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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche all’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.
1. Al comma 3 bis dell’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, come introdotto dall’articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 dopo le parole: “euro 254.000.000,00 distribuito in” sono inserite le seguenti: “un massimo di”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 23 ottobre 2009
Galan
INDICE Art. 1 - Modifiche all’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
Dati informativi concernenti la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 29
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la modifica di cui al comma 1, si rende necessaria per permettere a Sistemi Territoriali S.p.A. di stabilire un periodo anche inferiore ai trent’anni previsti nel testo dell’articolo 22 della legge regionale n. 1/2009 per la durata dell’operazione finanziaria di leasing finalizzata all’acquisizione del materiale rotabile per l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale.
La minore durata costituisce, data l’attuale situazione del mercato finanziario, un elemento che può favorire una maggiore partecipazione alla gara da parte degli operatori di leasing ed una minore costosità dell’operazione.
La Prima Commissione consiliare ha esaminato il presente disegno di legge nella seduta dell’8 settembre 2009 approvandolo all’unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI-PDL, LV-LN-P, AN-PDL, Nuovo PSI, Misto, L’Ulivo-PDV, Per il Veneto con Carraro.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 86 della legge regionale n. 1/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
4. Struttura di riferimento
Direzione mobilità
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