Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 11 del 03 febbraio 2012


LEGGE REGIONALE  n. 6 del 31 gennaio 2012

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto e dell’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1° gennaio 2012 e fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il bilancio di previsione per l’anno 2012, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”, così come approvato dalla Giunta regionale.
2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” e U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”, nonché delle spese di cui ai seguenti prospetti allegati al medesimo DDL:
a) Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato;
b) Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione.
3. Sono altresì escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella Tabella A “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa”, allegata alla presente legge, fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni e per il funzionamento dei seguenti enti e società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria:
a) Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
b) Veneto Agricoltura;
c) Veneto Lavoro;
d) Veneto Strade S.p.A.;
e) Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);
f) Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
g) Istituto regionale Ville Venete (IRVV);
h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU - ARDSU;
i) Sistemi Territoriali S.p.A;
j) Veneto Acque S.p.A;
k) Scuola regionale veneta per la sicurezza e la Polizia locale;
l) Veneto Nanotech S.c.p.A.;
m) Veneto Innovazione S.p.A.;
n) Rocca di Monselice S.r.l..
4. È, altresì, autorizzata la gestione provvisoria volta ad erogare l’anticipazione mensile alle Aziende ULSS, all’Azienda ospedaliera di Padova, all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ed all’Istituto oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell’anticipazione mensile definita dallo Stato.
5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.
6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.

Art. 2
Disposizioni sul Patto di stabilità interno


1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di stabilità interno, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso dell’esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.
2. Con riferimento ai limiti posti dal Patto di stabilità interno alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nel corso dell’esercizio provvisorio, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del comma 2, dell’articolo 22 della legge regionale
29 novembre 2001, n. 39.


Art. 3
Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.









La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 gennaio 2012

Luca Zaia


INDICE


Art. 1 - Esercizio provvisorio
Art. 2 - Disposizioni sul Patto di stabilità interno
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza



(segue tabella A)

(seguono allegati)

LR 6 ALLEGATO PDL226 esercizio provvisorio 2012_237741.pdf

Dati informativi concernenti la legge regionale 31 gennaio 2012, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 dicembre 2011, n. 28/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 gennaio 2012, dove ha acquisito il n. 226 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 17 gennaio 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima commissione consiliare, consigliere Costantino Toniolo e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 gennaio 2012, n. 2.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il disegno di legge finanziaria 2012 e il disegno di legge di bilancio per l’esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 sono stati sono stati licenziati dalla Giunta regionale il 29 dicembre 2011.
Tenuto conto dei tempi necessari per il compimento dell’iter procedimentale di approvazione, e considerato quindi che l’approvazione avverrà successivamente al 31 dicembre 2011, si ritiene opportuno proporre la presentazione del disegno di legge di esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 2012.
Quanto sopra anche in considerazione delle osservazioni riportate sull’argomento dalla Corte dei Conti nei “Referto sulla gestione finanziaria della Regione Veneto” degli ultimi anni. L’organo di controllo ha infatti ribadito che la legislazione del Veneto, in armonia e nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa statale per le Regioni, prevede l’istituto dell’esercizio provvisorio quale unica modalità di gestione del bilancio, nel caso in cui la legge di bilancio stessa non venga approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre. In tal senso la Corte dei Conti ha specificato che per la Regione non sussiste il presupposto del ricorso, per analogia, alle norme del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) in materia di “gestione provvisoria” del bilancio.
In particolare con riferimento all’esercizio provvisorio, contemplato dall’articolo 58 dello Statuto regionale e disciplinato dall’articolo 15 del vigente ordinamento contabile regionale è previsto che:
- sia autorizzato per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi;
- la legge di esercizio provvisorio autorizzi la gestione sulla base del progetto di bilancio presentato dalla Giunta al Consiglio;
- la legge di esercizio provvisorio possa introdurre limitazioni all’esecuzione di spese discrezionali.
Con l’esercizio provvisorio, quindi, si possono gestire le entrate e le spese presenti nel progetto di bilancio (DDL n. 27 del 29 dicembre 2011), fatte salve alcune limitazioni.
In particolare, si individuano come parti rispetto alle quali inibire la gestione durante l’esercizio provvisorio le partite d’investimento finanziate mediante ricorso all’indebitamento, le reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, le spese iscritte nel Fondo speciale per le spese correnti e nel Fondo speciale per le spese d’investimento e le spese per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, fatte salve quelle per il funzionamento degli enti e società regionali elencati dalla legge in oggetto.
La Prima Commissione consiliare nella seduta n. 55 del 17 gennaio 2012 ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame approvandolo a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, il voto contrario dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDV, UDC, Unione Nordest, Federazione Sinistra veneta-PRC e il voto di astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliari IDV e Misto.”.

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Piero Ruzzante:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
nella storia della Regione Veneto il ricorso all’esercizio provvisorio è un evento eccezionale, verificatosi l’ultima volta nel 1978. L’esercizio provvisorio è il necessario e temporaneo rimedio all’inefficienza politico-amministrativa della Giunta regionale, incapace di predisporre le proposte di legge finanziaria e di bilancio nei tempi previsti. È inaccettabile che i ritardi e l’incapacità della maggioranza Lega Nord-PDL si scarichino, come già avvenuto in passato, su lavoratori, dipendenti, dirigenti e su chi ha in qualche modo rapporti contrattuali con la Regione; perciò nella situazione in cui siamo, ben venga l’esercizio provvisorio come minore dei mali. Ma, sia chiaro, sempre di male si tratta. L’esercizio provvisorio è il riconoscimento di un fallimento politico. E non si perseveri nella menzogna, sostenendo che l’incertezza del quadro economico finanziario nazionale non ha consentito alle Regioni di rispettare i tempi. I dati oggettivi smentiscono questa tesi. Alla data del 28 dicembre 2011 la Giunta regionale del Veneto non aveva ancora approvato le proposte di legge finanziaria e di bilancio per il 2012, mentre i Consigli regionali di Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Lazio, Liguria, Marche, Basilicata e Calabria avevano già provveduto da giorni all’approvazione definitiva. Tra 28 e 29 dicembre 2011 è iniziata la discussione su bilancio e finanziaria anche nelle aule consiliari delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Piemonte. A far compagnia al Veneto negli ultimi giorni del 2011 restava solo la Regione Molise, che non aveva ancora adottato i provvedimenti in sede di Giunta. È questo il primato del Veneto a cui alludeva la martellante propaganda del Presidente Zaia?
Ricordo ai Colleghi e a me stesso quello che abbiamo approvato pochi giorni fa in quest’Aula, con grande enfasi e successivo diluvio di interviste al Presidente della Regione: il nuovo Statuto regionale ci detta per l’immediato futuro tempi chiarissimi: presentazione del bilancio in Consiglio entro il 31 ottobre, approvazione entro il 31 dicembre. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente della Giunta presenta il rendiconto generale dell’anno finanziario precedente; il Consiglio lo esamina e lo approva non oltre il 30 aprile. Poi l’eventuale assestamento di bilancio, che è normale discutere a giugno-luglio, non a novembre-dicembre!
Se la Giunta regionale manterrà il passo di questo primo scorcio di legislatura, questa tempistica resterà una chimera, ma sarà dovere di tutti i consiglieri regionali vigilare sul rispetto della Carta statutaria.
Nell’immediato procederemo a un attento esame della legge finanziaria e di bilancio proposte dalla Giunta, nei tempi consentiti dall’esercizio provvisorio. E non si provi ad addebitare i ritardi al Consiglio regionale, quando la Giunta ha impiegato oltre due settimane per portare finanziaria e bilancio da una sponda all’altra del Canal Grande!”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 39/2011 è il seguente:
“Art. 15 - Esercizio provvisorio.
1. L’esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi; il disegno di legge è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
2. La legge di esercizio provvisorio autorizza la gestione delle entrate e delle spese sulla base del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale e può introdurre limitazioni all’esecuzione di spese discrezionali.”.

Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 22 della legge regionale n. 39/2011 è il seguente:
“Art. 22 - Variazioni al bilancio.
1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.
2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell’esercizio:
a) per l’istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea o da altri soggetti, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;
b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all’interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
c) per l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
d) conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato;
e) per l’approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell’esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.
4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.”.

4. Strutture di riferimento

Direzione bilancio
Direzione ragioneria e tributi

Torna indietro