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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 17 del 28 febbraio 2012


LEGGE REGIONALE  n. 12 del 24 febbraio 2012

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è aggiunto il seguente:

“Art. 20 bis - Appostamenti per la caccia agli ungulati.

1. Ai sensi dell’articolo 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992, gli appostamenti per la caccia agli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12, comma 5 della medesima legge.

2. Le province, sulla base di criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza definiti dalla Giunta regionale, identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1, definiscono il loro numero massimo e le tipologie costruttive e ne disciplinano modalità autorizzative, di accesso e utilizzo, anche per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attività di controllo di cui all’articolo 17.

3. Gli appostamenti di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l’altezza massima all’eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.”.

Art. 2

Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

1. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo le parole: “l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992” sono aggiunte le seguenti: “e l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati”.

Art. 3

Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo di cui al comma 2 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.”.

Art. 4

Norma di prima applicazione

1. In prima applicazione della presente legge, la individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui all’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, così come introdotto dall’articolo 1 della presente legge, non deve comunque ostacolare la attuazione della pianificazione faunistico-venatoria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle caratteristiche costruttive definite all’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, così come introdotto dall’articolo 1 della presente legge, entro centoottanta giorni dall’approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 febbraio 2012

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Art. 2 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Art. 3 - Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Art. 4 - Norma di prima applicazione

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Dati informativi concernenti la legge regionale24 febbraio 2012, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 luglio 2010, dove ha acquisito il n. 84 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bond, Cortellazzo, Tesserin, Teso, Toniolo, Mainardi, Bendinelli e Possamai;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta commissione consiliare;

- La Quarta commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 29 luglio 2011;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Davide Bendinelli, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 8 febbraio 2012, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge affronta un tema molto importante per la gestione faunistico-venatoria e molto sentito dal mondo venatorio in un contesto regionale caratterizzato dall’espansione delle popolazioni di ungulati, non solo nei tradizionali ambienti alpini e prealpini, ma anche nei territori di pianura.

Questo fenomeno dai più viene correttamente letto come un valore aggiunto dal punto di vista ambientale, che tuttavia richiede di essere governato e adeguatamente gestito.

Le popolazioni a cui si fa riferimento non sono tanto quelle del cinghiale, che invece è una specie possibilmente da eradicare, quanto piuttosto al capriolo, specie che effettivamente può dare un valore alla gestione faunistico-venatoria anche in pianura.

La finalità principale dell’iniziativa legislativa è di rendere quanto più sicura sia l’attività di controllo delle specie da eradicare sia l’esercizio venatorio ordinario, considerato il maggior grado di rischio che comporta la specifica tipologia di mezzi e munizioni utilizzate nell’abbattimento degli ungulati. A tal fine viene prevista la realizzazione di altane in legno dell’altezza fino a 9 mt.

Appostamenti di tale mole possono talvolta far sorgere problemi di carattere autorizzativo inerenti alla normativa edilizia e anche a quella paesaggistica, qualora si tratti - come spesso accade - di strutture poste a distanza ravvicinata da corsi d’acqua o aree boschive soggette a tutela.

Per quanto riguarda i profili attinenti alla materia dell’edilizia e urbanistica, la relativa normativa statale rimanda alla normazione regionale la migliore - e anche differenziata - disciplina della materia, sicché molte regioni sono intervenute o stanno intervenendo per regolamentare in modo chiaro e semplice situazioni come quelle di specie.

Le regioni stabiliscono criteri distintivi per individuare quali interventi, per le loro misure o modalità, non abbiano rilevanza urbanistica e, altrimenti, introducono procedure semplificate o esenzioni correlate alla specificità strutturale e di destinazione di tali opere.

L’articolo 1 integra l’impianto della legge quadro regionale sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio con l’articolo 20 bis specifico sugli appostamenti per la caccia agli ungulati. Il comma 1 sottolinea il fatto che l’utilizzo di appostamenti per la caccia agli ungulati, conformemente alla disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 5 della legge statale n. 157 del 1992, non costituisce esercizio venatorio per il quale è richiesta un’opzione in via esclusiva ai sensi del comma 5, articolo 12 della medesima norma statale. Per cui viene fatta salva la facoltà, prevista dalla disciplina nazionale, di poter esercitare sia la forma di caccia prescelta che quella agli ungulati. Il comma 2 affida alle province, cui nell’ordinamento regionale e statale sono delegate le funzioni amministrative, la competenza per l’individuazione, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia e con i comprensori alpini, delle aree del proprio territorio più idonee per la collocazione di tali appostamenti nonché il loro numero massimo. A esse inoltre è attribuita la competenza di definire, nell’ambito di criteri minimi uniformi stabiliti dalla Giunta regionale, le tipologie e le norme costruttive nonché la disciplina relativa all’autorizzazione dal punto di vista venatorio per la realizzazione, all’accesso e all’utilizzo, prevedendone impieghi anche per finalità scientifiche e di controllo. Fin qui i profili più di carattere venatorio che come detto non assorbono interamente le problematiche che si intendono affrontare con la presente proposta di legge.

Per quanto riguarda i profili più propriamente riconducibili alla materia del governo del territorio e della tutela dell’ambiente, il comma 3 disciplina in dettaglio le fattispecie di opere non soggette ad autorizzazione e quindi da considerare attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6 del testo unico dell’edilizia (DPR n. 380 del 2001) che fa salve altresì le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004).

L’articolo 2 si propone di inserire, a regime, nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria, la previsione dell’individuazione delle aree destinate agli appostamenti per la caccia agli ungulati oggetto della disciplina così come delineata all’articolo 1.

L’articolo 3 invece rappresenta una norma di prima applicazione che stabilisce la priorità della pianificazione venatoria in essere rispetto all’attività di zonizzazione degli appostamenti per la caccia agli ungulati che, in vigenza dell’attuale pianificazione, potrà essere realizzata solo qualora non rappresenti un elemento di ostacolo alla sua attuazione.

La Quarta commissione consiliare competente per materia dà atto di aver acquisito i pareri favorevoli della Prima commissione consiliare e della conferenza Regione-autonomie locali e nella seduta del 29 luglio 2011 ha licenziato il seguente testo per l’aula.

3.Note agli articoli

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Piani faunistico-venatori provinciali.

1. Le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992 e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della presente legge, predispongono, articolandoli per aree omogenee, piani faunistico-venatori, corredati da idonea cartografia, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali.

2. I piani hanno durata quinquennale e prevedono:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli "habitat" naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992 e l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati;

i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;

l) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

m) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992.

3. Le Province, in sede di pianificazione sono delegate:

a) a ripartire, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, il territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;

b) a predisporre lo statuto tipo che regola l'attività dei Comprensori;

c) a determinare l'indice di densità venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992.”.

Nota all’articolo 3

- Il testo dell’art. 25 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - Territorio lagunare e vallivo.

1. Il territorio lagunare e vallivo, per le sue peculiari caratteristiche geo-morfologiche ed al fine di tutelare maggiormente l'habitat, la tipica fauna e flora, è soggetto a disciplina venatoria particolare, dettata dal regolamento di attuazione del piano faunistico regionale, di cui all'articolo 8.

2. Tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, negli Ambiti territoriali di caccia, costituiti in aree lagunari e vallive, non sono ammessi appostamenti fissi di caccia a titolo individuale. La Provincia individua appostamenti di caccia, per i quali non è richiesta l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992.

2 bis. Gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo di cui al comma 2 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

3. L'attività venatoria è consentita esclusivamente con fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata.”.

4. Struttura di riferimento

Unità di progetto caccia e pesca

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