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Bur n. 8 del 26 gennaio 2010


LEGGE REGIONALE  n. 3 del 22 gennaio 2010

Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica del titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

1.    Il titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito: “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”.

Art. 2

Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

1.    L’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

“Art. 1 - Finalità e definizioni.

1.    La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a “chilometri zero”, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.

2.    A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:

a)    garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

b)    valorizzare il consumo di prodotti agricoli a “chilometri zero”;

c)    incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti;

d)    favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte dei produttori;

e)    sostenere l’impiego di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del territorio regionale.

3.    Ai fini della presente legge, con la dizione prodotti agricoli a “chilometri zero” si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:

a)    “prodotti di qualità”: i prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;

b)    “prodotti tradizionali”: i prodotti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;

c)    “prodotti stagionali”: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;

d)    “prodotti di comprovata sostenibilità ambientale”: i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato.

4.    Le emissioni di GHG generate nell’ambito dell’intero processo produttivo dei prodotti di cui al comma 3, lettera d) sono calcolate secondo le previsioni della norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell’emissione di GHG nelle fasi produttive e logistiche presenti e della norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo: Gestione ambientale - Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto.

5.    La Giunta regionale definisce, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG nonché il modello di calcolo delle stesse.”.

Art. 3

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

1.    L’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

“Art. 2 - Utilizzo dei prodotti agricoli a “chilometri zero” nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici.

1.    Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero”; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

2.    L’utilizzazione di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.”.

Art. 4

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

1.    L’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

“Art. 3 - Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

1.    I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, almeno il 15 per cento del totale dei posteggi.

2.    Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli a “chilometri zero” e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.”.

Art. 5

Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

1.    L’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

“Art. 4 - Promozione dell’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero”.

1.    Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli a “chilometri zero”, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito logo da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale.

2.    L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

3.    Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Veneto.

4.    La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell’ambio del programma di promozione delle produzioni del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”, le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a “chilometri zero”.”.

Art. 6

Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

1.    L’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

“Art. 5 - Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a “chilometri zero”.

1.    Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli a “chilometri zero”, sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati.”.

2.    Le strutture di vendita di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, già esistenti all’entrata in vigore della presente legge, si adeguano all’obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli a “chilometri zero” entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Abrogazione dell’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

1.    L’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifica del titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

Art. 2 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

Art. 3 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

Art. 4 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

Art. 5 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

Art. 6 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

Art. 7 - Abrogazione dell’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”


Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 31 luglio 2009, dove ha acquisito il n. 423 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Bond, Rizzato, Trento, Mazzon, Gerolimetto, Teso, Ciambetti, Baggio, Cenci, Franchetto, De Boni, Sernagiotto, Zanon, Pettenò, Atalmi, Frasson, Grazia, Bazzoni, Bertipaglia e Piccolo;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;

- La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 13 ottobre 2009;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 354.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

dopo la promulgazione della legge in oggetto e in adempimento dell’articolo 7 della medesima, che prevede che gli effetti della legge siano subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la comunità europea, gli uffici della Giunta regionale hanno avviato le procedure per la notifica della legge alla Commissione europea e per consentire il previsto esame di compatibilità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

I contatti informali con i funzionari della rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea e dei servizi della Commissione europea hanno evidenziato la presenza di alcuni profili d’incompatibilità della legge al diritto comunitario, confermando le riserve emerse nel corso dell’ampio e approfondito dibattito svoltosi in Consiglio regionale prima dell’approvazione della legge regionale n. 7/2008.

Sono state segnalate, in particolare, alcune incompatibilità in materia di concorrenza e di mercato interno e, benché l’articolo 7 faccia riferimento al parere di compatibilità in materia di aiuti di stato, i funzionari della Rappresentanza Permanente hanno tenuto a precisare che la completa formalizzazione della procedura di notifica della legge avrebbe comportato la possibile apertura di una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea per violazione del diritto comunitario.

Si rendeva necessario, pertanto, modificare gli interventi proposti dalla legge che costituivano limitazioni alla libera iniziativa economica (articoli 2 e 5) e, soprattutto, tutti i riferimenti all’origine regionale dei prodotti agricoli e agroalimentari oggetto di sostegno.

Dunque con l’articolo 1 si interviene già a livello del titolo della legge regionale, sostituendo le parole “prodotti agricoli di origine regionale” con “prodotti agricoli a chilometri zero”.

La parte più consistente delle modifiche riguarda l’articolo 1 della norma regionale vigente la cui formulazione viene completamente rivista con l’articolo 2 del presente progetto.

La novità maggiore riguarda l’elencazione puntuale dei prodotti agricoli a “chilometri zero”, che comprendono i prodotti di qualità e stagionali, i prodotti tradizionali e altri prodotti agricoli a comprovata sostenibilità ambientale in termini di un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato.

Per questa nuova categoria di prodotti, secondo quanto indicato dai servizi comunitari, viene specificata la fonte normativa cui far riferimento per il calcolo delle emissioni di GHG generate nell’ambito dell’intero processo produttivo e che, in attuazione di tale metodologia, la Giunta regionale definirà le soglie di riferimento della produzione di GHG.

L’articolo 3 che riscrive l’articolo 2 della disciplina vigente, ne sopprime il primo comma (che prevedeva un obbligo di approvvigionamento da parte dei servizi di ristorazione collettiva) e, per quanto riguarda gli aspetti relativi agli appalti pubblici di servizi e forniture, trasforma in facoltà la previsione del titolo preferenziale dell’utilizzo dei prodotti a “chilometri zero” in sede di aggiudicazione.

L’articolo 4 di modifica dell’articolo 3 “Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” riduce la percentuale dei posteggi nei mercati al dettaglio nelle aree pubbliche da riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti.

L’articolo 5 adegua il testo dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/2008 alla nuova denominazione di prodotti agricoli a “chilometri zero”, prevedendo inoltre un coordinamento con le azioni promozionali previste dal Piano promozionale del settore primario di cui alla legge regionale n. 16/1980.

L’articolo 6, nel riscrivere l’articolo 5 della legge regionale n. 7/2008, sopprime l’originario comma 2, ribadendo l’obbligo per le strutture di vendita commerciali che mettono in vendita prodotti a “chilometri zero” di destinare a tali prodotti specifici spazi negli scaffali, prevedendo tuttavia un adeguato periodo di adeguamento a tale obbligo per gli esercizi preesistenti all’entrata in vigore della legge. Viene comunque confermata l’esclusione dall’obbligo per gli esercizi di vicinato.

Infine, l’articolo 7 opera la soppressione dell’articolo 7 della legge regionale che prevede l’acquisizione del parere comunitario di compatibilità. Tenuto conto dell’esito del pre-negoziato con i competenti servizi della Commissione UE, con le modifiche proposte nel presente progetto, le relative disposizioni risultano in linea con il diritto comunitario e pertanto non risulta più necessaria la previsione della notifica comunitaria.

La Quarta Commissione consiliare permanente nella seduta del 13 ottobre 2009 all’unanimità ha espresso il proprio parere favorevole al testo per l’esame da parte dell’aula.

Della relazione è stato incaricato il presidente.

3. Struttura di riferimento

Direzione produzioni agroalimentari

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