Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 14 del 15 febbraio 2011


LEGGE REGIONALE  n. 4 del 11 febbraio 2011

Modifica della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Ai fini di cui alla presente legge non si considerano a bosco, oltre ai terreni già considerati non a bosco dall’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, purché non si tratti di aree che trovino specifica tutela negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge:

a) le macchie boscate e i boschetti sino a una superficie massima di 5.000 metri quadrati, realizzati anche senza ricorso a finanziamenti pubblici;

b) in territori ricompresi nell’ambito territoriale di comunità montana, i terreni catastalmente censiti come aree non boscate, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da meno di venticinque anni; l’applicazione del suddetto parametro viene definita, in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo, nell’ambito delle disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale.”.

Art. 2

Inserimento di articolo nella legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”

1. Alla legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:

“Art. 7 bis - Strutture funzionali all’impiego delle biomasse legnose per la produzione d’energia.

1. Al fine di incrementare l’approvvigionamento locale di biomasse legnose forestali e di razionalizzarne il trasporto nell’ambito di filiera corta, gli interventi di realizzazione di piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso grezzo e triturato, non sono considerati interventi per la realizzazione di insediamenti di tipo agro industriale di cui al comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e possono essere realizzati su terreni agricoli anche da imprese di utilizzazione forestale e dagli altri soggetti esercenti attività agromeccanica, come definita dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in deroga ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

2. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2011 stabilisce, con riferimento agli interventi previsti dal comma 1:

a) le modalità per la realizzazione delle piazzole attrezzate secondo criteri di sostenibilità ambientale;

b) le modalità per il ripristino dell’area nello stato originario al termine dell’utilizzo;

c) gli ambiti e le caratteristiche della filiera corta.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 febbraio 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”

Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”


Dati informativi concernenti la legge regionale 11 febbraio 2011, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 luglio 2010, dove ha acquisito il n. 67 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bond, Cortelazzo, Padrin, Bendinelli, Toniolo, Mainardi, Conta e Tesserin;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
  • La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data23 novembre 2010;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Dario Bond, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 26 gennaio 2011, n. 2.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale n. 8 del 2006, ispirata dalle politiche energetiche e di salvaguardia dell’ambiente che si sono sviluppate in tempi relativamente recenti, costituisce un concreto strumento di pianificazione energetica regionale e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.

In particolare, essa incentiva la produzione e l’utilizzazione di biomassa prodotta da piante espressamente coltivate per scopi energetici (piantagioni destinate alla produzione di biomassa legnosa) ovvero derivante da utilizzazioni forestali (materiale legnoso derivante da cure colturali ai boschi abbandonati o degradati).

La legge regionale n. 8 del 2006 si affianca ad altre iniziative volte a incentivare la produzione e l’impiego di biomasse legnose (in modo particolare le misure 123/F e 221 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-13) e tutte insieme, accanto a obiettivi generali di carattere economico e ambientale, intendono favorire il consolidamento della filiera legno-energia.

La norma infatti agisce contemporaneamente e sinergicamente sulle tre fasi della filiera (produzione, raccolta - commercializzazione, trasformazione - utilizzo finale), sì da stimolarne lo sviluppo, la diffusione e l’autonomo sostentamento.

Tuttavia le opportunità offerte dalla legge regionale non sono finora state pienamente colte, a causa sembra della scarsa convenienza lamentata dagli operatori della fase della raccolta, stoccaggio e trattamento del prodotto in funzione della successiva commercializzazione.

Tra questi, oltre alle imprese agricole e forestali che svolgono attività di utilizzazione forestale in proprio o per conto terzi, meritano attenzione gli altri soggetti esercenti attività agromeccanica, di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 nonché imprese del settore commerciale o industriale, titolari di impianti di trasformazione o condizionamento della biomassa legnosa .

Pare che il limite maggiormente vincolante sia dato in particolare dall’impossibilità di disporre di idonee superfici per lo stoccaggio del prodotto, in particolare legno cippato, nelle aree classificate agricole, limitrofe ai boschi o prossime alle sedi di lavorazione o utilizzazione delle biomasse.

L’alternativa è attualmente quella di ricorrere allo stoccaggio in aree prevalentemente a destinazione industriale con un aggravio di costi tale da rendere non conveniente trattare il citato materiale che è caratterizzato da grandi volumi, basso valore unitario, tempi lunghi di stoccaggio per consentire una conveniente riduzione del grado di umidità del materiale legnoso.

In particolare, le imprese di utilizzazione forestale di natura extra agricola sono tipiche aziende di trasformazione (trasporto dal bosco ai centri di utilizzo) e pertanto necessitano di superfici caratterizzate da un basso livello infrastrutturale (pavimentazione e tettoie aperte), dove stoccare i materiali legnosi.

Lo scopo dell’articolo 2 del presente progetto di legge è appunto quello di consentire la realizzazione di piattaforme logistiche (assimilabili agli insediamenti agroindustriali di cui al comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recante norme sul governo del territorio) in aree classificate agricole anche da parte di imprenditori non agricoli che esercitano la loro attività per la produzione di energia da biomasse, in deroga ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale n. 11 del 2004.

Contestualmente, con l’articolo 1, la proposta di legge cerca di dare un maggior impulso al perseguimento di altri due obiettivi della legge regionale n. 8 del 2006 rappresentati dal recupero produttivo di superfici a prato e a pascolo colonizzate da specie arbustive o arboree e dal correlato incremento delle disponibilità di materiale legnoso da utilizzarsi per scopi energetici (rispettivamente lettere d) ed e), comma 1, articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2006).

A tal fine la novella del testo originario introduce un’integrazione della definizione delle superfici da considerare a “non bosco”, al fine di consentire un più agevole utilizzo delle biomasse legnose come biocombustibile.

La prima di tali modifiche riguarda la possibilità di utilizzare macchie boscate o boschetti di dimensioni inferiori a 5.000 metri quadrati, realizzati anche a prescindere da eventuali sussidi pubblici. Soprattutto per i territori di pianura, ciò dovrebbe consentire l’incremento della realizzazione, da parte di proprietari di superfici di modesta estensione, di piccole aree a funzione naturalistica, senza incorrere nei vincoli legislativi conseguenti alla classificazione di “bosco”, in particolare per quanto attiene alla eventuale reversibilità di uso delle superfici a ciò adibite. L’instaurarsi del cosiddetto “vincolo forestale” infatti spesso ha agito come deterrente dall’intraprendere iniziative di imboschimento. Occorre rilevare peraltro che la soglia di 5.000 metri quadrati corrisponde alla dimensione minima di attribuzione della qualifica di zona forestale secondo il sistema FAO, adottato anche dalla UE con l’articolo 30 del regolamento n. 1974/1986.

La seconda modifica introduce nuovi criteri per la classificazione a “non bosco” di superfici agricole o forestali imboschite naturalmente per colonizzazione di prati o pascoli abbandonati, consentendo di ripristinare le originarie destinazioni mediante semplice operazione colturale, cioè mediante il taglio della vegetazione e l’utilizzo per fini energetici della biomassa così ricavata. Viene infatti previsto che il processo di colonizzazione naturale sia in atto da non meno di 15 anni e che la vegetazione forestale spontanea abbia raggiunto un’altezza inferiore a 7 metri.

Si dà atto che la prima commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole con nota prot. n. 18307 del 27 ottobre 2010 e che la quarta commissione consiliare, competente per materia, ha iniziato l’iter nella seduta del 9 novembre 2010.

Il testo definitivo è stato approvato dalla quarta commissione il 23 novembre 2010 e il consigliere Dario Bond, primo firmatario del progetto di legge, è stato indicato quale relatore del provvedimento in Aula.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. Nel quadro degli impegni assunti a livello nazionale ed internazionale, relativi all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e in sintonia con le linee guida della pianificazione energetica regionale, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo della filiera legno-energia mediante il sostegno alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e all’utilizzo delle biomasse legnose per scopi energetici.
2. Le iniziative di cui alla presente legge sono volte a conseguire:
  1. la riduzione del consumo di combustibili fossili nella produzione di energia;
  2. la riduzione dell’immissione in atmosfera di gas clima-alteranti;
  3. l’assorbimento di anidride carbonica mediante la costituzione di formazioni arboree;
  4. il recupero produttivo di superfici a prato ed a pascolo colonizzate da specie arbustive;
  5. l’incremento della disponibilità di materiale legnoso da utilizzarsi per scopi energetici;
  6. nuove opportunità di reddito, connesse alla produzione di biomassa legnosa, anche al fine di contrastare il degrado e l’abbandono del territorio;
  7. il recupero della marginalità di talune aree rurali;
  8. la diversificazione estetica e biologica delle colture presenti nel territorio rurale, l’incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio;
  9. la nascita e la diffusione di una rete di approvvigionamento e di utilizzo della biomassa legnosa prodotta;
  10. la diffusione di macchine, attrezzature, cantieri di raccolta e sistemi di condizionamento del prodotto;
  11. la diffusione di generatori di calore ad alto rendimento, alimentati con combustibili legnosi, per la produzione di energia termica e per la cogenerazione.

2 bis. Ai fini di cui alla presente legge non si considerano a bosco, oltre ai terreni già considerati non a bosco dall’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, purché non si tratti di aree che trovino specifica tutela negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge:

  1. le macchie boscate e i boschetti sino a una superficie massima di 5.000 metri quadrati, realizzati anche senza ricorso a finanziamenti pubblici;
  2. in territori ricompresi nell’ambito territoriale di comunità montana, i terreni catastalmente censiti come aree non boscate, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da meno di venticinque anni; l’applicazione del suddetto parametro viene definita, in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo, nell’ambito delle disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione foreste e parchi

Torna indietro