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Bur n. 84 del 25 settembre 2007


LEGGE REGIONALE  n. 29 del 21 settembre 2007

Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione, valorizzando i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni amministrative, disciplina l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza e dell’ordine pubblico perseguendo:
a) lo sviluppo e l’innovazione del settore in armonia con le altre attività economiche, in particolare con quelle del settore turismo;
b) la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
c) la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio;
d) la semplificazione delle procedure amministrative.
2. La Regione persegue, altresì, la salvaguardia e la riqualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale e nei centri urbani minori nonché la promozione e lo sviluppo, anche attraverso apposite iniziative, dell’enogastronomia e delle produzioni tipiche locali.
Art. 2
Campo di applicazione
1. La presente legge si applica:
a) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l’uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l’area occupata;
b) all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico.
2. Fatte salve le limitazioni previste all’articolo 6 e le relative sanzioni di cui all’articolo 32, la presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a) legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” e successive modificazioni;
b) legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 14;
c) legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni, limitatamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande strumentale e accessoria all’esercizio dell’impresa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, commi 1, 3 e 4.
3. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, l’attività di somministrazione è assoggettata a dichiarazione di inizio attività, nonché alle limitazioni di cui all’articolo 6 e relative sanzioni e continua ad applicarsi, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”.
4. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 23, comma 2, 32, 33 e 34.
5. Ai fini della presente legge è considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alla autorizzazione di cui all’articolo 8, l’attività di somministrazione effettuata da circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:
a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d’ingresso;
b) pubblicità dell’attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) strutturazione del locale in cui si svolge l’attività tale da apparire prevalente la destinazione dell’esercizio ad un’attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l’altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di trattenimento in genere dal decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge s’intende:
a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all’uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
b) per somministrazione non assistita: l’attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell’azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;
c) per panificio: l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, come previsto dall’articolo 4, comma 2 ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
d) per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
e) per superficie aperta al pubblico: l’area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell’operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;
f)per impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere d) ed e), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;
g) per somministrazione al domicilio del consumatore: l’organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
h) per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
i)per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
l)per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all’uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l’opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;
m) per procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione: la persona cui è conferita la rappresentanza nell’effettiva conduzione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 2209 del codice civile;
n) per preposto: la persona cui è affidata l’effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
CAPO II
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Art. 4
Requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sui giochi;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
f)sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
2. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), ed e), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di esercizio dell’attività.
4. In caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante e dal procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione nonché da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”.
5. L’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”, dall’articolo 10 bis della legge n. 575 del 1965, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e dall’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
6. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è altresì subordinato al raggiungimento della maggiore età, salvo che si tratti di minore emancipato, nonché al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l’attività;
b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 “Disciplina del commercio” per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
c) aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l’esame di idoneità per l’iscrizione al registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 426 del 1971, come richiamato dall’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”.
7. In caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è richiesto al legale rappresentante o al procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione per più società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati.
8. Qualora il titolare dell’impresa, o il legale rappresentante, o il procuratore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), non provvedano direttamente all’effettiva conduzione dell’esercizio, è nominato un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 6.
9. L’indicazione del procuratore all’esercizio dell’attività e del preposto, nominati dopo il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 o della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 9, è comunicata al comune entro trenta giorni dalla nomina. Copia della comunicazione è esposta nei locali dell’esercizio unitamente all’autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività.
10. La persona fisica, in caso di impresa individuale, o il legale rappresentante, in caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati o, qualora nominato, il procuratore, sono responsabili della effettiva conduzione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
11. La Giunta regionale:
a) individua i titoli di studio di cui al comma 6, lettera a);
b) stabilisce, in relazione ai corsi di formazione professionale di cui al comma 6, lettera a) nonché agli eventuali corsi di aggiornamento con frequenza obbligatoria per chi già esercita l’attività di somministrazione, le modalità di organizzazione; i requisiti di accesso, anche alle prove finali; la durata; le materie, con particolare riferimento alle normative relative alla salute, all’informazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche nonché alla tutela ed informazione del consumatore, garantendone l’effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti accreditati per la formazione continua ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”.
12. Ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono riconosciuti validi i corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano in materia di somministrazione di alimenti e bevande, previa verifica, da parte della struttura regionale competente in materia di commercio, della corrispondenza dei contenuti a quelli istituiti e riconosciuti dalla Regione ai sensi del comma 6, lettera a).
13. Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 “Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche”.
14. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 si applicano anche ai soggetti che, nell’ambito di strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, salvo quanto previsto dall’articolo 38, comma 8.
15. All’accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dal presente articolo provvedono i comuni nel cui territorio è ubicato l’esercizio, anche avvalendosi della camera di commercio territorialmente competente previa stipulazione di apposita convenzione.
CAPO III
Esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 5
Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolciumi, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.
Art. 6
Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale e l’articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”, in tutti gli esercizi commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati, gli agriturismo e qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché sulle aree private aperte al pubblico e sulle superfici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) sono vietati la vendita, anche per asporto ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1 alle ore 6 antimeridiane.
2. Fermo restando il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nelle forme previste dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
3. I comuni possono derogare ai divieti di vendita e somministrazione previsti dai commi 1 e 2, sulla base della presentazione di un programma di controlli sulla sicurezza stradale da effettuare nella fascia oraria compresa fra le ore 1 e le ore 6 antimeridiane, approvato dalla Giunta regionale. A tal fine la Giunta regionale predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri relativi alle modalità di effettuazione di tali controlli, sentita la competente commissione consiliare.
4. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto. In relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
5. In presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il sindaco, con propria ordinanza motivata rivolta a persone determinate, per situazioni contingenti può vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
6. Il 1° gennaio di ciascun anno le limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 8 non si applicano.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e dall’articolo 176, comma 1, del regolamento di esecuzione di cui al regio decreto n. 635 del 1940, le limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche previste dai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, purché entro lo stesso termine la Giunta regionale stipuli accordi di identico contenuto normativo con le regioni e le province autonome confinanti e le stesse adottino i rispettivi progetti di legge di ratifica.
8. Nel caso in cui gli adempimenti previsti dal comma 7 non si sono verificati, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane.
Art. 7
Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all’abuso di bevande alcoliche
1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 8, gli esercizi disciplinati dalla presente legge espongono un cartello informativo che segnala i divieti di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche nell’orario ivi previsto.
2. La Giunta regionale, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 4, comma 11, lettera b), sulle conseguenze derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, promuove con le associazioni di categoria e i soggetti interessati accordi relativi agli adempimenti di cui al comma 1.
Art. 8
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9. È altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tra le diverse zone quando il comune ha provveduto a ripartire il territorio sulla base dei criteri regionali di cui all’articolo 33.
2. Il trasferimento di sede nell’ambito della stessa zona o dello stesso comune qualora non ripartito territorialmente in zone, è soggetto a preventiva comunicazione al comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio. Sono altresì soggetti a preventiva comunicazione l’ampliamento o la riduzione di superficie dei locali.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al richiedente, in conformità ai criteri regionali e comunali di cui agli articoli 33 e 34, previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti all’articolo 4. L’autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati e ha validità a tempo indeterminato.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il comune accerta altresì la conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 1992, n. 564 “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande” e successive modificazioni.
5. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, non superiore a centoventi giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte quando non è comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.
6. Le domande di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate sulla base delle priorità individuate dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei criteri di cui all’articolo 33.
7. L’esame della domanda è subordinato alla indicazione da parte del richiedente, all’atto della presentazione della stessa o nel corso dell’istruttoria, della zona o dei locali nei quali intende esercitare l’attività.
8. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione o della comunicazione di cui ai commi 1 e 2, il titolare deve avere la disponibilità dei locali indicati ai sensi del comma 7 ed essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità.
9. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
Art. 9
Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione
1. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, semprechè la superficie utilizzata per l’intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
d) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera l);
e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
f)negli esercizi posti all’interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;
g) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
h) all’interno dei mezzi di trasporto pubblico;
i)nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti;
l)negli esercizi polifunzionali di cui all’articolo 24 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.
2. La dichiarazione di inizio attività è presentata dal soggetto interessato al comune in cui si svolge l’attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la dichiarazione è presentata al comune in cui ha sede l’impresa che esercita l’attività di somministrazione.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 l’interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4;
b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;
c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c), la superficie utilizzata per l’intrattenimento;
d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
4. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, lettera c), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell’attività di intrattenimento e svago.
5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati dall’esercente nella dichiarazione di inizio attività.
6. Le disposizioni previste dagli articoli 26, 27, 28 e 29 in materia di orari non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 lettere a) e i), quelle previste dall’articolo 30 in materia di pubblicità dei prezzi non si applicano alle attività di cui al comma 1, lettere a), d), e), g) e i).
Art. 10
Somministrazione non assistita
1. L’esercizio dell’attività di somministrazione non assistita di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), è soggetto a previa comunicazione al comune in cui si svolge l’attività.
2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. È altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.
3. Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d’appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
4. All’attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione prevista all’articolo 32, comma 1.
Art. 11
Autorizzazioni temporanee
1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale in materia. Esse sono valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni, sempreché il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4 ed eserciti direttamente l’attività di somministrazione.
2. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 9, con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per lo svolgimento in forma temporanea dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.
4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.
5. L’autorizzazione temporanea abilita anche alla somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo le limitazioni previste dall’articolo 6.
Art. 12
Autorizzazioni stagionali
1. È possibile il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.
2. L’attività di cui al comma 1 è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare.
3. Alle autorizzazioni stagionali si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8.
Art. 13
Somministrazione con apparecchi automatici
1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato è soggetta alle disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 8.
2. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 è disciplinata con le seguenti modalità:
a) l’interessato deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 4 e deve osservare la normativa in materia di igiene e sanità;
b) l’interessato presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni contenente le proprie generalità, l’attestazione dell’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 4 e l’indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati;
c) per l’installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso comune può essere presentata un’unica dichiarazione;
d) l’interessato aggiorna al termine di ogni semestre l’indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi tramite comunicazione al comune.
3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche.
Art. 14
Denominazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. La Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 36 individua le denominazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tenuto conto dell’attività esercitata in via prevalente.
2. Le denominazioni di cui al comma 1 hanno validità ai soli fini statistici e di tutela del consumatore.
3. La Giunta regionale, anche su proposta degli operatori e degli enti locali interessati, individua le denominazioni di prodotto al fine di favorire e promuovere le tradizioni enogastronomiche locali.
4. Le denominazioni di cui al comma 3 sono finalizzate all’offerta di prodotti e servizi specifici riferiti ad esigenze ben caratterizzate della domanda e in particolare all’offerta di prodotti tipici veneti.
Art. 15
Subingresso
1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all’avente causa dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, semprechè sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4.
2. Il subentrante già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 alla data dell’atto di trasferimento della titolarità dell’esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di apertura della successione, può iniziare l’attività previa comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio. Se il subentrante non inizia l’attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento o dell’apertura della successione, decade dall’autorizzazione.
3. Il subentrante per causa di morte che, alla data di apertura della successione, non risulti in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4, comma 6, purché in possesso dei requisiti morali, può iniziare l’attività previa presentazione al comune in cui ha sede l’esercizio della domanda di rilascio dell’autorizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento del possesso dei requisiti professionali da documentarsi entro centottanta giorni dall’apertura della successione, salvo proroga del comune quando il ritardo non risulta imputabile all’interessato.
4. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio l’autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario dell’esercizio può richiedere una nuova autorizzazione purché ancora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4. Il proprietario decade dall’autorizzazione se entro centottanta giorni dalla data di cessazione della gestione non chiede l’autorizzazione o l’attività non è ancora iniziata.
5. Nel caso di morte del legale rappresentante o del procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione di una società, i soci, purché in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, commi da 1 a 4, possono continuare l’attività previa comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio. Entro centottanta giorni dall’apertura della successione il nuovo legale rappresentante o procuratore deve documentare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione. Tale termine è prorogato dal comune quando il ritardo non risulta imputabile all’interessato.
6. La società cui contestualmente alla costituzione è conferita un’azienda di somministrazione di alimenti e bevande può continuare l’attività alle stesse condizioni del dante causa purché, al fine del rilascio della nuova autorizzazione, entro novanta giorni dal conferimento, sia dimostrato il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell’attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data dell’atto di conferimento, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività.
7. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o del procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione, il cessionario può continuare senza interruzioni, previa comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio, l’attività alle stesse condizioni del dante causa, purché entro novanta giorni dall’atto di cessione documenti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell’attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data dell’atto di cessione delle quote societarie, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività.
8. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un’attività di cui all’articolo 9, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a comunicazione al comune competente entro il termine di trenta giorni dalla data del trasferimento o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di apertura della successione. Resta fermo l’obbligo per il subentrante del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici ai sensi dell’articolo 13.
Art. 16
Gestione di reparto
1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione in proprio di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, dandone comunicazione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al comune e all’ufficio del registro delle imprese della camera di commercio nonché all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio.
2. Quando il titolare non provvede alla comunicazione di cui al comma 1 risponde in proprio, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2208 del codice civile.
3. La fattispecie di cui al presente articolo non costituisce subingresso ai sensi dell’articolo 15.
Art. 17
Decadenza, sospensione e revoca
1. Le autorizzazioni all’apertura e al trasferimento di sede di cui all’articolo 8, comma 1, decadono quando il titolare:
a) non attiva l’esercizio entro centottanta giorni dalla data della comunicazione del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
b) sospende l’attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
c) non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4.
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall’inquinamento acustico, il comune provvede a sospendere l’attività autorizzata ai sensi dell’articolo 8 o l’attività di cui all’articolo 9 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all’interessato. Entro tale termine il titolare riprende l’attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.
3. Quando il titolare dell’esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui all’articolo 8 o a disporre la chiusura delle attività di cui all’articolo 9.
CAPO IV
Orari
Art. 18
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Il comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina, anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, l’orario massimo nella fascia oraria compresa:
a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;
b) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ad eccezione delle sale da ballo, dei locali notturni e comunque dei locali similari in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago, la cui attività deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22;
c) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per le sale da gioco.
2. L’orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di cinque ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. L’orario massimo di attività non può superare:
a) le venti ore giornaliere, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a);
b) le tredici ore giornaliere, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente;
c) le dodici ore giornaliere, per le sale da ballo, i locali notturni e comunque i locali similari in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago.
4. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell’anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall’esterno durante l’orario di apertura.
5. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a) e b), ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal comune, con le modalità di cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.
6. L’esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell’orario di chiusura.
7. All’ora stabilita per la chiusura dell’esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all’articolo 31.
8. Il comune, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla stessa.
Art. 19
Deroga per particolari periodi ed occasioni
1. Il comune può autorizzare la protrazione dell’orario massimo di chiusura previsto dall’articolo 18 fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:
a) dal 1° al 6 gennaio compreso;
b) in ulteriori giornate individuate dal comune nel limite massimo di quindici giorni per ciascun anno solare.
2. Le limitazioni di orario di cui all’articolo 18 non si applicano nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.
Art. 20
Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui all’articolo 18, comma 1.
Art. 21
Orario degli esercizi misti
1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l’orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera f), osservano l’orario dell’impianto cui sono annessi.
Art. 22
Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni
1. Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all’interno di stazioni ferroviarie, marittime e di autolinee, di aeroporti e di autoporti è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito dall’articolo 18.
Art. 23
Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all’articolo 2, comma 3, nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all’articolo 18.
2. Alle associazioni e ai circoli di cui all’articolo 2, comma 4 che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per gli esercizi in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago dall’articolo 18, commi 1, lettera b) e 5.
3. Alla somministrazione al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera i) si applicano gli orari di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 6.
4. Negli esercizi annessi a strutture ricettive è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche in deroga alle disposizioni stabilite dal presente capo, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
5. In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi dell’articolo 16, il gestore osserva l’orario dell’esercizio di somministrazione al quale il reparto è annesso.
Art. 24
Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all’interno dell’area di mercati ortofrutticoli od ittici all’ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l’attività del mercato, possono essere autorizzati dal comune ad anticipare l’apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l’orario massimo di attività di cui all’articolo 18, comma 3, lettera a), senza possibilità di proroga dell’orario di chiusura.
Art. 25
Orari di particolari attività di vendita
1. Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari degli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a).
2. Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande osservano gli orari di cui al comma 1.
3. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 30 concernente la pubblicità dei prezzi.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con le sanzioni amministrative previste all’articolo 32, commi 4 e 5.
Art. 26
Scelta dell’orario
1. L’orario scelto dall’esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera b).
2. La scelta dell’orario deve essere comunicata al comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell’autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l’orario prescelto dal precedente titolare.
5. L’esercente osserva l’orario prescelto; l’eventuale modifica dell’orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al comune.
6. Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all’interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il comune, con la procedura prevista dall’articolo 18, comma 1, può modificare l’orario scelto dall’esercente.
Art. 27
Deroghe generali all’orario minimo
1. È consentito all’esercente di posticipare l’apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell’esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all’orario stabilito e, quando l’esercente ha scelto un orario continuativo di almeno dieci ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell’esercizio fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera b).
2. L’orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.
3. In caso di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno cinque giorni prima dell’inizio della sospensione stessa.
4. La sospensione dell’attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall’esterno dell’esercizio, salvo quanto previsto dall’articolo 28.
Art. 28
Chiusura settimanale e ferie
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell’arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.
2. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell’autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare.
5. L’esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l’eventuale modifica è previamente comunicata al comune.
6. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il comune può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 18, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.
7. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l’esposizione di un avviso leggibile dall’esterno dell’esercizio.
Art. 29
Cartello orario
1. È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell’esercizio un cartello ben visibile anche dall’esterno durante l’orario di apertura, indicante l’orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.
CAPO V
Pubblicità dei prezzi ed attività accessorie
Art. 30
Pubblicità dei prezzi
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande espongono il prezzo delle consumazioni, con l’indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro, ben leggibile e visibile al pubblico anche dall’esterno durante l’orario di apertura, mediante l’utilizzo di un cartello, listino o altre idonee modalità.
2. Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più portate, mettono a disposizione dei clienti il menù, con l’elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù precisa altresì se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù è esposto all’esterno dell’esercizio durante l’orario di apertura.
3. Quando, nell’ambito dell’attività di somministrazione, è effettuato il servizio all’esterno dell’esercizio, i prezzi sono resi noti al cliente tramite l’esposizione, all’esterno dei locali, del listino o con la messa a disposizione del menù.
4. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i menù di cui ai commi 2 e 3.
5. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio.
Art. 31
Attività accessorie
1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, le autorizzazioni di cui all’articolo 8, comma 1, abilitano all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all’interno dei locali abilitati all’attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, altresì, alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall’inquinamento acustico.
CAPO VI
Sanzioni
Art. 32
Sanzioni
1. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l’autorizzazione di cui agli articoli 8, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 1, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e successive modificazioni e integrazioni, nonché la chiusura dell’esercizio.
2. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza presentare la dichiarazione di inizio attività prevista dall’articolo 9, comma 1, o in assenza della comunicazione di cui all’articolo 8, comma 2, ovvero quando è stata disposta la sospensione dell’attività si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell’esercizio.
3. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza i requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4 si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell’esercizio.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 21, 23, 24, 25, 28, comma 7, 29 e 30, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 1.550,00.
5. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 18, 21, 23, 24 e 25, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 4, dispone la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra due e sette giorni.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è quadruplicata ed è disposta la sospensione dell’attività da un minimo di trenta giorni ad un massimo di un anno.
7. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 5 e 6, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo, è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
8. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931.
9. Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del regio decreto n. 773 del 1931.
10. Il comune competente per territorio riceve il rapporto ed applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni e integrazioni.
11. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 8 spettano al comune nel cui territorio è commessa la violazione.
CAPO VII
Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 33
Criteri regionali
1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché i rappresentanti dell’ANCI Veneto entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana i criteri cui i comuni si attengono nel determinare i parametri ed i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio, anche in forma stagionale, dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche da parte delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2, comma 4 al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore tenendo anche conto dei flussi turistici e delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilità nonché delle vocazioni delle diverse parti del territorio regionale.
2. La programmazione locale di cui al comma 1 ha valenza triennale e può essere esercitata anche dalle unioni di comuni costituite ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 34
Programmazione comunale
1. I comuni, o le unioni di comuni, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri regionali di cui all’articolo 33, emanano i parametri ed i criteri di programmazione per l’insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle a carattere stagionale.
2. I comuni, nello stabilire i parametri ed i criteri di cui al comma 1, possono individuare le aree di particolare interesse storico ed artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed architettonico, nonché le aree di particolare interesse ambientale e quelle tipizzate da consolidate tradizioni locali nelle quali l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree stesse.
3. I divieti e le limitazioni nelle aree di cui al comma 2 sono fissati alternativamente o congiuntamente, in relazione al tipo di attività, all’esercizio congiunto ad attività di intrattenimento e svago, all’ampiezza della superficie destinata alla somministrazione, all’arredamento, alle mostre esterne ed alle attrezzature dell’esercizio.
Art. 35
Monitoraggio
1. Ai fini dell’attuazione di un sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete regionale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, necessario presupposto dell’attività di programmazione regionale e comunale, ogni comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, invia alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o revocate nel corso dell’anno precedente, nonché delle dichiarazioni di inizio attività pervenute nello stesso periodo.
CAPO VIII
Disposizioni transitorie e finali.
Art. 36
Norme di attuazione
1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale nonché i rappresentanti dell’ANCI e di Unioncamere regionali, entro duecentoquaranta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare, ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, lettera g) dello Statuto, le relative disposizioni attuative con particolare riguardo:
a) alle modalità di accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4;
b) all’organizzazione, alla durata, ai contenuti ed ai requisiti di accesso dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 4, comma 11, lettera b);
c) alle modalità per l’applicazione della normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari;
d) alle condizioni e alle modalità per l’utilizzo delle denominazioni di cui all’articolo 14;
e) all’attività di monitoraggio prevista dall’articolo 35.
2. La Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1 approva altresì i modelli di domanda di autorizzazione, di dichiarazione di inizio di attività e di comunicazione previsti dalla presente legge.
Art. 37
Abrogazioni e norme finali
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 “Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”;
b) legge regionale 19 novembre 1996, n. 38 “Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 “Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” ”.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere diretta applicazione nella Regione del Veneto:
a) la legge n. 287 del 1991, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, con riferimento alle autorizzazioni di cui all’articolo 8 della presente legge, e dell'articolo 9;
b) l’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni, limitatamente al settore alimentare;
c) l’articolo 13 del decreto legislativo n. 114 del 1998, limitatamente agli orari delle gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie commerciali nonché degli esercizi specializzati nella vendita di bevande.
3. Dalla data di adozione dei criteri regionali di cui all’articolo 33 è abrogato l’articolo 9, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 152 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 635 del 1940, come modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 38
Norme transitorie
1. Fino all’adozione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di cui all’articolo 34, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e i criteri attualmente vigenti.
2. Fino all’emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b), i corsi di formazione professionale previsti dall’articolo 4, comma 6, lettera a) vengono svolti secondo le modalità già definite dalla Giunta regionale per i corsi finalizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
3. Fino all’individuazione da parte della Giunta regionale dei titoli di studio di cui all’articolo 4, comma 11, lettera a) continuano ad essere riconosciuti come requisiti professionali i titoli di studio rilasciati dalle scuole alberghiere o da altre scuole a specifico indirizzo professionale.
4. Le norme in materia di pubblicità dei prezzi contenute nell’articolo 30 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 287 del 1991, possono estendere la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio, nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitaria, di sicurezza nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità.
6. Al momento dell’entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge n. 287 del 1991, intestate alla stessa persona fisica o società, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica prevista dall’articolo 5, comma 1.
7. I requisiti professionali di cui all'articolo 4, commi da 6 a 13, sono riconosciuti a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, quando la somministrazione è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
8. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati che si avvalgono della figura del delegato di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 287 del 1991, per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande devono ottemperare alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, lettera m) e 4, commi 4 e 7.
9. Fino all’adozione dei nuovi provvedimenti di determinazione degli orari da parte dei comuni, ai sensi dell’articolo 18, comma 8, si applica la disciplina degli orari prevista al capo IV, esclusa qualsiasi protrazione dell’orario massimo di chiusura di competenza del comune.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 settembre 2007

Galan


INDICE

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 3 - Definizioni

CAPO II - Requisiti per l’esercizio dell’attività

Art. 4 - Requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

CAPO III - Esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 5 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 6 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

Art. 7 - Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all’abuso di bevande alcoliche

Art. 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione

Art. 10 - Somministrazione non assistita

Art. 11 - Autorizzazioni temporanee

Art. 12 - Autorizzazioni stagionali

Art. 13 - Somministrazione con apparecchi automatici

Art. 14 - Denominazione degli esercizi di somministraione di alimenti e bevande

Art. 15 - Subingresso

Art. 16 - Gestione di reparto

Art. 17 - Decadenza, sospensione e revoca

CAPO IV - Orari

Art. 18 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 19 - Deroga per particolari periodi ed occasioni

Art. 20 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche

Art. 21 - Orario degli esercizi misti

Art. 22 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni

Art. 23 - Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 24 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari

Art. 25 - Orari di particolari attività di vendita

Art. 26 - Scelta dell’orario

Art. 27 - Deroghe generali all’orario minimo

Art. 28 - Chiusura settimanale e ferie

Art. 29 - Cartello orario

CAPO V - Pubblicità dei prezzi ed attività accessorie

Art. 30 - Pubblicità dei prezzi

Art. 31 - Attività accessorie

CAPO VI – Sanzioni

Art. 32 – Sanzioni

CAPO VII - Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 33 - Criteri regionali

Art. 34 - Programmazione comunale

Art. 35 - Monitoraggio

CAPO VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 36 - Norme di attuazione

Art. 37 - Abrogazioni e norme finali

Art. 38 - Norme transitorie

Dati informativi concernenti la legge regionale   21 settembre 2007, n.  29    

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

  1. Procedimento di formazione
  2. Relazione al Consiglio regionale
  3. Note agli articoli
  4. Leggi regionali abrogate
  5. Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Fabio Gava, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 gennaio 2006, n. 2/ddl;
  • Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data   20 gennaio 2006, dove ha acquisito il n. 117 del registro dei progetti di legge;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;
  • La 3° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 28 novembre 2006;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 settembre 2007, n. 9968.

 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il comparto della somministrazione di alimenti e bevande, disciplinato dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, è rimasto per più di quindici anni privo di regole certe a causa della mancata emanazione del relativo regolamento di attuazione. Nel frattempo le abitudini alimentari degli italiani sono radicalmente cambiate con il costante sviluppo dei pranzi veloci fuori casa, mentre le problematiche del settore, sotto il profilo della disciplina dei subentri, dei trasferimenti di sede, delle autorizzazioni temporanee, degli ampliamenti, ecc.. hanno continuato ad aggravarsi, soprattutto in seguito all’abrogazione del decreto ministeriale n. 375/1988 operata dal decreto legislativo n. 114/1998. L’assenza di un regolamento di attuazione della legge n. 287/1991 aveva indotto alcuni comuni a tenere dei comportamenti arbitrari, non concedendo autorizzazioni a fronte di nuove richieste, con gravi danni per l’economia. A questo si deve aggiungere che la maggior parte delle regioni, ivi inclusa la Regione Veneto, non ha provveduto ad indicare ai comuni i criteri e i parametri per determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili per l’apertura di nuovi esercizi. Per superare lo stallo del settore il legislatore statale intervenne con vari provvedimenti e, da ultimo, con la legge n. 25/1996 il cui scopo precipuo era quello di permettere ai comuni di programmare, sia pure temporaneamente, il settore dei pubblici esercizi in assenza, sia del regolamento di attuazione della legge n. 287/1991, che delle direttive regionali.

In attesa dell’emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 287/1991, una parte rilevante della materia, vale a dire la somministrazione effettuata all’interno dei circoli privati in favore dei propri soci, veniva disciplinata autonomamente con il DPR n. 235/01 che, comunque, non ha risolto il problema del diffuso abusivismo presente in tale ambito.

Tutti i tentativi di emanare l’atteso regolamento sono definitivamente naufragati con la sentenza della Corte Costituzionale del 6 giugno 2001, n. 206, che ha sancito la competenza regolamentare delle regioni in materia di pubblici esercizi. Infine, con la riforma del titolo V della Costituzione la materia del commercio interno e della polizia amministrativa e, quindi, dei pubblici esercizi, si è vista confinata nell’ambito della competenza residuale esclusiva delle regioni che si trovano, pertanto, a normare il settore in assenza della cornice di una legislazione di principi, ferma restando l’esigenza di non violare la normativa in materia di tutela della concorrenza lasciata alla competenza esclusiva del legislatore statale.

Proprio al fine dichiarato di garantire la libertà di concorrenza e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello “minimo ed uniforme” di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, il legislatore statale è intervenuto nel settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 283, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il decreto legge e la legge di conversione, peraltro impugnati innanzi alla Corte Costituzionale dalla Regione Veneto perché invasivi di una sfera di competenza che l’articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva delle regioni, contiene una serie di disposizioni immediatamente operative che riguardano:

-      l’abolizione del Rec per la somministrazione nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

-      la “somministrazione non assistita”, vale a dire la possibilità, senza la necessità di una previa autorizzazione, del consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia per gli esercizi di vicinato o dei propri prodotti per il titolare del panificio;

-      la soppressione delle commissioni consultive previste per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dalla legge n. 287/1991 e, quindi, la possibilità per i comuni di determinare i parametri numerici senza dover previamente acquisire il parere obbligatorio e vincolante della commissione comunale, per i comuni con più di 10.000 abitanti o provinciale, per quelli sotto i 10.000 abitanti.

Trattasi di novità di cui si è dovuto tener conto nel corso dell’esame del presente progetto di legge e delle quali si è provveduto a dettare una puntuale disciplina, proprio per dare una risposta alle problematiche sorte nel settore della somministrazione in seguito all’entrata in vigore del citato decreto legge sulle “liberalizzazioni”.

Nonostante le difficoltà incontrate, il settore dei pubblici esercizi è una realtà produttiva molto importante per il nostro paese; basti pensare che i ristoranti rappresentano il terzo canale di vendita dei prodotti alimentari, dopo la grande distribuzione e il dettaglio tradizionale. Nel Veneto il mercato della somministrazione è composto da circa 20.000 imprese tra bar e ristoranti, a cui devono aggiungersi i circoli privati e i locali da ballo, con oltre 100.000 addetti ed un volume d’affari di 3 miliardi di euro. Nella nostra Regione è concentrato il 10 per cento delle imprese italiane che si occupano di somministrazione: solo la Lombardia ne ha di più. In particolare, l’elevato numero dei bar rispetto a quello dei ristoranti, è la dimostrazione che i primi hanno saputo cogliere maggiormente il cambiamento dello stile di vita degli italiani. Proprio il modificarsi delle abitudini alimentari hanno determinato il sorgere di molteplici tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che si sono affiancati ai tradizionali bar e ristoranti, si parla infatti di bar gastronomici, bar pasticceria, bar gelateria, pub, fast food, osteria con cucina, ecc.. I bar sono diventati sempre più, al mattino, luoghi di consumazione di pasti veloci o spuntini al banco, tra un turno di lavoro e l’altro, mentre nelle ore serali si sono trasformati in locali di socializzazione e animazione frequentati per lo più dai giovani. Si è registrata inoltre la necessità di avere punti di ristoro nei locali di intrattenimento e svago, come gli stabilimenti balneari e le sale gioco, nonché all’interno dei centri commerciali.

La nuova normativa regionale che segna la disapplicazione nel Veneto della legge n. 287/1991, vuole ridisciplinare il settore tenendo presenti le trasformazioni intervenute nel corso degli ultimi quattordici anni, ma vuole anche introdurre degli elementi di novità in grado di ammodernare ulteriormente il comparto tenendo sempre presente, comunque, la stretta connessione tra l’attività di somministrazione e l’esigenza di tutelare la salute del consumatore. Proprio per tale motivo, considerando anche i problemi di ordine pubblico, sorvegliabilità e sicurezza che tali attività possono determinare, la scelta è stata quella di mantenere una programmazione di settore di competenza comunale che, in ogni caso, segni il superamento dei semplici parametri numerici di cui alla legge n. 25/1996. Per garantire uniformità ed omogeneità al settore è previsto che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, emani i criteri e i parametri di programmazione cui i comuni devono attenersi per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore tenendo conto anche dei flussi turistici e delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilità nonché delle vocazioni delle diverse parti del territorio regionale.

Nell’ambito della programmazione di settore è data ai comuni la facoltà di individuare aree di particolare interesse storico, artistico, archeologico, architettonico ed ambientale, o tipizzate da consolidate tradizioni locali, dove l’attività di somministrazione può essere limitata o vietata per l’incompatibilità della loro natura con l’insediamento di tali attività commerciali ed i problemi di rumorosità, di orari, ecc.. che spesso vi sono connessi.

È utile considerare che nella normativa regionale non appare il tradizionale termine “pubblici esercizi” proprio del t.u.l.p.s. e della stessa legge n. 287/1991, bensì quello di “esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” a conferma che la finalità perseguita è quella di dettare una disciplina uniforme per tutto il settore della somministrazione, indipendentemente dal fatto che tale attività venga esercitata in locali aperti al pubblico o nei confronti di una clientela ben determinata. Ciò è facilmente riscontrabile analizzando i requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di somministrazione; in un ottica di qualificazione della figura dell’esercente e di tutela della salute del consumatore, la vecchia iscrizione al Registro esercenti il commercio per la somministrazione è sostituita con l’obbligo di frequenza di corsi di formazione professionale che assicurino, in particolare, la preparazione igienico-sanitaria dell’esercente e la conoscenza delle conseguenze derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché con la previsione di eventuali corsi di aggiornamento per chi già esercita l’attività.

Scompare anche la figura del “delegato Rec” previsto per le società dalla legge n. 287/1991 che nella prassi si è trasformato in un semplice prestanome senza alcun legame con la vita dell’esercizio di somministrazione. Viceversa, viene introdotta la figura del “procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione” definito come colui al quale è conferita la rappresentanza nell’effettiva conduzione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. È inoltre previsto che lo stesso soggetto non possa essere procuratore per più di un esercizio, proprio perché si vuole che chi è responsabile dell’attività di somministrazione risulti effettivamente incardinato nell’azienda, ponendo termine alla attuale situazione di abusivismo dove molto spesso la stessa persona risulta delegato Rec per molteplici società alle quali di fatto è totalmente estranea.

In conformità al principio, ribadito recentemente dal Ministero dell’interno con una nota del 31 gennaio 2006, dell’obbligatorietà della conduzione personale dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, è stata codificata la figura del “preposto” inteso come la persona a cui è affidata l’effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione quando il titolare, se persona fisica, o il legale rappresentante o il delegato, in caso di società, siano in possesso di più autorizzazioni. Il preposto dovrà possedere i requisiti morali e professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di somministrazione, ma non sarà responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse.

Per quanto riguarda i requisiti morali, è stata fatta la scelta di mantenere essenzialmente fermi quelli già individuati dalla legge n. 287/1991 sia perché conformi a quelli previsti dagli articoli 11 e 92 del t.u.l.p.s., sia perché meglio rispondenti agli aspetti igienico-sanitari e di ordine pubblico necessariamente connessi all’esercizio dell’attività di somministrazione.

L’adeguamento della normativa regionale all’evolversi delle abitudini alimentari e alla sempre maggiore quantità di pasti consumati fuori casa è, comunque, rappresentato dall’individuazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in un’unica tipologia precisata come ”esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione”. Sarà il possesso dei requisiti igienico-sanitari, disciplinati dalle norme vigenti in materia, a determinare il tipo di attività che effettivamente ogni esercizio potrà svolgere. Con l’entrata in vigore della legge regionale, gli esercenti l’attività di somministrazione in possesso di un’autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge n. 287/1991, potranno estendere la propria attività alle diverse tipologie di alimenti e bevande senza dover convertire il titolo autorizzatorio nel rispetto, comunque, della vigente normativa igienico-sanitaria.

Al fine di non stravolgere la programmazione comunale è prevista l’unificazione nella nuova tipologia unica delle autorizzazioni di cui alla legge n. 287/1991 intestate alla stessa persona fisica o società e relative ad un unico esercizio.

L’introduzione della tipologia unica richiede anche un’adeguata informazione all’utente che deve servire ad individuare le peculiarità dell’esercizio come ad esempio i bar gastronomici, i bar-caffè, i bar pasticceria, ecc.. Sempre ai fini di una tutela del consumatore, ma anche di valorizzazione e promozione delle tradizioni enogastronomiche locali, è prevista l’introduzione delle denominazioni di prodotto.

Sul fronte della semplificazione delle procedure amministrative vengono distinti gli esercizi di somministrazione soggetti ad autorizzazione, in quanto rientranti nella programmazione comunale, da quelli sottoposti a semplice dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990, tra i quali rientrano anche i ristoranti “didattici”, vale a dire le esercitazioni aperte al pubblico svolte, con finalità prettamente formative, dagli Istituti Professionali Alberghieri. Inoltre, sono finalmente disciplinate le autorizzazioni stagionali e quelle temporanee, nonché le modalità di trasferimento della titolarità o della gestione di un esercizio per atto tra vivi o mortis causa. Viene infine introdotto anche nel settore della somministrazione l’istituto della gestione di reparto.

Per quanto riguarda la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione, dell’orario minimo giornaliero, della chiusura settimanale e delle ferie è in gran parte confermato il contenuto della legge regionale n. 40/1994, con alcune peculiarità, dovute anche all’introduzione della tipologia unica. La chiusura settimanale diventa infatti facoltativa; l’esercente può facoltativamente chiudere l’esercizio sino ad un massimo di due giorni nell’arco della medesima settimana come può tenere aperto per tutti i giorni della settimana, con facoltà del comune di autorizzare, su motivata richiesta, ulteriori giorni di chiusura.

In ogni caso, per tutti gli esercizi di somministrazione l’orario massimo di chiusura è fissato alle ore 2 antimeridiane, con possibilità per il comune di autorizzarne la proroga alle ore 4 limitatamente agli esercizi in cui la somministrazione è effettuata congiuntamente ad un’attività di trattenimento e svago. Tali limiti di orario sono poi estesi anche a tutti quei esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare che, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 114/1998, possono esercitare la propria attività senza alcuna limitazione di orario, creando non pochi problemi di convivenza con la popolazione residente.

Altra novità importante è la fissazione dell’orario di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo, dei circoli privati gestiti in forma imprenditoriale e, comunque, dei locali similari alle ore 3 antimeridiane, con apertura non oltre le ore 22, salva la possibilità per il comune di prorogane la chiusura alle ore 4. L’obiettivo è quello di colpire la “cultura della trasgressione e dello sballo” presente sempre più tra i giovani e che sfocia, tra le altre cose, nelle c.d. stragi del sabato sera.

In questo quadro si inseriscono anche le limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 1 alle ore 6 antimeridiane, per tutti gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, sia su aree private che su aree pubbliche.

Non si vuole certamente introdurre antiche forme di proibizionismo, bensì fornire un segnale di dissensi rispetto a questa dilagante cultura del bere che si sta affermando nel Veneto. Oggi, il bere è infatti divenuto una moda, ed è sempre più vissuto come “un cerimoniale di gruppo”, consumato tra i giovani che vogliono apparir per nulla intimiditi da tali eccessi, una cultura del bere che non fa differenza tra i due sessi, che vengono omologati nell’unicità del gruppo, nella comitiva con cui si esce, nella cerchia di amici su cui contare. Lo “sballo da alcool” non è soltanto causa delle ben note stragi del sabato sera, ma è sempre più fonte di episodi di aggressività e di teppismo che vedono i giovani come protagonisti e che stanno creando in molte zone dei centri storici delle nostre città gravi problemi di ordine e di sicurezza pubblica anche nei rapporti tra avventori e residenzialità.

La norma è poi in linea con la Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte dei giovani, in particolare bambini e adolescenti che invita gli Stati membri ad adottare misure idonee a contenere il consumo di alcol tra i giovani.

A tutela del consumatore è previsto che il prezzo degli alimenti e delle bevande, con l’indicazione del tipo di servizio offerto, al tavolo o al banco, debba essere esposto in modo chiaro e facilmente leggibile anche dall’esterno del locale, onde evitare che il consumatore possa incorrere in sgradite sorprese al momento del pagamento della consumazione.

In conclusione, si può affermare che la normativa in esame da un lato vuole fornire nuovi strumenti ai comuni per arginare i problemi che le nostre città si trovano a vivere, legati alla promiscuità tra esercizi di somministrazione e residenzialità oltre che all’abuso di alcol, dall’altro introduce certamente dei meccanismi di liberalizzazione e di semplificazione del settore che possono consentire agli operatori una maggiore libertà di scelta imprenditoriale in un quadro di regole certe alla cui definizione partecipano attivamente i Comuni e le relative Unioni nell’esercizio delle nuove competenze programmatorie.

-      Gli articoli 1, 2 e 3 riguardano rispettivamente le finalità, il campo di applicazione e le definizioni della legge regionale.

-      L’articolo 4 delinea i requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

-      L’articolo 5 definisce la nuova tipologia unica.

-      L’articolo 6 fissa le limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

-      Gli articoli 7 e 8 distinguono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande soggetti ad autorizzazione o a semplice dichiarazione di inizio attività.

-      L’articolo 9 disciplina il nuovo istituto della somministrazione non assistita.

-      Gli articoli 10, 11 e 12 disciplinano le autorizzazioni temporanee o stagionali nonché la somministrazione tramite apparecchi automatici.

-      L’articolo 13 attribuisce alla Giunta regionale il compito di determinare le denominazioni di prodotto nonché le denominazioni che possono assumere gli esercizi di somministrazione.

-      L’articolo 14 regola le ipotesi di subingresso delle autorizzazioni.

-      L’articolo 15 introduce la gestione di reparto anche nel settore della somministrazione.

-      L’articolo 16 indica i casi di decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni o di chiusura dell’esercizio nel caso di attività intrapresa in seguito a d.i.a..

-      Gli articoli da 17 a 23 nonché gli articoli 25, 26 e 28 regolamentano gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione e le modalità di pubblicità degli stessi.

-      L’articolo 24 determina gli orari di particolari attività di vendita del settore alimentare.

-      L’articolo 27 disciplina la chiusura settimanale e le ferie.

-      L’articolo 29 prevede forme di pubblicità dei prezzi, mentre l’articolo 30 afferisce alle attività accessorie.

-      L’articolo 31 riguarda le sanzioni mutuate in parte dal t.u.l.p.s..

-      Gli articoli 32 e 33 disciplinano la programmazione nel settore della somministrazione.

-      L’articolo 34 descrive le ipotesi di monitoraggio del settore degli esercizi di somministrazione.

-      Gli articoli 35 e 36 contengono rispettivamente le norme di attuazione, le abrogazioni e le norme finali.

-      L’articolo 37 contiene le norme transitorie.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 28 novembre 2006 ha espresso parere favorevole, all’unanimità dei presenti, nel testo modificato che si allega.

Hanno votato i rappresentanti dei Gruppi Forza Italia (con delega Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro - UDC), Alleanza Nazionale, Lega Nord-Liga Veneta Padania, Uniti nell’Ulivo-La Margherita e Progetto Nord Est.”.

3. Note agli articoli

Note all’articolo 3

-        Il testo dell’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 15/2004 è il seguente:

“Art. 7 - Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici.

1.         Limiti dimensionali su tutto il territorio regionale sono:

a)         per gli esercizi di vicinato:

1)         superficie non superiore a 250 mq., nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

2)         superficie non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b)         per le medie strutture:

1)         superficie oltre 250 mq. e non superiore a 2.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

2)         superficie oltre 150 mq. e non superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

c)         per le grandi strutture:

1)         superficie oltre 2.500 mq e non superiore a 15.000 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

2)         superficie oltre 1.500 mq. e non superiore a 15.000 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

-        Il testo dell’art. 4, comma 2 ter del decreto legge n. 223/2006 è il seguente:

“4. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane.

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonchè delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

 

Note all’articolo 4

-        Il testo dell’art. 3 della legge n. 1423/1956 è il seguente:

“3.  Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.”.

-        Il testo dell’art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 è il seguente:

 

“2. Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia.

3.     Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.”.

-        Il testo dell’art. 10 bis della legge n. 575/1965 è il seguente:

“10-bis.  Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-ter dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente.”.

-        Il testo dell’art. 18 della legge n. 241/1990 è il seguente:

“18. Autocertificazione.

1.     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

2.     I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3.     Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.”.

-        Il testo dell’art. 2 della legge n. 287/1991 è il seguente:

“2. Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

1.     L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2.     L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

3.     Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

4.     Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5.     Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.”.

Note all’articolo 6

-        Il testo dell’art. 14 della legge n. 125/2001 è il seguente:

“14.  Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade.

1.     È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.

2.     La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.”.

-        Il testo dell’art. 176 del regio decreto n. 635/1940 è il seguente:

“176.  Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre.

Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.”.

Note all’articolo 9

-        Il testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990 è il seguente:

“19. Dichiarazione di inizio attività.

1.     Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2.     L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3.     L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4.     Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5.     Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”

-        Il testo dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 è il seguente:

“Art. 24 - Esercizi polifunzionali nei centri minori.

1.         Sono esercizi polifunzionali i punti di vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari organizzati secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.         Nei centri a minore consistenza demografica i comuni, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l'intero territorio o per parti di esso, possono rilasciare autorizzazioni all'apertura di esercizi polifunzionali aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 250 in deroga alle disposizioni e ai criteri generali della programmazione regionale.

3.         Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati. La Regione promuove il convenzionamento con enti pubblici o società di servizio anche private, riconoscendo l'utilità sociale delle attività di tali esercizi.

4.         Nei centri di cui al comma 2, i comuni possono concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali.

5.         Per la durata del rapporto convenzionale agli esercizi polifunzionali è fatto divieto di trasferire la sede dell'attività in zone diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati.
6.         Al fine di incentivare gli interventi di recupero edilizio, il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei centri di cui al comma 2 gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale relativi all'insediamento degli stessi possono essere ridotti al cinquanta per cento rispetto ai valori calcolati ai sensi dell'articolo 82 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. I comuni stabiliscono la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.”.

Nota all’articolo 13

-        Per il testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990 vedi nota all’articolo 9

Nota all’articolo 20

-        Il testo dell’art. 54, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente:

“54.  Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

3.     In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.”.

Note all’articolo 32

-        Il testo degli artt. 17 bis, 17 ter e 17 quater del regio decreto n. 773/1931 è il seguente:

“17-bis.  1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2.     La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3.     Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.

17-ter.  1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2.     Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

3.     Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

4.     Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5.     Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

17-quater.  1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2.     La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3.     Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.”.

Note all’articolo 38

-        Il testo dell’art. 3 della legge n. 287/1991 è il seguente:

“3. Rilascio delle autorizzazioni.

1.     L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvergliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

2.     L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

3.     Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.

4.     Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

5.     Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

6.     I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.

7.     Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.”.

-        Il testo dell’art. 5, comma 1 della legge n. 287/1991 è il seguente:

“5. Tipologia degli esercizi.

1.     Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.”.

-        Per il testo dell’art. 2 della legge n. 287/1991 vedi nota all’articolo 4.

4. Leggi regionali abrogate

L’art. 37 abroga le seguenti leggi regionali:

-        14 settembre 1994, n. 40;

-        19 novembre 1996, n. 38.

5. Struttura di riferimento

Direzione commercio

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