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Bur n. 28 del 10 aprile 2012


LEGGE REGIONALE  n. 13 del 06 aprile 2012

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
Quadro finanziario e rifinanziamento di leggi di spesa

Art. 1
Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.657.976.955,94 per l’esercizio 2012.

Art. 2
Rifinanziamenti e fondi speciali

1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2012, sono determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.

Art. 3
Attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all’evasione in materia di compartecipazione regionale all’IVA

1. A decorrere dal 2012, sulla base delle modalità stabilite dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per l’attuazione del comma 1.
3. La Giunta regionale comunica periodicamente alla competente commissione consiliare l’entità dei proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1.

CAPO II
Razionalizzazione della spesa e del costo degli apparati amministrativi

Art. 4
Riordino dell’azienda regionale Veneto Agricoltura

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di riordino dell’azienda regionale Veneto Agricoltura, istituita con legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura””, che, attraverso interventi di razionalizzazione e di miglioramento dell’efficienza delle funzioni e dei servizi, consenta di conseguire significativi risparmi nelle spese di funzionamento dell’azienda.
2. La Giunta regionale è autorizzata, previo parere della commissione consiliare competente, ad apportare al bilancio di previsione le opportune variazioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

Art. 5
Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione della Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)”

1. I commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell’articolo 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, così come introdotti dal comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”, sono abrogati.
2. Gli incarichi dirigenziali conferiti in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati fino alla loro scadenza.
3. L’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta minori oneri per il bilancio regionale, quantificati in euro 135.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 (upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” del bilancio pluriennale 2012-2014).

Art. 6
Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del difensore civico”

1. L’articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 è così sostituito:

“Art. 15
Trattamento economico

1. Al Difensore civico spetta il 30 per cento dell’indennità, della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.”.
2. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2012.

Art. 7
Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”

1. L’articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 e successive modificazioni è così sostituito:

“Art. 7
Trattamento economico

1. Al titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spetta il 30 per cento dell’indennità della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni, per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.”.
2. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2012.

Art. 8
Nuove disposizioni in materia di piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea legislativa

1. Il piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea legislativa, attivato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 62 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2008” è mantenuto in essere per un periodo di ulteriori due anni, in funzione del completamento dell’adeguamento del sistema informativo del Consiglio regionale con la sua messa a regime nell’ambito del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del Consiglio regionale derivante dal processo di revisione statutaria e
regolamentare.
2. La unità operativa di supporto istituita ai sensi dell’articolo 62, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 e la disciplina del relativo incarico dirigenziale a tempo determinato sono ridefiniti per un periodo massimo complessivo pari a quello del piano di cui al comma 1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assume le conseguenti determinazioni di carattere organizzativo e la Giunta regionale provvede ai relativi adempimenti di competenza in conformità alle proposte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 54.000,00 per l’esercizio 2012, euro 65.000,00 per l’esercizio 2013 ed euro 11.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con un incremento di pari importo della dotazione delle risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 e con la corrispondente diminuzione della dotazione iscritta nell’upb U0017 “Oneri per il personale”.

Art. 9
Modifica dell’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”

1. Al comma 2 dell’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole “ad esclusione dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1”, sono soppresse.
2. L’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, così come modificato dal comma 1, si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quanti-
ficabili in euro 30.000,00 per l’esercizio 2012 ed in euro 45.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0002 “Giunta regionale” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 10
Abrogazione dell’articolo 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”

1. L’articolo 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 è abrogato.

Art. 11
Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”

1. L’articolo 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è sostituito dal seguente articolo:

“Art. 17
Uffici per le relazioni con il pubblico (URP)

1. Al fine di migliorare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione e di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, è prevista l’attività degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP).”.

CAPO III
Norme finalizzate ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale


Art. 12
Fondi per interventi di cui al “Piano straordinario degli interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010”

1. Al fine di far fronte alle gravi situazioni di rischio idrogeologico che interessano buona parte del territorio regionale e porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene, in conformità al “Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico” e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati, è istituito il fondo denominato “Piano straordinario degli interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificabili in euro 49.500.000,00 per l’esercizio 2012 e in euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 13
Istituzione di un fondo per l’indennizzo dei danni da allagamento

1. È istituito il fondo regionale per l’indennizzo dei danni da allagamento, di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo è destinato all’indennizzo dei danni cagionati a seguito di utilizzo di aree private, da parte della Regione, ai fini della laminazione di piene di corsi d’acqua qualora necessario per la tutela dell’incolumità di persone, cose e infrastrutture.
3. Non sono riconosciuti i danni provocati in aree già asservite, in via permanente, a funzioni di laminazione delle piene e sulle quali gravi il vincolo di servitù di allagamento ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, determina le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo ed i criteri di erogazione delle somme a titolo indennitario.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2012.

Art. 14
Contributo straordinario per i Comuni della provincia di Padova colpiti da calamità naturali

1. Per fronteggiare gli oneri conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito negli anni 2008 e 2010 i territori dei comuni di Albignasego, Padova, Abano Terme, Casalserugo, Due Carrare, Maserà di Padova, Montegrotto Terme, Ponte San Nicolò, Saccolongo, Legnaro, Sant’Angelo di Piove di Sacco, Selvazzano Dentro, Saonara, Teolo, Torreglia e Rubano, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per un importo di
euro 500.000,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per i danni ai beni immobili di privati, ivi compresi i fabbricati rurali, alle attività produttive, ai beni mobili registrati, nonché alle infrastrutture ed edifici pubblici.
3. La Giunta regionale definisce criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0122 “Emergenze sul territorio” del bilancio di previsione 2012.

Art. 15
Competenza sanzionatoria per le false autocertificazioni reddituali rese al fine di ottenere l’esenzione dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria

1. L’applicazione delle sanzioni amministrative per le false autocertificazioni reddituali rese al fine di ottenere l’esenzione dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, cosiddetto ticket sanitario, spetta all’azienda unità locale socio-sanitaria (ULSS) competente per territorio secondo la procedura stabilita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
2. L’azienda ULSS competente per territorio è quella del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano all’azienda ULSS territorialmente competente ad applicare la sanzione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16
Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”

1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, è sostituito dal seguente comma:
“1. In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 275, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, l’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sui farmaci si applica alle persone appartenenti ad un nucleo familiare individuato secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità “Modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell’assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa”, avente un reddito complessivo, ai fini IRPEF, riferito all’anno precedente, non superiore alle soglie indicate nella Tabella A, allegata alla presente legge, definite per numero e tipologia di componenti. La Tabella A può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.”.
2. La legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 è integrata dalla seguente Tabella A:

“Tabella A
(articolo 19)

Numero componenti

 
Tipologia nucleo familiare
Reddito complessivo nucleo familiare ai fini IRPEF soglia di esenzione in euro
1
1 componente
euro 8.000,00
2

1 coniuge e 1 familiare a carico
euro 8.750,00
2 coniugi
euro 12.000,00
3

1 coniuge e 2 familiari a carico
euro 9.500,00
2 coniugi e 1 familiare a carico
euro 12.750,00
4

1 coniuge e 3 familiari a carico
euro 10.250,00
2 coniugi e 2 familiari a carico
euro 13.500,00
>4

 

1 coniuge e almeno 4 familiari a carico
euro 10.250,00
2 coniugi e almeno 3 familiari a carico
euro 14.250,00

"
3. Le attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla scadenza.

Art. 17
Attività di informazione sulla sindrome di Alzheimer

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone colpite dalla sindrome di Alzheimer e di mitigare l’impatto sulle loro famiglie attraverso un’adeguata conoscenza delle caratteristiche e dell’evoluzione della malattia, la Regione attiva, in collaborazione con le associazioni del volontariato e del terzo settore con specifica competenza nella materia, una specifica campagna di informazione anche attraverso la stampa e la diffusione di appositi opuscoli.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2012.

Art. 18
Interventi per la prevenzione sanitaria in campo alimentare

1. Al fine di attuare quanto deliberato dal Consiglio regionale il 26 gennaio 2011, n. 6 in merito al Consorzio interuniversitario nazionale “La chimica per l’ambiente” INCA, operante fin dal 1998 presso il Parco scientifico e tecnologico VEGA di Marghera nell’analisi di microinquinanti organici e in particolar modo di policlorodibenzodiossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) ed idrocarburi policiclici aromatici (IPA), la Giunta regionale è autorizzata ad individuare la migliore forma per un coinvolgimento diretto della Regione nella proprietà o nella gestione della struttura di analisi laboratoriale, ottemperando così alla vigente normativa dell’Unione europea in merito alla contaminazione alimentare da diossine e bifenil policlorurati (PCB) e dagli altri contaminanti organici persistenti previsti dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, sottoscritta il 22 maggio 2001.
2. La scelta dell’intervento della Regione nel consorzio INCA di Marghera, attraverso una convenzione pluriennale, o attraverso la creazione di uno spin-off per creare un Centro di eccellenza regionale in compartecipazione con il consorzio INCA, o attraverso l’acquisto delle strutture ed apparecchiature site nel Parco scientifico e tecnologico VEGA, sarà sottoposta alle competenti commissioni consiliari per un parere obbligatorio entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2012.

Art. 19
Modifica dell’articolo 33 “Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti” della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 è inserito il seguente comma:
“4 bis. Le strutture residenziali accreditate gestite da istituzioni pubbliche o private che erogano i servizi di cui al presente articolo non possono richiedere il versamento di una cauzione ai fini dell’accesso alle prestazioni erogate dalla struttura stessa.”.
2. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli erogatori dei servizi di cui al comma 1 uniformano i propri regolamenti a quanto stabilito dal medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalla previsione di cui al comma 1, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte mediante le dotazioni già iscritte nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2012.

Art. 20
Edilizia convenzionata

1. Gli operatori pubblici e privati che realizzano programmi costruttivi o di recupero con il concorso di finanziamenti pubblici di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, nell’ambito del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2001-2003 di cui al provvedimento del Consiglio regionale 31 luglio 2002, n. 74 e del Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto” di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001 “Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto””, siti nei comuni definiti ad alta tensione abitativa i cui alloggi sono da locare a soggetti in possesso dei requisiti previsti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, relativo alle residenze di interesse generale destinate alla locazione, possono chiedere alla Regione di limitare il vincolo di locazione ad un periodo non inferiore a venticinque anni.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di rilascio dell’autorizzazione alla limitazione del vincolo di cui al comma 1, sulla base del parametro della parziale restituzione alla Regione di una somma pari ad un valore intermedio tra l’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie rispetto all’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, valore comunque non inferiore al 2,50 per cento del contributo erogato nell’ambito dei Programmi del comma 1. Tale somma è maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di effettivo pagamento.
3. La Giunta regionale individua le modalità di reinvestimento delle somme di cui al comma 2, finalizzate ad interventi destinati alla locazione a canone concertato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2012, allocati nell’upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica” del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le nuove entrate di pari importo introitate nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi ” del bilancio di previsione 2012

Art. 21
Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a fondo perduto in conto interessi concessi alle imprese di costruzione e loro consorzi, alle cooperative di abitazione e loro consorzi ed alle fondazioni onlus statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato nell’ambito del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72, sono convertiti in contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato.
2. Sono escluse dall’applicazione del comma 1 le operazioni di mutuo che alla data di entrata in vigore della presente legge si sono già concluse con l’erogazione e quietanza a saldo del mutuo stesso.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità operative e le procedure di erogazione dei contributi, nel rispetto delle finalità previste nel comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica” e U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del Bilancio di previsione 2012.

Art. 22
Modifica della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 11 bis
Sostegno all’assegnazione di alloggi a fini sociali

1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11, il Consiglio comunale può riservare fino al due per cento degli alloggi da assegnare annualmente con proprio provvedimento, in uso alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e/o ai servizi sociali dei comuni, a favore di categorie di soggetti interessati da progetti socio-assistenziali individuati con accordo di programma tra comuni, ATER competenti per territorio, aziende ULSS competenti per territorio e soggetti operanti nel settore del privato sociale con specifica e documentata esperienza che si impegnano a prestare servizio di sostegno aggiuntivo di formazione e di accompagnamento sociale.”.
2. Agli oneri conseguenti alla promozione ed all’attuazione dell’accordo di programma di cui al comma 1, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 23
Iniziative in favore delle imprese del comparto dell’imprenditoria femminile e modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese a prevalente partecipazione femminile, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale.”.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:
“c bis) in conto interessi;
c ter) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
c quater) fondi di garanzia ed altre forme agevolate che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
c quinquies) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:
“1 bis. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono concesse e sono fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa.”.
4. L’articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 è abrogato.
5. Al fine di proseguire gli interventi agevolativi in favore dell’imprenditoria femminile, le disponibilità sui fondi di rotazione istituiti ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)” e dell’articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” sono introitati, in maniera proporzionale alle singole disponibilità, nel bilancio regionale.
6. Le entrate di cui al comma 5, quantificate in complessivi euro 3.000.000,00 per esercizio 2012, sono introitate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2012 e sono destinate al finanziamento di interventi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”- upb U0205 “Interventi strutturali a sostegno dell’imprenditoria” del bilancio di previsione 2012.
7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Sono comunque fatte salve le domande di agevolazione presentate successivamente al 1° novembre 2011 e non istruite dalla società per azioni Veneto Sviluppo S.p.A. per mancanza di fondi.

Art. 24
Iniziative a favore delle imprese giovanili e modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese giovanili, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale.”.
2. L’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è sostituito dal seguente articolo:

“Art. 3
Tipologia degli interventi

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 1 consistono in:
a) contributi in conto capitale;
b) finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di rotazione istituito presso la società per azioni Veneto Sviluppo SpA;
c) contributi in conto interessi;
d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
e) fondi di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
f) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
2. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa.”.
3. L’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è abrogato.
4. Al fine di proseguire gli interventi agevolativi in favore dell’imprenditoria giovanile, le disponibilità sui fondi di rotazione istituiti ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)” e dell’articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” sono introitati, in maniera proporzionale alle singole disponibilità, nel bilancio regionale.
5. Le entrate di cui al comma 4, quantificate in complessivi euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2012, sono introitate nell’upb E0050 “Recuperi sui fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2012 e sono destinate al finanziamento di interventi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” - upb U0205 “Interventi strutturali a sostegno dell’imprenditoria” del bilancio di previsione 2012.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 25
Iniziative in favore delle imprese del comparto dell’artigianato

1. Accertata la chiusura della misura 1.2. “Fondo di rotazione dell’artigianato” del Docup obiettivo 2 - 2000-2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, al fine di rafforzare il sistema produttivo artigiano, la Regione del Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti dagli interventi di ingegneria finanziaria in favore delle piccole e medie imprese (PMI), cofinanziate con risorse comunitarie, introita al bilancio regionale le risorse pubbliche disponibili attuali e future.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono introitate al bilancio regionale, quali risorse a destinazione vincolata, per finanziare la costituzione di un fondo di rotazione destinato a piccole e medie imprese del comparto artigiano nelle aree individuate nel Docup 2000-2006 e fino alla scadenza dei relativi effetti.
3. Il fondo di rotazione è gestito da un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.
4. Agli oneri di cui al comma 2, allocati nell’upb U0056 “Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane” del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le nuove entrate di cui al comma 1, introitate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2012.

Art. 26
Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell’area della ricerca e dell’innovazione

1. Nell’ambito delle finalità perseguite dalla Regione nel sostegno alla ricerca scientifica, allo sviluppo economico e all’innovazione del sistema produttivo veneto, in conformità all’articolo 17, comma 2, lettera f), della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione, di seguito denominato Fondo, per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell’area della ricerca e dell’innovazione, gestito da un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.
2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla disciplina comunitaria, per progetti di ricerca e innovazione.
3. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, i criteri di utilizzo e le modalità di funzionamento del Fondo in relazione alle tipologie di intervento ed in aderenza alle previsioni del vigente Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione di cui all’articolo 11 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9.
4. Costituiscono dotazione del Fondo le risorse non utilizzate ed i rientri da riscuotere sui finanziamenti regionali concessi ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi.” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, compresi gli interessi sulle giacenze presso la società per azioni Veneto Sviluppo SpA, al netto degli oneri di commissione, con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n. 10.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, allocati all’upb U0230 “Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo” del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le entrate di cui al comma 4, introitate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2012.

Art. 27
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 è inserito il seguente comma:
“2 bis. La Giunta regionale può disporre interventi a sostegno di soggetti pubblici e privati per azioni di ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto. A questo fine la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un bando annuale per il sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche in favore di soggetti pubblici e privati, proprietari ed esercenti sale cinematografiche situate in Veneto, che si impegnano a vincolare la destinazione d’uso dell’immobile oggetto dell’intervento a sala cinematografica per un periodo non inferiore a cinque anni.”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 28
Osservatorio turistico regionale

1. In continuità con il protocollo sottoscritto dalla Regione del Veneto con la Direzione generale Enterprise and Industry della Commissione europea che promuove il Veneto come Regione pilota per le politiche europee in tema di turismo accessibile e al fine di rafforzare un rapporto strategico in ambito comunitario finalizzato a contribuire ulteriormente alla visione della Regione del Veneto quale “Laboratorio europeo delle politiche economiche del turismo”, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un Osservatorio turistico regionale.
2. L’Osservatorio, da costituirsi con l’apporto di università, centri di ricerca, enti ed istituzioni del Veneto, dovrà essere focalizzato sulle necessità emergenti del territorio e basato su strumenti gestionali moderni ed innovativi in modo da avere un quadro aggiornato e completo del fenomeno del turismo regionale.
3. L’Osservatorio può rappresentare il punto di scambio, sintesi e divulgazione di informazioni mirate a sostenere tale dibattito negli interessi non solo del settore turistico ma dell’intero territorio rafforzando la collaborazione tra i vari stakeholders non solo locali ma anche interregionali e transnazionali.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” del bilancio di previsione 2012.

Art. 29
Modifica dell’articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni

1. Al primo comma dell’articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 le parole: “pari al” sono sostituite dalle seguenti: “pari al sestuplo del” e le parole: “a L. 6.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “ad euro 10.000,00”;
2. Al secondo comma dell’articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 dopo le parole: “pari al” sono inserite le seguenti: “sestuplo del” e le parole: “a L. 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “ad euro 3.000,00”;
3. Al quinto comma dell’articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 le parole: “a L. 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “ad euro 1.000,00” e le parole: “a L. 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “ad euro 6.000,00”.
4. L’ottavo comma dell’articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è sostituito dal seguente:
“Le Province sono tenute a versare alla Regione il 50 per cento degli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative e ad utilizzarne la quota restante per la copertura degli oneri necessari all’attività di controllo.”.
5. Le entrate di cui al presente articolo quantificate in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014, sono introitate nell’upb E0045 “Altre sanzioni amministrative” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 30
Misure di contrasto alla crisi economica nel settore delle acque minerali e proroga delle misure in essere

1. In considerazione del protrarsi delle condizioni di crisi economica e del conseguente permanere della esigenza di garantire la difesa dei livelli occupazionali del settore, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n. 22, in materia di riduzione del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni, sono prorogate nei loro effetti per il triennio 2013-2015.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica ai concessionari che rispettano tutte le seguenti condizioni:
a) entro il 31 dicembre 2009 abbiano effettuato il pagamento integrale, dovuto per il triennio 2007-2009, del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni;
b) entro il 31 dicembre 2012 abbiano effettuato il pagamento integrale, dovuto per il triennio 2010-2012, del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni ovvero, avendo rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n. 22, abbiano effettuato il pagamento integrale del diritto proporzionale come rideterminato ai sensi del medesimo articolo 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n. 22;
c) abbiano sottoscritto un verbale di consultazione sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, sulla difesa dei livelli occupazionali a valere per il triennio 2013-2015.
3. Alle minori entrate di cui al presente articolo quantificate in euro 3.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 (upb E0041 “Canoni e fitti”) si fa fronte con una contestuale riduzione delle risorse allocate nell’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio pluriennale 2012-2014.

Art. 31
Partecipazione all’aumento di capitale della Società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA)

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della società Veneto Nanotech SCPA, fino all’importo di euro 1.500.000,00.
2. Il limite di sottoscrizione del capitale previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 “Partecipazione della Regione alla Società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA)” è elevato ad euro 1.830.000,00.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2012.

Art. 32
Modifiche della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010” e successive modificazioni

1. Nella rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 prima delle parole: “Acquisizione di partecipazioni possedute da soggetti privati” sono inserite le seguenti: “Conferimento di partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in società regionali ed”.
2. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 dopo le parole: “è autorizzata” sono inserite le seguenti: “a conferire in società regionali partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società,”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 è inserito il seguente comma:
“1 bis. Per gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale, esclusi gli impianti di carburanti posti lungo la rete viaria gestita dalla Società a partecipazione regionale Veneto Strade SPA, il pagamento dei relativi canoni, per il periodo dal 2003 al 2009, è consentito anche con modalità di erogazione rateizzata fino a dieci anni senza aggravio di interessi e sanzioni.”.

Art. 33
Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo

1. Il comma 6 dell’articolo 4, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è sostituito dal seguente comma:
“6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all’articolo 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all’articolo 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, tale individuazione compete alle comunità montane di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all’articolo 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell’ambiente e della sicurezza delle persone.”.
2. Fino all’emanazione di una legge regionale di disciplina organica del ciclo-escursionismo, le aree sciabili attrezzate e le piste di cui agli articoli 6 e 32 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” nel periodo in cui non sono in esercizio per la pratica dello sci invernale, possono essere impiegate anche quali percorsi ciclo-escursionistici su tracciati esclusivamente destinati a tali attività.
3. I comuni autorizzano i tracciati ciclo-escursionistici compresi i tracciati di collegamento tra quelli esistenti, o in progetto, nelle aree sciabili attrezzate di cui al comma 2 e quelli esistenti, o in progetto, sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate di cui al comma 1 allo scopo di completare circuiti di maggiore dimensione destinati esclusivamente ad attività ciclo-escursionistiche.
4. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di viabilità, definisce i criteri per l’individuazione dei percorsi ciclo-escursionistici nell’ambito delle aree sciabili attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle caratteristiche di realizzazione degli stessi e delle regole di comportamento.
5. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare i procedimenti di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21.
6. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici provvedono annualmente alla manutenzione degli stessi garantendo la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall’innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall’erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei velocipedi.
7. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati ed interdetti all’escursionismo pedestre e possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori sugli stessi tracciati e sull’infrastruttura attraversata. I conducenti delle biciclette, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici e luminosi previsti dando la precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
8. È vietato utilizzare i percorsi ciclo-escursionistici con mezzi diversi da quelli per cui sono stati autorizzati.
9. Il percorso ciclo-escursionistico non necessita di previsione nello strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nelle aree di cui al comma 2, nella sede viabile esistente o se di larghezza inferiore ai 3 metri complessivi.
10. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici sono responsabili della gestione e della manutenzione dei tracciati destinati esclusivamente al ciclo-escursionismo al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nella percorrenza, da parte dei velocipedi di tragitti realizzati su sentieri, su percorsi destinati per la pratica della mountain-bike anche contenenti strutture, su percorsi artificiali, su strade silvo-pastorali ed aree assimilate e su strade non classificate come statali, regionali, provinciali o comunali ancorché serviti dagli impianti medesimi.
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai gestori di percorsi ciclo escursionistici, un contributo straordinario per interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica relativa ai divieti, alle autorizzazioni e ai limiti di utilizzo dei percorsi ciclo-escursionistici.
12. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce modalità, termini e criteri per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 11.
13. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0095 “Risorse forestali” del bilancio di previsione 2012.

Art. 34
Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)”

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 dopo le parole: “di investimenti” sono inserite le seguenti parole: “o di operazioni finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale”.
2. Per l’attuazione delle modifiche regolamentari conseguenti alla disposizione di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di euro 1.000,00 per l’esercizio 2012 (upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti” del bilancio di previsione 2012).

Art. 35
Istituzione di un fondo regionale assicurato per la garanzia del ripristino dei luoghi e modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

1. È istituito un fondo regionale assicurato da destinare a garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l’esercizio degli impianti a fune, dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste e di dismissione di sistemi di innevamento programmato. Tale fondo è gestito, per il tramite di un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica, con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con i versamenti annui dovuti dai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni ai sensi del comma 6 dell’articolo 18, del comma 6 dell’articolo 41 e del comma 6 dell’articolo 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 come modificati dalla presente legge.
3. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole “la cauzione prestata che, qualora non risulti sufficiente, è integrata dal soggetto obbligato per l’importo determinato dalla provincia.” sono sostituite dalle parole “un fondo regionale appositamente costituito e alimentato dal versamento delle quote annuali di cui all’articolo 18, comma 6, all’articolo 41 comma 6 e all’articolo 45 comma 6, rivalendosi successivamente sul soggetto interessato per il rimborso delle spese sostenute.”.
4. Il comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:
“6. A garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell’importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all’inflazione rilevata dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).”.
5. Il comma 6 dell’articolo 41 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:
“6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi nel caso di cessazione a qualsiasi titolo dell’autorizzazione, salva l’ipotesi di revoca di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a), la provincia subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell’importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all’inflazione rilevata dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).”.
6. Il comma 6 dell’articolo 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito:
“6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino, la provincia subordina il rilascio dell’autorizzazione al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell’importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all’inflazione rilevata dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).”.
7. Dopo il comma 6 dell’articolo 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente comma:
“6 bis. A garanzia dell’attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione della cauzione a favore dei servizi forestali dell’amministrazione regionale per l’attuazione delle misure compensative.”.
8. I titolari di concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 18, 41 e 45 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 per i quali la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi sia stata presentata antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge, devono nei tempi e con le modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, estinguere l’esistente garanzia e aderire al fondo di cui al comma 1.
9. Agli oneri di cui al comma 1, allocati all’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 2, introitate nell’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2012.

Art. 36
Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, è sostituita dalla seguente lettera:
“b) larghezza non inferiore a metri 3 per piste di collegamento con pendenza inferiore al dodici per cento. Sono possibili pendenze superiori al dodici per cento unicamente per brevi tratti se idonei interventi integrativi ne garantiscono comunque il livello di sicurezza;”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio 2012 un contributo straordinario ai soggetti gestori delle aree sciabili di cui all’articolo 6 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 per le necessarie opere di adeguamento e messa in sicurezza.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 2 fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2012.

Art. 37
Interventi per le imprese di montagna. Modifiche della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”

1. Dopo il comma 2 nonies dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è inserito il seguente comma:
“2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.”.
2. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è inserito il seguente comma:
“6 ter. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione cui al comma 2 le piccole e medie imprese alberghiere, nonché le piccole e medie imprese, e i loro consorzi, che gestiscono impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.”.
3. La Giunta regionale stabilisce le condizioni e i criteri di applicazione e di priorità delle operazioni finanziarie di cui ai commi l e 2, fornendo indicazioni operative al soggetto gestore dei fondi di rotazione.
4. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” del bilancio di previsione 2012.
5. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0061 “Interventi d’incentivazione per l’industria” del bilancio di previsione 2012.

Art. 38
Modifiche della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole”

1. Il titolo della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole” è così sostituito: “Disciplina delle Regole, delle Proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago e degli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, è inserito il seguente comma:
“2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, altresì, da ritenersi applicabili alle Proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago, dette vicinie o colonnelli, e agli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, è inserito il seguente comma:
“3 bis. Al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni collettivi la Giunta regionale riconosce la possibilità, per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in Comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra più Regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi.”.
4. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, dopo le parole: “a fini turistici, artigianali”, sono aggiunte le parole: “, per coltivazione
di cave”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, è inserito il seguente comma:
“1 bis. Ai fini dell’accesso ai finanziamenti pubblici e, in particolare, alle misure del Piano di Sviluppo Rurale, le Regole e gli altri soggetti di cui all’articolo 1 sono considerati imprenditori agricoli professionali a titolo principale. Considerato l’interesse generale perpetuato nella loro attività, le Regole e gli altri soggetti di cui all’articolo 1 hanno, altresì, titolo per accedere ai finanziamenti secondo le aliquote previste per i comuni e gli altri enti
pubblici.”.
6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti di cui al comma 2 bis dell’articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 così come inserito dal comma 2 del presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2012.

Art. 39
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”

1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è aggiunta, alla fine, la seguente frase: “I proventi di cui al comma 1 sono utilizzati dalla Provincia di Belluno per il finanziamento di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale, nonché per interventi inerenti lo sviluppo socio-economico del territorio e, in misura non superiore al 30 per cento delle risorse introitate, per spese correnti.”.

Art. 40
Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture” e disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica - VAS” della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 è inserito il seguente comma:
“1 bis. Nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, come modificato dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:
a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione.”.
2. Per la definitiva elaborazione di una normativa regionale organica in materia, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una specifica consulenza.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati in euro 2.000,00, per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio”, del bilancio di previsione 2012.

Art. 41
Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”

1. L’articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente articolo:

“Art. 37
Contributo ambientale a favore della Regione e dei comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti

1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale destinato, quota parte, a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto a favore dei comuni ove gli impianti sono ubicati e, per la restante parte, a favore della Regione per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché agli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della vigente normativa di settore.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede:
a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;
b) a determinare l’entità del contributo a favore dei comuni e della Regione in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;
c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.
3. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo ambientale di cui al presente articolo, per la parte di spettanza regionale, viene introitato all’upb E0166 “Trasferimenti correnti da altri soggetti”. Le somme introitate per gli interventi per la gestione post mortem di discariche non più attive e per la bonifica, il ripristino e la mitigazione ambientale, sono vincolate nella destinazione all’upb U0107 “Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti” e all’upb U0108 “Interventi strutturali nello smaltimento di rifiuti”.
4. Il contributo di spettanza regionale è versato dai gestori degli impianti di cui al comma 1 alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti.
5. Il mancato e puntuale versamento del contributo ambientale da parte dei gestori, accertato dall’autorità di vigilanza, qualora non comporti anche violazione dell’autorizzazione all’esercizio, è punito, a titolo sanzionatorio, con il versamento del contributo medesimo nella misura doppia di quella dovuta.
6. Nelle upb del bilancio regionale di cui al comma 3, vengono introitati e vincolati all’utilizzo i contributi compensativi di mitigazione ambientale previsti negli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati che non siano utilizzati secondo le indicazioni regionali dai comuni sede di impianto.
7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può provvedere ad aggiornare annualmente il contributo ambientale.
8. Il gettito a favore dei comuni derivante dall’applicazione del contributo disciplinato dal presente articolo é destinato a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto.”.

2. La Giunta adotta il provvedimento di cui all’articolo 37, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 così come modificato dal comma 1, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 42
Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”

1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” dopo le parole: “investimenti di enti pubblici” sono aggiunte le parole: “e di soggetti privati”.

Art. 43
Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati all’interno del Sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e del bacino scolante della laguna di Venezia

1. Al fine di sostenere le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20 maggio 2003 n. L. 124, situate all’interno del Sito di interesse nazionale di “Venezia - Porto Marghera” (S.I.N.) e del bacino scolante della laguna di Venezia, così come individuati rispettivamente dal decreto del Ministero dell’Ambiente 23 febbraio 2000 e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003, negli adempimenti derivanti dall’applicazione del Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” o di altra successiva fonte che dovesse disciplinare la materia della bonifica di siti inquinati, è istituito il “Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati all’interno del S.I.N. di Venezia - Porto Marghera e del bacino scolante della laguna di Venezia”, di seguito denominato Fondo, gestito da un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale adotta gli atti necessari all’attivazione del Fondo, tra cui un apposito provvedimento che definisce i criteri e le modalità di accesso ed utilizzazione dello stesso, da approvare previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3. Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di euro 20.000.000,00 a valere sui fondi assegnati alla Regione del Veneto dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con la deliberazione n. 59 del 31 luglio 2009 e dal Comitato Interministeriale di indirizzo e controllo di cui all’articolo 4 della legge 20 novembre 1984, n. 798 e ripartiti con deliberazione del Consiglio regionale n. 10 dell’8 febbraio 2012.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0113 “Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna” del bilancio di previsione 2012.

Art. 44
Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:
“3 bis. Le strutture regionali competenti verificano entro il 31 marzo di ogni anno l’ammontare degli oneri complessivi diretti ed indiretti conseguenti all’applicazione dei commi 2 e 3.
3 ter. Ove tali oneri risultino superiori a quelli conseguenti all’applicazione agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, dell’articolo 38, comma 1, non si applicano, per l’anno di riferimento i commi 2 e 3.”.
2. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, così come introdotti dal comma 1, si applicano anche per l’anno 2011; a tale fine la verifica prevista dal comma 3 bis dell’articolo 37 è effettuata dalle strutture regionali competenti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. L’applicazione del presente articolo determina una minore spesa a carico del bilancio regionale, quantificata in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2012 (upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica”).

Art. 45
Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”

1. L’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, è così sostituito:

“Art. 39
Concorso della Regione nella contribuenza corrisposta ai consorzi di bonifica

1. La Regione si sostituisce ai proprietari di uno o più immobili censiti al catasto urbano consortile tenuti al pagamento di un contributo pari o inferiore al limite di esenzione fissato annualmente dalla Giunta regionale, sulla base delle relative disponibilità finanziarie recate dal bilancio
regionale.
2. La Giunta regionale concede ai consorzi di bonifica un finanziamento annuale determinato nella misura della minore contribuzione consortile conseguente all’applicazione del comma 1.
3. I contribuenti di cui al comma 1 mantengono il diritto di elettorato attivo e passivo nonché l’appartenenza alla fascia di rappresentanza di cui all’articolo 8.”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica” del bilancio di previsione 2012.

Art. 46
Sostegno di progetti riconducibili ai Programmi Operativi

1. La Regione sostiene la candidatura degli enti regionali o comunque partecipati dalla Regione medesima, ai programmi di Cooperazione territoriale europea in qualità di partner o capofila.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce la più ampia diffusione delle informazioni relative alle opportunità di finanziamento accessibili da destinare agli interventi di seguito specificati:
a) sostegno agli interventi o ai progetti riconducibili ai Programmi Operativi (PO) e sottoposti ad approvazione dei relativi organi di gestione o da questi già approvati;
b) realizzazione di interventi integrativi degli interventi e dei progetti di cui alla lettera a);
c) realizzazione di attività informative sulle opportunità di finanziamento.
3. Il sostegno è limitato ai soli progetti di interesse regionale e può consistere anche nel cofinanziamento aggiuntivo di tali progetti. Sono progetti di interesse regionale quelli ai quali concorrano direttamente la Regione, gli enti regionali e i soggetti giuridici partecipati dalla Regione, nonché i progetti proposti da altri soggetti, purché rispondenti ai requisiti e alle finalità stabiliti negli atti normativi o programmatici regionali.
4. Le risorse finalizzate ai progetti di cui al comma 3 possono, inoltre, essere destinate al finanziamento di attività di progettazione di iniziative potenzialmente accessibili a fondi comunitari, che sono inserite in un apposito catalogo di iniziative.
5. La Giunta regionale disciplina le modalità di utilizzo delle risorse e le relative procedure.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0237 “Finanziamento programmi comunitari 2007-2013” del bilancio di previsione 2012.

Art. 47
Contributo per la collaborazione con il Consiglio d’Europa

1. Al fine di promuovere iniziative d’interesse regionale in ambito internazionale ed in particolare nell’area del Sud Est Europa e del Mediterraneo, anche in continuità con l’esperienza maturata con la “Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione per Venezia)” istituita nel 1990, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare accordi con il Consiglio d’Europa attraverso l’Ufficio di Venezia, nei campi del dialogo interculturale, dell’educazione, degli scambi fra giovani e della ideazione di itinerari culturali finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico del Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0013 “Diritti umani cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2012.

Art. 48
Meeting del Coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero

1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell’identità veneta all’estero, promuove la componente giovanile dell’associazionismo di settore operante in Veneto e all’estero, attraverso l’organizzazione del “Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero” di seguito denominato Meeting.
2. Il Meeting si svolge per l’anno 2012 in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la terza generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell’associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritti al registro regionale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c) della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni, designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l’organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0170 “Iniziative per gli emigrati veneti” del bilancio di previsione 2012.

CAPO IV
Norme finali

Art. 49
Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 2012

Luca Zaia


INDICE

CAPO I - Quadro finanziario e rifinanziamento di leggi di spesa

Art.  1 - Quadro finanziario di riferimento
Art.  2 - Rifinanziamenti e fondi speciali
Art.  3 - Attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all’evasione in materia di compartecipazione regionale all’IVA

CAPO II - Razionalizzazione della spesa e del costo degli apparati amministrativi

Art.  4 - Riordino dell’azienda regionale Veneto Agricoltura
Art.  5 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione della Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)”
Art.  6 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del difensore civico”
Art.  7 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”
Art.  8 - Nuove disposizioni in materia di piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea legislativa
Art.  9 - Modifica dell’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”
Art. 10 - Abrogazione dell’articolo 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”
Art. 11 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”

CAPO III - Norme finalizzate ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale

Art. 12 - Fondi per interventi di cui al “Piano straordinario degli interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010”
Art. 13 - Istituzione di un fondo per l’indennizzo dei danni da allagamento
Art. 14 - Contributo straordinario per i Comuni della provincia di Padova colpiti da calamità naturali
Art. 15 - Competenza sanzionatoria per le false autocertificazioni reddituali rese al fine di ottenere l’esenzione dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria
Art. 16 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”
Art. 17 - Attività di informazione sulla sindrome di Alzheimer
Art. 18 - Interventi per la prevenzione sanitaria in campo alimentare
Art. 19 - Modifica dell’articolo 33 “Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti” della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”
Art. 20 - Edilizia convenzionata
Art. 21 - Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato
Art. 22 - Modifica della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”
Art. 23 - Iniziative in favore delle imprese del comparto dell’imprenditoria femminile e modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” e successive modificazioni
Art. 24 - Iniziative a favore delle imprese giovanili e modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni
Art. 25 - Iniziative in favore delle imprese del comparto dell’artigianato
Art. 26 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell’area della ricerca e dell’innovazione
Art. 27 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”
Art. 28 - Osservatorio turistico regionale
Art. 29 - Modifica dell’articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni
Art. 30 - Misure di contrasto alla crisi economica nel settore delle acque minerali e proroga delle misure in essere
Art. 31 - Partecipazione all’aumento di capitale della Società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA)
Art. 32 - Modifiche della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010” e successive modificazioni
Art. 33 - Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo
Art. 34 - Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)”
Art. 35 - Istituzione di un fondo regionale assicurato per la garanzia del ripristino dei luoghi e modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”
Art. 36 - Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”
Art. 37 - Interventi per le imprese di montagna. Modifiche della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”
Art. 38 - Modifiche della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole”
Art. 39 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”
Art. 40 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture” e disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi
Art. 41 - Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”
Art. 42 - Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”
Art. 43 - Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati all’interno del Sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e del bacino scolante della laguna di Venezia
Art. 44 - Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”
Art. 45 - Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”
Art. 46 - Sostegno di progetti riconducibili ai Programmi Operativi
Art. 47 - Contributo per la collaborazione con il Consiglio d’Europa
Art. 48 - Meeting del Coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero

CAPO IV - Norme finali

Art. 49 - Dichiarazione d’urgenza


(seguono allegati)

TABELLE A-B-C Finanziaria 2012_239305.pdf

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 dicembre 2011, n. 26/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 gennaio 2012, dove ha acquisito il n. 227 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 1 marzo 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima commissione consiliare, consigliere Costantino Toniolo e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 marzo 2012, n. 9.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il quadro di finanza pubblica italiana per il 2012 è il risultato di diverse manovre intervenute nel corso del 2011, volte a riportare entro il percorso concordato con l’Unione europea i saldi di bilancio pubblico, che hanno scontato le note difficoltà legate all’andamento negativo dell’economia e alle tensioni sui mercati finanziari.
I decreti legge n. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011), n. 138/2011 (legge n. 148/2011) e n. 201/2011 (legge n. 214/2011) hanno introdotto una consistente correzione dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, pari complessivamente a 2,8 miliardi di euro per il 2011, 44,5 miliardi per il 2012, 59,5 miliardi per il 2013 (anno nel quale si prevede di conseguire il pareggio di bilancio) e 61,2 miliardi per il 2014. Nell’ottica di centrare il pareggio di bilancio nel 2013, il contributo richiesto agli enti territoriali dalle suddette manovre è davvero notevole: regioni ed enti locali dovranno operare riduzioni di spesa per il 43 per cento, nonostante la loro incidenza sulla spesa pubblica pesi per il 33,2 per cento (le prime, in particolare, incidono per il 20,6 per cento; i secondi per il 12,6 per cento).
Per le regioni è stata disposta un’ulteriore forte stretta al patto di stabilità, nonché misure di razionalizzazione della spesa sanitaria; ripercussioni sulla spesa regionale potranno derivare anche dalle riduzioni alle dotazioni ministeriali (un esempio a tal fine è rappresentato dai Fondi per le aree sottoutilizzate di parte statale).
Ricordo, per quanto concerne la Regione del Veneto, che già il decreto legge n. 78/2010 (legge n. 122/2010) aveva disposto un taglio rispetto ai trasferimenti statali 2010 per circa 400 milioni, che si ripercuote sul bilancio pluriennale 2012-14 attraverso:
a) il sostanziale azzeramento dei trasferimenti statali senza vincolo di destinazione (tutti i trasferimenti cd. “Bassanini”) riguardanti mercato del lavoro, incentivi alle imprese, salute umana, agricoltura, viabilità, ambiente;
b) la parziale riduzione pure dei trasferimenti con vincolo di destinazione (cito, tra i più noti, il fondo per le politiche sociali).
Il trasporto pubblico locale è stato rifinanziato dal suddetto decreto-legge n. 98/2011 (come integrato dal n. 201/2011) per complessivi 1,2 miliardi (è stimato in circa 87,9 milioni per il Veneto), a fronte di una necessità stimata dalle Regioni per 2,05 miliardi.
Quanto al patto di stabilità, anche per il 2012 il contributo delle regioni al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica si tradurrà materialmente in una riduzione del limite massimo di spesa, sia in termini di competenza (impegni) che di cassa (pagamenti). In base alle tabelle inserite nella legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), al netto dell’applicazione di criteri di virtuosità, le cui modalità operative sono in via di definizione (l’attuale normativa prevede infatti un concorso differenziato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra Regioni “virtuose” e “non virtuose”), i tetti di competenza e di cassa per la Regione del Veneto vedono una riduzione di circa il 6 per cento rispetto a quelli del 2011; il che si traduce in 54 milioni in meno per gli impegni e 57 milioni in meno per i pagamenti. Va detto comunque, relativamente a tali tetti, che sono solo stimati e potrebbero subire sensibili miglioramenti o peggioramenti a seguito dell’applicazione del riparto dei vincoli di finanza secondo i citati criteri di virtuosità.
La legge di stabilità 2012 conferma inoltre le pesanti sanzioni già previste dal decreto legislativo n. 149/2011, come: il versamento all’entrata del bilancio statale dell’importo corrispondente al maggiore degli sfondamenti di competenza o di cassa; l’impossibilità di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo dell’ultimo triennio; l’impossibilità di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; la rideterminazione in diminuzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta.
Per quanto riguarda le risorse destinate alle politiche regionali, esse ammontano nel 2012 a 1.224 milioni, contro i 1.390 dell’esercizio precedente: sono quindi in contrazione del 12 per cento. Vanno tuttavia aggiunte le entrate straordinarie derivanti da dismissione di cespiti, previste in 79 milioni, finalizzate a sostenere alcuni settori strategici: il totale è quindi di 1.303 milioni.
Poiché la capacità di indebitamento della Regione del Veneto è pressoché esaurita, nel 2012 viene autorizzato nuovo indebitamento per soli 30 milioni, finalizzati ad interventi in materia di edilizia pubblica: ciò è stato possibile solo grazie ad un’attenta e analitica ricognizione dei residui passivi.
Nonostante l’evidente riduzione delle entrate regionali libere da vincoli, il bilancio 2012 presenta comunque ulteriori risorse con le quali è possibile far fronte alle numerose esigenze della comunità veneta. Tra le voci più rilevanti si evidenziano le risorse derivanti dalla Programmazione Comunitaria 2007-2013 che per il 2012 si sostanziano in:
- circa 83,3 milioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui circa 4 milioni di cofinanziamento regionale;
- 106,4 milioni sul Fondo Sociale Europeo (FSE);
- 4,2 milioni sul Fondo europeo per la pesca (FEP), di cui circa 0,5 milioni di cofinanziamento regionale;
- 22 milioni di cofinanziamento regionale a favore del Programma Rurale.
Si tratta, dunque, di risorse “nuove” per 216 milioni. Ricomprendendo inoltre quelle non impegnate in esercizi precedenti, da riproporre obbligatoriamente nel bilancio 2012, la programmazione comunitaria 2007-2013 incide sul bilancio per circa 451 milioni. Per inciso, ricordo che tali finanziamenti sono stati oggetto, in occasione dell’esame del bilancio, di una seduta congiunta delle commissioni prima e relazioni internazionali.
In definitiva, sommando ai citati 1.303 milioni liberi da vincoli le assegnazioni statali, comunitarie e da altri soggetti (864 milioni) e le reiscrizioni di risorse vincolate relative a somme non utilizzate negli anni precedenti (1.628 milioni), la massa complessiva di risorse di cui il bilancio 2012 può fruire sfiora i 3,8 miliardi.
Ovviamente la sanità, da sempre la voce più importante del bilancio regionale, va conteggiata separatamente: le risorse disponibili sono oltre 8,61 miliardi, in aumento del 3 per cento rispetto a quelle del 2011 e sono finalizzate a garantire i livelli essenziali di assistenza. Tale settore pesa per circa il 68 per cento su un bilancio 2012 che, al netto delle partite di giro, stanzia risorse per complessivi 12,9 miliardi.
Le previsioni di spesa
Va detto, innanzitutto, che nonostante la citata riduzione delle risorse per le politiche regionali, la Regione Veneto conferma il sostegno a tre settori strategici: il sociale; la formazione e l’istruzione; il trasporto pubblico locale.
Inoltre, a seguito degli eventi alluvionali del 2010 e al fine di dare continuità agli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza idrogeologica, particolare attenzione è stata riservata al finanziamento di interventi a tutela del territorio veneto con uno stanziamento di circa 150 milioni nel triennio, di cui parlerò in seguito.
L’allocazione delle risorse regionali nelle macro-aree di intervento, escludendo il fondo sanitario regionale, dice che per l’area territorio, ambiente e infrastrutture sono disponibili 420,2 milioni (402,1 nel 2011); l’area persona e famiglia fruirà di 280 milioni (319,2 nel 2011); l’area assetto istituzionale e governance disporrà di 14,3 milioni (20,5 nel 2011); l’area spese tecniche e di funzionamento, infine, fruirà di 476,5 milioni (539 nel 2011): è di tutta evidenza, in questo caso, lo sforzo profuso per ridurre le spese dell’apparato regionale, che infatti diminuiscono dell’11,5 per cento rispetto all’anno precedente.
Ritengo utile analizzare ora in dettaglio le singole funzioni obiettivo presenti nelle macro-aree d’ intervento, tenendo presente il quadro complessivo delle risorse a disposizione nel 2011, ovvero conteggiando anche quelle vincolate.
L’area persona e famiglia, è finanziata con risorse regionali per 280 milioni; conteggiando anche quelle vincolate (pari a 790,8 milioni), le risorse a disposizione nel 2011 sono complessivamente pari a 1.070,9 milioni.
Un breve cenno alle voci più significative di quest’area sono:
- la cultura fruisce di 13,6 milioni regionali e di 2,5 vincolati: viene confermato il sostegno a favore degli enti culturali, in particolare alla Fenice di Venezia, all’Arena di Verona e alla Biennale. Inoltre un articolo del progetto di legge finanziaria destina 0,3 milioni per interventi di ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto;
- gli interventi per le abitazioni fruiscono di 1,1 milioni regionali e di 135,2 vincolati: anche per il 2012 le politiche per la casa previste dalla Regione Veneto saranno rivolte a favorire l’accesso alle abitazioni dei cittadini economicamente più svantaggiati che non riescono ad accedere alle unità abitative disponibili nel libero mercato. Due articoli previsti nel progetto di legge finanziaria consentono inoltre: ai cittadini in affitto di acquistare la prima casa, prevedendo inoltre l’introito di risorse da reinvestire nel settore; di mantenere le agevolazioni finanziarie nel settore dell’acquisto della prima casa, nonostante il mutato scenario economico e finanziario del settore bancario;
- agli interventi sociali sono riservati 71,5 milioni regionali e 26,6 vincolati: viene riconfermata l’attenzione a favore del fondo per il sostegno di iniziative a tutela dei minori - finanziando tra l’altro le scuole materne parificate - per un totale di 43 milioni; inoltre, nonostante l’azzeramento del trasferimento a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali, vengono garantiti i trasferimenti alle Aziende ULSS per il sostegno e la promozione dei servizi sociali pari a 18 milioni di euro;
- il settore istruzione e formazione - 89,8 milioni regionali e 333,1 vincolati - nonostante la generale riduzione delle risorse a disposizione, è ritenuto strategico dalla Regione ed è stato salvaguardato dai tagli. Infatti 50 milioni sono destinati alla formazione professionale, 7 al sostegno alle famiglie attraverso i buoni-scuola, 13 alle borse di studio universitarie e oltre 12 al funzionamento degli ESU;
- in ambito lavoro - 13 milioni regionali e 106,8 vincolati - la Regione promuove la piena e buona occupazione, ponendo al centro delle proprie politiche la persona e la qualità del lavoro; in particolare, il bilancio 2012 stanzia 4 milioni a favore del sostegno al reddito e all’occupazione (legge regionale n. 3/2009); 6 milioni per favorire l’occupazione dei diversamente abili; 23 milioni per sostenere le politiche per il lavoro attraverso
il Fondo FSE;
- sul fronte tutela della salute - 88,9 milioni regionali e 186,4 vincolati - segnalo 23 milioni per il funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e 100 milioni per interventi di edilizia socio sanitaria (in entrambi i casi trattasi di risorse statali).
L’area sviluppo economico è finanziata con risorse regionali per 112,6 milioni e ritengo vada annotato lo sforzo compiuto per mantenere la dotazione in linea con quella dell’anno precedente: erano infatti 109,2 milioni nel 2011, saranno 112,6 quest’anno.
Conteggiando anche quelle vincolate (pari a 157,6 milioni), le risorse a disposizione nel 2012 assommano complessivamente a 270,2 milioni.
Entrando nel dettaglio dei settori principali rilevo che:
- per quanto concerne agricoltura e sviluppo rurale - 82 milioni regionali e 15 vincolati - oltre a garantire le spese di funzionamento degli enti strumentali (Veneto agricoltura e AVEPA), grande attenzione è stata riservata alle iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013, tramite il citato cofinanziamento regionale di 22 milioni, al sostegno dei Centri di assistenza agricoli (CAA), (ulteriore cofinanziamento di 2,5 milioni) e alle azioni finalizzate ad agevolare le operazioni e l’accesso al credito delle imprese agricole (1,5 milioni);
- quanto allo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese - 18,7 milioni regionali e 83,1 vincolati - annoto che quattro specifici articoli del progetto di legge finanziaria disciplinano iniziative per l’istituzione di fondi di rotazione per l’imprenditoria femminile, per quella giovanile e per le imprese artigiane, nonché per progetti nell’area della ricerca e innovazione: in gran parte, riutilizzando risorse giacenti presso Veneto sviluppo;
- con le risorse complessivamente stanziate per il turismo - 5,9 milioni regionali e 3,6 vincolati - si mira a sostenere il settore nel territorio veneto e a promuovere l’immagine della nostra Regione.
L’area territorio, ambiente e infrastrutture è finanziata con risorse regionali per 420,2 milioni; conteggiando anche quelle vincolate (pari a 927,4 milioni), le risorse a disposizione nel 2012 sono complessivamente pari a 1.347,7 milioni.
Nell’edilizia speciale pubblica le risorse finalizzate, ovvero 13,8 milioni, sono in gran parte di provenienza regionale (10 ml). Va sottolineato tale settore beneficerà di ulteriori 30 milioni, grazie al mutuo autorizzato per far fronte agli appositi investimenti delle amministrazioni pubbliche.
Sul fronte mobilità - 293,1 milioni regionali e 382,2 vincolati - sono stati garantiti 253 milioni a favore del trasporto pubblico locale su gomma, mentre a favore di quello su rotaia sono previste risorse per complessivi 96 milioni.
Per quanto concerne, poi, la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, annoto che il consistente ammontare di risorse a disposizione (334,1 milioni) è interamente vincolato.
Nel campo della protezione civile - 1,3 milioni regionali e 52,7 vincolati - sono allocate le risorse, riconosciute con specifiche ordinanze, destinate ad interventi di ripristino a seguito di calamità (20 milioni); 9,1 milioni sono a valere sul fondo nazionale dedicato.
Quanto alla tutela del territorio - 94,8 milioni regionali e 73,6 vincolati - con apposito articolo del progetto di legge finanziaria si dà inizio al Piano straordinario di interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010 con uno stanziamento di 49,5 milioni nel 2012 e di 100 milioni nel biennio 2013-2014. Un altro articolo istituisce il Fondo regionale per l’indennizzo dei danni da allagamento, dotandolo di mezzo milione. A favore di interventi di difesa idrogeologica e fito-sanitaria, nonché per il miglioramento, la ricostituzione e la compensazione boschiva sono poi destinati 15 milioni.
L’area assetto istituzionale e governance è finanziata con risorse regionali per 14,3 milioni; conteggiando quelle vincolate, pari a 17,4 milioni, le risorse a disposizione nel 2012 sono complessivamente pari a 31,8 milioni.
Il settore delle relazioni istituzionali fruisce di 15 milioni, di cui 12,2 a finanziamento regionale; l’intervento finanziario complessivo per le azioni relative a diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale, infine, si sostanzia in 16,7 milioni, di cui 14,7 vincolati.
Per ultima, l’area spese tecniche e di funzionamento comprende l’insieme degli stanziamenti finanziati con risorse libere da vincolo di destinazione per:
- organi istituzionali (53,5 milioni);
- risorse umane e strumentali (240,6 milioni);
- oneri finanziari (102,8 milioni);
- rimborsi e partite compensative dell’entrata (66,8 milioni);
- fondi riserva per spese obbligatorie ed impreviste (8 milioni);
- fondi speciali per spese correnti e d’investimento, finalizzati a dar copertura a leggi di spesa che vedranno la luce entro l’anno (4 milioni per ogni anno del triennio 2012-2014).
Per quanto riguarda il procedimento istruttorio, ritengo doveroso sottolineare come tutte le commissioni abbiano svolto un esame approfondito per quanto di propria competenza e che la Prima commissione ha esaminato con grande attenzione, nel corso delle sedute del 29 febbraio e 1° marzo 2012, le proposte emendative da esse presentate, in particolare relative al progetto di legge finanziaria.
La Prima Commissione consiliare ha poi recepito gran parte delle proposte pervenute dalle altre commissioni ed ha concluso i propri lavori in ordine ai due progetti di legge, approvandoli a maggioranza.
Sul PDL 227 relativo alla “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P e PDL, hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari PDV e Federazione Sinistra veneta-PRC.”;

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l’iter di approvazione del bilancio di previsione e della legge finanziaria regionale per il 2012 resterà contrassegnato dal ricorso all’istituto dell’esercizio provvisorio. Nella storia della Regione Veneto ciò rappresenta un evento eccezionale, verificatosi la volta precedente nell’ormai lontano 1978. L’esercizio provvisorio è stato il necessario e temporaneo rimedio all’inefficienza politico-amministrativa della Giunta regionale, incapace di predisporre le proposte di legge finanziaria e di bilancio nei tempi previsti. L’esercizio provvisorio è il riconoscimento di un fallimento politico, la certificazione dell’incapacità della maggioranza Lega Nord-PDL, che ha cercato di nascondere questo dato di fatto attribuendolo in ogni occasione all’incertezza del quadro economico finanziario nazionale. Ma il medesimo quadro, per quanto problematico, non ha impedito alle altre Regioni di rispettare i tempi. Alla data del 28 dicembre 2011 la Giunta regionale del Veneto non aveva ancora approvato le proposte di legge finanziaria e di bilancio per il 2012, mentre i Consigli regionali di Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Lazio, Liguria, Marche, Basilicata e Calabria avevano già provveduto da giorni all’approvazione definitiva. E tra il 28 e il 29 dicembre 2011 è iniziata la discussione su bilancio e finanziaria anche nelle aule consiliari delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Piemonte. A far compagnia al Veneto negli ultimi giorni del 2011 restava la Regione Molise, che non aveva ancora adottato i provvedimenti in sede di Giunta. Ma anche il Molise ci ha lasciati soli, avendo approvato a gennaio 2012 finanziaria e bilancio in Consiglio regionale. Sono questi, purtroppo, i primati del Veneto guidato dal Presidente Zaia!
In sede di approvazione della legge sull’esercizio provvisorio avevamo preannunciato, con spirito costruttivo e senso di responsabilità, un attento esame delle leggi finanziaria e di bilancio proposte dalla Giunta. Questo lavoro ha messo in luce numerose approssimazioni, inesattezze e contraddizioni che hanno inevitabilmente portato alla soppressione, nelle competenti commissioni, di numerosi articoli dell’originario disegno di legge finanziaria. Tali soppressioni sono state in larga parte riconfermate dall’esame della Commissione Bilancio. In particolare sono stati stralciati tre articoli riguardanti l’Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a fronte di una complessa riorganizzazione e ridefinizione delle competenze, producevono un irrisorio risparmio quantificato in 90.000 euro. L’obiettivo di un maggiore risparmio, precisato nelle proposte emendative della minoranza, è stato accolto in maniera generica dalla maggioranza, che ha preferito sostituire una cifra definita con la locuzione “significativi risparmi”, all’interno di un articolo che demanda a un disegno di legge della Giunta regionale il riordino di Veneto Agricoltura.
È stato soppresso anche l’articolo riguardante i consorzi di bonifica, e più precisamente l’applicazione (ma di disapplicazione, in realtà, si trattava) dell’articolo 37, commi 2 e 3 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. La soppressione, decisa di fatto in Quarta Commissione per la mancanza di contenuto finanziario della norma, ha originato tre diverse proposte emendative, illustrate e successivamente ritirate in Prima Commissione. Tutte le proposte re-introducevano, in maniera più o meno surrettizia e addirittura retroattiva, la tassazione di soggetti esentati dal pagamento ai sensi della specifica normativa regionale vigente.
Il testo che approda alla discussione dell’Aula consiliare non contiene neppure l’articolo con cui la Giunta regionale voleva istituire il “Gruppo regionale di Volontariato di Protezione Civile”. Le conseguenti, furiose polemiche, anche all’interno della maggioranza, hanno spinto l’assessore competente a ritirare, tanto opportunamente quanto tardivamente, una norma destinata a sicura bocciatura.
Sono stati infine stralciati dal testo originario gli articoli rubricati “Istituzione dell’Agenzia regionale Veneto Film Commission” e “Istituzione della Fondazione Centro di Restauro e valorizzazione della Regione del Veneto”. Non è stata, viceversa, approvata la proposta di sopprimere l’articolo avente ad oggetto il “Sostegno di progetti riconducibili ai Programmi Operativi”. L’articolo, se pur ispirato a finalità condivisibili, contiene elementi di eccessiva discrezionalità e vaghezza, rintracciabili fin dall’aggettivazione usata nel titolo.
Riguardo agli articoli approvati e licenziati, si rileva quanto segue.
Le tabelle B e C di cui al comma 2 dell’articolo 2, contenenti le partite di fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2012, sono fortemente limitative dell’attività e della dignità istituzionale del Consiglio regionale, per l’esiguità delle risorse accantonate e per il modestissimo raggio d’azione della nuova legislazione, che secondo la Giunta regionale dovrebbe ridursi ai soli settori dell’ambiente, della montagna e degli enti locali.
L’articolo 3 “Attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all’evasione in materia di compartecipazione regionale all’IVA” non contiene l’opportuna previsione di un’informativa periodica alla competente commissione consiliare sull’entità dei proventi recuperati. Appare inoltre superflua e pleonastica, nel comma 1 dello stesso articolo, la prescrizione di riversare i proventi “direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale”.
L’articolo 7 “Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni” contiene un inasprimento delle sanzioni per le escavazioni non autorizzate o irrispettose delle prescrizioni; si ribalta inoltre il meccanismo di riversamento dalla Regione alle Province, in controtendenza con l’evoluzione normativa in atto. Rileviamo la necessità di ricondurre questi interventi in un ambito organico, vale a dire la nuova legge e il relativo piano cave previsto dalla legge regionale n. 44/1982 e, a distanza di trent’anni, mai approvato. A maggior ragione si rileva l’inopportunità di manovre emendative dell’ultimo minuto, già sventate in passato, tese a soddisfare interessi di lobby non necessariamente coincidenti con l’interesse generale.
L’articolo 9 prevede opportunamente un sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche del Veneto, ma destina risorse ampiamente insufficienti, che reputiamo necessario incrementare, anche mediante strumenti di finanziamento diversi dal contributo a fondo perduto.
L’articolo 10 “Competenza sanzionatoria per le false autocertificazioni reddituali rese al fine di ottenere l’esenzione dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria” era accompagnato, nel testo proposto dalla Giunta regionale, da una relazione in cui si leggeva che “L’Azienda sanitaria locale comunica all’assistito l’elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito e il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale. L’Azienda sanitaria locale comunica altresì all’assistito che (...) gli sarà inibito l’accesso a nuove prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale fino all’atto della regolazione del debito pregresso”. In realtà il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2009, preso a modello ma non citato, fa riferimento a “prestazioni di specialistica ambulatoriale” e non a “nuove prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale”. A scanso di equivoci e di erronee applicazioni, sarà bene ricordare l’errore anche in fase di approvazione della norma in Aula.
L’articolo 11 sostituisce, ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci, il reddito ISEE con il reddito IRPEF. La modifica comporterebbe un aumento di gettito stimato nella relazione accompagnatoria in circa 10 milioni di euro, con riferimento al 2008. La Tabella indicante le nuove soglie di reddito, introdotta dal comma 2, potrà essere successivamente modificata con semplice delibera di Giunta. È auspicabile a tale proposito un ripensamento.
In materia di interventi sul disagio abitativo grave, giudichiamo positivamente l’introduzione del nuovo articolo 14, che seppur sottofinanziato, contempla la possibilità che i Comuni riservino una quota di alloggi a soggetti interessati da progetti socio-assistenziali, a cui sia prestato un servizio aggiuntivo di accompagnamento sociale.
Riguardo ai fondi di rotazione disseminati, a vario titolo, in numerosi articoli della presente proposta di legge finanziaria, si esprime la preoccupazione di carattere generale che questi strumenti di sostegno finanziario siano tempestivamente messi a disposizione dei soggetti a cui sono destinati, cosa che in passato non sempre è avvenuta, pur in presenza di una gravissima crisi economica.
Riguardo all’articolo 21 “Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero” restano, nonostante le modifiche introdotte al comma 2, le ambiguità sulla riproposizione dell’iniziativa successivamente al 2012. Non si coglie, nella presente congiuntura, la necessità di finanziare tale spesa e di conseguenza si suggerisce all’Aula la soppressione dell’articolo.
Tra le norme introdotte durante il percorso nelle commissioni suscita perplessità sul piano della tutela ambientale il comma 4 dell’articolo 24 - “Istituzione di un fondo regionale assicurato per la garanzia del ripristino dei luoghi e modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve””. Il citato comma dispone la sostituzione del comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, sostituendo l’obbligo di “ripristino dei luoghi” con il più limitato “ripristino dei luoghi dalle opere edili”. A sua volta l’articolo 25 interviene sulla medesima legge regionale n. 21/2008, concedendo contributi per l’adeguamento a una norma apparentemente più permissiva in materia di requisiti tecnici relativi alle piste da sci di collegamento.
Il nuovo articolo 26, seppur con una diversa formulazione, recepisce l’esigenza espressa in un emendamento dell’opposizione, di prevedere un aumento dell’originario contributo a favore dei comuni per il ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, destinando tale incremento alla Regione per interventi di bonifica e ripristino di siti inquinati.
Il nuovo articolo 27 allarga anche a soggetti privati l’accesso al fondo di rotazione per l’attuazione del piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera.
La Prima Commissione Bilancio ha infine approvato, su proposta dell’opposizione, l’introduzione dell’articolo 29, che promuove una specifica campagna d’informazione allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone colpite dalla sindrome di Alzheimer e di mitigare l’impatto sulle loro famiglie.
Per quanto riguarda più specificamente il bilancio di previsione per il 2012, è incontestabile che le tre manovre approvate in rapida successione nel corso del 2011, imputabili esclusivamente al Governo Berlusconi, hanno obbligato Regioni ed enti locali ad operare fortissime riduzioni di spesa, in conseguenza della sconsiderata “politica dei tagli lineari”. È la pesantissima eredità di un Governo che non ha saputo fronteggiare la crisi economica e ne ha addirittura negato a lungo l’esistenza. La medesima irresponsabilità è riscontrabile nella proposta di bilancio approvata dalla Giunta regionale. Pur in un quadro di risorse limitate, e anzi a maggior ragione, si dovevano scegliere con la massima ponderazione le priorità, i settori e i soggetti destinatari di sostegno. Prendiamo atto invece di un allarmante arretramento in settori considerati (ma solo a parole!) strategici, come il turismo e la cultura, dove i tagli nel biennio 2010-2012 sono rispettivamente del 77 per cento e del 60 per cento. Un imbarazzante biglietto da visita per una Regione che dovrebbe sostenere la candidatura di Venezia e del Veneto a capitale mondiale della cultura nel 2019, con buona pace di chi, anche dai banchi della maggioranza, sostiene che turismo e industria culturale hanno una funzione anticiclica nei tempi di crisi, e proprio per questo potrebbero generare importanti ritorni in termini di reddito e occupazione.
Va ancora peggio sul fronte della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico: la riduzione, nel biennio 2010-2012 del 97,4 per cento delle risorse regionali lascia soli gli enti locali e le Forze dell’Ordine nell’azione di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa.
In sofferenza anche il trasporto pubblico locale, che a fronte di maggiori costi determinati soprattutto dal forte rincaro dei carburanti e delle assicurazioni, dispone nel 2012 di 35 milioni di euro in meno rispetto al 2010. Eppure si tratta di un settore che in tempi di crisi dovrebbe essere maggiormente sostenuto per non far gravare i costi sui cittadini utenti.
Smantellato il fondo sociale: a scomparire sono i sostegni alle persone che versano in condizioni di povertà estrema, ai senza fissa dimora, alle vittime della tratta, al contrasto delle dipendenze da sostanze, alla disabilità. Nel biennio 2010-2012 colpita duramente anche la famiglia: per i servizi ad essa destinati le risorse sono diminuite dell’11,5 per cento, mentre gli interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia hanno patito una decurtazione dei finanziamenti pari al 63,7 per cento. Il Terzo settore vede azzerati completamente i fondi.
Per quanto riguarda istruzione e formazione, sono letteralmente scomparsi i finanziamenti destinati agli interventi infrastrutturali per l’istruzione, nonostante l’impellente necessità di manutenzione e messa in sicurezza delle nostre scuole. Azzerati anche i fondi per l’impiantistica sportiva.
Vengono intaccati i diritti alle pari opportunità, con un taglio del 91 per cento: il Veneto compie in questo modo un grande balzo all’indietro che l’opposizione intende contrastare, proponendo il ripristino delle risorse e l’accantonamento di ulteriori finanziamenti nei fondi speciali destinati all’approvazione di nuove leggi.
Per quanto riguarda lo sviluppo del sistema produttivo delle piccole e medie imprese, rispetto al 2010 le risorse sono state ridotte del 43,4 per cento. Nel settore primario la Giunta regionale affossa le attività ittiche e della pesca, che perdono in due anni il 58,5 per cento delle risorse. È sufficiente scorrere i capitoli del bilancio 2012 per comprendere che è in atto un attacco di stampo ideologico al sistema della cooperazione, che pure vale in Veneto il 9 per cento del PIL.
In materia di tutela del territorio, nonostante lo stanziamento di 49 milioni e 500,00 euro per il “Piano straordinario degli interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010”, le risorse calano complessivamente di quasi 45 milioni di euro rispetto al 2010, con una riduzione pari al 21 per cento. Altri 42.787.000 euro vengono sottratti, nei medesimi esercizi finanziari, ai capitoli della Protezione civile.
In merito alla capacità d’indebitamento della Regione, pressoché esaurita, ricordiamo le responsabilità della precedente Giunta, guidata dal Presidente Galan, che rinunciando all’applicazione dell’addizionale IRPEF anche sui redditi elevati, ha sottratto al bilancio decine di milioni di euro disponibili per la spesa corrente e centinaia di milioni di euro per gli investimenti. Tale scelta è stata riconfermata dalla Giunta Zaia, che pertanto condivide le medesime responsabilità. A dire il vero, non è stato l’unico errore, se nel bilancio 2012 si riscontra un’impennata vertiginosa delle spese di difesa legale: un aumento di 15.620.000 euro rispetto al 2010 e addirittura di 16 milioni e 400.000 euro rispetto al 2011. Analogo discorso per l’ingente esborso previsto nel 2012 (quasi 11 milioni di euro ) destinato a pagare le penali connesse alla ricontrattazione dei mutui e i flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati. Complessivamente, dal 2009 al 2011, questi azzardi sono già costati più di 31 milioni di euro.
A questi errori si assomma uno sforzo insufficiente di razionalizzazione e riduzione dei costi di apparati considerati per lo più carrozzoni atti a soddisfare appetiti clientelari. È doveroso fare un’operazione di trasparenza sulle assunzioni negli enti strumentali e nelle società partecipate, sulle consulenze e i compensi dell’alta dirigenza.
In conclusione, alcune considerazioni sugli aspetti procedurali.
Innanzitutto censuriamo la disdicevole e ricorrente pratica di inserire nel corpo della legge finanziaria modifiche di natura puramente ordinamentale, coperte dalla foglia di fico di commi posticci con risibile contenuto economico.
In secondo luogo, ricordiamo che quest’anno approviamo per la prima volta la legge finanziaria e di bilancio con il nuovo regolamento dei lavori consiliari. La discussione nelle commissioni è tornata ad essere nel merito e approfondita. In molti casi, però, la maggioranza, mortificata da perentori ordini di riallineamento alla Giunta, ha bocciato in Prima Commissione ciò che aveva approvato nelle commissioni competenti: è accaduto per emendamenti importanti come il rifinanziamento dell’Arpav, del ripascimento degli arenili, delle Fondazioni Arena e La Fenice. Ciò ha ovviamente svilito il lavoro svolto nelle diverse commissioni, contraddicendo lo spirito del nuovo regolamento. Crediamo sia opportuno riflettere su modifiche regolamentari che, fatti salvi gli equilibri complessivi di bilancio di pertinenza della Prima Commissione, garantiscano il rispetto delle prerogative di tutte le commissioni consiliari.
Infine sottolineiamo che il nuovo Statuto regionale ci detta per l’immediato futuro tempi chiarissimi: presentazione del bilancio in Consiglio entro il 31 ottobre; approvazione entro il 31 dicembre. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente della Giunta deve presentare il rendiconto generale dell’anno finanziario precedente; il Consiglio lo esamina e lo approva non oltre il 30 aprile. Poi l’eventuale assestamento di bilancio, che è normale discutere a giugno-luglio, non a novembre-dicembre! Ci auguriamo che queste norme, volte a garantire efficienza al sistema Veneto, non vengano disattese già nei prossimi mesi.”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 2 - Legge finanziaria.
3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:
a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce;
c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;
e) gli importi dei fondi speciali.”.

Note all’articolo 2
- Per il testo dell’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/2001 vedi nota all’articolo 1.

- Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 20 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d’investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.
2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell’esercizio restano ferme l’assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l’iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell’esercizio successivo.
3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell’esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.”.


Nota all’articolo 3
- Il testo degli artt. 9 e 10  del decreto legislativo n. 68/2011 è il seguente:
“Art. 9  Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale
1. È assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell’intero gettito derivante dall’attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.
2. È altresì attribuita alle regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all’aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, è contestualmente riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attribuzione alle regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.”.

“Art. 10  Gestione dei tributi regionali
1. (soppresso)
2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con l’Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall’attività di recupero dell’evasione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3. L’atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l’integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.
4. Per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF devono essere svolte dall’Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l’Agenzia delle entrate e le regioni.
5. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 può prevedere la possibilità per le regioni di definire, di concerto con la Direzione dell’Agenzia delle entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull’impiego delle risorse disponibili.
6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 5.
7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l’istituzione presso ciascuna sede regionale dell’Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dalla regione e dagli enti locali. La citata gestione dei tributi è svolta sulla base di linee guida concordate nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, con l’Agenzia delle entrate. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Nota all’articolo 5:
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 31/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 - Struttura organizzativa e funzionamento.
1. L’Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previsti espressamente dal regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali.
2. Le aree funzionali, equiparate alle direzioni regionali di cui all’articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”, sono individuate con il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), che definisce anche i criteri e le modalità per il funzionamento dell’Agenzia.
3. L’incarico di dirigente nell’Agenzia comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e, per i dipendenti degli enti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
3 bis. (abrogato)
3 ter. (abrogato)
3 quater. (abrogato)”.

Nota all’articolo 8
- Il testo dell’art. 62 della legge regionale n. 1/2008 è il seguente:
“Art. 62 - Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea legislativa.
1. Nelle more dell’approvazione di una disciplina quadro dei sistemi informativi regionali ed allo scopo di adeguare il sistema informativo del Consiglio regionale alle effettive esigenze dell’assemblea e dei suo organi, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzato ad approvare un piano straordinario triennale di ammodernamento e sviluppo del sistema informativo dell’assemblea legislativa, ispirato ai seguenti criteri:
a) cooperazione con i sistemi informativi della Giunta regionale e degli enti regionali;
b) utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli scambi tra enti e strutture regionali e ricorso a formati di dati liberi;
c) salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi mediante l’adozione concertata di misure tecniche e organizzative adeguate;
d) promozione e utilizzo preferenziale di soluzioni basate su software libero e su programmi con codice sorgente aperto, al fine di garantire l’interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori, nonché di favorirne la possibilità di riuso anche ad altre amministrazioni ed enti della Regione.
2. Per il coordinamento tecnico-amministrativo del piano straordinario di cui al comma 1 l’Ufficio di Presidenza può affidare, per un periodo non superiore a tre anni, uno specifico incarico dirigenziale a tempo determinato, individuando un’apposita unità operativa di supporto, dotata del personale necessario; la Giunta regionale provvede ai relativi adempimenti di competenza in conformità alle proposte dell’Ufficio di Presidenza.
3. L’incarico di cui al comma 2 può essere conferito dall’Ufficio di Presidenza esclusivamente a persona che abbia esperienza e adeguata preparazione e che sia in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l’accesso alla qualifica dirigenziale. Il dirigente incaricato assume, se esterno, all’atto del conferimento dell’incarico, lo stato giuridico dei dirigenti regionali a tempo determinato e non può partecipare, durante l’incarico, a concorsi per l’accesso al ruolo regionale. Il conferimento dell’incarico a dipendente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è calcolato sull’intero trattamento economico corrisposto ai sensi del comma 4.
4. Gli elementi essenziali del contratto relativo all’incarico di cui al comma 2, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, è fissato con apposito provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per i dirigenti di cui all’articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.
5. La struttura regionale competente per l’informatica e gli altri uffici della Giunta regionale assicurano alla struttura incaricata dall’Ufficio di Presidenza della gestione del piano straordinario tutte le informazioni necessarie alla attuazione del piano medesimo.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0241 “Interventi strutturali afferenti il Consiglio regionale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.”.

Nota all’articolo 9
- Il testo dell’art. 8 bis della legge regionale n. 5/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 bis - Componenti della Giunta regionale non Consiglieri regionali.
1. I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.
2. A decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma 1 sono corrisposti, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, i medesimi emolumenti spettanti ai consiglieri regionali. Non sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di assegno di fine mandato, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell’articolo 15 della legge regionale n. 9/1973 si applicano anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale.”.

Nota all’articolo 13
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 20/2007 è il seguente:
“Art. 3 - Regime indennitario per la realizzazione di interventi per la riduzione delle piene.
1. Per la realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, i soggetti competenti individuati ai sensi dall’articolo 70, commi 2 e 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni, nell’ipotesi in cui non si proceda all’espropriazione, dispongono la costituzione di servitù sulle aree interessate dall’espansione delle acque.
2. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 1 devono essere trascritti ai sensi della normativa vigente.
3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma, è corrisposta una indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell’indennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazione.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di calcolo dell’indennità di cui al comma 3, tenuto conto, in particolare, della frequenza e della durata delle piene, nonché dei volumi d’acqua previsti.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 è sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento, decorso il quale termine si prescinde dal parere stesso.”

Note all’articolo 16
- Il testo dell’art. 19 della legge regionale n. 9/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 19 - Ampliamento dell’esenzione dal ticket sui farmaci.
1. In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 275, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, l’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sui farmaci si applica alle persone appartenenti ad un nucleo familiare individuato secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità “Modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell’assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa”, avente un reddito complessivo, ai fini IRPEF, riferito all’anno precedente, non superiore alle soglie indicate nella Tabella A, allegata alla presente legge, definite per numero e tipologia di componenti. La Tabella A può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. A partire dal 1° marzo 2005, in via sperimentale per dodici mesi, non sono più sottoposte a compartecipazione (ticket) le prestazioni ambulatoriali chirurgiche, nonché le prestazioni ambulatoriali diagnostico-terapeutiche invasive.”

Nota all’articolo 19
- Il testo dell’art. 33 della legge regionale n. 1/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 33 - Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti.
1. L’accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di carattere assistenziale e socio-sanitario, escluso l’accesso al contributo sanitario nelle strutture extra ospedaliere, destinate dalla Regione del Veneto a beneficio di persone in condizioni di non autosufficienza, accertata secondo la normativa regionale vigente, è operata in riferimento alla situazione economica del nucleo familiare in cui vive la persona medesima, così come definita dai parametri ISEE stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” e successive modifiche, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 e
successive modifiche.
2. L’accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche regionali a favore di persone disabili, è operata in riferimento alla situazione economica della singola persona disabile determinata ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 7, del DPCM n. 221/1999.
3. La Giunta regionale, ai fini dell’ammissione alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di cui al presente articolo, stabilisce, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione regionale, i limiti e le fasce di reddito dei richiedenti per l’accesso ai benefici.
4. Le agevolazioni e le provvidenze di cui al presente articolo si conformano a criteri di eguaglianza e non discriminazione nell’accesso nonché di progressività rispetto al reddito.
4 bis. Le strutture residenziali accreditate gestite da istituzioni pubbliche o private che erogano i servizi di cui al presente articolo non possono richiedere il versamento di una cauzione ai fini dell’accesso alle prestazioni erogate dalla struttura stessa.”.

Nota all’articolo 20
- Il testo dell’art. 2, comma 285, della legge n. 244/2007 è il seguente:
“2. 285. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d’interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.”

Note all’articolo 23
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 1/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - Destinatari dei contributi.
1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.
2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto.(1)
3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti;
b) qualificare l’impresa con corsi di formazione per l’imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.
4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:
a) sussistere al momento della costituzione dell’impresa, se si tratta di nuova impresa;
b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;
c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo.
4 bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese a prevalente partecipazione femminile, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale.”.

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 1/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Contributi.
1. Alle imprese di cui all’articolo 2 possono essere concessi i seguenti contributi:
a) in conto capitale;
b) finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e delle attività produttive aziendali tramite apposito fondo di rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A.;
c) per la formazione di titolari, dirigenti, dipendenti di sesso femminile.
2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001; ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 per le imprese del settore agricolo, fatta eccezione per il settore dell’agriturismo, e per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3bis e 3ter.
c bis) in conto interessi;
c ter) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
c quater) fondi di garanzia ed altre forme agevolate che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
c quinquies) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
1 bis. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono concesse e sono fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa.”.

- Il testo dell’art. 23 della legge regionale n. 5/2001 è il seguente:
“Art. 23 - Relazione previsionale e programmatica degli enti locali.
1. La Giunta regionale, d’intesa con le associazioni regionali degli enti locali, stabilisce i criteri per la comunicazione alla Regione delle relazioni previsionali e programmatiche di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.
2. Al fine di razionalizzare i relativi flussi informativi, la Regione provvede a predisporre ed inviare agli enti locali un supporto informatico per permettere la gestione informatizzata delle procedure relative alla predisposizione, raccolta, elaborazione e consultazione delle informazioni contenute nelle relazioni previsionali e programmatiche degli enti locali stessi, sulla base degli schemi individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 326.”

- Il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 2/2002 è il seguente:
“Art. 21 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.
1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane con la dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del Veneto, così come definite dall’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge quadro per l’artigianato” e successive modificazioni, nonché i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all’articolo 6 della medesima legge.
3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l’applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall’Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell’attività amministrativa.”.

Note all’articolo 24
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 57/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - Destinatari degli interventi.
1. La Regione concede le agevolazioni di cui all’articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi. 
a) 1 bis Per le finalità della presente legge, si definiscono costituite da giovani:
a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
1 ter omissis 
2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto. 
3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.
3 bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese giovanili, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale.”.

- Per il testo dell’art. 23 della legge regionale n. 5/2001 vedi nota all’articolo 23.

- Per il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 2/2002 vedi nota all’articolo 23.

Note all’articolo 26
- Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 9/2007 è il seguente:
“Art. 17 - Strumenti e tipologie di intervento.
1. Gli obiettivi di cui all’articolo 2 sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati:
a) aiuti alle imprese, in conformità all’ordinamento comunitario;
b) servizi alle imprese;
c) strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell’innovazione;
d) progetti strategici a regia regionale;
e) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale.
2. Le tipologie di intervento ammissibili sono:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) promozione e finanziamento di progetti;
d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
e) costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e privati;
f) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
g) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
3. Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore, con particolare riguardo alle norme di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale” e successive modificazioni ed integrazioni utilizzando prioritariamente lo strumento della programmazione negoziata.”.

- Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 9/2007 è il seguente:
“Art. 11 - Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.
1. La Giunta regionale, per le finalità e per gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, predispone il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione entro il 30 giugno dell’anno precedente la scadenza del Piano. Il Consiglio regionale approva il Piano con propria deliberazione nei successivi tre mesi.
2. Il Piano strategico di cui al comma 1 ha validità triennale. Lo stesso, nel medesimo arco temporale, può determinare una durata inferiore, in considerazione dei cicli di programmazione dei principali strumenti comunitari di intervento.
3. Il Piano definisce:
a) gli obiettivi generali di politica della produzione e dello sviluppo funzionali alla ricerca e all’innovazione in coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca e innovazione, nonché dal Piano regionale di sviluppo e dagli altri strumenti di programmazione regionale;
b) gli indirizzi ed i criteri generali dei processi di innovazione da attuare secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge;
c) gli indirizzi destinati a qualificare il ruolo dei parchi scientifici e tecnologici e dei centri e delle strutture ad essi collegati;
d) i settori ed i temi strategici per l’implementazione dei processi di innovazione;
e) le tipologie di soggetti beneficiari;
f) le tipologie di finanziamento;
g) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
h) i criteri e le misure della premialità entro il limite massimo del dieci per cento del costo finanziabile per ciascun progetto;
i) le risorse disponibili.
4. Per le attività di pianificazione sono utilizzati anche gli strumenti innovativi per la programmazione partecipata in rete.
5. Il Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento, da parte della Giunta regionale, in funzione delle modifiche dei contesti di riferimento e delle conseguenti valutazioni in ordine alle priorità. Le proposte di revisione sono trasmesse alla competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
6. Il Piano è attuato mediante i provvedimenti annuali di intervento di cui all’articolo 12.
7. Nelle more dell’approvazione del Piano, la Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge.”.

- Il testo dell’art. 11 del decreto legge n. 516/1994 è il seguente:
11. 1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.
2. Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 , e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:
a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell’ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
b) investimenti per la ricerca industriale, per l’innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell’esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalità e le modalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, il contributo agli interessi è revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al Fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente.”.

Nota all’articolo 27
- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 25/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 9 - Sviluppo e qualificazione dell’attività cinematografica.
1. Al fine di promuovere la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo degli esercizi cinematografici sul territorio, la Regione del Veneto si attiene alle seguenti finalità e principi generali:
a) centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, per favorire la crescita dell’imprenditoria e dell’occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
c) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
d) valorizzazione della funzione dell’esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio;
e) valorizzazione delle sale cinematografiche parrocchiali come centri di aggregazione sociale e dell’associazionismo locale attivo nella promozione del cinema nei piccoli centri.
2. Nel definire gli indirizzi di programmazione per l’insediamento degli esercizi cinematografici la Giunta regionale attua il principio della concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.”.
2 bis. La Giunta regionale può disporre interventi a sostegno di soggetti pubblici e privati per azioni di ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto. A questo fine la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un bando annuale per il sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche in favore di soggetti pubblici e privati, proprietari ed esercenti sale cinematografiche situate in Veneto, che si impegnano a vincolare la destinazione d’uso dell’immobile oggetto dell’intervento a sala cinematografica per un periodo non inferiore a cinque anni.”.

Nota all’articolo 29
- Il testo dell’art. 33 della legge regionale n. 44/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 33 - (Sanzioni)
Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore ad euro 10.000,00, nonchè, qualora vi sia stata alterazione dell’ambiente, l’obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta provinciale, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d’ ufficio con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente.
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata la sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale, rilevato dai listini - prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore ad euro 3.000,00, con l’obbligo a carico dell’inadempiente di provvedere all’attuazione di quanto prescritto dalla Giunta provinciale.
Qualora l’inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, si procede con le stesse modalità stabilite nel primo comma, fatta salva la diversa entità delle sanzioni.
Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, compete alla Giunta provinciale, oltre all’adozione delle sanzioni pecuniarie, delle disposizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale di cui ai commi precedenti, anche la determinazione dell’eventuale maggior somma dovuta a titolo dell’indennità quantificata ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali. 
I titolari di permesso di ricerca o di autorizzazione o di concessione che si sottraggono all’obbligo di consentire l’accesso per ispezioni o controlli o che non forniscano i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 6.000,00.
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel presente articolo e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il presidente della Provincia che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Dei provvedimenti di cui al presente articolo verrà data notizia mediante adeguata pubblicità e comunque mediante affissione all’albo della Provincia e del Comune interessati.
Le Province sono tenute a versare alla Regione il 50 per cento degli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative e ad utilizzarne la quota restante per la copertura degli oneri necessari all’attività di controllo.”.

Note all’articolo 30
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2009 è il seguente:
“Art. 5 - Misure di contrasto della crisi nel settore delle acque minerali.
1. In considerazione della congiuntura economica in atto e al fine di valorizzare la risorsa mineraria e garantire la difesa dei livelli occupazionali, nel triennio 2010-2012 il diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, è ridotto come segue:
a) a euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua e suoi derivati prodotti, imbottigliati in contenitori di plastica;
b) a euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua e suoi derivati prodotti, imbottigliati in contenitori di vetro.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica ai concessionari che entro il 31 dicembre 2009 abbiano effettuato il pagamento integrale del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 , dovuto per il triennio 2007-2009, e abbiano sottoscritto un verbale di consultazione sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, sulla difesa dei livelli occupazionali.
3. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spese, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata, da collocare a monte degli impianti di imbottigliamento.
4. Nei casi di mancato pagamento del diritto proporzionale di cui al comma 1, il dirigente responsabile del procedimento avvia le procedure per la decadenza della concessione.”.

- Il testo dell’art. 15, comma 2 ter, della legge regionale n. 40/1989 è il seguente:

“Art. 15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune).
2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 3,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.”. 

Nota all’articolo 31
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 32/2003 è il seguente:
“Art. 2 - Modalità di partecipazione
1. La partecipazione della Regione alla società di cui all’articolo 1 è subordinata alla condizione che:
a) la sottoscrizione del capitale non superi il limite di euro 330.000,00;
b) la responsabilità della Regione sia limitata al solo capitale sottoscritto;
c) non sia prevista l’istituzione di un fondo consortile ai sensi degli articoli 2614 e 2615 c.c.;
d) non sia previsto l’obbligo di versare contributi annuali o straordinari ai sensi dell’articolo 2615 ter c.c.;
e) sia riconosciuto alla Regione il diritto di recedere dalla società, previa comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, in caso di giustificato motivo connesso al mutamento dell’oggetto sociale e nei casi espressamente stabiliti da leggi o regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e società;
f) sia riservata alla Regione, ai sensi dell’articolo 2458 c.c., la nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione nonché la designazione di almeno un componente effettivo del collegio sindacale;
g) il consigliere nominato dalla Regione sia anche componente del comitato esecutivo;
h) non sia prevista la possibilità, in caso di riduzione del capitale sociale deliberata dall’assemblea, di assegnare alla Regione attività sociali o azioni o quote di altre società partecipate dalla “Veneto Nanotech SCPA”;
i) la sottoscrizione di azioni della società da parte di nuovi soci sia condizionata alla preventiva sottoscrizione e accettazione di eventuali accordi parasociali.”.


Note all’articolo 32
- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 11/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 9 - Conferimento di partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in società regionali ed acquisizione di partecipazioni possedute da soggetti privati nelle società regionali e di partecipazioni societarie detenute da società necessarie e strumentali della Regione.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a conferire in società regionali partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società, all’acquisizione di partecipazioni societarie possedute da altri soggetti privati nelle società regionali, nonché ad acquisire le quote di partecipazione in altre società qualora detenute da società necessarie e strumentali all’attività istituzionale della Regione.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare aumenti di capitale onerosi, in deroga al limite di cui al comma quarto dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto sviluppo SpA” e successive modificazioni, e comunque non oltre l’importo di euro 40.000.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2010.”.

- Il testo dell’art. 27 della legge regionale n. 11/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 27 - Esenzione dal pagamento dei canoni annui di concessione sui passi carrabili posti lungo la rete viaria gestita da Veneto Strade SPA.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale posti lungo la rete viaria gestita dalla società a partecipazione regionale Veneto Strade SPA costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” sono esentati dal pagamento dei canoni annui di concessione.
1 bis. Per gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale, esclusi gli impianti di carburanti posti lungo la rete viaria gestita dalla Società a partecipazione regionale Veneto Strade SPA, il pagamento dei relativi canoni, per il periodo dal 2003 al 2009, è consentito anche con modalità di erogazione rateizzata fino a dieci anni senza aggravio di interessi e sanzioni.”.

Note all’articolo 33
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 14/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 - (Disciplina della circolazione).
1. Nelle strade silvopastorali e nelle aree assimilate di cui all’art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.
2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.
3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell’art. 2 è reso noto al pubblico mediante l’apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.
4. L’apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell’elenco di cui all’art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.
5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.
6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all’articolo 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all’articolo 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, tale individuazione compete alle comunità montane di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all’articolo 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell’ambiente e della sicurezza delle persone.
7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell’art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale.”.

- Il testo degli artt. 6 e 32 della legge regionale n. 21/2008 è il seguente:
“Art. 6 - Aree sciabili attrezzate.
1. Sono aree sciabili attrezzate, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali lo sci da discesa, nelle sue varie articolazioni, lo sci di fondo, la tavola da neve denominata snowboard, la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l’uso di particolari mezzi e strumenti o di uno specifico equipaggiamento.
2. Le aree sciabili attrezzate sono individuate nel piano regionale neve di cui all’articolo 7.”.
“Art. 32 - Definizione e destinazione delle piste.
1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte e abitualmente riservate alla circolazione e all’uso pubblico per la pratica degli sport sulla neve.
2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e da fondo.
3. La provincia, su domanda del soggetto interessato e nel rispetto della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6, riserva le piste da discesa alle seguenti specifiche destinazioni:
a) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni;
b) pratica dello snowboard;
c) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni e dello snowboard;
d) pratica della slitta e dello slittino;
e) pratica degli altri sport sulla neve.
4. La Giunta regionale può modificare o integrare l’elenco di cui al comma 3 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del settore o alla normativa comunitaria e statale.
5. Per le piste esistenti destinate alla pratica di cui al comma 3, lettera c), il soggetto autorizzato può chiedere alla provincia di riservare la pista alla pratica di cui al comma 3, lettere a) o b); in tale caso lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, comunica alla struttura regionale competente in materia di mobilità la diversa destinazione della pista per l’annotazione sul registro degli impianti e piste.
6. Le piste possono essere adibite anche a gare ed allenamenti, a condizione che il sistema pista-impianti consenta la normale circolazione degli utenti del pubblico servizio. In tale ipotesi le piste o parti di esse utilizzate per gare o allenamenti sono chiuse al pubblico per la durata della gara e degli allenamenti. Della chiusura della pista è data notizia alla provincia ed idonea informazione agli utenti, almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara e degli allenamenti.”.

- Il testo degli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 21/2008 è il seguente:
“Art. 13 - Costituzione coattiva di servitù.
1. Qualora il soggetto autorizzato non abbia la disponibilità dei terreni interessati dall’impianto, dalla pista o dal sistema d’innevamento programmato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza rappresenta il presupposto per chiedere la costituzione coattiva di servitù previo pagamento dell’indennità. La costituzione coattiva di servitù non è ammessa nel caso di terreni di uso civico o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole” e successive modificazioni.
2. La costituzione coattiva di servitù è disposta dalla provincia che contestualmente determina l’ammontare dell’indennità.
3. La determinazione dell’indennità è stabilita, in base alla legislazione vigente in materia, considerando due parametri: la diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione ed il compenso dovuto per l’uso del bene altrui. L’indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in unica soluzione.”.

“Art. 14 - La servitù di impianto, di pista e del sistema di innevamento.
1. La servitù conferisce al soggetto autorizzato le seguenti facoltà:
a) per gli impianti:
1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessarie per l’esercizio di linea in conformità al progetto approvato;
2) realizzare i sentieri ed accessi per la sicurezza dell’impianto, le opere di difesa, le stazioni di partenza, di arrivo, i sostegni di linea, gli spazi ad uso dell’impianto e le necessarie linee e condutture interrate;
3) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all’esercizio e sicurezza della stessa;
b) per le piste:
1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessari per l’esercizio della pista in conformità al progetto approvato, nonché apporre ai margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
2) realizzare spazi per l’accumulo della neve, l’installazione e l’uso di condutture per acqua, aria, energia elettrica con relative stazioni di utilizzazione per la produzione di neve, nonché eseguire le opere di manutenzione ordinaria, anche fuori stagione, quali risemina, cura del fondo, sfalcio manutentivo con eventuale riserva di fienagione al proprietario del fondo;
3) usare il terreno per il passaggio degli utenti e la manutenzione del manto durante la stagione sciistica, inibendo a chiunque, salvo i soggetti legittimati ai sensi della presente legge, nel corso dell’esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l’accesso alla pista ed impedendo ogni altra attività pregiudizievole al regolare utilizzo della stessa;
c) per i sistemi di innevamento programmato: usare le aree necessarie alla realizzazione e all’utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve, consentendo il passaggio delle tubazioni di pertinenza comprensive dei relativi pozzetti con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.
2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo più oneroso e il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.
3. La servitù si estingue alla scadenza della concessione di linea ovvero della autorizzazione alla realizzazione e dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste. I diritti reali relativi ai sistemi di innevamento programmato si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata dell’autorizzazione all’apertura al pubblico della pista servita dall’impianto di innevamento programmato.
4. Il rinnovo della servitù è contestuale al rinnovo di autorizzazione all’esercizio di pista, di impianto di innevamento programmato e di concessione di linea.”.

Nota all’articolo 34
- Il testo dell’art. 25 della legge regionale n. 6/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 25 - Istituzione di un fondo di rotazione per il settore del trasporto impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare per l’anno 1996 la somma di lire 3.000 milioni alla Società Veneto Sviluppo spa per la costituzione di un fondo di rotazione a favore del settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto, finalizzato alla realizzazione di investimenti  o di operazioni finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale da utilizzarsi secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente (capitolo n. 45800).

Note all’articolo 35
- Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge,  è il seguente:
“Art. 11 - Restituzione in pristino dei luoghi.
1. Nelle ipotesi di estinzione della concessione di impianto, dell’autorizzazione all’apertura di pista, ad esclusione del caso di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a), o di cessazione dell’uso di impianto di innevamento programmato, il soggetto obbligato al ripristino dei luoghi provvede alla restituzione dell’area interessata, ivi compresa la demolizione delle costruzioni e l’asporto del materiale di risulta, nonché alla messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva.
2. Entro novanta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto obbligato trasmette alla provincia il progetto di ripristino; la provincia approva il progetto e lo trasmette al soggetto obbligato, fissando un termine per l’esecuzione dei lavori. Decorso inutilmente tale termine la provincia provvede all’esecuzione degli stessi utilizzando un fondo regionale appositamente costituito e alimentato dal versamento delle quote annuali di cui all’articolo 18, comma 6, all’articolo 41 comma 6 e all’articolo 45 comma 6, rivalendosi successivamente sul soggetto interessato per il rimborso delle spese sostenute.”.

- Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge,  è il seguente:
“Art. 18 - Concessione di linea.
1. L’esercizio degli impianti è subordinato al rilascio di una concessione di linea da parte della provincia previa presentazione di una domanda corredata dagli stessi documenti richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui agli articoli 20 e 21, secondo le procedure di cui all’articolo 22.
2. Per gli impianti che si estendono parzialmente nell’ambito territoriale delle province di Trento o di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 “Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.
3. Il soggetto richiedente la concessione non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni, e deve possedere adeguate capacità finanziarie specificatamente documentate.
4. Il provvedimento di concessione:
a) classifica il tipo di impianto in una delle categorie di cui all’articolo 17;
b) fissa i termini di ultimazione dei lavori di costruzione dell’impianto;
c) definisce gli obblighi del concessionario.
5. La durata massima della concessione per ogni tipo di impianto è stabilita in conformità a quanto previsto dal punto 3 “Vita tecnica degli impianti” delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”. La concessione cessa alla scadenza della vita tecnica degli impianti.
6. A garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell’importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all’inflazione rilevata dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).”.

- Il testo dell’art. 41 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge,  è il seguente:
“Art. 41 - Autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste. 
1. L’apertura al pubblico esercizio delle piste è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte della provincia previa:
a) verifica della conformità della pista rispetto alla relativa autorizzazione alla realizzazione;
b) approvazione da parte della provincia del regolamento d’esercizio della pista di cui all’articolo 37, comma 1, lettera e);
c) stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 15;
d) collaudo e verifiche o certificazione di cui all’articolo 40.
2. L’autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 2.
3. L’autorizzazione ha la stessa durata dell’autorizzazione all’apertura al pubblico dell’impianto di risalita per le piste asservite agli impianti e la stessa si intende rinnovata automaticamente con il rinnovo della concessione di linea dell’impianto.
4. Per le piste non asservite e per quelle da fondo l’autorizzazione ha durata massima di dieci anni. L’autorizzazione può essere rinnovata ogni volta fino ad ulteriori dieci anni se il soggetto autorizzato, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza, presenta alla provincia una domanda corredata da una idonea relazione, a firma di un tecnico abilitato, che dichiari che la pista mantiene i requisiti richiesti.
5. Nel caso di lavori che non comportino modifiche al sedime delle piste di cui all’articolo 39, comma 4, l’apertura al pubblico esercizio avviene sulla base di una dichiarazione del soggetto autorizzato, sottoscritta dal direttore dei lavori, che attesta il mantenimento delle condizioni di idoneità precedenti e l’assenza di situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti.
6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi nel caso di cessazione a qualsiasi titolo dell’autorizzazione, salva l’ipotesi di revoca di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a), la provincia subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell’importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all’inflazione rilevata dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).”.

- Il testo dell’art. 45 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 45 - Autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato.
1. Per sistema di innevamento programmato si intende l’insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la migliore fruibilità delle aree sciabili attrezzate.
2. La realizzazione di sistemi per l’innevamento programmato è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia. A tal fine, i soggetti interessati presentano, unitamente alla domanda e, salva la necessità di acquisire preventivamente il titolo per l’utilizzo della risorsa idrica, il progetto del sistema, in tre copie, a firma di un tecnico abilitato, controfirmato dal richiedente, costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa sulle caratteristiche degli impianti di innevamento in rapporto alle condizioni climatico-nivologiche dell’area ed alle piste esistenti o programmate da innevare;
b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato delle condotte e delle relative opere e apparati complementari; nella cartografia sono riportate le piste da innevare.
3. Qualora siano previsti bacini di accumulo il progetto è integrato dalla seguente documentazione:
a) relazione generale idraulica sull’adduzione e scarico delle acque, geologica e geotecnica;
b) disegni e particolari costruttivi;
c) dimostrazione della disponibilità dell’acqua necessaria per la gestione del bacino;
d) dichiarazione del comune interessato sulla compatibilità del bacino con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;
e) dichiarazione del comune interessato sull’inesistenza di vincoli e di usi civici sull’area o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e successive modificazioni oppure il titolo autorizzativo;
f) dichiarazione dell’ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla situazione valanghiva ai sensi dell’articolo 5; qualora dal predetto accertamento risulti che il bacino di accumulo è interessato da pericolo di valanghe, deve essere individuato, da un tecnico abilitato, l’intervento di difesa da adottarsi e presentato il relativo progetto;
g) mappa catastale che riporta il tracciato degli impianti in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;
h) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico con eventuale “rendering” delle situazioni più significative.
4. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:
a) i soggetti autorizzati all’apertura al pubblico esercizio degli impianti;
b) i soggetti autorizzati all’apertura al pubblico esercizio delle piste;
c) i consorzi di operatori economico-turistici.
5. Nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6 l’autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera.
6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino, la provincia subordina il rilascio dell’autorizzazione al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell’importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all’inflazione rilevata dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
6 bis. A garanzia dell’attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione della cauzione a favore dei servizi forestali dell’amministrazione regionale per l’attuazione delle misure compensative.”.

Note all’articolo 36
- Il testo dell’art. 34 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 34 - Requisiti tecnici delle piste da discesa.
1. Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:
a) larghezza non inferiore a metri 20 e franco verticale libero non inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari debitamente autorizzati; in considerazione delle funzioni peculiari della pista, qualora la sua pendenza non superi il quindici per cento, nel tratto con tale pendenza possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20; in ogni caso, la larghezza non può essere inferiore a metri 10 e franco inferiore a metri 3,50, dove le piste non presentino alcun grave pericolo; nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario, possono essere imposte anche larghezze superiori od appositi ripari;
b) larghezza non inferiore a metri 3 per piste di collegamento con pendenza inferiore al dodici per cento. Sono possibili pendenze superiori al dodici per cento unicamente per brevi tratti se idonei interventi integrativi ne garantiscono comunque il livello di sicurezza;
c) assenza di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo; gli ostacoli fissi ed amovibili connessi con l’esercizio del sistema sciistico sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini della sicurezza degli utenti;
d) assenza di attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello;
e) presenza di elementi di protezione saldamente infissi per l’altezza minima di metri 1,80 misurati sopra il livello di battitura della pista e comunque idonei ad impedire l’uscita di pista degli sciatori nel caso di piste che passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi.
2. L’attraversamento a livello di una strada può essere consentito, qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all’adozione di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad arrestarsi prima di impegnare l’attraversamento.
3. La confluenza di due piste da discesa, qualora rientrino in categorie diverse, è consentita nei settori di massima ampiezza dei tracciati e in presenza di adeguata visibilità. La confluenza è segnalata ed è dotata di idonei sistemi di incanalamento e rallentamento dei flussi allo scopo di garantire la massima sicurezza.”.

- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 21/2008 è il seguente:
“Art. 6 - Aree sciabili attrezzate.
1. Sono aree sciabili attrezzate, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali lo sci da discesa, nelle sue varie articolazioni, lo sci di fondo, la tavola da neve denominata snowboard, la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l’uso di particolari mezzi e strumenti o di uno specifico equipaggiamento.
2. Le aree sciabili attrezzate sono individuate nel piano regionale neve di cui all’articolo 7.”.

Note all’articolo 37
- Il testo dell’art. 101 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.
1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all’articolo 97  ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale.
2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.
2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera. 
2 ter. Al fine di conformare l’azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni. 
2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni. 
2 quinquies. Qualora per l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell’articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni. L’approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l’intervento ammissibile a finanziamento.
2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:
a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;
b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all’aperto;
c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento.
2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:
a) le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo;
b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;
c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;
d) la tipologia delle spese ammissibili;
e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;
f) le modalità di rendicontazione;
g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima.
2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d’uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d’obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali. 
2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto”.
2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.”.

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 18/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Tipologie degli interventi.
1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:
a) concessione di finanziamenti agevolati ai quali è applicato un tasso di interesse non inferiore al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito con le modalità di cui al comma 2, articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e comunque nei limiti dell’aiuto di stato autorizzato in data 16 febbraio 1995 e pubblicato in GUCE 21 ottobre 1995; 
b) concessione di contributi in conto capitale.
2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati mediante la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all’articolo 7, destinata ai soggetti di cui all’articolo 2, lettera a).
3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui all’articolo 7, così destinata:
a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all’articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di lire 500 milioni per ciascun soggetto;
b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo dell’occhialeria, destinati ai soggetti di cui all’articolo 2.
4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato alle piccole e medie imprese come definite dalla lettera a), comma 1 dell’articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche. 
5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993.
6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse per le seguenti iniziative:
a) acquisto di terreni e fabbricati destinati alle attività imprenditoriali agevolate della presente legge; 
b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza; 
c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di formazione;
e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;
f) acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa; 
g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all’organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;
h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l’attività delle imprese; 
i) omissis 
6 bis. Con le disposizioni esecutive di cui all’articolo 4, comma 2,  la Giunta regionale stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative ammissibili, la durata del finanziamento agevolato nonché le percentuali massime di spesa ammissibile.”.
6 ter. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione cui al comma 2 le piccole e medie imprese alberghiere, nonché le piccole e medie imprese, e i loro consorzi, che gestiscono impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.”.

Nota all’articolo 38
- Il titolo della legge regionale n. 26/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Disciplina delle Regole, delle Proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago e degli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine”.

- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 26/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1 - Individuazione e finalità.
1. La Regione Veneto riconosce le Regole, anche unite in comunanze, e comunque denominate, come organizzazioni montane nonché quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano e, in attuazione dell’articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ne riordina la disciplina e ne favorisce la ricostituzione al fine di favorire scelte d’investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale.
2. Sono da considerare Regole, anche unite in comunanze, comunque denominate, le Comunità di fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapile, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all’articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104.
2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, altresì, da ritenersi applicabili alle Proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago, dette vicinie o colonnelli, e agli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine.”.

- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 26/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - Personalità giuridica delle Regole.
1. Alle Regole già soggetti di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104 nonché alle regole già disciplinate dalle leggi regionali 3 maggio 1975, n. 48, 3 maggio 1975, n. 49, 2 settembre 1977, n. 51 è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.
2. Le Regole che intendono ricostituirsi devono produrre, ai fini del conferimento della personalità giuridica di diritto privato, istanza al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla deliberazione dell’assemblea, alla quale debbono essere allegati:
a) il laudo o statuto della Regola deliberato dall’assemblea;
b) l’elenco dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio antico della Regola, come definito dall’articolo 5;
c) l’elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni agro-silvo-pastorali, stabilmente stanziati sul territorio della Regola.
3. Sull’istanza di ricostituzione provvede la Giunta regionale previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai fuochi famiglia o nuclei familiari ed ai beni oggetto della gestione comunitaria.
3 bis. Al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni collettivi la Giunta regionale riconosce la possibilità, per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in Comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra più Regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi.”.

- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 26/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 7 - Mutamenti di destinazione.
1. Fermi i vincoli di inalienabilità, indivisibilità ed inusucapibilità ed assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, le Regole possono modificare la destinazione di singoli beni di modesta entità, per consentirne l’utilizzazione abitativa, diretta e personale, da parte dei regolieri o, eccezionalmente, l’utilizzazione a fini turistici, artigianali, per coltivazione di cave o per la realizzazione di opere pubbliche.
2. La deliberazione di modifica di destinazione, da adottare con la maggioranza prevista dal laudo o statuto, deve indicare la diversa utilizzazione prevista nonché i nuovi beni che vengono vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.
3. Ove la diversa utilizzazione sia realizzata da terzi, nella deliberazione deve essere previsto l’obbligo di mantenere, almeno per un trentennio, sul bene sottratto al vincolo agro-silvo-pastorale, la destinazione pattuita e di ripristinare la primitiva destinazione, senza alcun onere per la Regola, alla cessazione della diversa utilizzazione. È in facoltà della Regola chiedere la restituzione del bene nello stato in cui si trova.”.

- Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 26/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 15 - Estensione dei benefici regionali.
1. Gli interventi regionali a favore delle società cooperative e loro consorzi sono estesi alle Regole di cui alla presente legge.
1 bis. Ai fini dell’accesso ai finanziamenti pubblici e, in particolare, alle misure del Piano di Sviluppo Rurale, le Regole e gli altri soggetti di cui all’articolo 1 sono considerati imprenditori agricoli professionali a titolo principale. Considerato l’interesse generale perpetuato nella loro attività, le Regole e gli altri soggetti di cui all’articolo 1 hanno, altresì, titolo per accedere ai finanziamenti secondo le aliquote previste per i comuni e gli altri enti pubblici.”.

Nota all’articolo 39
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 2/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Attribuzione alla provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del Demanio Idrico e dell’introito di canoni ricavati all’utilizzazione del demanio stesso.
1. Alla Provincia di Belluno sono trasferite, nelle more dell’attuazione dell’articolo 4, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, le risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati dalla Regione per concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell’ambito della Provincia di Belluno e sono destinate all’attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale.
2. Gli interventi da realizzare sono definiti mediante accordo quadro con la Regione, previa intesa con le comunità montane e i comuni.
3. Nell’accordo quadro tra la Regione e la Provincia di Belluno sono definiti gli interventi da attuare con le risorse quantificate sulla base dei proventi introitati nell’anno precedente a quello di riferimento.
4. Le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico, sono definite con legge regionale da presentare, da parte della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non approvi detta legge entro il 31 dicembre 2007, le funzioni di cui al presente comma si intendono automaticamente trasferite. I proventi di cui al comma 1 sono utilizzati dalla Provincia di Belluno per il finanziamento di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale, nonché per interventi inerenti lo sviluppo socio-economico del territorio e, in misura non superiore al 30 per cento delle risorse introitate, per spese correnti.
5. La quota non inferiore al 10 per cento di cui all’articolo 83, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, da attribuire alle altre Province del Veneto, è determinata sull’ammontare dei canoni introitati annualmente dalla Regione, detratto l’importo di cui al comma 1.”.

Nota all’articolo 40
- Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 4/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 14 - Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS).
1. Nelle more dell’entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di VAS di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale” e 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”:
a) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 la cui approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti locali, o di iniziativa regionale approvati da altri soggetti o oggetto di accordo, l’autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, la commissione regionale VAS nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, pubblicata nel BUR n. 101 del 2006;
b) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;
c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006, pubblicata nel BUR n. 10 del 2007 e n. 2988 del 1° ottobre 2004, pubblicata nel BUR n. 107 del 2004, e sono fatti salvi le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti.
1 bis. Nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, come modificato dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:
a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione.”.

Nota all’articolo 42
- Il testo dell’art. 39 della legge regionale n. 2/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 39 - Fondo di rotazione per l’attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera.
1. È istituito presso la società finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti di enti pubblici e di soggetti privati finalizzati all’attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004 e pubblicato nel BUR 21 dicembre 2004, n. 130.
2. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente commissione consiliare, le modalità operative.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2007.”.

Nota all’articolo 44
- Il testo dell’art. 37 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 37 - Scarichi nella rete irrigua e di bonifica.
1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica, ivi compresi gli eventuali sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque termali, comportano in capo al soggetto che li effettua, anche se non associato al consorzio, l’obbligo di contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche del corpo ricettore.
2. Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque.
3. Il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi.
3 bis. Le strutture regionali competenti verificano entro il 31 marzo di ogni anno l’ammontare degli oneri complessivi diretti ed indiretti conseguenti all’applicazione dei commi 2 e 3.
3 ter. Ove tali oneri risultino superiori a quelli conseguenti all’applicazione agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, dell’articolo 38, comma 1, non si applicano, per l’anno di riferimento i commi 2 e 3.
4. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica completano il censimento di tutti gli scarichi nella rete irrigua e di bonifica, determinando il contributo dovuto dagli utilizzatori; gli importi introitati costituiscono voce specifica in detrazione del piano di riparto di cui all’articolo 38.
5. Per i consorzi che non provvedono ad adempiere a quanto previsto dal comma 4, il contributo regionale di cui all’articolo 32 è ridotto del quindici per cento il primo anno, del trenta per cento il secondo anno e del cinquanta per cento a decorrere dal terzo e successivi anni in cui si protrae l’inadempienza.
6. Gli enti che provvedono al rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico sono tenuti a comunicare ai consorzi di bonifica territorialmente competenti i nominativi dei soggetti titolari dell’autorizzazione nonché le caratteristiche qualitative e quantitative e l’ubicazione degli scarichi, distinguendo quelli sversanti direttamente nella rete irrigua e di bonifica da quelli sversanti in altre reti che recapitano nella stessa.
7. Lo scarico di acque reflue nella rete irrigua e di bonifica, compresi gli sfioratori fognari di piena, è subordinato alla concessione del consorzio di bonifica, competente per territorio, ai sensi degli articoli 134, comma primo, lettera g), 135 e 136, comma primo, lettera c), del regio decreto n. 368 del 1904. Lo scarico di acque reflue in assenza di formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in materia di bonifica e la conseguente applicazione degli articoli 141 e seguenti del regio decreto n. 368 del 1904.
8. Qualora per effetto del cumulo degli scarichi concessi nelle acque di bonifica e irrigazione ne derivi il mancato rispetto degli obiettivi di qualità fissati per dette acque ovvero la non utilizzabilità delle acque a scopi irrigui, il consorzio di bonifica, tenuto conto della destinazione del corpo idrico e del periodo di utilizzazione irrigua dello stesso, può chiedere la modifica o la revoca dell’autorizzazione agli scarichi agli enti competenti al loro
rilascio.”.

Nota all’articolo 48
- Il testo dell’art. 16 della legge regionale n. 2/2003 è il seguente:
“Art. 16 - Consulta dei veneti nel mondo.
1. È istituita la Consulta dei veneti nel mondo di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale, o dall’Assessore delegato.
3. La Consulta è composta:
a) dal Presidente della commissione consiliare regionale competente, o suo delegato;
b) da un rappresentante per ciascun comitato o federazione all’estero, di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c);
c) da cinque rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a);
d) da un rappresentante designato rispettivamente dall’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) del Veneto, dall’Unione regionale province venete (URPV), dall’Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);
e) da un rappresentante designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;
f) da un rappresentante designato dalle Università del Veneto;
g) da un rappresentante designato dai patronati sindacali operanti in Italia a favore dei veneti nel mondo.
4. La Consulta è convocata almeno una volta all’anno e ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale e del programma annuale di cui all’articolo 14. 
5. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione degli organismi interessati, e restano in carica fino a sei mesi dopo la scadenza della Giunta regionale; qualora le designazioni di cui al comma 3 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, se ne prescinde.
6. La Consulta, nella prima riunione, elegge al proprio interno un Vicepresidente scelto tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
7. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura amministrativa regionale competente nella materia, nominato dal Presidente della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l’attività della Consulta, nonché alle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti, qualora non sia già previsto il rimborso da parte dell’ente di appartenenza.”.

- Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 2/2003 è il seguente:
“Art. 18 - Associazionismo.
1. La Regione riconosce le attività svolte dalle associazioni che operano a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 residenti all’estero o nel Veneto, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell’identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.
2. Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:
a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano da almeno tre anni a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1;
b) dei circoli dei soggetti di cui all’articolo 1 aventi sedi all’estero che abbiano almeno cento iscritti e che svolgano attività da almeno tre anni;
c) dei comitati o delle federazioni all’estero che svolgano attività da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.
3. Le associazioni, i circoli e i comitati o le federazioni all’estero già iscritti nei registri regionali ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 “Interventi regionali per i veneti nel mondo” e successive modificazioni, sono iscritti di diritto nei registri previsti al comma 2.
4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti ai registri regionali per le iniziative di cui alla presente legge.
4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sostenere i comitati e le federazioni di circoli di cui alla lettera c) del comma 2, mediante contributi per le spese di gestione, da assegnare sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi presentati da tali organismi.”.

5. Struttura di riferimento

Direzione bilancio

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