Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 88 del 27 ottobre 2009


LEGGE REGIONALE  n. 27 del 23 ottobre 2009

Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto e finalità

1.    La Regione del Veneto riconosce il fondamentale ruolo sociale ed economico dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi e ne promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi.

2.    La Regione, in conformità alle norme dell’Unione europea e della legislazione nazionale, nell’esercizio dei propri poteri, assicura l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti perseguendo i seguenti obiettivi:

a)    la tutela della salute dei consumatori e degli utenti anche attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente;

b)    la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, anche con riferimento alla fruibilità da parte di soggetti diversamente abili, attivando efficaci sistemi di identificazione, rintracciabilità, monitoraggio e vigilanza;

c)    la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza, la trasparenza e l’equità nei rapporti contrattuali e la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;

d)    la promozione dell’informazione, dell’educazione, della formazione del consumatore e dell’utente, al fine di favorire scelte consapevoli, anche sotto il profilo etico e solidale, e sviluppare un più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione;

e)    la promozione e lo sviluppo dell’associazionismo tra consumatori e utenti, valorizzando il diritto di ciascuno ad essere rappresentato e riconoscendo le funzioni di tutela e di rappresentanza delle associazioni che operano su base democratica;

f)    la promozione della collaborazione tra le associazioni dei consumatori e degli utenti, le pubbliche amministrazioni e i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità per l’erogazione dei medesimi servizisecondo standard di qualità e di efficienza. 

Art. 2

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

1.    É istituito presso la struttura regionale competente il comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato comitato.

2.    Il comitato è composto:

a)    dall’assessore regionale competente per materia che lo presiede o, in caso di sua assenza o impedimento, dal segretario regionale di settore;

b)    da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nel registro di cui all’articolo 5, dalle stesse designato;

c)    dal dirigente della struttura regionale competente in materia di consumatori ed utenti o da un suo delegato;

d)    da un rappresentante dei comuni designato dall’Associazione regionale comuni del Veneto;

e)    da un rappresentante delle province designato dall’Unione regionale delle province del Veneto;

f)    da un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato dall’Unione regionale delle camere di commercio del Veneto.

3.    Il Presidente del comitato è coadiuvato da un vicepresidente scelto dal comitato tra i componenti designati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

4.    Il comitato è costituto con decreto del presidente della Giunta regionale e rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

5.    Con il decreto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale nomina altresì i supplenti dei rappresentanti di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2, nonché il segretario del comitato scelto tra i dipendenti, di categoria non inferiore alla D, della struttura regionale competente in materia di consumatori ed utenti.

6.    Le designazioni di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 sono comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Il comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.

7.    I componenti del comitato di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta degli enti ed organismi che li hanno designati.

8.    Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione del comitato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione del comitato continua ad operare la consulta regionale prezzi e consumi di cui all’articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 “Interventi in materia di tutela dei consumatori” e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 3

Funzionamento del comitato regionale dei consumatori e degli utenti

1.    Il comitato si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l’anno, e, comunque, ogni qualvolta risulti necessario. Il presidente convoca il comitato anche su richiesta di un terzo dei componenti in carica.

2.    Il comitato predispone la proposta di regolamento che disciplina il proprio funzionamento; la Giunta regionale approva la proposta, sentita la competente commissione consiliare.

3.    La partecipazione al comitato a qualsiasi titolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 4

Compiti del comitato

1.    Il comitato esprime pareri e formula proposte:

a)    sugli atti di programmazione regionale e sui progetti di legge e di regolamento che riguardano i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b)    sugli interventi regionali di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;

c)    sulla definizione dei criteri per la concessione di contributi regionali alle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 5;

d)    sui progetti di ricerca e di studio sui temi del consumo;

e)    sulle attività dirette all’informazione e all’educazione dei consumatori e degli utenti e sulle iniziative volte a potenziare l’accesso alle procedure di conciliazione per la soluzione delle controversie.

 

Art. 5

Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

1.    É istituito il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti presso la struttura regionale competente.

2.    L’iscrizione al registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere regionale o delle sezioni regionali di associazioni nazionali, è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

a)    avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;

b)    tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;

c)    numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza di sportelli sul territorio in almeno quattro province della regione; gli sportelli devono essere ubicati in sedi autonome rispetto ad altre attività economiche;

d)    svolgimento di un’attività continuativa nell’ambito della Regione nei tre anni precedenti;

e)    elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conforme alle norme vigenti in materia;

f)    non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.

3.    La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura per l’iscrizione delle associazioni al registro regionale e per l’aggiornamento dello stesso.

4.    L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti regionali previsti a sostegno dell’associazionismo e per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

 

Art. 6

Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti

1.    La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno approva, sentiti il comitato di cui all’articolo 2 e la competente commissione consiliare, il programma delle iniziative da realizzare a tutela dei consumatori e degli utenti in base alle risorse disponibili.

2.    Il programma prevede:

a)    le iniziative che la Regione intende intraprendere direttamente a tutela dei consumatori e degli utenti. Gli interventi stabiliti possono essere realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le altre regioni, le associazioni dei consumatori di cui all’articolo 5, le camere di commercio o con altri soggetti pubblici o privati;

b)    le iniziative delle associazioni dei consumatori e degli utenti per la cui realizzazione vengono erogati contributi regionali. A tal fine le associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 5, entro il 30 settembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale i progetti che intendono realizzare nell’anno successivo per i quali richiedono il finanziamento regionale, muniti di una relazione illustrativa delle finalità da raggiungere e del preventivo di spesa;

c)    i contributi da erogare a sostegno della funzionalità ed organizzazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

d)    la ripartizione delle risorse tra le varie iniziative. L’ammontare dei contributi assegnati ai sensi della lettera c) non può comunque eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili.

3.    Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentito il comitato regionale dei consumatori e degli utenti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), stabilisce i criteri e le modalità con cui vengono assegnati i finanziamenti regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati ed i casi di revoca degli stessi.

4.    Fino a quando la Giunta regionale non ha stabilito i criteri e le modalità previsti dal comma 3, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità previsti dall’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Informazione dei consumatori e degli utenti

1.    Il programma di cui all’articolo 6 prevede altresì iniziative dirette all’informazione e all’educazione dei consumatori e degli utenti, anche attraverso l’utilizzo più ampio dei mezzi di comunicazione e di strumenti telematici.

2.    La Giunta regionale, in collaborazione con le autorità sanitarie, scolastiche e le associazioni dei consumatori, promuove programmi di educazione al consumo per gli studenti, il personale docente ed i genitori.

3.    La Giunta regionale promuoveprogrammi analoghi a quelli di cui al comma 2 nei confronti degli anziani e di altri soggetti appartenenti alle categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

Art. 8

Monitoraggio permanente dei prezzi di beni e servizi

1.    Presso la struttura regionale competente è istituito l’osservatorio regionale dei prezzi.

2.    L’osservatorio regionale dei prezzi cura, ai fini della programmazione delle politiche di settore, il monitoraggio permanente dei prezzi dei beni e servizi di particolare interesse per il consumatore e per l’utente, approfondendo e valutando le specificità degli andamenti regionali, con particolare riferimento ai prodotti tipici veneti.

3.    L’attività di monitoraggio di cui al comma 2 può essere realizzata, oltre che con la collaborazione di altre strutture regionali, anche avvalendosi, previa apposita convenzione, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di università, di enti ed istituti di ricerca, delle autonomie locali, delle associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 5 o di altri enti e soggetti pubblici o privati.

4.    La Giunta regionale dispone studi, ricerche, indagini a fronte di dati evidenziati dall’osservatorio che rivelano l’esistenza di fenomeni distorsivi per il consumatore e per l’utente.

5.    La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni dei consumatori iscritte nel registro previsto dall’articolo 5, determina le modalità e i criteri procedurali per la costituzione e il funzionamento dell’osservatorio.

 

Art. 9

Provvedimenti per il contenimento dei prezzi al consumo

1.    La Giunta regionale promuove intese tra le associazioni dei consumatori e quelle dei produttori, dei commercianti e dei pubblici esercenti, volte a sostenere iniziative di difesa del potere di acquisto delle famiglie, anche attraverso l’organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo a prezzi contenuti e giustificati.

2.    L’adesione alleiniziative di cui al comma 1 può costituire per le imprese un titolo di priorità per l’assegnazione di contributi e finanziamenti regionali.

3.    La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità attuative delle intese di cui al comma 1 e le forme di comunicazione al pubblico delle imprese aderenti, anche prevedendo forme di collaborazione con gli enti locali e con le camere di commercio.

 

Art. 10

Norma finanziaria

1.    Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.250.000,00 per ognuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si provvede:

a)    quanto a euro 250.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate all’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 2 “Interventi a favore dei consumatori” e contestuale incremento dell’upb U0071 “Azioni a sostegno dell’associazionismo per il commercio” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011;

b)    quanto a euro 1.000.000,00 utilizzando le risorse allocate nell’upb U0071 “Azioni a sostegno dell’associazionismo per il commercio” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

Art. 11

Abrogazioni

1.    Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a)    la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 “Interventi in materia di tutela dei consumatori” fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 2 e dal comma 4 dell’articolo 6;

b)    la legge regionale 5 marzo 1987, n. 19 Modifiche e integrazioni della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3, concernente interventi in materia di tutela dei consumatori”;

c)    l’articolo 19 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)”;

d)    il comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 ottobre 2009

Galan


INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

Art. 3 - Funzionamento del comitato regionale dei consumatori e degli utenti

Art. 4 - Compiti del comitato

Art. 5 - Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

Art. 6 - Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti

Art. 7 - Informazione dei consumatori e degli utenti

Art. 8 - Monitoraggio permanente dei prezzi di beni e servizi

Art. 9 - Provvedimenti per il contenimento dei prezzi al consumo

Art. 10 - Norma finanziaria

Art. 11 - Abrogazioni


Dati informativi concernenti la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Leggi regionali abrogate

5 -   Struttura di riferimento

1.         Procedimento di formazione

-          La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elena Donazzan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 novembre 2006, n. 33/ddl;

-          Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 dicembre 2006, dove ha acquisito il n. 214 del registro dei progetti di legge;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;

-          La 3° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 23 aprile 2009;

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 ottobre 2009, n. 12806.

2.         Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione Veneto si è sempre dimostrata sensibile ai problemi e alla tutela dei consumatori e degli utenti. Non a caso la legge ancora oggi in vigore, che prevede gli interventi per i consumatori, risale al lontano 1985. Il ruolo sociale ed economico sempre più importante assunto dai cittadini quali consumatori ed utenti, i principi enunciati dalla legge nazionale 30 luglio 1998, n. 281 “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”, successiva alla legge regionale n. 3/1985, l’evoluzione della legislazione e delle politiche comunitarie in questo particolare settore, impongono di adottare una nuova organica disciplina della materia, in grado di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori ed utenti. Si tratta di un compito molto importante giacché - non va dimenticato - tutti i cittadini sono consumatori ed utenti.

Allineandosi alla vigente normativa europea e, in particolare, ai principi enunciati dall’articolo 153 del Trattato, la presente legge riconosce con forza la funzione dei consumatori ed utenti, nella piena consapevolezza della stretta interdipendenza tra le iniziative in materia e le politiche che coinvolgono altri settori di intervento regionale: in campo economico, come in quello ambientale, in quello della sicurezza alimentare o della tutela della salute.

Infatti, la tutela dei consumatori ed utenti, dei loro diritti ed interessi, siano essi individuali che collettivi, ha una chiara valenza trasversale che abbraccia spazi ampi ed eterogenei, la qualcosa appare evidente anche dall’analisi degli obiettivi che la legge si pone. Si vuole per l’appunto assicurare la protezione dei consumatori tutelando la loro salute anche attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente, garantendo la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, assicurando la tutela dei loro interessi economici e giuridici.

Fondamentale, poi, promuovere l’informazione, l’educazione, la formazione del consumatore ed utente, al fine di favorire scelte consapevoli, anche sotto il profilo etico e solidale, perché il consumatore deve comprare ciò che vuole, da chi vuole e dove vuole, a condizioni eque e senza essere ingannato. L’obiettivo è quello di tutelare tutti i consumatori ed utenti, anche quelli diversamente abili o appartenenti alle c.d. categorie deboli (giovani, anziani, malati): per tale motivo sono previste particolari iniziative di formazione per tali categorie di soggetti.

Con riferimento alla competenza legislativa della Regione, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, si rileva che la nuova versione dell’articolo 117 della Costituzione non è incompatibile con l’iniziativa legislativa regionale in materia di tutela dei consumatori. Anzi, è possibile ipotizzare che le regioni incrementeranno le proposte legislative per il sostegno di politiche di tutela dei consumatori e delle loro rappresentanze.

A seguito di una esplicita richiesta della Conferenza unificata, condivisa dal Consiglio di Stato e fatta propria dalla Camera dei deputati, nei rispettivi pareri resi il 16 dicembre 2004, il 20 dicembre 2004 e il 10 marzo 2005, nella stesura del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo”, all’articolo 145, è stata inserita una disposizione di salvaguardia delle competenze normative sia regionali che delle province autonome di Trento e Bolzano.

La presente legge regionale valorizza il diritto di ciascun consumatore ed utente ad essere rappresentato in strutture associative, riconoscendo le funzioni di tutela ed il ruolo sociale di quelle associazioni dei consumatori ed utenti che operano con continuità sul territorio. Sotto tale profilo si è prevista l’istituzione di un vero e proprio registro regionale delle associazioni dei consumatori ed utenti.

L’iscrizione è subordinata alla presenza di determinati requisiti che garantiscono la serietà dell’associazione, un’adeguata diffusione e un’effettiva attività della stessa nell’ambito del territorio della nostra regione. Si deve quindi trattare di quelle associazioni che hanno già una loro compiuta organizzazione e che costituiscono un punto di riferimento per il consumatore veneto. Il registro è soggetto ad aggiornamento: non solo vi è la possibilità di nuove iscrizioni ma si procederà anche alla cancellazione di quelle associazioni che hanno perduto i requisiti richiesti. Proprio per le associazioni iscritte al registro e che quindi hanno dato prova di saper lavorare seriamente e con continuità, sono previsti contributi regionali sia a sostegno della loro funzionalità ed organizzazione, sia per il finanziamento di specifici progetti.

La legge prevede anche la istituzione di un comitato regionale dei consumatori ed utenti, peraltro già contemplato dalla legge del 1985. Compiti di tale comitato sono quelli di esprimere pareri e formulare proposte sugli interventi regionali di tutela, sugli atti regionali che interessano i consumatori ed utenti, sulla definizione dei criteri per la concessione di contributi regionali, sui progetti di ricerca e di studio sui temi del consumerismo, sulle attività dirette all’informazione e all’educazione dei consumatori e degli utenti. Quanto alla sua composizione, più snella rispetto al passato, il comitato raccoglie soggetti che a vario titolo si occupano della materia.

Certamente di importanza fondamentale è la parte della legge relativa agli interventi regionali.

È previsto che ogni anno entro il 31 marzo la Giunta regionale approvi, sentiti il comitato e la competente commissione consiliare, il programma delle iniziative da realizzare a tutela dei consumatori ed utenti sulla base delle risorse disponibili. Il programma prevede sia le iniziative che la Regione intende intraprendere autonomamente a vantaggio dei consumatori ed utenti, sia i progetti e le iniziative presentate dalle associazioni iscritte al registro che si intendono finanziare.

L’ introduzione dell’euro e il conseguente aumento incontrollato dei prezzi anche dei beni di prima necessità e di largo consumo hanno inferto un duro colpo ai consumatori, scatenando dure polemiche non ancora del tutto sopite. In tale contesto, una legge a tutela dei consumatori non poteva trascurare di prevedere un osservatorio regionale, volto a monitorare l’andamento regionale dei prezzi dei beni e servizi considerati rappresentativi per il consumatore ed utente.

A differenza di altre regioni, tale osservatorio è stato pensato in maniera disgiunta dall’osservatorio per il commercio, per la chiara convinzione che la realtà da osservare deve essere filtrata esclusivamente con l’occhio del consumatore ed utente.

I risultati di tale attività di monitoraggio, oltre a dare delle indicazioni al consumatore veneto, influenzeranno e guideranno le politiche di settore, imponendo alla Giunta regionale l’adozione di soluzioni ogni qualvolta saranno evidenti fenomeni distorsivi dei prezzi. Sempre nella prospettiva di contrastare il carovita, grande nemico del consumatore, si è poi previsto che la Giunta regionale promuova accordi tra le associazioni dei consumatori e quelle dei commercianti e dei pubblici esercenti, volti a sostenere iniziative di difesa del potere di acquisto delle famiglie, anche attraverso l’organizzazione di panieri di beni di largo consumo.

La legge, composta da 11 articoli vuole essere un chiaro e agevole strumento normativo per consentire alla Giunta regionale la realizzazione di sempre più numerose iniziative a vantaggio dei consumatori, affinché i risultati che si sono già raggiunti in questo settore, anche attraverso la realizzazione di progetti cofinanziati dal Ministero delle Attività Produttive, siano solo il punto di partenza per nuove, efficaci ed efficienti politiche a vantaggio dei consumatori ed utenti.

In particolare:

-      l’articolo 1 delinea l’oggetto e le finalità del disegno di legge;

-      l’articolo 2 prevede e disciplina le modalità di istituzione del comitato regionale dei consumatori e degli utenti;

-      l’articolo 3 definisce il funzionamento del comitato;

-      l’articolo 4 definisce i compiti del comitato;

-      l’articolo 5 istituisce il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, fissando i requisiti per l’iscrizione allo stesso;

-      l’articolo 6 prevede gli interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti;

-      l’articolo 7 riconosce alla Regione compiti di informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;

-      l’articolo 8 prevede la creazione di un osservatorio regionale dei prezzi;

-      l’articolo 9 contempla iniziative per garantire il contenimento dei prezzi;

-      l’articolo 10 contiene la norma finanziaria;

-      l’articolo 11 prevede l’abrogazione di norme.

La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 23 aprile 2009 ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al testo così come modificato.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi Forza Italia (Fontanella con delega Bertipaglia), Lega Nord-Liga Veneta (Zamboni con delega Bizzotto), L’Ulivo-Partito Democratico Veneto (Tiozzo e Causin), UDC (Frasson) e Indipendenza/Democrazia per Forum dei Veneti (Cancian).

Della relazione in aula è stato incaricato il Vice Presidente Lucio Tiozzo.

 

3.         Note agli articoli 

Nota all’articolo 2

-          Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 3/1985 è il seguente:

“Art. 2 - (Consulta regionale prezzi e consumi)

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo precedente, la Regione si avvale della Consulta regionale prezzi e consumi.

La Consulta è organo consultivo della Regione; il suo parere preventivo viene richiesto sulle decisioni regionali che attengono ai problemi dei consumatori e degli utenti - anche se di competenza di organismi regionali decentrati - nonché sugli aspetti a carattere generale relativi ai prezzi e all’Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo art. 5.

La Consulta è nominata con deliberazione della Giunta regionale, è presieduta dall'Assessore regionale al commercio o, in sua assenza, dal Segretario regionale alle Attività produttive, Settore secondario, ed è formata da:

  1. tre componenti designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato;
  2. due presidenti dei Comitati provinciali prezzi e due presidenti delle Commissioni consultive provinciali di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 56 , designati dalla Conferenza dei Presidenti prevista all’art. 3 della legge stessa;
  3. nove rappresentanti delle Associazioni aventi i requisiti previsti al successivo art. 4;
  4. il responsabile del Dipartimento regionale per il commercio;
  5. il responsabile del Dipartimento regionale per la sanità;
  6. i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
  7. il Direttore di uno degli Uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell'artigianato del Veneto, designato dal Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato;
  8. un rappresentante designato dal Cripel Veneto;
  9. tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale;
  10. due rappresentanti dei commercianti;
  11. due rappresentanti degli industriali;
  12. due rappresentanti degli artigiani;
  13. due rappresentanti degli imprenditori agricoli;
  14. due rappresentanti dei coltivatori diretti;
  15. due rappresentanti della cooperazione;
  16. un rappresentante designato dal Ministero dell’industria, commercio e artigianato.

I componenti di cui alle lett. d) ed f) possono delegare propri rappresentanti.

I componenti di cui alle lett. d) ed e) possono essere sostituiti da altro dipendente dello stesso Dipartimento.

Per ogni componente della Consulta diverso da quelli di cui ai commi precedenti è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza del componente effettivo.

I rappresentanti di cui alla lett. l) e successive sono designati dalle Organizzazioni di categoria e - nel caso vi siano più organizzazioni e non vengano effettuate designazioni congiunte - la rappresentanza è attribuita alle due più rappresentative a livello regionale.

I rappresentanti di cui alla lett. c) sono nominati su designazione delle associazioni e ripartiti in base al grado di rappresentatività; il numero dei rappresentanti può essere aumentato, qualora si formino altre associazioni dotate dei requisiti necessari, con l’assegnazione di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente per ciascun organismo.

Qualora entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge non siano pervenute tutte le designazioni previste, la Consulta è egualmente costituita ed esercita le proprie funzioni con i componenti già nominati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

La Consulta dura in carica cinque anni. I componenti possono essere sostituiti su proposta degli enti ed organismi designati o per venir meno dei requisiti di legge.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica, ed esercita le proprie funzioni qualunque sia il numero dei presenti purché regolarmente convocata.”.

Nota all’articolo 6

-          Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 3/1985 è il seguente:

“Art. 6 -(Contributi alle Associazioni dei consumatori).

La Giunta regionale, in applicazione dell’art. 1 della presente legge, eroga contributi fino a un massimo del 30 per cento dei fondi disponibili per la funzionalità e l'organizzazione alle associazioni, aventi le caratteristiche di cui all’art. 4, su domanda delle associazioni stesse, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

La restante quota del fondo disponibile viene utilizzata per il finanziamento di specifici progetti operativi secondo le procedure indicate nei commi successivi.

Le associazioni debbono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda corredata di una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità attuative del progetto e di un preventivo di spesa.

La Giunta regionale decide l’ammissione a contributo e la misura dello stesso, sentita la Commissione consiliare competente.

L’erogazione dei fondi verrà effettuata per il 50 per cento all’atto della concessione del contributo e per il restante 50 per cento su presentazione della relazione che illustri l'avvenuta attuazione del progetto del consuntivo delle spese sostenute, opportunamente documentate.

I contributi concessi sono proporzionalmente ridotti, con deliberazione della Giunta regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

La realizzazione e la rendicontazione dei programmi approvati dalla Giunta dovrà essere completata entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento delle Associazioni dovranno essere documentate entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata e recuperata l'eventuale somma erogata se:

a)      l’iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;

b)      vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

L’inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi comportano l’esclusione dai contributi negli esercizi successivi.

Per l’anno 1985 le domande di contributo relative al primo e secondo comma debbono essere presentate entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.”.

4.         Leggi regionali abrogate 

L’art. 11 abroga:

-          legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3  fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 2 e dal comma 4 dell’articolo 6;

-          legge regionale 5 marzo 1987, n. 19.

5.         Struttura di riferimento 

Segreteria regionale attività produttive istruzione e formazione

Torna indietro