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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 14 del 15 febbraio 2011


LEGGE REGIONALE  n. 5 del 11 febbraio 2011

Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Disposizioni per gli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili

1.    Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” la cui capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al medesimo decreto, nonché gli impianti di piccola cogenerazione, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”, qualora siano collocati in area agricola su lotti di terreno fra loro contigui e appartenenti a uno o più proprietari o per i quali può essere individuata un’unica soluzione di connessione, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, sono da considerarsi come un unico impianto.

Art. 2

Dichiarazione d’urgenza

1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 febbraio 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Disposizioni per gli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 23 settembre 2010, dove ha acquisito il n. 94 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Baggio, Finco, Lazzarini, Cappon, Possamai, Tosato, Cenci, Sandri, Conte e Corazzari;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;

- La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data21 dicembre 2010;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Davide Bendinelli, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 26 gennaio 2011, n. 3.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel quadro di politiche comunitarie volte a dare un forte impulso alle energie rinnovabili, l’articolo 12, comma quinto, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” prevede la possibilità di ottenere l’autorizzazione per l’installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse con capacità di generazione inferiore ai 200 KW mediante la semplice presentazione al comune della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Sempre con la sola presentazione della denuncia di inizio attività, l’articolo 27, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” consente l’installazione degli impianti di piccola cogenerazione così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”.

Le norme sopra richiamate e il connesso sistema di incentivi in vigore che tende a concedere maggiori contributi agli impianti di minore potenza, se da un lato presentano la condivisibile ragione di snellire l’iter burocratico per l’autorizzazione all’installazione degli impianti sopra citati e conseguentemente una maggiore diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili, dall’altro possono portare ad una incontrollata proliferazione dei medesimi in ambiti territoriali piuttosto ristretti, con possibile lesione del pregio e della salubrità ambientale delle aree scelte per le installazioni.

Per quanto riguarda i profili di contemperamento fra tutela dell’ambiente e del paesaggio con le necessità di sviluppo energetico interviene anche il decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante “Linee guida per la autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, con riferimento alla disciplina relativa al regime giuridico delle autorizzazioni e al rapporto fra fattispecie soggette ad autorizzazione unica, interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera.

Con la presente proposta di legge si intende dettare una disciplina di recepimento e attuazione nell’ordinamento regionale della denuncia di inizio attività (articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) per impianti di fonti rinnovabili con capacità di generazione contenuta entro le soglie indicate dalla tabella allegata al decreto legislativo n. 387/2007 e del “procedimento unico” per il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti di piccola cogenerazione, con la finalità di evitare forme di incontrollata proliferazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle unità di piccola cogenerazione, mediante un utilizzo strumentale delle semplificazioni procedimentali previste dal comma 5 dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 387/2007.

L’articolo 1 del progetto di legge prevede che qualora sia richiesta la collocazione di impianti in area agricola, su lotti di terreno fra loro contigui e appartenenti a uno o più proprietari o per i quali può essere individuato un unico punto di connessione con la rete elettrica pubblica, tali impianti sono da considerarsi come unico impianto. Di conseguenza, se la potenza di tale “unico impianto” dovesse superare le soglie individuate dalla tabella A del decreto legislativo n. 387/2007, la relativa procedura autorizzativa passerebbe dalla competenza del comune a quella degli uffici della Giunta regionale.

L’esigenza di addivenire a una pronta regolamentazione dei fenomeni in atto, suggerisce di proporre (articolo 2) la dichiarazione di urgenza per l’entrata in vigore della legge, ai sensi del comma 2 dell’articolo 44 dello statuto.

La Quarta Commissione consiliare competente ha iniziato l’esame del presente progetto di legge in data 9 novembre 2010 e l’ha concluso in data 21 dicembre 2010. Si dà atto di aver acquisito i pareri favorevoli delle Commissioni consiliari Prima e Terza e di avere sostanzialmente recepito le modifiche proposte da quest’ultima.

Il consigliere Davide Bendinelli, è stato indicato quale relatore per l’Aula.

3. Struttura di riferimento

Unità di progetto energia

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