Art. 1
Partecipazione alla “Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV”
1. La Regione, per il tramite della Giunta regionale, partecipa in qualità di membro, con le modalità stabilite dalla presente legge, al Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) - “Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV”, di seguito denominato “Accademia” con sede in Villach, Carinzia, Austria.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l’Accademia persegua le seguenti finalità:
a) l’istituzione di un centro internazionale ed interdisciplinare per l’organizzazione e la promozione di attività dirette alla formazione, anche continua, nonché all’aggiornamento dei professionisti della salute, in particolar modo per migliorare e incrementare la qualità dell’assistenza sanitaria, integrando e coordinando le prestazioni offerte e l’assistenza reciproca in tutti gli ambiti, con possibilità di accreditarsi presso le singole istituzioni nazionali;
b) la realizzazione e partecipazione a progetti internazionali, lo scambio di informazioni internazionali, l’organizzazione di congressi, seminari e manifestazioni simili per i membri, gli associati, i clienti e terzi, nonché la redazione e diffusione di pubblicazioni.
Art. 2
Atto costitutivo della “Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV”
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, preso atto della compatibilità dell’atto costitutivo dell’Accademia con quanto previsto dall’articolo 1, autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all’Accademia, nonché al conferimento iniziale di cui all’articolo 4.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di membro della Regione del Veneto.
Art. 3
Rappresentanti della Regione nell’“Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV”
1. La Giunta regionale provvede a individuare i rappresentanti della Regione negli organi dell’Accademia, secondo la disciplina contenuta nell’atto costitutivo.
Art. 4
Conferimento iniziale e contributo annuale
1. La Regione, in qualità di membro, versa all’Accademia, all’atto di sottoscrizione, la somma di euro 25.000,00, corrispondente a n. 10 quote sociali di euro 2.500,00 cadauna, a titolo di conferimento iniziale ed eroga alla stessa un contributo annuale per il concorso alle spese di funzionamento.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 65.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse allocate all'upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio pluriennale 2007-2009.
Art. 6
Dichiarazioni d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Art. 1 - Partecipazione alla “Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV”
Art. 2 - Atto costitutivo della “Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV”
Art. 3 - Rappresentanti della Regione nell’“Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV”
Art. 4 - Conferimento iniziale e contributo annuale
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Dichiarazioni d’urgenza
Dati informativi concernenti la legge regionale 12 luglio 2007, n. 14
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Flavio Tosi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 dicembre 2006, n. 38/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 gennaio 2007, dove ha acquisito il n. 217 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 2 maggio 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gianpaolo Bottacin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 giugno 2007, n. 7365.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
gli assessori alla Sanità del Land Carinzia e delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, in occasione dell’adesione di quest’ultima al progetto europeo Interreg III/A dal titolo “Collaborazione Transfrontaliera per la cura del malato”, nell’incontro di Muggia del 10 giugno 2004 auspicavano la costituzione di un’Accademia Internazionale per la formazione dei professionisti in ambito sanitario.
Tale proposta, discussa dapprima nell’ambito dei gruppi di lavoro afferenti il progetto Interreg III/A, prevedeva l’istituzione di un centro internazionale ed interdisciplinare per la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento nel settore sanitario.
Rilevata, successivamente, l’opportunità di sviluppare un progetto di tale entità e durata al di fuori del progetto Interreg III/A, il compito di analizzare ed individuare eventuali forme istituzionali, attraverso le quali realizzare concretamente tale forma di collaborazione, veniva affidato ad un apposito Gruppo di lavoro, creato ad hoc e formato da rappresentanti dei tre enti coinvolti.
La Commissione di studio provvedeva a vagliare la normativa comunitaria e nazionale, ricercando lo strumento giuridico che maggiormente si attagliasse alla costituzione di un centro interdisciplinare internazionale per la formazione, l’aggiornamento e la formazione continua in sanità. A conclusione dei lavori, la Commissione di studio (di cui ha fatto attivamente parte anche l’Azienda sanitaria n. 2 di Feltre) riteneva che la forma maggiormente idonea a realizzare una tale ipotesi di cooperazione tra gli enti coinvolti fosse rappresentata dal Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), da costituirsi tra il Land Carinzia e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, istituzionalmente vocato ad inquadrare ipotesi di cooperazione internazionale in ambito intra comunitario.
Il modello di riferimento del GEIE è costituito dal francese Groupement d’interet economique (Gie), creato dai transalpini nel 1967 per favorire la collaborazione tra imprese e creare servizi e strutture comuni atte a migliorare e ad aumentare la produttività delle imprese.
Il GEIE è stato introdotto e disciplinato a livello comunitario con il regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed è entrato in vigore in tutti i Paesi membri il 1° luglio 1989. La costituzione e l’esistenza giuridica del GEIE può realizzarsi solo alle condizioni, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal diritto comunitario.
Il GEIE è stato elaborato allo scopo di offrire alle imprese e agli altri soggetti economici dei Paesi membri uno strumento innovativo (la nozione di attività economica, per espressa precisazione del regolamento, deve essere interpretata nel senso più ampio).
Oltre alla fonte comunitaria si applica al GEIE “la legge nazionale dello Stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo” (articolo 2 regolamento CEE 2137/85). Si tratta, dunque, di un regolamento che lascia agli Stati la possibilità di integrare determinati aspetti dell’istituto come meglio ritengano.
A tale proposito il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, contenente norme integrative al regolamento CEE 2137/1985, applicabili a tutti i GEIE costituiti ed aventi sede nel territorio italiano.
I due provvedimenti (regolamento comunitario e decreto legislativo nazionale), ai quali si aggiungono le disposizioni contenute nell’atto costitutivo, completano le fonti della disciplina applicabile al GEIE in quanto soggetto giuridico. Per quanto non contemplato in tali fonti si applicano tutte le norme di diritto nazionale stabilite per qualsiasi altro soggetto che svolga attività e funzioni ad esso assimilabili.
Il GEIE ha capacità giuridica piena ed autonoma e consta di organi propri. Ciò conferisce al gruppo un potere di contrattazione e di rappresentanza dei suoi membri molto più forte di quello di cui ciascun membro può disporre individualmente.
Secondo il regolamento comunitario (articolo 1, par. 3) di cui trattasi, il GEIE è dotato di soggettività giuridica, mentre per quanto riguarda l’ulteriore qualifica di persona giuridica viene lasciata facoltà agli Stati di attribuirla o meno. Il Legislatore italiano ha preferito escludere il riconoscimento della personalità giuridica.
Il Gruppo Europeo di Interesse Economico costituisce una struttura flessibile, che consente ai suoi membri, senza comprometterne l’indipendenza economica e giuridica, di esercitare insieme parte delle loro attività. Non è, quindi, un mezzo per esercitare un’attività economica, ma uno strumento atto a realizzare un’attività ausiliaria a quella dei partecipanti, diretta a migliorare e coordinare l’operosità dei membri stessi.
La Regione Veneto, fatte proprie le conclusioni del Gruppo di lavoro, predisponeva un approfondimento in merito alle modalità di partecipazione della stessa ad un’eventuale GEIE.
L’articolo 50 dello Statuto Regione Veneto, nello specifico, prevede che la Regione possa istituire enti e aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a società, “per attività e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non possano essere delegati a enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici”, ma subordina tale eventualità all’adozione di un atto di natura legislativa, predisposto ad hoc.
Dato atto che i tempi concordati con gli altri partners per la costituzione del GEIE non erano compatibili con l’iter necessario ad istruire ed emanare una legge regionale che consentisse alla Regione Veneto di parteciparvi direttamente, si rilevava l’opportunità di affidare, in via fiduciaria, all’Azienda sanitaria n. 2 di Feltre il compito di sottoscrivere l’atto costitutivo del GEIE, partecipando attivamente ad esso, nelle more del completamento del procedimento legislativo. In considerazione anche del fatto che l’Azienda ULSS n. 2 di Feltre ha acquisito un’esperienza di rilievo quale coordinatore nell’ambito del progetto europeo Interreg III/A “Collaborazione Transfrontaliera per la cura del malato”, e, inoltre, ha attivamente collaborato al Gruppo di lavoro istituito per la creazione dell’Accademia.
L’istituzione dell’“Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV” è stata formalizzata con la sottoscrizione, in data 21 settembre 2005 a Klagenfurt, del relativo Atto Costitutivo da parte del Land Carinzia, della Regione Friuli Venezia Giulia e dell’Azienda sanitaria n. 2 Feltre.
L’iniziativa descritta si inserisce nel contesto della collaborazione transfrontaliera, avviata fin dal 1978 con la Comunità di Alpe Adria. Oggi tale collaborazione sta assumendo un’importanza sempre crescente nel quadro degli articolati scenari di geopolitica che si vanno delineando in Europa.
Finora la collaborazione tra la Carinzia, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, per la realizzazione degli obiettivi comuni nei settori fondamentali della sanità e sociale, dell’economia, del turismo, della cultura, della ricerca scientifica, dei trasporti, dell’istruzione e formazione, della salvaguardia dell’ambiente, della protezione civile, dell’agricoltura e foreste, si è attuata tramite protocolli d’intesa.
Con il presente disegno di legge la Regione del Veneto, partecipando, in qualità di membro, all’“Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV”, con sede in Villach, Carinzia, Austria, si prefigge lo scopo di migliorare e incrementare la qualità dell’assistenza sanitaria, integrando e coordinando le prestazioni offerte e l’assistenza reciproca in tutti gli ambiti.
L’“Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV” si configura, infatti, quale centro internazionale ed interdisciplinare per l’organizzazione e la promozione di attività dirette alla formazione, anche continua, nonché all’aggiornamento dei professionisti della salute; una scuola di formazione per le professioni sanitarie in grado di pianificare le iniziative formative indirizzandole verso obiettivi condivisi dai membri, finalizzati ad una crescita comune.
Attraverso l’adesione all’Accademia la Regione del Veneto intensificherà, in ambito socio sanitario, la collaborazione già avviata con il Land Carinzia e la Regione Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di creare un sistema di formazione standard europeo del personale ospedaliero. Il tema dell’iniziativa descritta sarà quindi accentrato sulla scuola di formazione, in particolare per quanto riguarda i corsi di laurea in materia sanitaria e altri ambiti formativi che interessano le professioni sanitarie.
Ciò, oltre a costituire un ulteriore sviluppo della collaborazione tra queste tre Regioni, è un importante passo verso la creazione dell’Euroregione in campo sanitario.
La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 2 maggio 2007, ha approvato il testo oggi al vostro esame a maggioranza, con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Veneto PPE, FI, LV-LN-P, UDC, Per il Veneto con Carraro (con delega IDV), PSE, L’Ulivo-PDV, mentre si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Comunisti Italiani e Rifondazione Comunista.
3. Struttura di riferimento
Segreteria regionale sanità e sociale