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Bur n. 73 del 21 agosto 2007


LEGGE REGIONALE  n. 26 del 16 agosto 2007

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inserimento dell’articolo 5 bis, nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

“Art. 5 bis

Disposizioni per l’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”

1. La prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse, al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso.

2. La Regione del Veneto attua la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, dando piena esecuzione alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva stessa e ponendo ulteriori prescrizioni in ordine al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti e nuovi, definiti come tali dall’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 59/2005.

3. Il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo si riferiscono alle categorie di attività industriali di cui all’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005, salvo quelle ricomprese anche nell’Allegato V del medesimo decreto legislativo n. 59/2005, riservate alla competenza statale.

4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 59/2005, la Regione individua le autorità competenti al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo, tenendo conto dell’esigenza di definire un unico procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

5. Le autorità competenti individuate ai sensi del comma 4 sono:

a)   la Regione, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall’Allegato A, “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale”, della presente legge;

b)   le province, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall’Allegato B, “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale”, della presente legge.

6. La Regione e le province applicano la procedura ai fini del rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, ivi compresa la disciplina dei contenuti della domanda e le modalità di presentazione della stessa, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005. Con provvedimento della Giunta regionale viene definita ed approvata la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale; con il medesimo provvedimento la Giunta regionale approva altresì il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l’autorizzazione integrata ambientale, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2005.

7. Coerentemente alle disposizioni di cui all’articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, le province competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per l’avvio e l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b).

8. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 7 sono riferite all’esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti nonché alla modifica sostanziale e all’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005 e sono svolte, con l’avvalimento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), secondo le procedure ed i criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale.

9. Coerentemente alle disposizioni di cui all’articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, le province competenti per territorio svolgono le funzioni di cui all’articolo 11, commi 9, lettere a), b), c) e 10 e all’articolo 16, comma 8 del decreto legislativo n. 59/2005, rispetto agli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b), anche avvalendosi per i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari, dell’ARPAV.”.

2. La legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni è integrata dagli Allegati A “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale” e B “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale”.

3.       Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con proprio provvedimento la procedura ed i criteri in base ai quali le province svolgono l’attività di verifica e controllo preventivo necessaria all’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per l’avvio e l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 2, nonché i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 11, commi 9, lettere a), b), c) e 10 e all’articolo 16, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Col medesimo provvedimento la Giunta regionale, nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2005, approva apposito tariffario per la determinazione delle somme che i soggetti gestori degli impianti sono tenuti a versare all’autorità competente per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 5 e 9 del decreto legislativo n. 59/2005 stesso e definisce le modalità di versamento delle somme medesime.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2007

Galan


INDICE

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 5 bis, nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni

(seguono allegati)

L.26-PDL 201_199596.pdf
Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2007, n. 26
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-La Giunta regionale , su proposta dell’Assessore Giancarlo Conta, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 luglio 2006, n. 20/ddl;
-Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 novembre 2006, dove ha acquisito il n. 201 del registro dei progetti di legge;
-Il progetto di legge è stato assegnato alla 7° commissione consiliare;
-La 7° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 2 maggio 2007;
-Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Azzi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2007, n. 9043.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse, al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso.
Con il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “ Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” è stata data formale attuazione alla direttiva comunitaria sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC).
Il decreto legislativo n. 59/2005 prevede che determinate categorie di attività industriali (allegato I al decreto) siano sottoposte ad “autorizzazione integrata ambientale”, sostitutiva, ove ne ricorrano i presupposti, delle altrimenti richieste autorizzazioni o abilitazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico delle acque reflue, alla realizzazione e gestione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, ivi compresi apparecchi contenenti PCB-PCT, oli usati e fanghi utilizzati in agricoltura.
Esso disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti e le modalità di esercizio degli impianti medesimi, prevedendo misure dirette ad evitare o ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel suolo con l’obiettivo di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
In buona sostanza si può dire che il D.Lgs. n. 59/2005 dà vita ad una sorta di sportello unico diretto a soddisfare l’esigenza pubblica e collettiva di una più progredita tutela ambientale a mezzo di una maggiore efficienza ed efficacia della ricerca e definizione delle condizioni per provvedere alle domande di autorizzazione; in altri termini si è inteso concentrare nell’ambito di un unico provvedimento amministrativo la possibilità di valutare gli effetti correlati all’esercizio di determinate categorie di attività industriali rispetto alla complessità delle risorse ambientali incidentalmente interessate (acqua, suolo, aria) in modo da adottare, a conclusione dell’iter istruttorio favorevole, un unico provvedimento finale e omnicomprensivo denominato “autorizzazione integrata”.
Eccettuati i casi di competenza statale (allegato V al decreto), compete alla Regione (o alla Provincia autonoma) l’individuazione dell’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto).
In questo contesto appare opportuno delineare con certezza il quadro della suddivisione delle competenze amministrative prospettando la ripartizione del controllo preventivo in tale materia tra Regione e Province.
Viene pertanto inserito un articolo ad hoc, il 5 bis, nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 che attribuisce le competenze della Regione e delle Province, oltre all’inserimento di due allegati A e B che contengono l’elenco delle tipologie di impianti di rispettiva competenza, tenuto conto dell’interesse strategico della Regione in relazione a determinate tipologie di impianto.
Nell’articolo viene quindi ribadito che la Regione e le Province applicano la procedura ai fini del rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata ambientale - ivi compresa la disciplina dei contenuti della domanda e le modalità di presentazione della stessa - secondo le disposizioni dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2005.
Al fine di pervenire all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale, infine, viene rinviato ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione ed approvazione della modulistica necessaria.
Il medesimo provvedimento della Giunta regionale approverà, altresì, il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2005.
La Settima commissione consiliare nella seduta del 2 maggio 2007 ha espresso all’unanimità (presenti e rappresentati i gruppi Forza Italia, Liga Veneta - Lega Nord - Padania, Alleanza Nazionale, L’Ulivo - Partito Democratico Veneto) parere favorevole in ordine all’approvazione da parte del Consiglio regionale del testo allegato modificato anche nel titolo.
3. Note agli articoli
Note all’articolo 1
- Il testo dell’art. 11, commi 9 e 10 del decreto legislativo n. 59/2005 è il seguente:
“11. Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.”.
- Il testo dell’art. 16, comma 8 del decreto legislativo n. 59/2005 è il seguente:
“16. Sanzioni.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall’autorità competente per gli altri.”.
- Il testo dell’art. 18, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2005 è il seguente:
“18. Disposizioni finali.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 5, comma 9. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità, delle attività svolte dall’autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all’articolo 5, comma 9. Tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.”.
4. Struttura di riferimento
Segreteria regionale ambiente e territorio

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