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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 23 del 17 marzo 2009


LEGGE REGIONALE  n. 4 del 13 marzo 2009

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

1.    L’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 è così sostituito:

“Art. 9

Licenze di pesca

1.    Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

2.    La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3.    Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall’attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

4.    Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di residenza, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.

5.    Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

6.    La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7.    Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province.

8.    La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9.    Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

a)    gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;

b)    il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

c)    il personale delle province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell’articolo 16;

d)    i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province.

10. I regolamenti provinciali possono prevedere modalità e criteri per il rilascio di permessi temporanei all’esercizio della pesca dilettantistico-sportiva con validità non superiore ai sette giorni. In caso di rilascio a titolo oneroso, gli importi sono introitati dalla province e vengono destinati agli interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alle stesse ai sensi della presente legge.”.

Art. 2

Modifica all’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

1.    L’articolo10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito:

“Art. 10

Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani

1.    Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di età, viene concessa una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale. Le ricevute di versamento ridotto, effettuate prima del compimento del diciottesimo anno di età, hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

2.    I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.”.

Art. 3

Modifica all’articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

1.    L’articolo11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito: 

“Art. 11

Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all’estero 

1.    I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell’attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

2.    I pescatori stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell’attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.”.

Art. 4

Modifica all’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

1.    Il comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito:

“6. È vietata l’immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l’autorizzazione della provincia.”. 

Art. 5

Modifica all’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

1.    Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è così sostituito:

“5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci.”. 

Art. 6

Modifica all’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

1.    Dopo il comma 3 dell’articolo16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l’intervento.”. 

Art. 7

Modifica all’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

1.    All’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    al comma 2 le parole “che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le parole “che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5”;

b)    al comma 3 le parole “sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9 comma 3” sono sostituite con le parole “sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9 comma 5”;

c)    al comma 5 dopo le parole “per qualsiasi semina” sono aggiunte le parole “o reimmissione” e dopo le parole “qualora la semina” sono aggiunte le parole “o reimmissione”;

d)    dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

“8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, le province dispongono la sospensione dell’esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 marzo 2009

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

Art. 2 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

Art. 3 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

Art. 4 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

Art. 5 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

Art. 6 - Modifica all’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”

Art. 7 - Modifica all’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”


Dati informativi concernenti la legge regionale 13 marzo 2009, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1.         Procedimento di formazione 

  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 7 agosto 2008, dove ha acquisito il n. 349 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Da Re, Gianpaolo Bottacin, Ciambetti, Stival;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
  • La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 4 novembre 2008;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gianantonio Da Re, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 febbraio 2009, n. 2870. 

2.         Relazione al Consiglio regionale 

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente iniziativa di legge si intende intensificare il regime di esenzione dall’obbligo della licenza e da quello del pagamento della tassa di concessione, già previsti dalla vigente disciplina in materia di pesca.

La legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto” infatti, pur stabilendo l’obbligo per chiunque intenda esercitare l’attività di pesca a premunirsi dei titoli abilitanti, all’articolo 9, commi 3 e 7 e agli articoli 10 e 29 prevede specifiche deroghe.

Considerato che, nel caso della pesca sportivo dilettantistica, il rilascio della licenza non è un atto discrezionale, ma risulta essere un’automatica conseguenza dell’istanza di rilascio, in un ottica di semplificazione amministrativa, si ritiene che, a determinate condizioni e fatte salve alcune specifiche disposizioni sanzionatorie, anche tale vincolo possa essere superato. Per cui si prevede che per i residenti in Veneto la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale sia sostitutiva della licenza di pesca dilettantistico sportiva.

A beneficiare del regime agevolativo potranno essere circa 80.000 pescatori amatoriali veneti che, con l’approvazione del presente provvedimento, non dovranno più recarsi presso i competenti uffici provinciali per l’acquisizione del titolo abilitante, ma potranno legittimamente esercitare l’attività unicamente esibendo la relativa attestazione di versamento e un valido documento di riconoscimento.

Analoga deregolamentazione viene proposta anche per i pescatori sportivi residenti all’estero, siano essi cittadini italiani o stranieri.

Nell’ambito generale della proposta di semplificazione, per determinate categorie vengono altresì proposte ulteriori liberalizzazioni, come nel caso dei minori di 14 anni e degli ultra settantenni per i quali l’esercizio della pesca sportiva potrà avvenire anche senza il versamento della tassa di concessione regionale, il cui importo attualmente è di euro 22,72.

Accanto a disposizioni di semplificazione amministrativa, l’intervento modificatorio inoltre estende il proprio ambito anche alle complesse problematiche relative alla tutela e valorizzazione degli habitat acquatici e dell’idrofauna.

Infatti, allo scopo di poter attuare forme di lotta biologica a una specie alloctona di gambero d’acqua dolce (“gambero rosso della Louisiana”) che, in alcune province, produce gravi danni alla fauna ittica e alla stabilità degli argini dei piccoli corsi d’acqua, viene concesso alle province di poter aumentare le misure minime di cattura delle specie ittiche al fine di favorire la loro funzione predatrice nei confronti del gambero stesso.

Nel dettaglio, l’articolo 1 propone la sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale vigente in modo da sancire che l’obbligo di essere muniti di licenza di pesca non è applicabile a chi esercita la pesca dilettantistica. Con evidenti finalità di incrementare i flussi turistici di pescatori sportivi, viene altresì assicurata la validità all’interno del territorio veneto del titolo abilitativo rilasciato da altre regioni.

L’articolo 2 sostituisce interamente l’originario articolo 10 della disciplina vigente, introducendo un ulteriore ampliamento del regime agevolativo a favore dei pescatori sportivi minori e degli ultra settantenni.

L’articolo 3 sostituisce interamente l’articolo 11 della disciplina vigente e introduce l’esenzione dell’obbligo di licenza per i pescatori sportivi residenti all’estero, sia italiani che stranieri.

L’articolo 4, al fine di esercitare una maggior azione di contrasto alla diffusione di specie acquatiche dannose, riscrive il comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale n. 19/1998, estendendo l’obbligo dell’autorizzazione provinciale anche alla pratica della reimmissione.

L’articolo 5 riscrive il comma 5 dell’articolo 13 della vigente disciplina regionale, dando la facoltà alle province di modificare le misure di cattura dei pesci, al fine di favorire in particolare la lotta al “gambero rosso della Louisiana”.

L’articolo 6 introduce una disposizione ulteriore nell’ambito dell’articolo 16 della legge regionale n. 19/1998 allo scopo di precisare il soggetto a cui fanno carico gli oneri derivanti da interventi di recupero ittico per operazioni di messa in asciutta di corsi d’acqua o di bacini idrici.

Infine, l’articolo 7 interviene sull’articolo 33 della vigente disciplina per coordinare e integrare le norme sanzionatorie, alla luce delle deroghe e facilitazioni introdotte dal presente progetto.

In parallelo, l’esame da parte della Quarta Commissione consiliare permanente ha riguardato anche il PDL n. 294, di analogo contenuto, presentato dal Consiglio provinciale di Belluno che tuttavia, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 1/1973 relativa alla partecipazione popolare all’attività normativa regionale, non è stato oggetto di abbinamento.

Il testo finale comunque, oltre a comprendere ampiamente detto progetto di iniziativa provinciale, contiene nel proprio seno anche ulteriori istanze delle province venete di cui la Giunta regionale si è fatta tramite durante i lavori.

Pertanto, il PDL n. 294 deve ritenersi superato e con apposita deliberazione la Commissione Consiliare ne ha proposto il “non passaggio agli articoli”.

L’esame del presente progetto si è concluso nella seduta del 4 novembre 2008, con parere favorevole all’unanimità dei presenti.

Hanno votato i consiglieri dei gruppi consiliari di FI, Lega e PD.”; 

3.  Note agli articoli 

Nota all’articolo 4

-       Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1.      Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l’uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2.      I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati progettuali relativi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere.

3.      É vietato collocare nei corsi o bacini d’acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4.      É vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5.      Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l’uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l’individuazione delle specie ittiche.

6.      È vietata l’immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l’autorizzazione della provincia.

7.      É fatto divieto di immettere luccioperche, siluri d’Europa e carassi nelle acque interne pubbliche della regione e nelle acque private in comunicazione diretta con acque pubbliche. Sono invece consentiti l’immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione del pescegatto vivo (ictalurus melas) di produzione nazionale.

8.      É fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d’acqua e bacini lacustri.”.

Nota all’articolo 5

-       Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente  legge, è il seguente:

“Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.

1.      Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

a)      trota di lago Salmo trutta trutta: cm 30;

b)      trota marmorata Salmo trutta marmoratus: cm 30;

c)      trota fario Salmo trutta trutta: cm 22;

d)      temolo Thymallus thymallus: cm 30;

e)      salmerino alpino Salvelinus alpinus: cm 22;

f)        pesce persico Perca fluviatilis: cm 20;

g)      pesce persico Perca fluviatilis, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;

h)      tinca Tinca tinca: cm 25;

i)        carpa Cyprinus carpio: cm 30;

l)    barbo Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta Chondrostoma soetta, pigo Rutilus pigus: cm 20;

m) luccio Esox lucius: cm 40;

n)   gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus: cm 10;

o)   anguilla Anguilla anguilla: cm 40.

2.      Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati.

2 bis. Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalle province, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati.

3.      Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4.      Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale, quella del gambero dall’apice del rostro all’estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

5.      Al fine di tutelare la fauna acquatica, le province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci.”.

 

Nota all’articolo 6

-       Il testo dell’art. 16 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente  legge, è il seguente:

“Art. 16 - Norme di salvaguardia.

1.      La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l’esercizio della pesca per periodi e località determinati.

2.      Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all’esercizio della pesca, allo scopo di conservare l’ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

3.      Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d’acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell’evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Provincia medesima, ai sensi dell’articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Alle relative operazioni provvedono le Province, anche con l’uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.

3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l’intervento.

4.      Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l’onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Provincia competente per territorio.”.

 

Nota all’articolo 7

-       Il testo dell’art. 33 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente  legge, è il seguente:

“Art. 33 - Sanzioni amministrative.

1.      Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta, ovvero, sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero, con la licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000. Il titolare di licenza valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.

2.      Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5.

3.      Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di lire 20.000 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l’omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9 comma 5.

4.      Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l’autorizzazione prevista nel regolamento provinciale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell’imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

5.      Per le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 12, concernente l’obbligo di costruzione di scale di monta, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 30.000.000, mentre per le violazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, relativo all’obbligatorietà dell’autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, sanzione raddoppiata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

6.      Per le violazioni di cui all’articolo 16, comma 3, fatta salva l’azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all’autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 10.000.000.

7.      Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l’uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all’esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.

8.      La sospensione della licenza di pesca prevista dall’articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, le province dispongono la sospensione dell’esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.

9.      Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell’articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.”.

4.         Struttura di riferimento 

Unità di progetto caccia e pesca

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