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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 35 del 04 maggio 2012


LEGGE REGIONALE  n. 17 del 27 aprile 2012

Disposizioni in materia di risorse idriche.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

Norme generali

Art. 1

Principi generali e finalità

1. La Regione del Veneto, riconosce quali diritti universali la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, nonché all’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi e garantisce che la gestione delle risorse idriche sia attuata attraverso il coinvolgimento delle autonomie locali e dei cittadini.

2. L’uso dell’acqua per l’alimentazione e l’igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico, superficiale o sotterraneo. Come tale è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto fra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.

3. L’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 2.

4. La Regione del Veneto, con la presente legge, nell’ambito delle proprie competenze ai fini del governo delle risorse idriche, determina gli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato.

5. Le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e successive modificazioni, sono esercitate per ciascun ambito territoriale ottimale da enti di regolazione denominati Consigli di bacino.

Art. 2

Individuazione degli ambiti territoriali ottimali

1 Al fine dell’organizzazione ottimale della gestione del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, che comprendono i comuni indicati negli elenchi di cui all’Allegato A della presente legge, sono i seguenti:

a) ambito territoriale ottimale Alto Veneto;

b) ambito territoriale ottimale Veneto Orientale;

c) ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia;

d) ambito territoriale ottimale Bacchiglione;

e) ambito territoriale ottimale Brenta;

f) ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo;

g) ambito territoriale ottimale Veronese;

h) ambito territoriale ottimale Polesine.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, modifica o integra la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, su proposta dei Consigli di bacino di cui all’articolo 3 o del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all’articolo 5.

3. Al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile, relativamente alla particolare situazione gestionale dei comuni, indicati nell’elenco di cui all’Allegato B della presente legge, appartenenti all’ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, già costituito mediante l’accordo tra Regione del Veneto e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, siglato in data 31 luglio 2006, e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari, di intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

CAPO II

Consigli di bacino

Art. 3

Istituzione dei Consigli di bacino

1. I Consigli di bacino, quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Ai fini della costituzione dei Consigli di bacino, i comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d’atto della stessa da parte di ciascun comune, in conformità al proprio statuto.

3. Lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della stessa, sono determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento di cui all’articolo 12, comma 1.

4. In caso di mancata approvazione della convenzione di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all’articolo 11, comma 1.

Art. 4

Organi dei Consigli di bacino

1. Gli organi dei Consigli di bacino sono:

a) l’assemblea, composta dai sindaci, o dall’assessore comunale delegato, dei comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

b) il presidente, eletto dall’assemblea fra i suoi componenti, cui compete la rappresentanza legale;

c) il comitato istituzionale, presieduto dal presidente del Consiglio di bacino e composto da tre membri, eletti dall’assemblea fra i suoi componenti;

d) il direttore, individuato da un elenco di dipendenti della Regione o degli enti strumentali regionali, predisposto dalla Giunta regionale, sulla base della razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, nominato dall’assemblea. La nomina del direttore dell’ambito territoriale interregionale ottimale Lemene di cui all’articolo 2, comma 3, viene disciplinata nell’ambito dell’intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, richiamata nel medesimo articolo;

e) un revisore legale, nominato dall’assemblea, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Consiglio di bacino svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) approva il regolamento per il proprio funzionamento nonché per la struttura operativa;

b) approva la programmazione del servizio idrico integrato di cui all’articolo 7;

c) approva le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procede all’affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;

d) approva la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 12, comma 2;

e) approva le tariffe ed i relativi aggiornamenti;

f) approva i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;

g) propone eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali.

3. Le modalità di funzionamento degli organi del Consiglio di bacino sono individuate dalla Giunta regionale nello schema di convenzione di cui all’articolo 3, comma 3.

Art. 5

Coordinamento dei Consigli di bacino

1. È istituito il Coordinamento dei Consigli di bacino, composto dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore delegato, con funzioni di presidente, dai presidenti dei Consigli di bacino o loro delegati scelti fra gli appartenenti al comitato istituzionale e dai direttori dei Consigli di bacino.

2. Il Coordinamento è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha sede presso la Giunta regionale.

3. Il Coordinamento svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) monitora i livelli di servizio raggiunti mediante la definizione di indicatori e acquisizione di banche dati;

b) vigila sul rispetto della normativa di settore e della pianificazione regionale;

c) propone eventuali modifiche legislative alla normativa regionale di settore;

d) dispone direttamente modifiche dei piani d’ambito, nel caso di mancato accoglimento da parte dei Consigli di bacino, delle eventuali prescrizioni di adeguamento alla normativa di settore e alla pianificazione regionale, coordinandosi con l’Autorità nazionale competente per la vigilanza sulle risorse idriche secondo quanto stabilito dalla normativa statale in materia;

e) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari in relazione al metodo tariffario normalizzato vigente e alle direttive disposte dalla normativa di settore;

f) esprime parere vincolante in merito all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato a più gestori come disciplinato all’articolo 8.

4. Il Coordinamento adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento; la struttura regionale competente in materia di servizio idrico integrato svolge le funzioni di segreteria tecnica.

5. Il Coordinamento può avvalersi per le proprie necessità informative della banca dati regionale di cui all’articolo 10.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento trascorsi i quali si prescinde dal parere, prende atto della relazione annuale sull’attività trasmessa dal Coordinamento dei Consigli di bacino, ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti conseguenti.

CAPO III

Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato

Art. 6

Pianificazione regionale

1. Il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 16 giugno 2000, n. 1688 “Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Approvazione (LR n. 5/1998 art. 14)” (BUR n. 62/2000), individua gli schemi di massima delle principali infrastrutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell’intero territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde.

2. Al modello di cui al comma 1 si conforma ciascun Consiglio di bacino secondo le modalità e per i fini di cui all’articolo 7, comma 2.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta decorsi i quali si prescinde dal parere, approva gli aggiornamenti del modello strutturale.

4. Le risorse idropotabili, individuate nel modello strutturale degli acquedotti per l’alimentazione delle infrastrutture acquedottistiche di interesse regionale, costituiscono risorse strategiche per la collettività e devono essere prioritariamente destinate all’utilizzo per fini acquedottistici; spetta alla Giunta regionale mediante il modello strutturale degli acquedotti l’individuazione della localizzazione e della potenzialità delle fonti idropotabili di prioritario interesse regionale.

5. La Regione interviene ad integrazione della pianificazione d’ambito, a sostegno delle aree caratterizzate da bassa densità abitativa ed elevati costi di investimento e di servizio, con particolare attenzione per le aree dell’ambito territoriale ottimale Alto Veneto, per favorire con propria contribuzione, la realizzazione di strutture ed infrastrutture di approvvigionamento, adduzione ed accumulo, essenziali per la qualità del servizio idrico integrato.

Art. 7

Piano d’ambito e tariffa del servizio idrico integrato

1. Ciascun Consiglio di bacino, entro sei mesi dalla propria costituzione, effettua la ricognizione delle infrastrutture del servizio idrico integrato.

2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, il Consiglio di bacino entro un anno dalla propria costituzione, adotta il piano d’ambito redatto ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, in conformità alla normativa di settore, alla pianificazione regionale ed al modello strutturale di cui all’articolo 6.

3. Il piano d’ambito è trasmesso alla Giunta regionale per la valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della direttiva comunitaria 42/2001/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e delle vigenti disposizioni regionali in materia, nonché al Coordinamento dei Consigli di bacino per la verifica della conformità dello stesso alla normativa di settore e alla pianificazione regionale.

4. La tariffa del servizio idrico integrato di cui all’articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, è approvata dal Consiglio di bacino, in conformità ai criteri e metodi previsti dalla normativa vigente, articolandola per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo.

5. A garanzia di una gestione del servizio idrico integrato coerente con le esigenze ambientali e di uso delle acque come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e di conservazione del patrimonio idrico, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i Consigli di bacino determinano nell’ambito della propria politica volta alla salvaguardia delle risorse idropotabili, una quota di investimento, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori d’impiego dell’acqua, di cui al piano economico finanziario. La quota, non inferiore al 3 per cento sugli effettivi introiti da tariffa relativi all’anno precedente, è destinata alle comunità montane e, in subordine ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano a difesa della qualità delle risorse idropotabili destinate alla alimentazione dei sistemi acquedottistici del territorio regionale. I Consigli di bacino destinano la propria quota in coordinamento con gli uffici regionali competenti in materia di difesa del suolo, che predispongono un provvedimento di approvazione delle proposte dei Consigli di bacino da parte della Giunta regionale. I Consigli di bacino interregionali determinano la loro quota in ragione della porzione di territorio appartenente al Veneto. Qualora un Consiglio di bacino non provveda alla determinazione della quota del 3 per cento succitata, la Regione provvede a ridurre i trasferimenti regionali a qualsiasi titolo spettanti a favore di tale soggetto in misura corrispondente agli introiti da assegnare alla Regione.

Art. 8

Organizzazione e gestione del servizio idrico integrato

1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato, i Consigli di bacino, per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale e di qualità del servizio prestato all’utenza, possono affidare il servizio medesimo a più gestori previa acquisizione del parere favorevole del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all’articolo 5, comma 3, lettera f).

2. I Consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione del servizio idrico integrato.

Art. 9

Comitati consultivi degli utenti

1. I Consigli di bacino istituiscono i comitati consultivi degli utenti con funzioni di controllo sulle scelte di pianificazione e di gestione del servizio idrico.

2. I comitati consultivi degli utenti hanno, altresì, funzione di controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l’articolazione per gestioni, attenendosi alle direttive emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento ai sensi dell’articolo 12, comma 3.

3. I Consigli di bacino garantiscono la partecipazione dei comitati previsti al comma 1 all’elaborazione della carta di servizio pubblico da parte dei gestori.

Art. 10

Banca dati delle risorse idriche

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita presso la Giunta regionale una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Consigli di bacino e i gestori del servizio idrico integrato, su richiesta della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, trasmettono in particolare:

a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;

b) le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico integrato;

c) le tariffe applicate all’utenza;

d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell’adempimento di obblighi nazionali o comunitari.

3. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi su un modello approvato dalla Giunta regionale e redatto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”.

4. La omessa o tardiva trasmissione dei dati, da parte dei Consigli di bacino e dei gestori del servizio idrico integrato, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.

5. Le violazioni del presente articolo sono comminate dalla Regione con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.

Art. 11

Potere sostitutivo e diritto di rivalsa

1. Nelle ipotesi di accertata inerzia nell’adozione degli atti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere b), c), d) ed e), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ai Consigli di bacino ed ai soggetti realizzatori, la Regione può rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell’ambito dei procedimenti di cui all’articolo 16 bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” per effetto dell’esercizio dell’azione di rivalsa da parte dello Stato.

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 12

Disposizioni finali

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina lo schema della convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della stessa di cui all’articolo 3.

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d).

3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le direttive per la costituzione dei comitati consultivi degli utenti di cui all’articolo 9.

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Le Autorità d’ambito di cui alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dalla data stabilita dall’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” e successive modificazioni.

2. Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di bacino di cui all’articolo 3, il Presidente della Giunta regionale nomina commissari straordinari, individuati prioritariamente nelle persone dei presidenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo, comunque non superiore a centottanta giorni.

3. Le concessioni, i contratti, i piani d’ambito e gli atti ad essi relativi, per la gestione del servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

4. Ciascun Consiglio di bacino, al fine di mantenere la continuità del servizio acquisisce tutte le documentazioni inerenti la ricognizione delle infrastrutture e la pianificazione d’ambito facendole proprie ed adeguandole secondo necessità.

5. I beni patrimoniali di pertinenza delle Autorità di ambito, alla cessazione delle funzioni di cui al comma 1, rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle Autorità d’ambito medesime e vengono successivamente trasferiti ai Consigli di bacino al momento della loro costituzione.

6. I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d’ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla disciplina vigente.

Art. 14

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni;

b) articolo 32 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”;

c) articolo 30 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”;

d) articolo 55 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)”;

e) articolo 15 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”;

f) legge regionale 18 novembre 2005, n. 15 “Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” ”;

g) articolo 14 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”;

h) articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”.

Art. 15

Norma finanziaria

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 10, comma 4, sono introitati nell’upb E0045 “Altre sanzioni amministrative” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 16

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 aprile 2012

Luca Zaia


INDICE

CAPO I - Norme generali

Art. 1 - Principi generali e finalità

Art. 2 - Individuazione degli ambiti territoriali ottimali

CAPO II - Consigli di bacino

Art. 3 - Istituzione dei Consigli di bacino

Art. 4 - Organi dei Consigli di bacino

Art. 5 - Coordinamento dei Consigli di bacino

CAPO III - Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato

Art. 6 - Pianificazione regionale

Art. 7 - Piano d’ambito e tariffa del servizio idrico integrato

Art. 8 - Organizzazione e gestione del servizio idrico integrato

Art. 9 - Comitati consultivi degli utenti

Art. 10 - Banca dati delle risorse idriche

Art. 11 - Potere sostitutivo e diritto di rivalsa

CAPO IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 12 - Disposizioni finali

Art. 13 - Disposizioni transitorie

Art. 14 - Abrogazioni

Art. 15 - Norma finanziaria

Art. 16 - Dichiarazione d’urgenza


(seguono allegati)

Allegato LR 17_2012_239741.pdf

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 aprile 2012, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Leggi regionali abrogate

5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Maurizio Conte, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 22 febbraio 2011, n. 3/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 aprile 2011, dove ha acquisito il n. 156 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Settima commissione consiliare;

- La Settima commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 16 settembre 2011;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Nicola Finco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 aprile 2012, n. 13.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge reca la nuova disciplina per l'organizzazione del servizio idrico integrato, in sostituzione a quello vigente disciplinato con legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, in ossequio ai principi di efficienza e di riduzione della spesa, resasi necessaria per effetto delle numerose disposizioni statali sopravvenute in materia.

Recentemente infatti, in merito alla scadenza prevista dalla legge n. 42/2010 e s.m.i. per il recepimento da parte delle Amministrazioni regionali della riattribuzione delle funzioni in capo alle attuali Autorità d'ambito, è intervenuto il DL 24 gennaio 2012, n. 1 c.d. “Cresci-Italia”, il quale ha previsto la seguente modifica al DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, inserendo l'articolo. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) da cui si evince che, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Nelle more della disposizione normativa citata si intende pertanto definire i bacini territoriali ottimali e omogenei per il servizio idrico integrato.

La predisposizione del presente testo di legge fa seguito pertanto anche alle citata disposizione normativa statale di cui alla legge 26 marzo 2010, n. 42 che stabilisce quanto segue al comma 1-quinquies dell'articolo 1:

“All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, è inserito il seguente: “186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.” ”.

Il termine stabilito dalla legge n. 42/2010 è stato prorogato al 31 dicembre 2011 con DPCM 25 marzo 2011 “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” in attuazione a quanto disposto all'articolo 1 , comma 1, DL 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Successivamente è intervenuta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2012, stabilita con DL 26 dicembre 2011, n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

In ottemperanza alla citata legge n. 42/2010 e s.m.i. si rende quindi necessario per le Regioni disciplinare sulla materia del servizio idrico integrato, attribuendo le funzioni delle attuali Autorità d'ambito a nuovi soggetti, nel rispetto dei principi indicati nel citato articolo 1 comma 1-quinques della legge medesima.

Storicamente nella Regione del Veneto la riorganizzazione del servizio idrico integrato, inteso come insieme dei servizi di adduzione e distribuzione dell'acqua potabile, collettamento e depurazione delle acque reflue, era stata avviata con la citata legge 5 gennaio 1994, n. 36 sulla base di ambiti territoriali ottimali di gestione. La legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, ha recepito la citata legge 5 gennaio 1994, n. 36 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche di istituzione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali nella Regione del Veneto. Con la suddetta legge regionale la Regione del Veneto ha individuato otto ambiti territoriali ottimali (ATO), disciplinando le forme e i modi di cooperazione tra i comuni e le province ricadenti nel loro territorio e ha definito i rapporti tra gli enti locali e i soggetti gestori dei diversi servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il territorio della Regione del Veneto è stato suddiviso nei seguenti ATO: Alto Veneto, Veneto Orientale, Laguna di Venezia, Brenta, Bacchiglione, Polesine, Veronese e Valle del Chiampo, secondo la ripartizione territoriale stabilita dall'allegato A previsto dall'articolo 2, comma 1 della medesima legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.

Stante la particolare situazione geografica dei comuni dell'area del Livenza, la citata legge regionale all'articolo 2, comma 4, in conformità a quanto previsto all'articolo 8 comma 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ha stabilito inoltre che, al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, può inserire tali ricadenti nell'ambito Veneto Orientale in apposito ambito interregionale.

Con DGR n. 1067 del 21 marzo 2000, la Giunta regionale ha pertanto stabilito di escludere dall'ambito territoriale ottimale “Veneto Orientale”, per la definizione dell'ATO interregionale Livenza-Tagliamento i seguenti comuni veneti: Meduna di Livenza, Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto. In seguito all'emanazione da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia della propria normativa sul servizio idrico integrato, avvenuta con la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 “Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizione in materia di risorse idriche)”, è stato predisposto l'Accordo tra Regioni, con il quale viene costituito l'ambito territoriale interregionale “Lemene”. Tale Accordo è stato approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2364 del 27 luglio 2006, delegandone l'Assessore alle politiche dell'ambiente alla relativa sottoscrizione, ed è stato quindi sottoscritto tra le parti in data 31 luglio 2006.

Con successiva DGR n. 4246 del 28 dicembre 2006 è stata inoltre modificata la precedente DGR n. 2364 del 27 luglio 2006 e l'Accordo con la stessa approvato. In seguito a tale modifica i comuni veneti rientranti nell'ambito interregionale Lemene, risultano coincidenti con quelli originariamente individuati dalla citata DGR n. 1067 del 21 marzo 2000 e precedentemente elencati. L'accordo tra la Regione del Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è stato pertanto integrato in tal senso; l'atto integrativo è stato sottoscritto tra le parti in data 10 luglio 2007.

La disciplina della materia del servizio idrico integrato, è stata recepita a livello nazionale nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale all'articolo 147 conferma che gli ambiti territoriali ottimali sono definiti dalle Regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Allo stato attuale le Autorità d'ambito territoriale ottimale, istituite quali forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ambito e titolate al governo del servizio idrico integrato nel relativo comprensorio, risultano tutte operative. Tutte le Autorità d'ambito hanno inoltre provveduto ad approvare il proprio piano d'ambito ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.

Recentemente è altresì intervenuta la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”. Tale legge stabiliva, all'articolo 2, comma 33, che “Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.”. In particolare, tale principio è applicato anche al settore del servizio idrico integrato, in merito al quale all'articolo 2, comma 38, della medesima legge n. 244/2008 si stabiliva che “Per le finalità di cui al comma 33, le Regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali”.

La citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 articolo 2 comma 38, stabiliva inoltre alcuni criteri per la rideterminazione degli ambiti conseguenti agli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica ovvero:

“a)in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle Regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna Regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.”.

In seguito a tali disposizioni, con la deliberazione n. 2736 del 30 settembre 2008, la Giunta regionale aveva inizialmente previsto la riorganizzazione del servizio idrico integrato sulla base di tre ambiti territoriali ottimali. A tale proposta non ne è tuttavia successivamente conseguita l'approvazione della legge regionale di riforma, in considerazione della non effettiva possibilità di coordinamento tra ambiti territoriali per il servizio idrico integrato e ambiti per la gestione del servizio rifiuti. Attualmente, pur tenendo fermi i principi ispiratori delle fonti normative citate, si propone tuttavia una differente modalità di governo del servizio idrico rispetto a quella proposta con la citata DGR n. 2736 del 30 settembre 2008, che consisteva semplicemente nell'accorpamento delle realtà esistenti.

Si richiama infatti che la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 ha stabilito la suddivisione del territorio in ambiti non coincidenti con le perimetrazioni provinciali. La costituzione di ambiti territoriali coincidenti con le province, come prioritariamente stabilito dalla citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, non appare concretizzabile in relazione all'attuale perimetrazione degli ambiti esistenti, sulla base della quali le Autorità d'ambito hanno provveduto ad affidare il servizio idrico integrato ai propri gestori. Permangono inoltre oggettive difficoltà tecnicooperative nel coordinare le attività degli organi di governo del servizio idrico integrato con quelli propri per la materia di smaltimento dei rifiuti, che gestiscono territori differentemente individuati e fanno riferimento a disposizioni normative proprie.

Si riscontra inoltre che le disposizioni della legge regionale attualmente vigente risultano in ogni caso coerenti con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 che costituisce la normativa statale di riferimento in materia di risorse idriche attualmente vigente. In particolare il citato decreto stabilisce all'articolo 147 quanto segue:

“a)i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

b) le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto in particolare, dei seguenti principi:

a)unità del bacino idrografico o sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b)unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;

c)adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.”.

Da ultima è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 325/2010 in ordine al giudizio di legittimità costituzionale in seguito al ricorso avanzato da alcune Regioni, tra cui la Regione del Veneto, relativamente alle norme di cui al citato articolo 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modifiche e con la quale fondamentalmente non è stata data ammissibilità al medesimo ricorso, confermando conseguentemente l'efficacia delle norme di cui sopra. Pertanto le disposizioni normative di riferimento in termini di affidamento del servizio idrico integrato rimangono quelle definite dalla legge statale, alla quale le Regioni e le Autorità locali sono tenute ad adeguarsi.

In considerazione di quanto esposto, con il disegno di legge regionale in oggetto, conseguente agli obblighi stabiliti dalla citata legge n. 42/2010 e s.m.i., si prevede di individuare ambiti di utenza del servizio idrico integrato con i comprensori coincidenti con quelli degli attuali ambiti territoriali ottimali. Gli ambiti vigenti sono infatti stati determinati sulla base dei principi stabiliti dalla normativa statale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, sopra elencati, e la pianificazione è approvata ed in corso di attuazione per la quasi totalità degli stessi. Inoltre la legge n. 42/2010 e s.m.i. non impone la ridefinizione degli ambiti, ma la soppressione delle Autorità di governo dei medesimi attualmente costituite.

Con il presente disegno di legge regionale si prevede pertanto di sopprimere le Autorità d'ambito esistenti e di ricostituire gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali secondo forme nuove di ordinamento.

Nello specifico si prevede di istituire i Consigli di bacino e di istituire altresì un Coordinamento regionale con compiti di supervisione e monitoraggio delle attività e della pianificazione dei predetti Consigli. Appare infatti necessario, anche nell'ottica di perseguimento di una politica comune nel settore a livello regionale, istituire un organo di coordinamento unico per i vari soggetti coinvolti, che verifichi l'uniformità di azione e la coerenza con la pianificazione regionale.

L'organo di governo dei Consigli di bacino è l'assemblea, costituita dai sindaci dei comuni partecipanti, tra i quali è individuato il presidente con compiti di rappresentanza legale dell'ente. I Consigli di bacino hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Le novità che si intendono introdurre con il presente disegno di legge sono sintetizzate nei seguenti punti:

- le attuali Autorità d'ambito del servizio idrico integrato sono soppresse in ottemperanza alla legge n. 42/2010 e s.mi.i.;

- sono individuati gli ambiti del servizio idrico integrato con comprensorio coincidente con quello degli attuali ambiti territoriali ottimali;

- gli organi di governo di ciascun ambito fanno capo al Consiglio di bacino, mediante l'assemblea dei sindaci dei comuni partecipanti, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a)approvare il regolamento per il proprio funzionamento nonché per la struttura operativa;

b)approvare la programmazione del servizio idrico integrato;

c)approvare le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procedere all'affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;

d) approvare la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale;

e)approvare il piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;

f)approvare i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;

g)proporre eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali;

- ciascuna assemblea elegge un proprio presidente scelto fra i sindaci dei comuni partecipanti, con compiti di rappresentanza legale dell'ente; a capo della struttura operativa di ciascun Consiglio di bacino è posto un direttore;

- si prevede l'istituzione di un organo regionale di coordinamento e controllo dell'attività dei Consigli di bacino, denominato Coordinamento dei consigli di bacino, entro il quale trovano rappresentanza la Regione e gli stessi Consigli di bacino mediante l'assessore regionale competente ed i presidenti o loro delegati.

Il Coordinamento potrà avvalersi delle strutture regionali per le funzioni di segreteria e ha competenza in merito ai seguenti punti:

a)monitora i livelli di servizio raggiunti mediante la definizione di indicatori e acquisizione di banche dati;

b)vigila sul rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale;

c)propone eventuali modifiche legislative alla normativa di settore;

d) dispone direttamente modifiche dei piani d'ambito nel caso di mancato accoglimento delle eventuali prescrizioni di adeguamento alla normative di settore, alla pianificazione regionale;

e)vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari in relazione al metodo e alle direttive disposte dalla normativa nazionale di settore;

f)esprime parere vincolante in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato a più gestori;

- è ribadita la priorità della pianificazione regionale, con particolare riferimento al Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, rispetto alla pianificazione dei Consigli di bacino, che deve obbligatoriamente attenersi alla prima;

- è istituita una banca dati regionale del servizio idrico integrato per l'acquisizione di informazioni relative al settore e presso la quale i Consigli di bacino dovranno in particolare trasmettere quanto segue:

a)la relazione sugli aspetti dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;

b)le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico;

c)le tariffe applicate all'utenza;

d) le risultanze del censimento e relativo aggiornamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato, anche ai fini dell'adempimento di obblighi nazionali o comunitari.

La trasmissione delle informazioni richieste ai Consigli di bacino è obbligatoria ed è introdotto il vincolo sanzionatorio valevole per la comunicazione dei dati statistici all'Amministrazione regionale;

- la Giunta regionale provvede a determinare le modalità per l'approvazione delle convenzioni per la costituzione dei Consigli di bacino e le direttive per la costituzione dei comitati consultivi degli utenti.

Relativamente alle procedure di affidamento del servizio idrico integrato ai gestori, è demandato alla Giunta regionale il compito di predisporre uno schema di convenzione tra Consigli di bacino e gestore che costituisca riferimento normativo per la predisposizione delle nuove convenzioni di affidamento. Si ritiene infatti di regolare tale aspetto particolarmente significativo nel garantire la buona efficienza del servizio e il buon esito delle procedure di affidamento.

Risulta inoltre indispensabile salvaguardare il periodo transitorio fino alla costituzione dei nuovi Consigli di bacino. Si stabilisce pertanto che le Autorità d'ambito attuali mantengano le proprie funzioni fino all'operatività dei nuovi Consigli medesimi. Le concessioni ed i contratti per la gestione del servizio idrico integrato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia. I beni patrimoniali di pertinenza delle Autorità di ambito, alla cessazione delle funzioni delle medesime, rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti e vengono successivamente trasferiti ai Consigli di bacino al momento della loro costituzione. I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle attuali Autorità d'ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime.

La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 16 settembre 2011 ha espresso all'unanimità (presenti per il Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania i Consiglieri Cenci, Bozza, Cappon e il Presidente Finco - con delega del consigliere Teso del gruppo consiliare Popolo della Libertà -, per il Gruppo consiliare Popolo della Libertà il Consigliere Conta - con delega del consigliere Bond - e per il Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto i Consiglieri Azzalin, Puppato e Fracasso) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale nel testo modificato dalla Commissione.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“149.Piano d'ambito.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:

a) ricognizione delle infrastrutture;

b) programma degli interventi;

c) modello gestionale ed organizzativo;

d) piano economico finanziario.

2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi dì gestione e dì investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (467). L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.”

- Il testo dell'art. 154 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“154.Tariffa del servizio idrico integrato.

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (489), sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (490) (491).

5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.”

Nota all'articolo 4:

- Il testo dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 8/2002 è il seguente:

“Art. 3 - Attribuzioni della struttura regionale di statistica.

1. Alla struttura regionale di statistica sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) tenere i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema statistico nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonché le altre strutture regionali operanti nel settore della statistica dei paesi dell'Unione europea;

b) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici che interessano l'amministrazione regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e del programma statistico regionale di cui all'articolo 11;

c) fornire al Consiglio regionale e alla Giunta regionale le informazioni statistiche richieste e svolgere, su incarico degli stessi organi, specifiche attività di ricerca e di elaborazione di dati;

d) coordinare ed integrare l'attività statistica di settore delle strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, che si coordinano funzionalmente con la struttura al fine di uniformare l'indirizzo tecnico metodologico;

e) contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi e delle raccolte di dati amministrativi;

f) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale mediante specifiche indagini e l'accesso alle fonti e agli archivi di dati amministrativi dell'amministrazione regionale;

g) curare, in collaborazione con le strutture competenti e la struttura informatica, il coordinamento e la pianificazione di sottosistemi informativi di settore, allo scopo di promuoverne l'implementazione a fini statistici e la confluenza nel Sistema informativo statistico della regione;

h) concordare con i soggetti di cui alla lettera d) le modificazioni, le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica contenente informazioni utilizzabili anche per fini statistici;

i) attuare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività statistica degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, applicando i criteri e le modalità organizzative per lo scambio dei dati, stabiliti dalla commissione statistica regionale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 322/1989, dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di cui all'articolo 9;

l) predisporre, in conformità con l'ISTAT e l'EUROSTAT, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell'amministrazione regionale;

m) predisporre ed attuare il programma statistico regionale di cui all'articolo 11;

n) collaborare con le altre amministrazioni del Sistema statistico nazionale per l'attuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

o) richiedere alle competenti strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, la elaborazione di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale;

p) fornire al Sistema statistico nazionale i dati richiesti e relativi all'amministrazione regionale;

q) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico dell'amministrazione regionale con il Sistema statistico nazionale;

r) accertare le violazioni di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 322/1989, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 dello stesso decreto e ai sensi dell'articolo 14;

s) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'ISTAT, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale, un rapporto annuale sull'attività svolta dalla struttura nell'anno precedente;

t) formare, gestire e aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale;

u) collaborare all'attività di formazione e di aggiornamento degli addetti alle attività statistiche di competenza regionale;

v) validare le informazioni statistiche riferite all'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 15;

z) provvedere all'acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei dati statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;

aa) fornire l'informazione statistica ufficiale della Regione;

bb) svolgere ogni altra attività richiesta dalle leggi e dalla Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 16 bis della legge n. 11/2005 è il seguente:

“16-bis.Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario.

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

10.Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

11.I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 2, comma 186 bis, della legge n. 191/2009 è il seguente:

“Art. 2.(Disposizioni diverse)

186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

4. Leggi regionali abrogate

- L'art. 14, comma 1, lettera a) abroga la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni;

- - L'art. 14,comma 1, lettera f) abroga la legge regionale 18 novembre 2005, n. 15 “Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” ”.

5. Struttura di riferimento

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