La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza
Dati informativi concernenti la legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Daniele Stival, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 dicembre 2011, n. 23/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 dicembre 2011, dove ha acquisito il n. 222del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta commissione consiliare;
- La Quarta commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 10 gennaio 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Davide Bendinelli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 febbraio 2012, n. 4.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la Regione del Veneto con legge regionale n. 1/2007 ha realizzato la propria pianificazione faunistico-venatoria finalizzata alla conservazione delle effettive capacità riproduttive attraverso la conservazione delle risorse ambientali e con una oculata regolamentazione del prelievo venatorio.
Ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata legge regionale, il piano ha validità per il quinquennio 2007-2012 e scade il prossimo 31 gennaio 2012.
La Giunta regionale, con DGR n. 792 del 7 giugno 2011, ha disposto l’avvio delle fasi di elaborazione e stesura dei nuovi strumenti di pianificazione faunistico-venatoria (piano faunistico-venatorio regionale e piani faunistico-venatori provinciali - articoli 8 e 9 della legge regionale n. 50/1993).
Tuttavia, tenuto conto della complessità dell’iter istruttorio che si va a connotare soprattutto per i nuovi adempimenti connessi alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e della necessità di garantire uno stretto coordinamento tra Regione e province (già in fase di elaborazione dei rispettivi piani), si rende necessario un maggior arco di tempo rispetto a quello inizialmente stimato.
Per cui, considerata la necessità di assicurare, senza soluzione di continuità, la vigenza dell’attuale disciplina in materia, sia per quanto riguarda gli istituti venatori (es. ATC e organi di gestione) che per quelli di tutela della fauna (es. oasi), si rende necessaria una “proroga tecnica” limitata ad una sola annualità (stagione venatoria 2012/2013).
L’articolo 1 del presente progetto di legge provvede quindi a prolungare di dodici mesi la validità del vigente piano regionale, fissando la scadenza del medesimo al 31 gennaio 2013.
Trovandoci nell’imminenza della scadenza, l’articolo 2 propone la dichiarazione d’urgenza del provvedimento.
La Quarta commissione consiliare competente per materia ha esaminato e licenziato il presente progetto di legge nella seduta del 10 gennaio 2012, senza modifiche rispetto al disegno di legge proposto dalla Giunta regionale.
3.Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 1/2007 è il seguente:
“Art. 4 - Competenze della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al piano faunistico venatorio regionale, sempre che non incidano sui criteri informatori del piano medesimo, ivi compresi gli aggiornamenti alle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza di cui all’Allegato D.
2. La Giunta regionale entro l’inizio della stagione venatoria 2007-2008, sentite le province e la competente commissione consiliare, procede all’incremento del territorio regionale destinato a oasi o zone di ripopolamento e cattura (ZRC) di almeno 2.500 ettari di territorio agro-silvo-pastorale (TASP), proporzionalmente distribuito fra le province.
3. La Giunta regionale procede all’aggiornamento annuale dei dati contenuti nel quadro riepilogativo di cui all’Allegato C del piano faunistico venatorio regionale, al fine del monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
4. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, è autorizzata ad apportare gli eventuali aggiornamenti alle misure di conservazione di cui all’Allegato E.”.
- Il testo dell’art. 20 della leggen. 241/1990 è il seguente:
“20.Silenzio assenso.
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
4. Struttura di riferimento
Unità di progetto caccia e pesca