Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 38 del 31 maggio 2011


LEGGE REGIONALE  n. 9 del 26 maggio 2011

Disposizioni in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Disposizioni in materia di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale

1.    La valutazione del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale si attiene ai principi dei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, secondo le omogenee indicazioni allo scopo definite dalla Giunta regionale.

2.    La Giunta regionale, in attuazione del comma 1, sentito il parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde, e previo confronto, da concludersi entro sessanta giorni dall’avvio dello stesso, con tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle aree del comparto del servizio sanitario nazionale al fine di acquisire informazioni e nozioni utili alla determinazione delle linee guida regionali applicative del ciclo di performance descritto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, definisce linee omogenee di indirizzo per la realizzazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, valorizzando, anche per quanto attiene alle fasce di merito ed agli organismi di valutazione, la specificità del servizio sanitario regionale ed i modelli organizzativi esistenti in quanto compatibili con i principi del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3.    Nelle more dell’attuazione delle linee di indirizzo di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, le aziende ed gli enti del servizio sanitario regionale applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinanti la valutazione dei dipendenti.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 maggio 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Disposizioni in materia di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.


Dati informativi concernenti la legge regionale 26 maggio 2011, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
  • La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luca Coletto, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 gennaio 2011, n. 1/ddl;
  • Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 febbraio 2011, dove ha acquisito il n. 141 del registro dei progetti di legge;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
  • La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 24 marzo 2011;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Leonardo Padrin , ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 2011, n. 7.
2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro pubblico intervenendo in particolare sulla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, sulla dirigenza pubblica, sui profili di responsabilità dei dipendenti pubblici e sui correlati procedimenti disciplinari, nonché in materia di valutazione delle strutture e del personale e di valorizzazione del merito.

Con riferimento a questi ultimi aspetti, la legge di riforma ha individuato una serie di strumenti la cui attuazione da un lato dovrebbe produrre l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia del lavoro pubblico e dall’altro premiare il merito e la professionalità dei dipendenti attraverso un processo di “misurazione, valutazione e trasparenza della performance”. Si tratta di un sistema premiante che si articola in varie fasi:

  • definizione ed assegnazione degli obiettivi al personale;
  • monitoraggio in corso di esercizio del livello di conseguimento degli obiettivi stessi;
  • misurazione ed organizzazione della performance organizzativa e individuale;
  • utilizzo di sistemi premianti differenziati attraverso la distribuzione delle risorse e del personale in almeno tre fasce.

Il complesso delle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo n. 150/2009 trovano diretta applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato, mentre ai sensi dello stesso decreto, le regioni, anche per quanto concerne le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, debbono adeguare entro il 31 dicembre 2010 i loro ordinamenti ad una serie di principi. In particolare, i principi ai quali le Regioni e gli enti del servizio sanitario regionale devono adeguarsi sono quelli individuati all’articolo 16, comma 2 e all’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009. Qualora tale adeguamento non dovesse intervenire, secondo il comma 3 dell’articolo 16 e il comma 4 dell’articolo 31, troverebbe integrale applicazione la disciplina recata dallo stesso decreto legislativo n. 150/2009.

Alla luce di quest’ultima norma si ravvisa necessario approvare un testo legislativo regionale che introduca nell’ordinamento degli enti del servizio sanitario regionale i principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e di premialità contenuti nei titoli secondo e terzo del decreto legislativo n. 150/2009, e nel contempo attribuisca alla Giunta regionale (che dovrà previamente confrontarsi con le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), il potere di emanare linee omogenee di indirizzo in materia per gli stessi enti.

Si ritiene altresì opportuno salvaguardare le specificità ed i modelli organizzativi esistenti nel servizio sanitario regionale (se ed in quanto compatibili con i principi recati dal decreto legislativo n. 150/2009). Questo perché molte parti della riforma hanno inciso su aspetti organizzativi già attuati e profondamente radicati dalle aziende sanitarie. Si pensi, in particolare, ai principi in materia di valorizzazione del merito e di attribuzione e differenziazione dei compensi incentivanti introdotti fin agli anni ‘90 dai contratti collettivi nazionali del SSN o alla metodologia di budget che sembra coincidere con la descrizione che il decreto legislativo n. 150/2009 fa del ciclo della performance. Per taluni aspetti la normativa disciplinante gli enti del SSN è addirittura più “avanzata” rispetto alle previsioni del “decreto Brunetta”.

Al fine di evitare che nel corso del 2011 le aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in attesa delle determinazioni della Giunta regionale, versino in una situazione di incertezza circa la disciplina da seguire nei processi di valutazione del personale o diano interpretazioni disomogenee alle norme del decreto legislativo n. 150/2009, risulta necessario che il testo legislativo regionale precisi che le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinanti la valutazione dei dipendenti siano applicate fino all’emanazione delle citate linee di indirizzo regionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

Si tratta di precisazione che è in linea con le indicazioni fornite dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 del 13 maggio 2010 la quale, in particolare, per gli enti del SSN, puntualizza che i termini di adeguamento dei contratti integrativi alla nuova normativa sono posticipati al 31 dicembre 2011.

La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 25 del 24 marzo 2011 esprimendo all’unanimità - (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Gruppo Misto, Partito Democratico Veneto, Italia dei Valori) parere favorevole - in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Struttura di riferimento

Direzione personale SSR

Torna indietro