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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 61 del 16 agosto 2011


LEGGE REGIONALE  n. 17 del 12 agosto 2011

Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto, ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 261 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”, disciplina con la presente legge l'attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale.

Art. 2

Esercizio della attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli

1. La raccolta dei reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale, è soggetta ad autorizzazione regionale.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce il modello, i criteri, le procedure e i costi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 ai soggetti che attestano idonee conoscenze dei luoghi di esercizio della attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra a fini di sicurezza ed incolumità pubblica, nonché in materia di disciplina delle armi e in materia di tutela dei beni culturali.

3. Agli iscritti ad associazioni storico-culturali senza fini di lucro e agli iscritti alle associazioni combattentistiche e d'arma, l'autorizzazione è rilasciata senza oneri, su richiesta validata dall'associazione di appartenenza.

4. La Giunta regionale revoca l'autorizzazione in caso di danneggiamento dei manufatti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2, dell'articolo 255 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e quando siano venuti meno i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

5. L'attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli esercitata nei fondi dai rispettivi proprietari, o da titolari di altri diritti reali di godimento, dai conduttori e loro familiari e dagli aventi diritto di uso civico, è soggetta a comunicazione alla Giunta regionale, corredata da autocertificazione in ordine ai titoli di disponibilità dei rispettivi fondi.

Art. 3

Disciplina dell'esercizio dell'attività di raccolta e individuazione delle aree vietate

1. L'attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ha ad oggetto i reperti mobili e i cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con l'uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l'utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo.

2. L'attività di raccolta di cui al comma 1 è vietata:

a) nelle aree archeologiche come definite ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 “Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra”.

Art. 4

Disciplina del rinvenimento di resti umani

1. Chiunque nell'esercizio delle attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli rinvenga resti umani o di incerta attribuzione è tenuto a sospendere ogni attività e a dare immediata segnalazione alle autorità competenti, come individuate all'articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.

2. La Giunta regionale individua entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) che costituisce il centro di riferimento regionale per la ricerca e lo studio dei resti scheletrici ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.

3. Quanto rinvenuto unitamente ai resti umani è considerato pertinenza personale del deceduto e deve essere consegnato alle autorità competenti.

Art. 5

Obblighi di informazione

1. Il titolare dell'autorizzazione alla raccolta dei reperti mobili e cimeli di cui alla presente legge è tenuto a:

a) trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale dei luoghi visitati, con segnalazione dei siti giudicati di particolare interesse per il ritrovamento di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale;

b) segnalare con tempestività alla Giunta regionale, con coordinate geografiche e con gli eventuali mezzi di rappresentazione disponibili, ritrovamenti di manufatti quali quelli illustrati alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 255 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Art. 6

Attività di vigilanza e sanzioni

1. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli senza essere in possesso della autorizzazione di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

2. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli in violazione dell'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

3. Chiunque in possesso di autorizzazione, effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli nei luoghi vietati alla raccolta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

4. Fatte salve le sanzioni penali, di cui al Capo II del Titolo IV del Libro II del Codice Penale, chiunque, a seguito del rinvenimento di resti umani o di incerta attribuzione, non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 4 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, nonché con la revoca della autorizzazione o il diniego del suo rilascio.

5. All'esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi delle legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, i comuni nei rispettivi ambiti territoriali, nonché, previa stipula di apposita convenzione, il Corpo Forestale dello Stato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Esercizio della attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli

Art. 3 - Disciplina dell’esercizio dell’attività di raccolta e individuazione delle aree vietate

Art. 4 - Disciplina del rinvenimento di resti umani

Art. 5 - Obblighi di informazione

Art. 6 - Attività di vigilanza e sanzioni


Dati informativi concernenti la legge regionale 12 agosto 2011, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 giugno 2010, dove ha acquisito il n. 48 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Cenci, Stival, Baggio, Conte, Finozzi, Tosato e Possamai;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;
  • La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 maggio 2011;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittorino Cenci, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 27 luglio 2011, n. 15.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con questa proposta di legge si vuole disciplinare l'attività di raccolta dei reperti risalenti alla grande guerra, effettuata dai soggetti privati.

Nel territorio veneto, coinvolto direttamente nel conflitto, molte persone si avvicinano allo studio della “grande guerra” soprattutto a seguito del ritrovamento casuale di qualche reperto risalente a quel periodo. Nasce così la curiosità, che spinge l'interessato a cercare altre testimonianze sul terreno, sino a diventare una vera e propria passione: lo studio che segue, attraverso libri e documenti, costituisce un percorso culturale di cui l'oggetto è solamente il principio.

Negli ultimi anni si è osservato un sempre maggiore interesse da parte dei giovani, che, rispettosi dell'ambiente e della storia, rimangono affascinati dalla lettura delle innumerevoli opere che raccontano la “grande guerra”. Dopo aver studiato nei minimi particolari gli aneddoti legati a questo o a quell'altro luogo, anch'essi si lasciano trasportare dal desiderio di raccogliere qualche testimonianza. L'entusiasmo e la soddisfazione che si legge negli occhi di questi nuovi appassionati delle testimonianze storiche, imprime fiducia in un prossimo migliore.

I reperti risalenti al conflitto presenti negli ex-campi di battaglia, sopravvissuti alla sistematica raccolta dei vecchi recuperanti, dopo tanti anni versano, a tutt'oggi, in un avanzato stato di degrado dovuto all'abbandono e all'azione degli agenti atmosferici che negli ultimi decenni hanno accelerato il processo di deterioramento.

Obiettivamente, tali oggetti spesso non hanno un grande valore storico o venale, poiché si tratta di veri “rottami”, prodotti oltretutto, all'epoca, in milioni di pezzi uguali tra loro; si tratta però di cimeli che hanno un grande valore: quello affettivo e personale dato da chi li trova.

L'emozione e la commozione che seguono un ritrovamento, sia pur di un umile pezzo, evocano nel ricercatore storico sensazioni difficilmente descrivibili. Non sarebbe giusto e neppure corretto privare gli appassionati di tali momenti fortemente emozionali, essendo questa attività di raccolta legata unicamente alla passione per la storia.

L'8 ottobre 2010 è entrato in vigore il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (pubblicato in Gu S.O. n. 106 dell'8 maggio 2010) il quale, negli articoli da 255 a 264, ha assorbito interamente il testo della legge n. 78/2001 sulla tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, disponendone conseguentemente la sua abrogazione.

Le suddette disposizioni non proibiscono l'attività, sino ad oggi svolta liberamente, di raccolta dei reperti mobili ma demandano alle regioni, secondo quanto disposto dall'articolo 261, il compito di regolamentare, tramite un'apposita legge regionale, l'attività di raccolta degli stessi.

Infatti, con la proposta di legge oggi in esame si è cercato di definire i criteri ai quali gli appassionati di questo hobby devono attenersi per poter svolgere liberamente tale attività. Due sono i principi fondamentali fissati:

  • il rilascio di un'autorizzazione regionale, a pagamento;
  • l'attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale sui campi di battaglia ha ad oggetto i reperti mobili e i cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con l'uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l'utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo.

In particolare poi, è stato stabilito l'obbligo del titolare d'autorizzazione alla raccolta, di stilare una relazione annuale sulle zone frequentate, cercando di descrivere quanto visto e accompagnando, se possibile, tale descrizione con del materiale fotografico.

A questo proposito, di particolare importanza è la segnalazione tempestiva del ritrovamento di graffiti, targhe, cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche ed altro materiale recante iscrizioni del periodo bellico in argomento accompagnando tale segnalazione, ove possibile, con punti topografici e fotografici a testimonianza della loro posizione e conservazione. In virtù di tale opera documentativa la Regione potrà avere un quadro sufficientemente esaustivo dei luoghi contenenti testimonianze e preziose memorie della prima guerra mondiale.

Alla luce della ratio che sta alla base della normativa in esame, appare evidente come non si debba o non si possa differenziare gli appassionati provenienti dalle altre Regioni, anche in considerazione del fatto che queste presenze hanno favorito un reciproco scambio culturale e che tali persone si devono considerare vere risorse per il “turismo culturale”. Ciò in quanto frequentano spesso i musei, le mostre e quant'altro legato alla prima guerra mondiale.

Un'altra fascia di soggetti interessati invece è costituita da veri ricercatori storici, che attraverso lo studio, la documentazione e il sopralluogo dell'area prescelta, sono in grado di acquisire una notevole quantità di informazioni riguardanti i fatti lì avvenuti.

La forte passione, l'esperienza ed il sapere, si fondono in un'approfondita conoscenza, arricchita da aneddoti e testimonianze, elementi questi che, sommati, qualificano il ricercatore come una perfetta guida storico-culturale attraverso percorsi storici.

Si passa ora ad una sintetica disamina degli articoli che compongono il testo normativo in esame.

Art. 1 - Finalità.

L'articolo enuncia quelle che sono le finalità della legge, volta a disciplinare, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 261 comma 1 lettera c) del Codice dell'ordinamento militare l'attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale.

Art. 2 - Esercizio dell'attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli.

L'articolo stabilisce che l'attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli della Prima guerra mondiale è soggetta ad autorizzazione regionale, demandando alla Giunta regionale la definizione, con apposito atto, dei criteri, delle procedure e dei costi per il rilascio, sentita la competente Commissione consiliare.

Il comma 3 stabilisce che agli iscritti ad associazioni storico-culturali senza fini di lucro e agli iscritti alle associazioni combattentistiche e d'arma, l'autorizzazione è rilasciata senza oneri, su richiesta validata dall'associazione di appartenenza.

Il comma 5 precisa che l'autorizzazione per l'attività di ricerca o di ritrovamento sul proprio terreno sia soggetta a mera comunicazione e pertanto non onerosa.

Il comma 4 prevede la revoca dell'autorizzazione solo nei casi di comportamenti gravi da parte dei ricercatori, quali il danneggiamento di manufatti, cippi, monumenti e quant'altro è citato nell'articolo 255, comma 2, lettere a), b) e c) del Codice dell'ordinamento militare, la perdita della qualità di iscritti ad associazioni storico-culturali o combattentistiche e d'arma.

Art. 3 - Disciplina dell'esercizio dell'attività di raccolta e individuazione delle aree vietate.

Il comma 1 dell'articolo 3 fissa l'importante principio per cui l'attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ha ad oggetto i reperti mobili e i cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con l'uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l'utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo.

L'attività di raccolta di cui al comma 1 è vietata nelle aree archeologiche e nei siti individuati quali cimiteri di guerra, tutelando di fatto l'integrità di siti con particolari beni storici.

Art. 4 - Disciplina del rinvenimento di resti umani.

L'articolo 4 stabilisce che, in caso di rinvenimento di resti umani o di incerta attribuzione sia sospesa ogni attività e data immediata segnalazione alle autorità competenti.

Quanto rinvenuto unitamente ai resti umani è considerato pertinenza personale del deceduto e deve essere consegnato alle autorità competenti.

Art. 5 - Obblighi di informazione.

Il titolare dell'autorizzazione alla raccolta dei reperti mobili e cimeli di cui alla presente legge è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale dei luoghi visitati, con segnalazione dei siti giudicati di particolare interesse per il ritrovamento di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale e a segnalare ritrovamenti di manufatti quali graffiti, targhe, cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

Art. 6 - Attività di vigilanza e sanzioni.

L'articolo individua le autorità competenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie: i Comuni nei rispettivi ambiti territoriali, nonché, previa stipula di apposita convenzione, il Corpo Forestale dello Stato.

Individua inoltre le sanzioni nei casi di raccolta di reperti mobili o cimeli senza autorizzazione, ovvero nei luoghi vietati alla raccolta, o per omissioni in caso di rinvenimento di resti umani o di incerta attribuzione.

La Sesta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 15 novembre 2010, acquisito il parere favorevole condizionato del 28 settembre 2010 della Prima Commissione consiliare permanente, aveva licenziato a maggioranza, con modifiche, il progetto di legge in questione, trasmettendolo per l'esame all'Aula, la quale, nella seduta del 23 marzo 2011, ne ha disposto il rinvio in Commissione per un supplemento istruttorio. Pertanto, nella seduta del 26 maggio 2011, la Commissione, ha licenziato, a maggioranza, con ulteriori modifiche, l'unito testo del progetto di legge in questione, che viene, così modificato, nuovamente sottoposto all'esame dell'Aula consiliare.

Si sono espressi a favore i consiglieri Vittorino Cenci con delega del consigliere Gianpiero Possamai (L.V. - L.N. Padania), Bruno Cappon (L.V. - L.N. Padania), Paolo Tosato (L.V. - L.N. Padania), Dario Bond (Popolo della Libertà) e Carlo Alberto Tesserin (Popolo della Libertà).

Si sono astenuti i consiglieri Giuseppe Berlato Sella (Partito Democratico Veneto), Roberto Fasoli (Partito Democratico Veneto), Andrea Causin (Gruppo Misto) e Nereo Laroni (Popolo della Libertà).

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 261 del decreto legislativo n. 66/2010 è il seguente:

“Art. 261Competenze delle regioni

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 256, comma 1, svolti da privati ed enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 258, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;

b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);

c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 263 e 264.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente sezione nell'ambito delle competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi delle leggi vigenti.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 255 del decreto legislativo n. 66/2010 è il seguente:

“Art. 255Principi generali sul patrimonio storico della Prima guerra mondiale

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della prima guerra mondiale.

2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;

b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;

c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

d) reperti mobili e cimeli;

e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;

f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.

4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale.

5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.

6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applicano gli articoli 50 e 169, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 101 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

“101. Istituti e luoghi della cultura.

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio (172);

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) «parco archeologico», un àmbito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 18/2010 è il seguente:

“Art. 12 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane. 1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda ULSS.”.

Nota all'articolo 5

- Per il testo dell'art. 255 del decreto legislativo n. 66/2010 vedi nota all'articolo 2.

4. Struttura di riferimento

Direzione beni culturali

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