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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 8 del 26 gennaio 2010


LEGGE REGIONALE  n. 10 del 22 gennaio 2010

Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1.    La presente legge disciplina i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti solari termici e fotovoltaici, nonché la concessione di incentivi per la realizzazione dei medesimi impianti, al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di riduzione dell’emissione di gas a effetto serra.

Art. 2

Ambito di applicazione e definizioni

1.    Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti solari termici e fotovoltaici ubicati nel territorio della Regione del Veneto.

2.    Ai fini della presente legge si intende per:

a)    impianto fotovoltaico: impianto che risponde ai requisiti indicati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;

b)    impianto solare termico: impianto di produzione di energia termica per uso igienico-sanitario o per climatizzazione o per finalità produttive mediante l’utilizzazione dell’energia solare;

c)    impianto aderente: impianto posto sulla facciata o sulla copertura di un edificio con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma dell’edificio stesso se non per lo spessore del sistema captante e del sistema di accumulo dell’energia termica;

d)    impianto integrato: impianto i cui moduli sono architettonicamente inseriti, con sostituzione del materiale da costruzione, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

e)    elettrodotto di interesse esclusivamente locale: linea elettrica che insiste nel territorio di un solo comune e connette alla rete utenze ubicate nel comune, secondo quanto previsto dall’articolo 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Impianti aderenti e integrati

1.    L’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di qualsiasi potenza, aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, di superficie non superiore a quella della copertura, è soggetta a comunicazione preventiva al comune territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”.

2.    Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati, semprechè non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale.

Art. 4

Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti

1.    Gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW, semprechè non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale.

2.    Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni nonché il rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, l’installazione di impianti fotovoltaici non integrati o non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche ed integrazioni, da presentare al comune territorialmente competente.

3.    La costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco superiore a 20 kW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono autorizzati dalla Regione ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e successive modifiche ed integrazioni.

4.    Nelle ipotesi in cui non è necessario acquisire le autorizzazioni di più amministrazioni, per gli interventi di cui al comma 3 non si procede all’indizione della conferenza di servizi e le relative autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio.

Art. 5

Documentazione

1.    Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 3, i soggetti interessati presentano apposita domanda, corredata della seguente documentazione:

a)    il progetto con la descrizione dell’impianto di cui si chiede l’autorizzazione e la domanda al gestore per la connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione, con allegata relazione descrittiva;

b)    la documentazione attestante la disponibilità dell’area sede dell’impianto, limitatamente alla sede dell’impianto di produzione;

c)    la valutazione di incidenza ambientale, ove prevista, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche e integrazioni;

d)    per i progetti richiedenti l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, la relazione paesaggistica redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

e)    per i progetti soggetti a valutazione d’impatto ambientale, la documentazione prescritta dall’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Impianti solari termici non integrati e non aderenti

1.    Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l’installazione di impianti solari termici non integrati e non aderenti in edifici a uso residenziale, terziario o produttivo è considerata manutenzione straordinaria ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

2.    Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l’installazione di impianti solari termici negli spazi privati annessi agli edifici esistenti è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Connessione alla rete elettrica

1.    La costruzione e l’esercizio degli elettrodotti di interesse esclusivamente locale previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera e), sono autorizzati dal comune nel cui territorio essi insistono.

Art. 8

Istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici

1.    È istituito un fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto interessi destinati alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.

2.    Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 1:

a)    i soggetti privati che non esercitano attività di impresa e che sono proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile cui si riferisce l’intervento;

b)    gli enti pubblici proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile cui si riferisce l’intervento;

c)    le organizzazioni non lucrative di utilità sociale proprietarie o titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile cui si riferisce l’intervento.

3.    Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

a)    l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza di picco non superiore a 20 kW;

b)    l’installazione di impianti solari termici di dimensione non superiore a 30 metri quadrati complessivi, comunque riferiti ad ogni singola domanda.

4.    La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, le modalità, i criteri e le procedure per la concessione dei contributi, individuando le priorità degli interventi ammessi a contributo.

Art. 9

Abrogazione dell’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”

1.    L’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” è abrogato.

Art. 10

Norma finanziaria

1.    Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge e quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte mediante prelevamento di euro 2.000.000,00 dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” e contestuale incremento dell’upb U0068 “Interventi infrastrutturali nel settore energetico” del bilancio di previsione 2010.

Art. 11

Entrata in vigore

1.    Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale relativa al “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 3 - Impianti aderenti e integrati

Art. 4 - Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti

Art. 5 - Documentazione

Art. 6 - Impianti solari termici non integrati e non aderenti

Art. 7 - Connessione alla rete elettrica

Art. 8 - Istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici

Art. 9 - Abrogazione dell’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”

Art. 10 - Norma finanziaria

Art. 11 - Entrata in vigore


Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  • progetto di legge n. 65: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Caner, Astolfi, Gianpaolo Bottacin, Ciambetti, Conte, Da Re, Finozzi, Manzato, Sandri, Stival e Bizzotto relativa a “Interventi regionali di sostegno all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica a celle fotovoltaiche”;
  • progetto di legge n. 310: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Atalmi, Bettin, Pettenò, Azzi, Manzato, Foggiato, Sernagiotto, Tesserin, Zabotti e Grazia relativa a “Semplificazione dell’iter autorizzatorio e contributo per l’installazione di piccoli impianti termici e fotovoltaici”;
  • I progetti di legge sono stati assegnati alla 3° commissione consiliare, che ha elaborato un testo unificato del progetto di legge;
  • La 3° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 6 maggio 2009;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 366.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il tema dei problemi collegati ai cambiamenti climatici è da molto tempo all’attenzione degli Stati.

La Comunità europea ha ratificato la relativa convenzione quadro delle Nazioni Unite con decisione 94/96/CE del 15 dicembre 1993. L’Unione europea ha rispettato l’impegno assunto nel quadro della Convenzione di riportare nel 2000 le sue emissioni ai livelli del 1990.

Nella quarta conferenza delle parti, tenutasi a Berlino nel 1995, le parti hanno deciso di negoziare un protocollo contenente misure atte a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra nei paesi industrializzati per il periodo successivo all’anno 2000. Dopo lavori protrattisi per lungo tempo, l’11 dicembre 1997 è stato adottato a Kyoto il Protocollo di Kyoto, sottoscritto dalla Comunità europea il 29 aprile 1998.

Il Protocollo di Kyoto, contenendo obiettivi vincolanti e quantificati di riduzione dei gas in questione, costituisce un fondamentale progresso nella lotta contro il riscaldamento planetario.

Infatti, gli Stati inclusi nell’allegato I della convenzione quadro si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 di almeno il 5 per cento rispetto ai livelli del 1990, mentre gli Stati membri dell’Unione nello stesso periodo devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell’8 per cento.

L’Unione europea ha ratificato il Protocollo di Kyoto il 31 maggio 2002. Il Protocollo è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica della Russia.

Al raggiungimento degli obiettivi di contenimento dell’“effetto serra” contribuisce anche la promozione di un sistema energetico sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, incentrato sul ricorso alle fonti rinnovabili.

La promozione delle energie pulite era stata indicata come prioritaria dalla Commissione europea fin dal 1997.

Con la successiva adozione del Libro bianco, la Comunità stessa ha ribadito tale priorità ponendo l’obiettivo del raddoppio, entro il 2010, della quota di fonti energetiche rinnovabili.

Il Governo nazionale si è impegnato in tal senso con la delibera CIPE 19 novembre 1998.

Successivamente, il Libro bianco italiano per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili individuava gli obiettivi da conseguire per ottenere le riduzioni di emissioni di gas ad effetto serra assegnate, fissando il target per il fotovoltaico a 300-500 MWp entro il 2010.

Va ricordata anche la direttiva 77/2001/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che ha fissato per l’Italia l’obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2010.

L’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) ha stabilito che il Ministro dello Sviluppo Economico determini con proprio decreto la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo sopracitato (cosiddetto “burden sharing”).

A seguito del compromesso finale sul pacchetto clima ed energia raggiunto nel Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008, l’obiettivo di incremento delle fonti rinnovabili è stato esteso all’intero consumo di energia. In attuazione di tali accordi, l’articolo 2, comma 167, sopra richiamato è stato sostituito dall’articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

In base a tale nuova formulazione il Ministro dello Sviluppo Economico provvederà a ripartire tra le Regioni la quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020.

Per raggiungere tale obiettivo si deve incentivare la produzione energetica anche da fonte solare.

L’energia fotovoltaica, fra l’altro, è una fonte inesauribile di energia pura, disponibile per tutti, prodotta nel punto di consumo e facilmente integrabile nel contesto urbano.

Gli aspetti positivi di questa tecnologia la rendono estremamente interessante e l’unico inconveniente è rappresentato dal costo iniziale che, seppure in discesa, rimane comunque alto anche per effetto di un iter burocratico che ha dei costi rilevanti anche sul piano economico.

Il principale costo è rappresentato dall’istruttoria di presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) presso il Comune competente, che può arrivare a costare anche mille euro, comprendendo anche il compenso per il tecnico che la redige e la presenta presso il competente ufficio comunale.

Per questi motivi la presente proposta di legge prevede che, nel caso di impianti solari termici o fotovoltaici visivamente ben inseriti negli edifici, la funzione di informazione verso l’ente Comune, che la normativa attribuisce alla DIA, possa essere assolta da una semplice comunicazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia. Gli stessi impianti, purché non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, che ha stabilito i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

La valutazione d’impatto ambientale non è richiesta neppure per gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW, non ubicati in aree naturali protette, ai sensi del citato articolo 5, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007; per i medesimi impianti è richiesta, tuttavia, la DIA.

Per gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza superiore a 20kW è richiesta un’autorizzazione rilasciata dalla Regione, previa conferenza di servizi, quando nel procedimento è necessario acquisire autorizzazioni di diverse amministrazioni; l’autorizzazione è invece rilasciata dal Comune competente per territorio, senza conferenza di servizi, quando non è necessario acquisire autorizzazioni di altre amministrazioni.

Sono ovviamente sempre fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto Codice dei beni culturali e del paesaggio), come pure è fatto salvo il rilascio dell’autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio della linea di connessione.

Altro punto qualificante del progetto di legge è la previsione dell’istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.

Tale fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi i cui beneficiari sono soggetti privati che non esercitano attività d’impresa, enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

È apparso infatti indispensabile offrire alle famiglie, alle ONLUS e agli enti pubblici interessati all’utilizzo delle tecnologie fotovoltaiche e del solare termico uno strumento volto alla fondamentale esigenza di reperire le risorse necessarie ad effettuare l’investimento comunque oneroso, che altrimenti sarebbe di difficile realizzazione.

La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 6 maggio 2009 ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al testo così come modificato anche nel titolo.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi Forza Italia (Fontanella con delega Bertipaglia), Lega Nord-Liga Veneta (Bizzotto e Zamboni con delega Frasson - U.D.C.), L’Ulivo-Partito Democratico Veneto (Tiozzo con delega Causin), e Indipendenza/Democrazia per Forum dei Veneti (Cancian).

3. Note agli articoli

Note all’articolo 2

- Il testo dell’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è il seguente:

“2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;”.

- Il testo dell’art. 52 sexiesdel decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 è il seguente:

“52-sexies.Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.

3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione può esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.”.

Note all’articolo 4

- Il testo degli artt . 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 è il seguente:

“22. (L) Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149)

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'àmbito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'àmbito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.”.

“23. (R) (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio attività).

(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.”.

- Il testo dell’art. 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387/2003 è il seguente:

“12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.”.

Note all’articolo 5

- Il testo dell’art. 5del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 è il seguente:

“5. Valutazione di incidenza.

- Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

- I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

- I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

- Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

- Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

- Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

- La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

- L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

- Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

- Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.”.

- Il testo dell’art. 146del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

“146. Autorizzazione.

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10.Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11.L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12.L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13.Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14.Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.

15.Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

16.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Nota all’articolo 6

- Per il testo degli artt. 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 vedi nota all’articolo 2.

4. Struttura di riferimento

Unità complessa tutela atmosfera

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