere la legge sulla direttiva uccelli paga, dal Bilancio tira via i soldi dell’infrazione, li tira via da quei comparti di quelle forze politiche che gestiscono quei fondi.

Perché in Commissione è successa questa cosa, in Commissione anche partendo da una interpretazione ho chiesto: se noi interpretiamo che le associazioni di categoria delle imprese non sono dei privati, ma sono delle associazioni al di sopra del privato e quindi non hanno la loro par­tecipazione a quel consesso che abbiamo stabilito nella nostra legge 15 sul turismo, sono associazioni e non portano interessi, sono lì; la Confe­sercenti è un’associazione di benefattori, benefica, come la benefica di San Pietro di Castello che fa la festa ogni anno a luglio, la quale si ritrova e dice: aspetta che facciamo una discussione sulla nuova legge del Veneto e diamo un parere favorevole o contro. Questa è l’interpretazione di chi dice che le associazioni di categoria non sono imprese.

C’è chi dice che le associazioni di categoria sono delle imprese associate in rete, è come un gioco di parole. Io mi sono letto la Bolkestein - che detesto - ho visto il manuale applicativo, che non è il manuale delle giovani marmotte che uno può anche non vedere, è il manuale applica­tivo che ha una validità, nel senso che è l’applicazione della legge che ha fatto lo Stato e che quindi siamo tenuti istituzionalmente ad osservare e quindi ho riproposto come correlatore i tre emendamenti che aveva fatto la Giunta per ripristinare quelle modifiche di norme.

Assessore Ciambetti, si segni che c’è uno della opposizione che ormai è diventato più sostenitore della Giunta di quelli della maggioranza, ciò mi crea imbarazzo, almeno si metta la mano sulla coscienza perché non posso continuare a difendere la Giunta in tutte le Sedute.

Sugli altri provvedimenti mi riservo qualche minuto per intervenire dopo, dico solo che sono veramente esterrefatto perché alle voci che giravano rispetto allo strano, stranissimo ritardo del Veneto sull’attuazione dei programmi comunitari io non ci credevo, poi ho visto dei dati e in effetti sono preoccupanti. Devo dire il vero, solo per fare una cosa generale e non entrare nel dettaglio, lo farò dopo, che sono dovuti a tanti fattori esterni: quando il patto di stabilità mette dentro i cofinanzimenti alle azioni comunitarie è evidente che questa cosa frena l’attuazione di molte azioni.

Ci sono delle cose oggettive che nascono dalle politiche nazionali, etc., non c’è dubbio, però mi sono letto un rapporto di valutazione del 2012 del POR-FESR. Ci sono di quelle frasi che nemmeno io che sono un acerrimo avversario della Giunta avrei detto sul POR. Dice per esempio: “si segnala come il mancato raggiungimento dei requisiti obiettivi previsti da parte di alcuni confidi - asse finanziario, per esempio l’azione 1.2.1 - non permetterà la finalizzazione dell’intero contributo concesso con la conseguenza che saranno restituite risorse pari al 25% dei contributi finora gestiti e versati dai confidi nel programma. Si raccomanda pertanto una.”.

Io mi sono letto i verbali del tavolo di partenariato, mi sono letto alcuni giudizi che danno alcune categorie su questa cosa e devo dire che allora - per chiudere qui - i 450 milioni del POR nei sei assi, è vero che facciamo un aggiustamento, lo vedremo poi nel dettaglio, metto in or­dine le iniziative da mettere in Campo: la poca trasparenza nell’azione di queste azioni, il fatto che il POR venga aiutato in Consiglio regionale, anziché in Giunta, aiuterà; poi se avremo una Commissione rapporti comunitari che lavorerà congiuntamente e continuamente con la Giunta in prospettiva non potrà che migliorare sempre e in continuo alcune azioni, quindi sarà meno demandato alla contrattazione tra Giunta e alcune categorie che spesso sono ascrivibili al parassitismo Veneto, delle categorie parassite che usano i giornali per attaccare il Consiglio regionale; terzo, deve finire l’andazzo che alcuni alti dirigenti di questa Regione vanno a dire a Comuni o altre istituzioni che adesso peggiorerà perché il Consiglio metterà dei puntoni, degli ostacoli.

Mi dispiace, è finita l’era di alcuni burosauri di questa Regione Veneto, che dovranno fare meno politica e più amministrazione! Perché questi signori sono stati abituati a fare scelte politiche, a concordarle in giro per il Veneto e quando non sono in grado di attuarle è colpa dell’As­sessore o del Consiglio regionale! Questo devo finire, cioè i dirigenti di tutti i settori coinvolti, devono lavorare per l’attuazione delle cose che a livello di Consiglio e Giunta si scrivono. È possibile che a giugno 2012, dal 2007, ci siano liste enormi di zeri?! E non parlo di cose complicate parlo di azioni. Lo diceva già il consigliere Laroni, parla di una macchina che va cambiata, che va efficientata maggiormente, che deve vivere la stagione nuova che si apre con la visione del Consiglio regionale protagonista, perché il Consiglio non sostituisce la Giunta, e quando proviamo a sostituire la Giunta con il Consiglio commettiamo sempre un errore. Ha detto bene il Presidente Zaia la scorsa volta sul Piano socio sanitario, lo ridico: ognuno deve svolgere bene le proprie competenze e quindi il consiglio, caro Assessore e cara Giunta, che deve poter intervenire per criticare, suggerire...

Vuol dire che il Consiglio regionale deve avere una struttura tecnica che lavora su queste cose, che dialoga con la struttura tecnica della Giunta nel suo complesso, che vede insieme le azioni e le cose da fare, poi ci sono gli adeguamenti, cioè deve fare questo lavoro. E la nostra legge 26/2011 - per tornare all’oggetto della giornata in sostanza - ha di fatto creato la possibilità per il Veneto di potere incidere positivamente nella società veneta attraverso la partecipazione ai processi comunitari.

E non sono intesi solo i finanziamenti, noi abbiamo la possibilità per ricostruire e produrre efficacia nell’accesso ai finanziamenti di pro­durre delle politiche. Non esiste che fai solo i bandi oppure concerti come fare, devi produrre delle azioni politiche che sono, come spesso citava il collega Laroni, di informazione, di accentramento della informazione, di diffusione dell’informazione in modo capillare. Non possiamo più cavarcela dicendo “è tutto pubblicato in internet”, ma per trovare tutto ciò che, è vero, è pubblicato in internet ci vuole tanta maestria, ci vuole capacità tecnica, politica, bisogna saper andare a vedere ciò che serve e ciò che non serve, non si possono leggere migliaia di pagine quando basta leggerne magari dieci.

Quindi questo è un lavoro che potremo fare come Consiglio per coadiuvare la Giunta che ha l’obiettivo di realizzare al meglio queste cose, cioè deve spendere bene i 450 milioni a disposizione.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 3

- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 50/1993, come modificata dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Cattura temporanea e inanellamento.

1. A norma dell’articolo 3 della legge n. 157/1992, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere dell’INFS, può autorizzare gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito l’INFS, autorizzare persone che abbiano partecipato a specifico corso di istru­zione, organizzato dal predetto Istituto e che abbiano superato il relativo esame finale, a svolgere attività di cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. Tale attività è organizzata e coordinata sul territorio regionale dall’INFS. I dipendenti di detto Istituto operano sul territorio regionale senza l’autorizzazione di cui al presente comma, dovendo comunque segnalare preventivamente alla Provincia competente per territorio le località, i giorni e gli orari in cui svolgono le operazioni di cattura ed inanellamento.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono svolgersi anche in tempi e luoghi vietati all’attività venatoria.

5. La Giunta regionale a partire dalla stagione venatoria 1994/1995 sentito l’INFS, può con provvedimento motivato autorizzare le Pro­vince che ne facciano richiesta a gestire impianti di cattura in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, le Province si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo dall’INFS. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 del­l’articolo 4 della legge n. 157/1992, nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici..

6. Il personale incaricato dalle Province alle attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalle Province stesse; gli anelli riportano la sigla della Provincia ed un codice progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Provincia e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Provincia medesima.

7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano richiesta alla Provincia, gli animali inanellati nel rispetto dei limiti indicati nel comma 2, articolo 5 della legge n. 157/1992.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Provincia del richiamo morto munito di anello inamovi­bile, secondo modalità da stabilirsi dalla Provincia stessa.

9. E’ vietato l’uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6.

10. E’ fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizie all’INFS, o al Comune nel cui territorio è av­venuto il fatto, il quale provvede ad informare l’Istituto.

11. E’ fatto divieto di vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; è altresì vietato produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica.

12. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una relazione sull’applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero competente alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.

Nota all’articolo 6

- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Albo professionale.

1. L’esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all’iscrizione negli appositi albi professionali, tenuti dal Collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.

2. É considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalle guide alpine o dagli aspiranti guida per almeno una stagione nel territorio della Regione del Veneto.

3. Possono essere iscritti, a domanda, negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida, coloro che sono in possesso della abilitazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, e dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione europea;

b) età minima di diciotto anni per gli aspiranti guida e di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;

c) idoneità psicofisica attestata da un certificato medico rilasciato dall’azienda ULSS del comune di residenza o di domicilio;

d) possesso del diploma della scuola dell’obbligo;

e) non aver subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condi­zionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

f) (abrogata).

4. L’iscrizione all’albo professionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito dell’accertamento dell’idoneità psicofisica e all’adem­pimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 10.”.

Nota all’articolo 7

- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Abilitazione tecnica.

1. L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.

2. La Giunta regionale istituisce almeno ogni due anni, avvalendosi della collaborazione del direttivo del Collegio regionale delle guide, i corsi teorico-pratici di cui al comma 1. Essa può affidare l’organizzazione dei corsi al Collegio nazionale delle guide di cui all’articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

3. Ai corsi sono ammessi, su domanda rivolta alla Giunta regionale, coloro che abbiano l’età prescritta per l’iscrizione nel relativo albo professionale e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione di aspirante guida per almeno due anni, come attestato dal direttivo del Collegio regionale delle guide; l’ammissione ai corsi di aspirante guida è subordinata alla presentazione di un curriculum alpinistico e al superamento di una prova attitudinale pratica che è sostenuta avanti una sottocommissione for­mata dai componenti della Commissione di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).

4. La Giunta regionale, di intesa con il direttivo del Collegio regionale delle guide, definisce e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Re­gione:

a) i contenuti delle prove attitudinali di cui al comma 3;

b) il programma del corso per aspirante guida di durata minima non inferiore a novanta giorni e le relative prove d’esame;

c) il programma del corso per guida alpina-maestro di alpinismo di durata minima di otto giorni e le relative prove d’esame;

5. Le funzioni di insegnamento nei corsi di formazione per aspirante guida e per guida alpina vengono svolte da guide alpine con il titolo di istruttore nazionale conseguito a seguito del superamento di appositi corsi indetti dal Collegio nazionale delle guide alpine.

6. La Giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e per aspirante guida, corri­spondendo al Collegio organizzatore un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti.”.

Nota all’articolo 8

- Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 - Esercizio abusivo della professione.

1. Chiunque essendo iscritto o aggregato all’albo di altra Regione, esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 2 dell’articolo 6, nel territorio regionale, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,65 a euro 516,46, come previsto all’articolo 18, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria è irrogata dai sindaci competenti per territorio, a norma della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.”, previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine.”.

Nota all’articolo 9

- Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 - Adempimenti.

1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 16 comma 3, deve essere presentata alla Provincia competente, corredata da:

a) un elenco degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti stabilmente la scuola;

b) il verbale della riunione in cui è stato eletto il direttore;

c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola, deliberato a norma del comma 2;

d) indicazione della sede o delle sedi della scuola nonché di eventuali recapiti;

e) la denominazione della scuola oltre alla dicitura “scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata”.

2. La Provincia autorizza, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, l’apertura di scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata, valutando le richieste in relazione agli interessi turistici delle località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) la scuola sia retta da uno statuto-regolamento ispirato a criteri di democraticità;

b) la scuola disponga di una sede e che sia in grado di funzionare;

c) la scuola assuma l’impegno a prestare la propria opera nelle operazioni ordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la diffusione della pratica dell’alpinismo e la conoscenza dell’ambiente montano, nonché a collaborare con gli enti ed operatori tu­ristici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nelle località montane della regione;

d) la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento.

3. L’autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più condizioni previste dal presente articolo.

4. L’autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria at­tività, ovvero nel caso di interruzione dell’attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

5. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata autorizzate sono tenute a comunicare alla Provincia competente entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, lo statuto-regolamento, la sede e i recapiti.”.

Nota all’articolo 10

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni con posteggio.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri procedurali per il rilascio delle autorizzazioni con posteggio e, sulla base dei dati forniti dai comuni, pubblica almeno ogni quattro mesi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto l’elenco di posteggi liberi.

2. Il rilascio delle autorizzazioni comprese quelle stagionali, di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, è effettuato dal comune nel cui territorio è situato il posteggio.

3. L’autorizzazione di cui al presente articolo abilita anche all’esercizio in forma itinerante nel territorio regionale nonché alle fiere che si svolgono in tutta Italia.

4. In occasione di manifestazioni straordinarie il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifesta­zione, solo a imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso comune.

5. Ciascun operatore, nell’ambito dello stesso mercato, può essere concessionario di non più di due posteggi, fatti salvi i diritti già acquisiti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche in caso di subingresso ad eccezione dell’ipotesi di successione mortis causa.”.

Note all’articolo 11

- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.

1. L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo è rilasciata dal primo comune in cui l’operatore intende esercitare l’attività.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l’obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19 del decreto legislativo e con l’osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.

3. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal com­mercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal comune ed è con­sentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

4. L’operatore può esercitare l’attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l’attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

4 bis. É vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.

4 ter. In deroga a quanto previsto al comma 4 bis i comuni possono rilasciare appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o eventi.

- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Subingresso delle autorizzazioni.

1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare, è subordinato ad autorizzazione.

2. La richiesta di subingresso, corredata dall’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal su­bentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’atto di cessione o affidamento in gestione dell’attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l’attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l’attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso:

a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo;

b) al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l’attività, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo;

c) (abrogata).

4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell’anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

5. In caso di cessione di rami d’azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell’atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l’autorizzazione relativa allo specifico ramo d’azienda.

6. In caso di subentro in imprese con posteggio la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell’atto origi­nario di rilascio.

7. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell’azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l’attività del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Nota all’articolo 12

- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione.

1. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, semprechè la superficie utilizzata per l’intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

d) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera l);

e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

f) negli esercizi posti all’interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;

g) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;

h) all’interno dei mezzi di trasporto pubblico;

i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità pret­tamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti;

l) negli esercizi polifunzionali di cui all’articolo 24 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .

2. La dichiarazione di inizio attività è presentata dal soggetto interessato al comune in cui si svolge l’attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la dichiarazione è presentata al primo comune nel cui territori osi intende esercitare l’attività di somministrazione.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 l’interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4;

b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;

c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c), la superficie utilizzata per l’intrattenimento;

d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare, di essere in pos­sesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

4. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, lettera c), è effettuata esclusivamente a favore di chi usu­fruisce dell’attività di intrattenimento e svago.

5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati dal­l’esercente nella dichiarazione di inizio attività.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 26, 27, 28 e 29 in materia di orari non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 lettere a) e i), quelle previste dall’articolo 30 in materia di pubblicità dei prezzi non si applicano alle attività di cui al comma 1, lettere a), d), e), g) e i).

Nota all’articolo 13

- Il testo dell’art. 48 bis della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 48 bis - Disciplina del commercio in forma itinerante.

1. L’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l’accesso alle aree predette nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all’esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche.

3. Non possono essere ammessi all’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a quelli già ammessi dall’autorità marittima nell’ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.

4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità determinato dal comune ai sensi del comma 1.

5. Per l’anno 2006 il comune è autorizzato a non rispettare i limiti temporali indicati al comma 4, provvedendo comunque al rilascio del numero minimo di nullaosta a partire dalla corrente stagione turistica, con l’osservanza di quanto stabilito dal presente articolo.”.

Nota all’articolo 14

- Il testo dell’art. 32 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 32 - Competenza e procedure della classificazione delle strutture ricettive soggette a classificazione.

1. La classificazione per le strutture ricettive soggette a classificazione è effettuata dalla provincia competente per territorio e ha validità quinquennale.

2. La domanda di classificazione è presentata alla provincia competente per territorio , corredata della documentazione di cui all’allegato H.

3. La provincia provvede alla classificazione sulla base della documentazione presentata, a seguito di verifica :

a) non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda acquisito il parere dell’amministrazione comunale, che deve essere reso entro trenta giorni trascorsi i quali si prescinde dallo stesso per le strutture ricettive alberghiere e per le strutture ricettive all’aperto;

b) non oltre il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda per le strutture ricettive extralberghiere.

4. In sede di classificazione la provincia verifica che la denominazione di ciascuna struttura ricettiva alberghiera ed extra alberghiera sog­getta a classificazione eviti omonimie nell’ambito territoriale dello stesso comune.

5. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o, d’ufficio, per i casi di declassamento.

6. Entro il mese di aprile dell’anno di scadenza di ciascun quinquennio, la provincia invia all’interessato il modulo di classificazione, con la copia della denuncia dell’attrezzatura. I moduli ricevuti, contenenti la conferma o la modifica dei dati in essi contenuti, devono essere restituiti dall’interessato alla provincia entro il mese di giugno. La ripresentazione di tutta la documentazione di cui all’allegato H è obbligatoria solo in caso di modifiche strutturali intervenute.

7. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è notificato all’interessato e al comune in cui è situata la struttura ricettiva e comunicato alla Giunta regionale.”.

Nota all’articolo 15

- Il testo dell’art. 33 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 33 - Disposizioni particolari per la classificazione delle residenze d’epoca alberghiere ed extra alberghiere.

1. Possono acquisire la classificazione di residenze d’epoca le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere assoggettate ai vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” salvo quanto previsto al comma 2.

2. La provincia competente per territorio può classificare le strutture nella tipologia speciale di residenza d’epoca anche in mancanza dei vincoli previsti nel decreto legislativo 490/1999 se acquisisce il parere favorevole della apposita commissione regionale di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, nomina la commissione regionale per la classificazione delle residenze d’epoca, che è composta da:

a) un dirigente regionale della struttura regionale competente per il turismo che la presiede;

b) un esperto di storia dell’arte designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto;

c) (abrogata)

d) un dipendente della provincia competente per territorio.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale.

5. Ai componenti esterni della commissione è corrisposto un compenso da determinarsi contestualmente alla nomina e, ove spetti, il rim­borso delle spese di viaggio, ai sensi della vigente normativa.

6. La domanda di classificazione a residenza d’epoca, corredata per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dalla documentazione di cui all’allegato Q, è presentata alla provincia competente per territorio che provvede alla classificazione entro i successivi novanta giorni.

7. La commissione regionale per la classificazione delle residenze d’epoca in carica alla data di entrata in vigore della presente legge eser­cita le funzioni di cui al presente articolo sino alla fine della legislatura.

Nota all’articolo 16

- Il testo dell’art. 75 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 75 - Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro.

1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all’articolo 64 comma 1; l’elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura della provincia.

2. L’iscrizione nell’elenco e l’eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell’organismo interessato.

3. Condizione per richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti. Alla domanda di iscrizione nell’elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative dichiara­zioni sostitutive ai sensi di legge:

a) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;

b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

c) polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non inferiore a due milioni di euro, stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale (CCV) di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal decreto legislativo n. 111/1995. La documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del premio deve essere inviata annualmente;

d) dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione, concernente l’indicazione, del responsabile delegato per le attività turistiche svolte dall’associazione medesima, che deve risultare iscritto all’albo provinciale dei direttori tecnici di cui all’articolo 78.

4. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 consente lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo sociale nei limiti e secondo le modalità indicate nell’articolo 64.”.

Nota all’articolo 17

- Il testo dell’art. 77 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 77 - Esame di idoneità per direttore tecnico.

1. La provincia, con cadenza almeno biennale, indice l’esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla provincia alla quale appartiene il comune di residenza o di domicilio. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria superiore;

b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.

2. L’esercizio dell’attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universi­

tario in economia del turismo; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo.

3. La commissione esaminatrice è così composta:

a) un dirigente della provincia con funzioni di presidente;

b) un docente o esperto per ciascuna materia d’esame;

c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d’esame.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.

5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:

a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dal­l’articolo 63;

b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;

c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.”.

Nota all’articolo 18

- Il testo dell’art. 78 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 78 - Albo provinciale dei direttori tecnici.

1. Sono iscritti all’albo provinciale dei direttori tecnici:

a) coloro che hanno superato l’esame di cui all’articolo 77;

b) i direttori tecnici che hanno conseguito l’abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;

c) i cittadini di tutti gli stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 29 del decreto legi­slativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.

d) i direttori tecnici, residenti in una delle province del Veneto, cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso di titolo abi­litante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.

2. Ai fini dell’accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, correlate alla richiesta di apertura di una nuova agenzia o di variazioni successive inerenti alla persona che ha la direzione tecnica della stessa, i titolari individuali di agenzie di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettive attività lavorativa in agenzie di viaggio in modo continuativo, sono equiparati ai dirigenti o ai loro dipendenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base dell’attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori subordinati che abbiano operato presso agenzia di viaggio e turismo con respon­sabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo o secondo livello in base al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la documentazione necessarie ad accertare le situazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. L’albo è pubblico. Le risultanze dell’albo provinciale sono pubblicate a cura della provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.”.

Nota all’articolo 19

- Il testo dell’art. 83 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 83 - Competenze delle Province.

1. Le province esercitano le funzioni relative a:

a) indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche;

b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche figure professio­nali operata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 82, comma 4, cui sono iscritti d’ufficio:

1) i soggetti che hanno conseguito la abilitazione a seguito di superamento dell’esame

2) relativamente all’elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza o di domicilio;

3) i cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali l’autorizzazione all’esercizio delle professioni turistiche è subor­dinata all’applicazione di quanto previsto nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;

d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;

e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell’ambito dei programmi previsti dall’ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.

2. L’articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite nell’allegato T.

3. Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia.”.

Nota all’articolo 21

- Il testo e la rubrica dell’art. 85 della legge regionale n. 33/2002, come modificati dalla presente legge, sono i seguente:

“Art. 85 - Tesserino di riconoscimento.

1. (abrogato)

2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qua­lificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell’agenzia, nell’esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.”.

Nota all’articolo 23

- Il testo dell’art. 88 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 88 - Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all’articolo 82, senza essere in possesso della relativa abilitazione, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

2. (abrogato)

3. Chiunque nell’esercizio delle professioni turistiche non tenga in evidenza l’apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.

4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell’articolo 83 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

5. Chiunque per l’espletamento dell’attività delle professioni turistiche di cui all’articolo 82 si avvalga di soggetti non muniti di abilitazione, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva

6. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.”.

Nota all’articolo 24

- Il testo dell’art. 89 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 89 - Reclami e vigilanza.

1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall’evento, documentato reclamo alla provincia.

2. La provincia, sentito il soggetto abilitato decide sul reclamo entro sessanta giorni.

3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

4. La vigilanza sull’osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal comune competente per territorio.”.

Nota all’articolo 25

- Il testo della rubrica e dell’allegato T della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Allegato T - Commissioni di esame ed elenchi per le professioni turistiche

Parte I) - Dati degli elenchi provinciali delle professioni turistiche.

a) Negli elenchi sono indicati i dati personali e la qualifica professionale degli iscritti, le lingue straniere di abilitazione.

Parte II - Composizione della Commissione di esame.

a) La commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alle professioni turistiche, è composta da:

1) un dirigente della provincia con funzioni di presidente;

2) un docente o esperto in ciascuna materia d’esame;

3) un docente o esperto in ciascuna delle lingue straniere scelte dal candidato come oggetto d’esame;

4) un esperto di primo soccorso;

5) un istruttore della disciplina per la quale si intenda sostenere la prova pratica nell’ipotesi di cui all’articolo 82, comma 4.

6) un rappresentante designato dal Soccorso alpino e speleologico veneto (SAVS) del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) delle province di Belluno, Treviso, Padova, Verona e Vicenza nell’ipotesi di cui all’art. 82, comma 4.

7) (abrogato)

b) Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della provincia.

c) Ai componenti e al segretario della commissione è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

d) Ai fini dell’ammissione agli esami di abilitazione di cui al comma 1, gli aspiranti all’esercizio delle professioni turistiche di cui all’arti­colo 82 devono essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma conseguito all’estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità italiana e, relativamente alla professione di guida turistica, di laurea.

Parte III - Articolazione e contenuto delle prove di esame.

a) Le prove d’esame, per le guide turistiche, sono finalizzate ad accertare, oltre alla conoscenza di due o più lingue straniere, una cono­scenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali del territorio in cui viene esercitata la professione.

Le prove d’esame comprendono tre prove scritte di cui una di cultura generale e due nelle lingue straniere oggetto dell’abilitazione, tre prove orali di cui una nelle lingue straniere, una nelle materie indicate nel bando.

b) Le prove di esame per gli accompagnatori turistici consistono in una prova scritta che accerti un livello di cognizioni adeguate in materia di geografia turistica italiana ed estera e di regolamenti per le comunicazioni e i trasporti nonché di organizzazione e legislazione turistica; due prove orali di cui una nelle materie della prova scritta ed una volta ad accertare l’esatta conoscenza di almeno una lingua straniera.

c) La prova d’esame per animatore turistico consiste in una prova scritta avente per oggetto l’elaborazione e realizzazione di un programma di animazione e in una prova orale volta ad accertare una adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera.

d) Le prove d’esame per guida naturalistico-ambientale consistono in una prova scritta concernente la conoscenza di nozioni di ecologia, botanica, zoologia e geologia, in una prova orale concernente anche nozioni di cartografia, meteorologia ed illustrazione di un itinerario natu­ralistico con eventuale prova pratica specifica vertente sulla disciplina specialistica prescelta dal candidato, in una prova orale consistente nella predisposizione di una lezione tesa ad accertare la specifica attitudine didattica e in una prova scritta e orale di lingua straniera..

e) Per tutte le prove d’esame è richiesta la conoscenza degli elementi fondamentali della medicina di primo soccorso.

f) Sono ammessi a sostenere le prove orali i candidati che abbiano superato le prove scritte; l’abilitazione è conseguita dai candidati che abbiano conseguito almeno i sette decimi del punteggio complessivamente previsto nel bando di esame.

g) L’iscrizione ad un elenco provinciale di guide turistiche costituisce titolo per la partecipazione all’esame indetto per località diverse, per le quali sarà consentito sostenere le relative prove, ad esclusione della lingua straniera oggetto di precedente abilitazione.

h) L’iscrizione ad un elenco provinciale di guide turistiche costituisce titolo per la partecipazione ad un esame indetto per conseguire l’abi­litazione anche per una lingua diversa da quella oggetto di precedente abilitazione, e consente di sostenere l’esame limitatamente alle prove di lingua.

i) Gli iscritti ad un elenco provinciale degli accompagnatori turistici, degli animatori turistici o delle guide naturalistico ambientali, che intendono conseguire l’abilitazione anche per una lingua diversa da quella propria dell’attività esercitata sono ammessi a sostenere l’esame limi­tatamente alla prova orale di lingua straniera.

Parte IV (abrogata).”.

Nota all’articolo 26

- Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 9/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Commissione agrituristica provinciale.

1. È istituita, presso ogni provincia, la Commissione agrituristica provinciale.

2. La Commissione, ai fini dell’iscrizione degli operatori agrituristici nell’elenco di cui all’articolo 9, accerta la sussistenza dei requisiti previsti all’articolo 2 e la insussistenza delle condizioni previste dall’articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

3. La Commissione, per l’accertamento preliminare dei requisiti di connessione e complementarietà, verifica, avvalendosi anche degli Ispettorati regionali per l’agricoltura competenti per territorio, i contenuti del Piano agrituristico aziendale.

4. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della provincia o un suo delegato con funzioni di Presidente;

b) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) il dirigente responsabile dell’Ispettorato regionale dell’agricoltura quale membro effettivo e altro funzionario dello stesso ufficio quale membro supplente;

d) (abrogata)

e) quattro membri di cui due effettivi e due supplenti designati dalla amministrazione provinciale tra i responsabili dei settori turismo ed agri­coltura;

f) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalle Comunità montane della provincia, limitatamente alle province montane o parzialmente montane;

g) (abrogata)

h) il sindaco o suo delegato, del Comune nel cui territorio ricade l’azienda agrituristica.

5. Funge da segretario della Commissione un funzionario dell’Amministrazione provinciale.

6. Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente della Provincia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Commissione, ancorché incompleta, può essere validamente costituita, purché siano pervenute almeno il cinquanta per cento delle designazioni. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.

7. La Commissione rimane in carica per la durata dell’Amministrazione che l’ha espressa.

8. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di un numero di componenti pari almeno alla metà degli assegnati. Nell’ipotesi di cui alla seconda parte del comma 6 è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono adottate a mag­gioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9. Ai componenti designati, di cui alle lettere b), d), f) e g) del comma 4, è corrisposta un’indennità di presenza e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Nota all’articolo 28

- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 29/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Requisiti, ambito e modalità di esercizio dell’attività.

1. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, corredata delle autocertificazioni e delle attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” e all’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell’articolo 6 della presente legge, da presentare allo sportello unico attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.

1 bis. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio parte­cipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di estetista, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di estetista.

1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

1 quater. L’ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell’attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.

2. L’ambito e le modalità di esercizio della predetta attività sono delineati dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990, e dal regolamento di cui all’articolo 6.

2 bis. Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1/1990 l’attività di decorazione e ricostruzione delle unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/1990.”.

Nota all’articolo 29

- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 29/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Commissione d’esame.

1. La commissione d’esame di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è nominata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione.

2. Le modalità di svolgimento dell’esame e le indennità spettanti ai membri della commissione d’esame di cui al comma 1 sono determinati con provvedimento della Giunta regionale.

3. (abrogato).

4. Omissis

5. (abrogato).

6. La struttura regionale competente in materia di formazione, a seguito del superamento dell’esame finale, rilascia un attestato di qua­lificazione professionale.”.

Nota all’articolo 30

- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 28/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Esercizio dell’attività.

1. L’attività di acconciatore è svolta in forma di impresa dai soggetti in possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 della legge n. 174/2005 ed è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.

1 bis. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilita­zione professionale di acconciatore, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore.

1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

1 quater. L’ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell’attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.

2. In nessun caso è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali utilizzati siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, rispettino i requisiti igienico-sanitari e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 4.

4. L’attività di acconciatore può essere svolta presso la sede designata dal cliente solo in caso di:

a) malattia o altra forma di impedimento;

b) manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo;

c) altri eventi indicati nel regolamento di attuazione.

5. Le imprese esercitanti l’attività di acconciatore possono rimanere aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non supe­rando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

6. L’attività di acconciatore osserva la chiusura domenicale e festiva, salvo le deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Nota all’articolo 31

- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 28/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Regolamento comunale.

1. Ciascun comune, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, approva un regolamento di attuazione delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento prevede, in particolare:

a) i requisiti urbanistici, edilizi, dimensionali e igienico-sanitari dei locali nei quali viene esercitata l’attività e delle dotazioni tecniche, nonché le norme sanitarie e di sicurezza;

b) la disciplina degli orari e dell’apertura e chiusura dell’attività in base alle previsioni dell’articolo 2, commi 5 e 6 e delle modalità della loro esposizione;

c) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;

d) l’obbligo e le modalità di esposizione della SCIA presentata allo SUAP e del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l’attività, nonché, nel caso la stessa venga esercitata presso la sede designata dal cliente, l’obbligo di recare con sé copia della medesima e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza.”.

Nota all’articolo 32

- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 28/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Trasferimento, sospensione e cessazione dell’attività.

1. In caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi o per causa di morte, l’esercizio dell’attività professionale di acconciatore può es­sere proseguito dal subentrante, previa presentazione di una apposita SCIA allo SUAP, contenente la designazione di un responsabile tecnico.

2. Il comune, accertata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella legge n. 174/2005, nella presente legge o nel regolamento comunale, previa diffida, può sospendere l’attività.

3. La prosecuzione dell’attività viene vietata qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l’inizio.

4. La prosecuzione dell’attività viene altresì vietata:

a) qualora l’interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;

b) nel caso in cui l’attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi nei quali il comune può consentire la sospensione dell’attività:

1) per gravi indisponibilità fisiche;

2) per maternità;

3) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali nei quali è collocato l’esercizio;

4) per lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta della azienda ulss.

Nota all’articolo 33

- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 28/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Sanzioni amministrative.

1. É soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00:

a) chi esercita l’attività senza il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore;

b) chi esercita l’attività senza la presentazione della SCIA.

2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00:

a) chi esercita l’attività in forma ambulante o di posteggio;

b) chi non osserva la disciplina degli orari e dell’apertura e chiusura dell’attività.

3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00:

a) chi omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato all’attività;

b) chi omette di esporre le tariffe professionali ed il cartello degli orari.

4. Per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento comunale di cui all’articolo 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00.

5. L’applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.”.

Note all’articolo 34

- Il testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990 è il seguente:

“19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle ammini­strazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli arti­coli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attesta­zioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione (98).

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione compe­tente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle san­zioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’ammini­strazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente (99).

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (100).

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20] (101).

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni (102).

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali (103).

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”.

- Il testo dell’art. 8 della legge n. 53/1993 è il seguente:

“2. Definizione dell’attività e idoneità professionale.

1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2. Per l’esercizio dell’attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno;

b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, in­tegrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal con­seguimento dell’attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore.

4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’identificazione dei diplomi inerenti l’attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; princìpi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell’ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.

6. Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.”.

Note all’articolo 35

- Il testo dell’art. 55 della legge regionale n. 28/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“55. Tariffa fitosanitaria.

1. Gli oneri necessari per l’effettuazione dei controlli fitosanitari e delle eventuali analisi di laboratorio, compresi il rilascio delle autoriz­zazioni di cui agli articoli 7-bis, 17, 19, 20, 26, 30, 32, le verifiche ed i controlli documentali e di identità di cui agli articoli 17, 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e 47, sono posti a carico dell’interessato, dell’importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all’allegato XX (114).

2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.

3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 è calcolata tenuto conto dei seguenti costi:

a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;

b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;

c) prelievo di campioni per l’ispezione visiva o l’esecuzione di prove di laboratorio;

d) prove di laboratorio;

e) attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l’esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto.

6. È vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente articolo.

7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività par­ticolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell’arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall’orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall’articolo 36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.

8. Nel caso che, ai sensi dell’articolo 41, comma 3, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.

8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto, ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed è corrisposta entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa annuale va interamente versata all’atto della richiesta.

8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dell’applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale delle attività dei Servizi fitosanitari regionali e alla copertura dei costi ad esse inerenti.”.

Nota all’articolo 36

- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 26/2011 è il seguente:

“Art. 8 - La legge regionale europea.

1. La Regione assicura l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e l’attuazione delle politiche europee attra­verso l’emanazione di una legge regionale europea annuale, che:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, di­sponendo quanto necessario per l’attuazione dei regolamenti;

b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;

c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell’Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. La legge regionale europea reca l’indicazione dell’anno di riferimento e stabilisce il termine per l’adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi; le misure di adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l’atto dell’Unione europea cui si riferiscono.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell’anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;

b) l’ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l’elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell’Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell’Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

5. La legge regionale europea è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione riforme istituzionali e processi di delega

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