Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 38 del 31 maggio 2011


LEGGE REGIONALE  n. 10 del 26 maggio 2011

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica del titolo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Nel titolo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, dopo le parole “Norme per il governo del territorio” sono aggiunte le seguenti: “e in materia di paesaggio”.

Art. 2

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. L'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“Art. 1 - Oggetto.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni e della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, detta norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale e di riqualificazione territoriale.”.

Art. 3

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Il comma 6, dell'articolo 3, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“6.Il PTRC, i PTCP nonché i PAT e i PI sono elaborati nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni.”.

Art. 4

Inserimento del Titolo V bis e dell'articolo 45 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Dopo il Titolo V della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

“TITOLO V bis

Paesaggio

Art. 45 bis

Contenuti e finalità

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la Regione, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione del paesaggio, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, di seguito denominato “Codice”.

2. Il presente titolo disciplina le competenze regionali in materia di paesaggio ed in particolare detta norme per la delega delle funzioni amministrative relative a:

a) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del Codice;

b) l'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del Codice;

c) l'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5, e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione.”.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 45 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Dopo l'articolo 45 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall'articolo 4, è aggiunto il seguente:

“Art. 45 ter - Competenze della Regione.

1. La Regione approva il piano paesaggistico, ovvero un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo le modalità e con i contenuti di cui agli articoli 135 e 143 del Codice. Il piano paesaggistico è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 25 e può essere formato anche per singoli ambiti territoriali considerati prioritari per la pianificazione paesaggistica.

2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative di cui all'articolo 45 bis, comma 2, in relazione alle seguenti opere o lavori:

a) di competenza dello Stato o della Regione;

b) di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione;

c) in esecuzione di progetti soggetti a parere di un organo tecnico-consultivo regionale, anche decentrato;

d) di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico, individuati sulla base di criteri contenuti in un apposito atto di indirizzo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, lettera g).

3. Per opere o lavori diversi da quelli di cui al comma 2, le funzioni di cui all'articolo 45 bis, comma 2, sono delegate a comuni, enti parco e province che, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del Codice, sono inseriti in un apposito elenco istituito presso la Giunta regionale, di seguito denominato “Elenco degli enti idonei”.

4. L'Elenco degli enti idonei è tenuto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di paesaggio; l'Elenco ed ogni suo successivo aggiornamento sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Gli enti di cui al comma 3 comunicano alla Giunta regionale ogni mutamento che incida sul possesso dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi per l'esercizio delle funzioni delegate.

5. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del Codice, la vigilanza nei confronti degli enti delegati all'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo ed è competente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 45 bis, comma 2, nel caso in cui l'ente parco o la provincia, che agisce in via sostitutiva, non siano inseriti nell'Elenco degli enti idonei.

6. Sono altresì di competenza della Giunta regionale:

a) l'espressione del parere regionale sulla dichiarazione di notevole interesse pubblico di iniziativa ministeriale, ai sensi dell'articolo 138, comma 3, del Codice;

b) la dichiarazione di notevole interesse pubblico e le relative integrazioni, ai sensi degli articoli 140 e 141 bis del Codice;

c) l'individuazione dei beni ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, secondo le modalità di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice, previo parere della commissione consiliare competente;

d) la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 146, comma 10, del Codice, nel caso in cui gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non vi provvedano entro i termini; le relative spese sono a carico dell'ente commissariato ai sensi dell'articolo 30;

e) la redazione di atti di indirizzo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica e della applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del Codice;

f) la redazione di atti di indirizzo per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 45 nonies;

g) la redazione degli atti di indirizzo finalizzati all'individuazione delle opere e lavori di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico di cui al comma 2 lettera d), con riferimento alle caratteristiche dimensionali, tipologiche, localizzative e al contesto paesaggistico-ambientale degli interventi;

h) la promozione di iniziative per il recupero di aree interessate da degrado paesaggistico, ivi compresi gli interventi di rimozione dei manufatti che determinano una significativa compromissione dei valori paesaggistici tutelati, nonché le modalità di finanziamento delle stesse. A tal fine la Giunta regionale, su segnalazione degli enti territoriali competenti nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi, sentita la competente commissione consiliare, adotta un programma biennale degli interventi di interesse regionale per il recupero e la valorizzazione del paesaggio veneto. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”;

i) la promozione di attività di formazione e aggiornamento in materia paesaggistica.”.

Art. 6

Inserimento dell'articolo 45 quater nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Dopo l'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall'articolo 5, è aggiunto il seguente:

“Art. 45 quater - Competenze dei comuni.

1. Per opere o lavori non di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45 ter, comma 2, i comuni inseriti nell'Elenco degli enti idonei sono delegati ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 45 bis, comma 2.”.

Art. 7

Inserimento dell'articolo 45 quinquies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Dopo l'articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall'articolo 6, è aggiunto il seguente:

“Art. 45 quinquies

Competenze degli enti parco

1. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi regionali e nei territori di protezione esterna dei parchi, con esclusione del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 “Norme per l'istituzione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo” e successive modificazioni, per opere o lavori non di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45 ter, comma 2, gli enti parco inseriti nell'Elenco degli enti idonei sono delegati ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 45 bis, comma 2.

2. Al Consiglio dell'ente Parco regionale dei Colli Euganei di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei” e successive modificazioni è delegato il rilascio del parere di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1971, n. 1097 “Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei”.

3. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi nazionali e nelle aree di protezione esterna agli stessi, le funzioni di cui all'articolo 45 bis, comma 2, anche per le opere o lavori realizzati direttamente o indirettamente dagli enti parco nazionali, sono delegate ai predetti enti, successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale con la Regione e lo Stato che ne determini le modalità d'esercizio.”.

Art. 8

Inserimento dell'articolo 45 sexies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Dopo l'articolo 45 quinquies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall'articolo 7, è aggiunto il seguente:

“Art. 45 sexies - Competenze delle province.

1. Le province inserite nell'Elenco degli enti idonei sono delegate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 45 bis, comma 2:

a) nei casi di cui all'articolo 31 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001” e successive modificazioni e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” e successive modificazioni, nonché in ogni altro caso previsto da specifiche disposizioni di legge;

b) in sostituzione dei comuni non inseriti nell'Elenco degli enti idonei.”.

Art. 9

Inserimento dell'articolo 45 septies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Dopo l'articolo 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall'articolo 8, è aggiunto il seguente:

“Art. 45 septies - Osservatorio regionale per il paesaggio.

1. Ai sensi dell'articolo 133 del Codice è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per il paesaggio.

2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.

3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio con i comuni, le comunità montane, gli enti parco, le province e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e valorizzazione del paesaggio.”.

Art. 10

Inserimento dell'articolo 45 octies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Dopo l'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall'articolo 9, è aggiunto il seguente:

“Art. 45 octies - Commissione regionale per il paesaggio.

1. In attuazione dell'articolo 137 del Codice è istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale per il paesaggio.

2. La Commissione regionale per il paesaggio è composta da:

a) il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di paesaggio, con funzione di presidente, o un suo delegato;

b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di paesaggio;

c) il direttore regionale del ministero per i beni e le attività culturali;

d) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio;

e) il soprintendente per i beni archeologici competente per territorio;

f) due esperti in materia di paesaggio designati dalla Giunta regionale tra soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito delle terne proposte dalle università aventi sede in regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale;

g) un rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi monumentali.

3. La Commissione regionale per il paesaggio è nominata dal Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute, dura in carica per l'intera legislatura e scade il centoventesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale.

4. La Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 138, del Codice:

a) propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'articolo 140 del Codice, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;

b) propone l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141 bis del Codice, di competenza regionale;

c) comunica alla Giunta regionale, entro quindici giorni dalla richiesta, la propria valutazione ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 138, comma 3, del Codice.”.

Art. 11

Inserimento dell'articolo 45 nonies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Dopo l'articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall'articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Art. 45 nonies - Commissioni locali per il paesaggio.

1. I comuni, gli enti parco regionali e le province possono istituire, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio, di cui all'articolo 148 del Codice, con il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi all'articolo 146, commi 6 e 7, del Codice. Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la Commissione può essere istituita esclusivamente in forma associata.

2. Ogni Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio.

3. Gli enti di cui al comma 1, stabiliscono composizione, modalità di funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45 ter, comma 6, lettera f).”.

Art. 12

Inserimento dell'articolo 45 decies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Dopo l'articolo 45 nonies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall'articolo 11, è aggiunto il seguente:

“Art. 45 decies - Disposizioni in materia di zone territoriali omogenee escluse dalla tutela paesaggistica.

1. Nei comuni dotati, alla data del 6 settembre 1985, di strumenti urbanistici generali contenenti denominazioni di zone territoriali omogenee non coincidenti con quelle indicate dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono assimilate alle aree escluse dalla tutela ai sensi dell'articolo 142, comma 2, quelle aree che, alla suddetta data del 6 settembre 1985, risultino:

a) comprese in zone urbanizzate con le caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B, previa verifica della loro corrispondenza ai parametri quantitativi di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

b) a destinazione pubblica, quali strade, piazze ed aree a verde, purché incluse nel territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Codice e ai sensi della lettera a).

2. In sede di formazione o di aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'articolo 10, i comuni verificano ed eventualmente aggiornano i dati relativi ai vincoli con i contenuti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale disciplina, sentita la competente commissione consiliare, il procedimento e le modalità di elaborazione dei dati di cui al comma 2, nonché la loro acquisizione da parte dell'Osservatorio regionale per il paesaggio di cui all'articolo 48 septies.”.

Art. 13

Modifica dell'articolo 49 “Abrogazioni” della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Dopo la lettera i), comma 1, dell'articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserita la seguente:

“i bis) gli articoli 61, 62, 63 e 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni; l'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 “Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 “Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” ” ”.

2. Dopo la lettera n), comma 1, dell'articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono inserite le seguenti:

“n bis) la legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali” e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 bis; l'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di beni ambientali ed edilizia residenziale pubblica”; l'articolo 28, comma 1, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”;

n ter) l'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”;

n quater) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7 e 1 settembre 1972, n. 12, in materia di urbanistica e lavori pubblici.”.

Art. 14

Inserimento dell'articolo 48 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

1. Dopo l'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 é inserito il seguente:

“Art. 48 bis - Disposizioni finali e transitorie in materia di paesaggio.

1. Gli enti competenti in via sostitutiva concludono i procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche anche nel caso in cui l'ente sostituito sia inserito nell'Elenco degli enti idonei dopo l'avvio dei procedimenti medesimi.

2. Nelle more della costituzione della Commissione regionale per il paesaggio di cui all'articolo 45 octies continuano ad esercitare le funzioni le commissioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali.”.”.

Art. 15

Norma transitoria

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 48 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, come introdotto dall'articolo 9.

2. I procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in corso presso la Regione sono dalla stessa conclusi.

Art. 16

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 maggio 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Modifica del titolo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 2 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 3 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 4 - Inserimento del Titolo V bis e dell’articolo 45 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 5 - Inserimento dell’articolo 45 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 6 - Inserimento dell’articolo 45 quater nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 7 - Inserimento dell’articolo 45 quinquies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 8 - Inserimento dell’articolo 45 sexies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 9 - Inserimento dell’articolo 45 septies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 10 - Inserimento dell’articolo 45 octies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 11 - Inserimento dell’articolo 45 nonies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 12 - Inserimento dell’articolo 45 decies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 13 - Modifica dell’articolo 49 “Abrogazioni” della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 14 - Inserimento dell’articolo 48 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

Art. 15 - Norma transitoria

Art. 16 - Dichiarazione d’urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 26 maggio 2011, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marino Zorzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 novembre 2010, n. 18/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 dicembre 2010, dove ha acquisito il n. 129 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2°commissione consiliare;

- La 2° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 13 aprile 2011;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Andrea Bassi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 2011, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il disegno di legge all'attenzione del Consiglio nasce dalla necessità di adeguare la normativa regionale nel settore dei beni ambientali alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

In particolare alcune modifiche al Codice, entrate in vigore nel 2008, impongono alle Regioni di verificare che gli enti ai quali è stata conferita delega per l'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, “dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia di urbanistica e di edilizia” (articolo 146, comma 6). In mancata di tale verifica da parte regionale, i soggetti precedentemente delegati, decadono - ope legis - dalle funzioni in materia di paesaggio con conseguente riassunzione, ai sensi dell'articolo 159 del Codice, delle funzioni medesime in capo all'amministrazione regionale.

La Regione Veneto, pertanto, in attesa di procedere ad una sistematica ricognizione e verifica sul territorio delle competenze in materia di paesaggio ha, in un primo tempo, confermato fino al 31 dicembre 2010 in capo a comuni, province ed enti parco, le funzioni amministrative in materia di paesaggio già agli stessi attribuite in base alla legge regionale n. 11 del 2001 (articolo 31 legge regionale n. 1/2009, poi modificato dall'articolo 5, comma 1, legge regionale n. 26/2009) e, successivamente, si è attivata trasmettendo agli stessi un questionario per verificare la sussistenza dei citati requisiti di cui all'articolo 146, comma 6, del Codice.

Completata l'analisi delle risposte pervenute, la Giunta regionale ha, infine, predisposto il presente disegno di legge, con il quale articola un sistema di riparto delle competenze che recepisce e dà attuazione ai principi introdotti dalle nuove disposizioni statali in materia di paesaggio, in particolare demandando agli enti inseriti in un apposito Elenco - in quanto considerati in grado di assicurare una separazione tra l'istruttoria sotto il profilo edilizio e quella condotta sotto il profilo paesaggistico - l'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica.

Accanto al nuovo riparto di competenze conseguente alle verifiche introdotte dal nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, il disegno di legge aggiorna e verifica la normativa regionale di settore con riferimento ad altre norme contenute nel Codice e che coinvolgono ruolo ed operato della Regione; in particolare:

- l'articolo 133: istituzione dell'Osservatorio regionale per il paesaggio;

- l'articolo 135: modalità per l'elaborazione dei piani paesaggistici ovvero dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi denominati “piani paesaggistici”;

- l'articolo 137: istituzione di un'apposita commissione regionale, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili di cui all'articolo 136;

- l'articolo 141 bis: integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico adottate da Ministero e Regione con la specifica disciplina ai sensi dell'articolo 140, comma 2;

- l'articolo 142, comma 3: individuazione da parte della Regione dei corsi d'acqua ritenuti, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici;

- l'articolo 143: stipulazione di intese, tra Regione e Ministeri competenti, per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici;

- l'articolo 147: rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per opere di competenza statale prevista dall'articolo 146, qualora riguardi opere di amministrazioni statali;

- l'articolo 148: promozione dell'istituzione delle commissioni per il paesaggio che fungono di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6;

- l'articolo 150: inibizione dei lavori eseguiti senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio; nonché ordine di sospensione di lavori iniziati;

- l'articolo 155: vigilanza sulle amministrazioni delegate dalla Regione all'esercizio delle funzioni in materia di paesaggio e conseguente attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inottemperanza o persistente inerzia delle stesse.

Tecnicamente l'operazione di aggiornamento della normativa regionale ai principi e alle disposizioni previste dal nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stata condotta inserendo nella legge regionale n. 11 del 2004 “Norme per il governo del territorio” una nuova parte - il Titolo V bis - appunto sul Paesaggio, ciò al fine di compendiare in un unica legge regionale la normativa urbanistica e sul paesaggio, data la contiguità delle materie interessate le quali, come ha avuto modo di sottolineare più volte la Corte Costituzionale, attengono entrambe la tutela di interessi pubblici gravanti sul territorio.

A tale proposito vale la pena di ricordare il riparto fra Stato e regioni della competenza legislativa in tali materie e, in particolare, la sentenza n. 180 del 2008 con cui la Corte costituzionale ha evidenziato come “... sul territorio vengono a gravare più interessi pubblici: da un lato, quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; dall'altro, quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati, in virtù del terzo comma dello stesso articolo 117, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni”. In definitiva, si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti.

Il progetto di legge in esame, pertanto, provvede ad individuare lo specifico oggetto di competenza regionale all'interno degli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 11 del 2004, disciplinando poi compiutamente la materia in un nuovo Titolo, il V bis, “Paesaggio”.

In particolare si evidenzia:

- gli articoli 1, 2 e 3 modificano il titolo e alcuni singoli articoli della legge regionale n. 11/2004 introducendo il riferimento alla materia del paesaggio e al nuovo Codice dei beni culturali e di paesaggio;

- l'articolo 4 introduce l'articolo 45 bis, che detta contenuti e finalità della normativa introdotta ed elenca le funzioni delegate;

- l'articolo 5 introduce l'articolo 45 ter, che elenca le competenze della Regione;

- l'articolo 6 introduce l'articolo 45 quater, che mantiene la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in capo a quei Comuni che - avendo dichiarato di possedere, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del Codice, i requisiti tecnico-scientifici richiesti nonché di essere in grado di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilzia - sono stati inseriti in un apposito Elenco degli enti idonei. Tale elenco è redatto e aggiornato con decreto del dirigente della competente struttura regionale;

- l'articolo 7 introduce l'articolo 45 quinquies, che conferma agli Enti parco regionali, inclusi nell'Elenco degli enti idonei, la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche all'interno del perimetro dei parchi regionali e nei territori di protezione esterna degli stessi;

- l'articolo 8 introduce l'articolo 45 sexies, che attribuisce alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nel caso in cui il Comune non possieda i requisiti prescritti e non sia pertanto inserito nell'elenco. Rimangono altresì confermate in capo alla Provincia, altre specifiche competenze afferenti il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; in particolare quelle per la realizzazione degli impianti, delle piste e delle infrastrutture complementari ed accessorie che si estendono sul territorio provinciale (articolo 3, comma 1, lettera d bis) della legge regionale n. 21/2008), nonché quelle in materia di costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150.000 Kw (articolo 31 della legge regionale n. 27/2001);

- l'articolo 9 introduce l'articolo 45 septies che, in attuazione dell'articolo 133 del Codice, istituisce l'Osservatorio regionale per il paesaggio con il compito di realizzare studi, raccogliere dati e formulare proposte per la determinazione della qualità del paesaggio;

- l'articolo 10 introduce l'articolo 45 octies che, in attuazione dell'articolo 137 del Codice, istituisce la Commissione regionale per il paesaggio. Tale commissione propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dei beni di cui all'articolo 136 del Codice , nonché l'aggiornamento e l'integrazione della stessa;

- l'articolo 11 introduce l'articolo 45 nonies, che consente agli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di istituire le commissioni locali per il paesaggio con il compito di esprimere pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori. I Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti che decidano di istituire la predetta commissione, devono farlo necessariamente in forma associata;

- l'articolo 12 introduce l'articolo 45 decies, che contiene particolari disposizioni per le zone territoriali da escludere dalla tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del Codice;

- l'articolo 13 modifica l'articolo 49 della legge regionale n. 11/2004: atteso che il progetto di legge va a ridisciplinare l'intero sistema delle competenze in materia paesaggistica, l'articolo dispone l'abrogazione della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali” e degli articoli 61, 62, 63, 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” nonché di altra normativa vigente che risulta assorbita o superata da quella contenuta nel progetto di legge;

- l'articolo 14 introduce l'articolo 48 bis che contiene disposizione finali e transitorie;

- l'articolo 15 detta disposizioni transitorie, in particolare per le domande di autorizzazione paesaggistica già presentate in Regione perché rivolte a comuni non inseriti nell'Elenco degli enti idonei di cui all'articolo 45 ter, commi 2 e 3.

Sul disegno di legge la Seconda Commissione, sentito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 20/1997, ha espresso a maggioranza parere favorevole, con le modifiche introdotte, alla sua approvazione da parte del Consiglio.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il titolo della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.”

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Livelli di pianificazione.

  1. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.

  2. I piani di livello sovracomunale stabiliscono i modi e i tempi di adeguamento dei piani di livello comunale, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento.

  3. Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.

  4. La pianificazione si articola in:

a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA);

b) piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

c) piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).

  1. Al fine dell'adozione del PTRC, del PTCP, del PAT e del PATI, l'ente territoriale competente elabora un documento preliminare che contiene in particolare:

a) gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;

b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.

6. Il PTRC, i PTCP nonché i PAT e i PI sono elaborati nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 49 – Abrogazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni di leggi regionali:

a) l'articolo 3, punto 4), primo alinea, della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i DPR 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11" e successive modificazioni;

b) la legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 " Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto" e successive modificazioni;

c) gli articoli 23, 24 e 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni;

d) la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni;

e) gli articoli dall'1 al 75, l'articolo 98, gli articoli dal 101 al 109, gli articoli dal 114 al 121 e l'articolo 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni;

f) la legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni;

g) la legge regionale 4 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di base informative territoriali" e successive modificazioni;

h) la legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni;

i) gli articoli 58, 59 e 60 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;

i bis) gli articoli 61, 62, 63 e 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni; l'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 “Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 “Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112””” .

l) la legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 e successive modificazioni;

m) la legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni;

n) l'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" e successive modificazioni.

n bis) la legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali” e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 bis; l'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di beni ambientali ed edilizia residenziale pubblica”; l'articolo 28, comma 1, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”;

n ter) l'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”;

n quater) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7 e 1 settembre 1972, n. 12, in materia di urbanistica e lavori pubblici.”.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione urbanistica e paesaggio

Torna indietro